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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3707/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]5, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Stefania Piano (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2 da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._3
residente in [...]1 Sc. A, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Barbara Calderazzo (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro raggiunti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei figli minori ed , nati a Genova rispettivamente il ER1 Persona_2
05/3/2021 e il 03/06/2022, avuti nel corso della loro relazione sentimentale di convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
• I minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione ER1 Persona_2
e residenza anagrafica presso la madre;
• Le parti regolamentano le modalità di visita del padre con un piano bisettimanale:
- settimana 1: il padre terrà con sé i bambini dal martedì pomeriggio, all'uscita dall'asilo, al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà all'asilo;
- settimana 2: il padre terrà i bambini dal martedì pomeriggio, all'uscita dall'asilo, al mercoledì mattina, quando li riaccompagnerà all'asilo, e dal venerdì pomeriggio, all'uscita dall'asilo, al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà all'asilo;
- ferie e festività seguiranno il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni anche non consecutivi;
• Il OR verserà entro il 5 di ogni mese alla ORa , a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento dei minori, un assegno mensile di € 400,00; detto assegno sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat;
le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli (secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale) verranno suddivise al 50% tra le parti;
Si precisa, in particolare, che saranno ripartite al 50% tra i genitori le spese per l'iscrizione e la frequentazione della scuola materna e dell'asilo dei figli, mentre resteranno a carico ER della madre le spese della mensa. A tal proposito, il sig. si impegna a rimborsare alla madre, entro la seguente data di scadenza, la somma di € 243,68, pari al 50% dell'importo dovuto per la tariffa di servizio dell'asilo nido di relativa al terzo trimestre 2024- ER2
2025, scadente il 10 giugno prossimo, come risulta dal relativo bollettino PAGOPA, ed anche le successive rate maturande saranno divise al 50%;
Le parti concordano che tra un anno, alla luce dell'assestamento dell'attività lavorativa del ER OR , l'assegno di mantenimento potrà essere rivisto;
Il OR si impegna a corrispondere alla ORa l'importo di € Parte_2 Parte_1
350,00, a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento per i minori, ratealmente, nel seguente modo: numero 3 rate mensili da € 100,00, a partire dal mese di luglio 2025, e un'ultima rata dell'importo di € 50,00;
• l'assegno unico verrà trattenuto integralmente (100%) dalla ORa . Parte_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]5, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Stefania Piano (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2 da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._3
residente in [...]1 Sc. A, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Barbara Calderazzo (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro raggiunti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento dei figli minori ed , nati a Genova rispettivamente il ER1 Persona_2
05/3/2021 e il 03/06/2022, avuti nel corso della loro relazione sentimentale di convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
• I minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione ER1 Persona_2
e residenza anagrafica presso la madre;
• Le parti regolamentano le modalità di visita del padre con un piano bisettimanale:
- settimana 1: il padre terrà con sé i bambini dal martedì pomeriggio, all'uscita dall'asilo, al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà all'asilo;
- settimana 2: il padre terrà i bambini dal martedì pomeriggio, all'uscita dall'asilo, al mercoledì mattina, quando li riaccompagnerà all'asilo, e dal venerdì pomeriggio, all'uscita dall'asilo, al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà all'asilo;
- ferie e festività seguiranno il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 giorni anche non consecutivi;
• Il OR verserà entro il 5 di ogni mese alla ORa , a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento dei minori, un assegno mensile di € 400,00; detto assegno sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat;
le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli (secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale) verranno suddivise al 50% tra le parti;
Si precisa, in particolare, che saranno ripartite al 50% tra i genitori le spese per l'iscrizione e la frequentazione della scuola materna e dell'asilo dei figli, mentre resteranno a carico ER della madre le spese della mensa. A tal proposito, il sig. si impegna a rimborsare alla madre, entro la seguente data di scadenza, la somma di € 243,68, pari al 50% dell'importo dovuto per la tariffa di servizio dell'asilo nido di relativa al terzo trimestre 2024- ER2
2025, scadente il 10 giugno prossimo, come risulta dal relativo bollettino PAGOPA, ed anche le successive rate maturande saranno divise al 50%;
Le parti concordano che tra un anno, alla luce dell'assestamento dell'attività lavorativa del ER OR , l'assegno di mantenimento potrà essere rivisto;
Il OR si impegna a corrispondere alla ORa l'importo di € Parte_2 Parte_1
350,00, a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento per i minori, ratealmente, nel seguente modo: numero 3 rate mensili da € 100,00, a partire dal mese di luglio 2025, e un'ultima rata dell'importo di € 50,00;
• l'assegno unico verrà trattenuto integralmente (100%) dalla ORa . Parte_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca