Art. 7.
Entro dieci giorni dall'iscrizione o reiscrizione effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 il sindaco ne da' notizia agli interessati.
Entro dieci giorni dall'iscrizione o reiscrizione effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 il sindaco ne da' notizia agli interessati.