Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/05/2026, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02846/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06932/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6932 del 2025, proposto da IF S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Passaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Asl 107 - PO 2, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Chiosi e Alberto Pironti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della delibera del Direttore Generale dell'ASL NAPOLI NORD 2 n. 1663 dell'11 settembre 2025 "Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più Operatori Economici per l'affidamento della "Fornitura di Dispositivi Medici per Osteosintesi occorrenti alle Strutture dell'ASL PO 2 Nord per n. 36 mesi con facoltà per la Stazione Appaltante di un'eventuale proroga tecnica per 9 mesi"- ai sensi degli artt. 71 e 59 del D. Lgs 36/2023, comunicata in data 12 settembre 2025 unicamente a quanto riferibile al lotto 92, con la quale l'Amministrazione resistente ha allegato il verbale della Commissione di Gara dal quale si è evinta l'esclusione della IF S.r.l. con riguardo al lotto 92 unica partecipante alla competizione del medesimo lotto;
-dei verbali della Commissione di gara con particolare riferimento al verbale dell'8 maggio 2025 relativo alla valutazione della presunta offerta tecnica presentata dalla IF RL;
- della comunicazione della Asl PO Nord 2 del 7 novembre 2025, con la quale ha rappresentato la motivazione della esclusione richiesto dalla società IF RL in data 9 ottobre 2025;
-di ogni altro atto, antecedente, concomitante e successivo, ancorché non reso ostensibile con particolare riguardo alla mancata comunicazione dell'esclusione ai sensi del relativo disciplinare di gara;
Con conseguente condanna
al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 124 c.p.a a fronte dell’illegittima aggiudicazione definitiva e della illegittima esclusione della società IF RL, con la declaratoria da parte di Codesto Ill.mo Tribunale della esecuzione in forma specifica, con la riapertura della procedura ai fini della valutazione dell’offerta economica non effettuata, stante peraltro la mancata presenza di altri concorrenti; ovvero della tutela per equivalente con la determinazione del relativo danno da quantificare sulla base della sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 107 - PO 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa SA MA nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Con il ricorso in trattazione la IF S.r.l. contesta il provvedimento di esclusione (meglio in epigrafe indicato) dalla Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più Operatori Economici per l’affidamento della “ Fornitura di Dispositivi Medici per Osteosintesi occorrenti alle Strutture dell'ASL PO 2 Nord per n. 36 mesi con facoltà per la Stazione Appaltante di un’eventuale proroga tecnica per 9 mesi "- ai sensi degli artt. 71 e 59 del D. Lgs 36/2023, con riferimento al lotto 92 (rispetto al quale, peraltro, era unica concorrente).
Con ordinanza n. 3230 del 16.12.2025, non impugnata, è stata accolta la domanda cautelare formulata in calce al ricorso introduttivo ai fini del riesame del provvedimento impugnato alla luce dei motivi di ricorso.
Rilevato che all’esito del riesame la Asl PO Nord 2 ha adottato un nuovo provvedimento che nel confermare la legittimità dell’esclusione della parte ricorrente, ha evidenziato comunque che la Stazione Appaltante con Delibera del Direttore Generale n. 2111 dell’11.11.2024, si riservava, tra l’altro, di non aggiudicare nel caso in cui fosse stata presentata una sola offerta;
-che con dichiarazione del 23.1.2026 la parte ricorrente ha significato che allo stato non vi sono ragioni per procedere all’impugnazione della nuova determinazione; che è venuto meno l’interesse a proseguire il giudizio; concludendo per la “ rinuncia al ricorso, per i motivi sopra rappresentati, con declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell’art. 84 c.p.a. ”;
Considerato che la rinunzia al ricorso, in assenza dei presupposti declinati dall’art. 84 (non essendo stata rinvenuta in atti l’attestazione di notifica all’Asl intimata dell’atto di rinunzia), dà comunque evidenza dell’assenza, all’attualità, di interesse della parte ricorrente alla coltivazione del giudizio, come peraltro, espressamente dichiarato dall’odierna istante nella mentovata nota del 23.1.2026;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 84 comma 4 c.p.a;
-che, nondimeno, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto di quanto statuito nella sede cautelare, dell’esito della controversia e della mancata opposizione dell’Amministrazione resistente alla specifica richiesta di compensazione formulata dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LM LI Di PO, Presidente
SA MA, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| SA MA | LM LI Di PO |
IL SEGRETARIO