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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 4309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4309 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Stefania Basso Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 16/12/2025-tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1648 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cicenia Donato, presso il quale è elettivamente domiciliata in Avellino, piazza Libertà n.39
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Controparte_1
Primarosa, presso il cui studio, sito in Flumeri (AV), alla via Olivieri n.60, elettivamente domicilia
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.6.2024, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n.927/2023, pubblicata il 19/12/22, con cui il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, l'aveva condannata al pagamento, in favore dell'ex dipendente di euro 7.386,00 a titolo di Controparte_1 indennità cd. doppia chilometrica, oltre accessori e spese di lite.
Parte appellante ha censurato la decisione per l'erronea valutazione, in fatto e diritto, della questione, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda della domanda di primo grado. Si è costituita l'appellata che ha eccepito l'inammissibilità ed l'infondatezza del gravame per le ragioni espresse in memoria.
All'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c.- tenuta in trattazione scritta- nessuno è comparso (non essendo state depositate le prescritte note), per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa, con avviso ai sensi dell'art. 348 c.p.c., e tale rinvio è stato regolarmente comunicato in via telematica.
Neppure all'odierna udienza, tenuta con le modalità suddette e regolarmente comunicata, l'appellante ha depositato le prescritte note;
quindi la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma 1 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (cfr Cass. 2011 n.5238).
Orbene, poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva ritualmente comunicata, l'impugnazione proposta deve essere dichiarata improcedibile.
In considerazione della natura meramente processuale della decisione e del comportamento processuale della parte appellata, che ugualmente non ha depositato le note ex art. 127 ter c.p.c., stimasi equo compensare le spese di lite del presente grado tra le parti.
Ratione temporis alla fattispecie si applica il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara l'improcedibilità dell'appello. Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 16/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Stefania Basso Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 16/12/2025-tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1648 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cicenia Donato, presso il quale è elettivamente domiciliata in Avellino, piazza Libertà n.39
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Controparte_1
Primarosa, presso il cui studio, sito in Flumeri (AV), alla via Olivieri n.60, elettivamente domicilia
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.6.2024, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n.927/2023, pubblicata il 19/12/22, con cui il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, l'aveva condannata al pagamento, in favore dell'ex dipendente di euro 7.386,00 a titolo di Controparte_1 indennità cd. doppia chilometrica, oltre accessori e spese di lite.
Parte appellante ha censurato la decisione per l'erronea valutazione, in fatto e diritto, della questione, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda della domanda di primo grado. Si è costituita l'appellata che ha eccepito l'inammissibilità ed l'infondatezza del gravame per le ragioni espresse in memoria.
All'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c.- tenuta in trattazione scritta- nessuno è comparso (non essendo state depositate le prescritte note), per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa, con avviso ai sensi dell'art. 348 c.p.c., e tale rinvio è stato regolarmente comunicato in via telematica.
Neppure all'odierna udienza, tenuta con le modalità suddette e regolarmente comunicata, l'appellante ha depositato le prescritte note;
quindi la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma 1 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (cfr Cass. 2011 n.5238).
Orbene, poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva ritualmente comunicata, l'impugnazione proposta deve essere dichiarata improcedibile.
In considerazione della natura meramente processuale della decisione e del comportamento processuale della parte appellata, che ugualmente non ha depositato le note ex art. 127 ter c.p.c., stimasi equo compensare le spese di lite del presente grado tra le parti.
Ratione temporis alla fattispecie si applica il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara l'improcedibilità dell'appello. Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 16/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente