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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 960/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Leonardo Torsani ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
con Controparte_1 sede in OM , in persona del suo Presidente pro-tempore ; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca OMna Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
Avente ad oggetto
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASpI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ricorso presentato da avverso il provvedimento in data Parte_1 03/04/2024 con il quale l' ha rigettato la domanda di anticipazione CP_1 dell'indennità di disoccupazione NASpI n. 9066000082422 (2024/980135) presentata in data 7/03/2024 dal ricorrente ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 22/2015 intendendo lo stesso avviare una propria impresa all'interno della società TRAMONTANO HOTELS Sas. con la qualifica di socio accomandante , è meritevole di accoglimento .
I fatti della presente causa sono stati correttamente descritti nell'atto introduttivo del giudizio di seguito riportato per stralcio : “ …Con domanda del 6/12/2023, dopo aver prestato lavoro presso la Repubblica di San Marino, Parte_1 presentava domanda prot. INPS59930612202300065542 per ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI e con provvedimento del 21/12/2023 l' CP_1 accoglieva la domanda e comunicava il diritto a percepire detta indennità per un periodo di 728 giorni come spettante in base alla normativa italiana di cui al D.
Lgs. 22/2015 (doc. 2). In data 27/2/2024 il ricorrente dichiarava al Centro per l'impiego, con domanda n. 18488927, di voler avviare un'attività di lavoro autonomo e di aver quindi richiesto all' la liquidazione anticipata in unica CP_1 soluzione dell'importo complessivo residuo della NASPI (doc. 3). Con domanda N. 9066000082422 (2024/980135), presentata in data 07/03/2024, l'odierno ricorrente chiedeva all' di poter godere dell'anticipazione NASpI ai sensi CP_1 dell'art. 8 D. Lgs. 22/2015 intendendo avviare una propria impresa in forma di società. In data 19/3/2024 il Sig. precisava all' che all'interno Parte_1 CP_1 della società Tramontano Hotels s.a.s. rivestiva la qualifica di socio accomandante (doc. 4, integrazione domanda;
doc. 5, visura CCIAA). In pari data, il Sig. si iscriveva alla gestione separata dell' quale Parte_1 CP_1 collaboratore della Tramontano Hotels s.a.s. (doc. 6). In data 24/3/2024, il Sig.
comunicava all' mediante NASpI-COM il proprio reddito Parte_1 CP_1 presunto per l'anno 2024 indicandolo in euro 10.000,00 (doc. 7). Sino a marzo 2024 il Sig. riceveva a titolo di indennità NASPI euro 36,92 lordi Parte_1 per 94 giorni, residuando quindi ulteriori 634 giorni di indennità di disoccupazione che l'odierno ricorrente avrebbe potuto ottenere a titolo di liquidazione anticipata per la complessiva somma lorda di euro 23.407,86 (doc. 8, riepilogo pagamenti ricevuti). L' rifiutava invece la domanda di CP_1 liquidazione anticipata attraverso il provvedimento del 3/4/2024 (doc. 1). Con ricorso amministrativo del 27/5/2024 (doc. 9) il Sig. impugnava il Parte_1 ridetto provvedimento di diniego. Con delibera del Comitato Provinciale n. CP_1
242535 del 26/6/2024 (doc. 10) veniva rigettato il ricorso amministrativo n. 2024/41620 del 27/5/2024 sulla base della seguente motivazione: “… dalle norme della Convenzione tra i due Stati si evince chiaramente che, nel caso di assicurato che presta attività lavorativa a San Marino e si rechi o risieda nel territorio italiano, l'Ente che ha il potere di accertare il diritto alla prestazione di disoccupazione è l'istituzione sammarinese sulla base delle condizioni prescritte dalla legislazione dello stesso Stato. L'istituzione italiana eroga la prestazione per conto della Repubblica di San Marino e non ha alcuna facoltà in ordine alla verifica del diritto;
difatti la Convenzione prevede che la prestazione di disoccupazione sia oggetto di rimborso da parte dell'istituzione sammarinese nei confronti dell'istituzione italiana;
per quanto riguarda la prestazione di incentivo alla autoimprenditorialità (meglio conosciuta come anticipazione NASPI) l' al momento dell'introduzione di tale prestazione nel nostro CP_1 ordinamento (come anticipazione aspi poi prevista dal decreto legge 22/2015 anche per la naspi) ha ritenuto indispensabile interpellare l' CP_1 [...]
di San Marino per valutare l'applicabilità dell'istituto Controparte_2 dell'anticipazione alle naspi in convenzione con la RSM;
l'incentivo all'autoimprenditorialità, infatti, consiste nella possibilità di richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo della naspi e che non è stato ancora erogato a titolo di incentivo all'avvio di una Pa attività autonoma;
l' ha risposto con una nota ufficiale del 9/6/2015 nella quale ha specificato che l'anticipazione Naspi è una prestazione non esistente nell'ordinamento sammarinese e quindi non rientrante nella sfera di azione Pa della Convenzione. Di conseguenza non rimborsabile da parte dell' . Nel caso in oggetto il ricorrente è titolare di naspi in convenzione con la RSM avendo già svolto la sua attività lavorativa a San Marino, quindi l'istituzione italiana non può in alcun modo provvedere al pagamento dell'anticipazione Naspi in quanto anca il presupposto unico e fondamentale dell'accertamento del diritto da parte dell'istituzione sammarinese. In secondo luogo, e solo per completezza di informazione, si fa presente che la Naspi dell'interessato risulta decaduta in virtù della comunicazione di euro 10.000 quale reddito presunto derivante da attività autonoma effettuata con naspicom del 24.3.24. tale reddito supera il limite di reddito esente da imposizione fiscale che per i lavoratori autonomi per l'anno 2024 è di euro 5.500.”
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , le obiezioni sollevate dall' devono ritenersi pretestuose bastando a tale fine rilevare: CP_1
− quanto al fatto che l'anticipazione Naspi sia una prestazione non esistente nell'ordinamento sammarinese e quindi non rientrante nella sfera di azione della Convenzione Italia San Marino ratificata con legge 26 luglio 1975 n. 432, come l'art. 37 della predetta Convenzione preveda espressamente che il lavoratore italiano che abbia lavorato a San Marino (ivi maturando il diritto a godere delle prestazioni relative allo stato di disoccupazione) e che torni a risiedere in Italia abbia diritto di beneficiare delle prestazioni previste dalla legislazione italiana : inclusa quindi la prestazione richiesta dal ricorrente.
− quanto al fatto che in data 24\03\2024 il ricorrente abbia comunicato all' CP_1 mediante NASpI-COM il proprio reddito presunto per l'anno 2024 indicandolo in euro 10.000,00 e quindi in misura superiore al limite di reddito esente da imposizione fiscale ( che per i lavoratori autonomi per l'anno 2024 è di € 5.500 con conseguente decadenza del diritto a beneficiare della Naspi ex art. 10 decreto legislativo n. 22/2015 ) , come in ipotesi di anticipazione della NASpI non sia applicabile alcun limite di reddito annuo per come sostenuto dalla Circolare n. 62/2015 dell' la quale prevede che in ipotesi di anticipazione NASpI non è CP_1 applicabile il disposto di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/2015 e non è dunque operabile alcuna riduzione degli importi liquidabili a titolo di anticipazione né alcuna esclusione della prestazione per superamento dei limiti reddituali.
− quanto al fatto che il ricorrente nella sua qualità di socio accomandante risulti CP_ iscritto alla gestione autonomi in qualità di collaboratore familiare e non di titolare (qualifica questa ricoperta invece da come la Persona_1 circolare n. 174 del 23/11/2017 all'art.
7.a prevede espressamente che CP_1 l'anticipazione NaSPI spetti al lavoratore che costituisca una s.a.s. alla sola condizione che produca un reddito di impresa quale socio .
Le spese di lite cedono la soccombenza .
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 12\09\2024, in contraddittorio con l' , in CP_1 persona del legale rappresentante, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) Accertato il diritto del ricorrente a percepire l'anticipazione NASpI ai sensi dell'art. 37 della Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale , condanna l' ad erogare a CP_1 il relativo trattamento previdenziale oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria come per legge .
2) Condanna l' al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 2.041,00 ( di cui € 266,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie ) , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 30\01\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'