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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7594 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 21811 / 2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti NATALE EMANUELE ANTONIO, Parte_1
GOMEZ D'AYALA e Parte_2
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 l'istante ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“A. accerti il diritto del sig. alla liquidazione della somma di € 790,73 lorda a titolo di SP ancora Pt_1 dovuta dall' o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio;
CP_1
B. condanni l' onvenuto a corrispondere la somma così come individuata alla lettera A)”; con vittoria CP_2 di spese.
Premesso di aver svolto mansioni di impiegato amministrativo alle dipendenze della Controparte_3 CP_ dal 09/08/2023 al 03/11/2023, esponeva di aver presentato all' in data 04/11/2023 domanda
[...] di indennità di disoccupazione anticipata;
che l' convenuto aveva accolto la domanda erogando CP_2 inizialmente un importo lordo di € 948,40 a titolo di acconto, e successivamente una somma pari ad €
13.334,10 per il saldo.
Ritenendo illegittimo il provvedimento dell' deduceva di aver proposto in data 06/02/2024 all' CP_2 CP_1 istanza di ricalcolo, poi rigettata.
CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo che il calcolo della NASPI viene realizzato automaticamente dalla procedura informatizzata. Eccepiva l'erroneità dei calcoli effettuati dal ricorrente, in quanto da un lato occorre detratte le somme (ed i periodi contributivi) già utilizzati dal percettore nei periodi precedenti di SP, e
1 dall'altro perché l tenuto a trattenere le somme dovute all'erario a titolo di Irpef, dato che nel caso CP_2 di anticipazione SP non vi sono detrazioni fiscali. Per cui, l'importo da trattenere è maggiore rispetto a quello che sarebbe stato trattenuto in caso di SP ordinaria. Eccepiva, infine, che era stata trattenuta la somma di € 948,40 per un indebito proveniente da una precedente SP non dovuta. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 16/10/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va pertanto accolta .
In primo luogo va rilevato che la parte ricorrente e la parte convenuta, al di là delle allegazioni fatte in giudizio, concordano contabilmente nell'importo di SP spettante al ricorrente .
CP_ Invero parte ricorrente deduce che l' avrebbe malamente conteggiato il dovuto per tale titolo, asserendo di avere ancora diritto ad una differenza di euro 790,73 ( somma di cui alle conclusioni del ricorso).
CP_ L' a sua volta sostiene la validità dei propri conteggi posti alla base della liquidazione e ( ovviamente una volta computato il dovuto in favore del Migliore a titolo di SP ) dichiara tuttavia di avere provveduto ad operare una trattenuta per € 948,40 per un indebito proveniente da una precedente SP non dovuta.
CP_ Da quanto appena indicato dall' in memoria si evince secondo logica dunque che la quantificazione fatta CP_ dall' del dovuto in favore del a titolo di SP era addirittura superiore a quella effettuata in Pt_1 ricorso dalla difesa del , e che l'importo che è mancato in pagamento al ricorrente è stato trattenuto Pt_1 CP_ dall' per motivo di un precedente indebito.
Tali essendo le posizioni delle parti, al giudice non resta che riconoscere ( nei limiti del petitum) che ricorre il diritto del Migliore ad ottenere la somma di euro. 790,93, che fa parte del complessivo spettante per SP CP_ sulla base della domanda di SP del 4.11.2023 così come computato dall' devesi invero dichiararsi la CP_ illegittimità dell'azzeramento di tale debenza effettuato da parte dell' all'atto del pagamento, atteso che detto azzeramento è avvenuto in considerazione di un indebito pregresso che neppure nella odierna sede CP_ giudiziaria l' ha saputo specificamente giustificare.
Va a questo punto richiamato che, seppure le Sezioni unite della Suprema Corte si sono sempre pronunciate nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav.
20/01/2011 n. 1228), evidentemente tale principio può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav.
05.1.2011, n. 198).
CP_ Nel caso in esame, è di palmare evidenza che il generico richiamo fatto da parte dell' in memoria di costituzione alla esistenza di un indebito proveniente da una SP precedente, si appalesa privo della individuazione delle ragioni a cagione delle quali le somme erogate vadano considerate indebite, e le trattenute intraprese a decorrere dall'aprile del 2012 legittime.
2 Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda del ricorrente va accolta integralmente .
CP_ Accertato il diritto di a ricevere dall' la ulteriore somma di € 790,73 lorda a titolo di Parte_1
NASpI, va dunque pronunziata condanna dell'istituto convenuto a pagare in favore del ricorrente la predetta somma.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati, a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo;
per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 competono invece i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
PQM
CP_ Accerta il diritto del ricorrente a ricevere dall' la ulteriore somma di € 790,73 lorda a Parte_1 titolo di NASpI ancora dovuta dall' CP_1
condanna l' onvenuto a pagare in favore di la somma di € 790,73 oltre accessori CP_2 Parte_1 come in motivazione;
CP_ condanni altresì l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% con attribuzione agli avvocati Natale Emanuele
IO e EZ D'AY GI anticipatari.
Napoli, in esito dell'udienza del 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
3
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 21811 / 2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti NATALE EMANUELE ANTONIO, Parte_1
GOMEZ D'AYALA e Parte_2
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 l'istante ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“A. accerti il diritto del sig. alla liquidazione della somma di € 790,73 lorda a titolo di SP ancora Pt_1 dovuta dall' o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di giudizio;
CP_1
B. condanni l' onvenuto a corrispondere la somma così come individuata alla lettera A)”; con vittoria CP_2 di spese.
Premesso di aver svolto mansioni di impiegato amministrativo alle dipendenze della Controparte_3 CP_ dal 09/08/2023 al 03/11/2023, esponeva di aver presentato all' in data 04/11/2023 domanda
[...] di indennità di disoccupazione anticipata;
che l' convenuto aveva accolto la domanda erogando CP_2 inizialmente un importo lordo di € 948,40 a titolo di acconto, e successivamente una somma pari ad €
13.334,10 per il saldo.
Ritenendo illegittimo il provvedimento dell' deduceva di aver proposto in data 06/02/2024 all' CP_2 CP_1 istanza di ricalcolo, poi rigettata.
CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo che il calcolo della NASPI viene realizzato automaticamente dalla procedura informatizzata. Eccepiva l'erroneità dei calcoli effettuati dal ricorrente, in quanto da un lato occorre detratte le somme (ed i periodi contributivi) già utilizzati dal percettore nei periodi precedenti di SP, e
1 dall'altro perché l tenuto a trattenere le somme dovute all'erario a titolo di Irpef, dato che nel caso CP_2 di anticipazione SP non vi sono detrazioni fiscali. Per cui, l'importo da trattenere è maggiore rispetto a quello che sarebbe stato trattenuto in caso di SP ordinaria. Eccepiva, infine, che era stata trattenuta la somma di € 948,40 per un indebito proveniente da una precedente SP non dovuta. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 16/10/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va pertanto accolta .
In primo luogo va rilevato che la parte ricorrente e la parte convenuta, al di là delle allegazioni fatte in giudizio, concordano contabilmente nell'importo di SP spettante al ricorrente .
CP_ Invero parte ricorrente deduce che l' avrebbe malamente conteggiato il dovuto per tale titolo, asserendo di avere ancora diritto ad una differenza di euro 790,73 ( somma di cui alle conclusioni del ricorso).
CP_ L' a sua volta sostiene la validità dei propri conteggi posti alla base della liquidazione e ( ovviamente una volta computato il dovuto in favore del Migliore a titolo di SP ) dichiara tuttavia di avere provveduto ad operare una trattenuta per € 948,40 per un indebito proveniente da una precedente SP non dovuta.
CP_ Da quanto appena indicato dall' in memoria si evince secondo logica dunque che la quantificazione fatta CP_ dall' del dovuto in favore del a titolo di SP era addirittura superiore a quella effettuata in Pt_1 ricorso dalla difesa del , e che l'importo che è mancato in pagamento al ricorrente è stato trattenuto Pt_1 CP_ dall' per motivo di un precedente indebito.
Tali essendo le posizioni delle parti, al giudice non resta che riconoscere ( nei limiti del petitum) che ricorre il diritto del Migliore ad ottenere la somma di euro. 790,93, che fa parte del complessivo spettante per SP CP_ sulla base della domanda di SP del 4.11.2023 così come computato dall' devesi invero dichiararsi la CP_ illegittimità dell'azzeramento di tale debenza effettuato da parte dell' all'atto del pagamento, atteso che detto azzeramento è avvenuto in considerazione di un indebito pregresso che neppure nella odierna sede CP_ giudiziaria l' ha saputo specificamente giustificare.
Va a questo punto richiamato che, seppure le Sezioni unite della Suprema Corte si sono sempre pronunciate nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav.
20/01/2011 n. 1228), evidentemente tale principio può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav.
05.1.2011, n. 198).
CP_ Nel caso in esame, è di palmare evidenza che il generico richiamo fatto da parte dell' in memoria di costituzione alla esistenza di un indebito proveniente da una SP precedente, si appalesa privo della individuazione delle ragioni a cagione delle quali le somme erogate vadano considerate indebite, e le trattenute intraprese a decorrere dall'aprile del 2012 legittime.
2 Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda del ricorrente va accolta integralmente .
CP_ Accertato il diritto di a ricevere dall' la ulteriore somma di € 790,73 lorda a titolo di Parte_1
NASpI, va dunque pronunziata condanna dell'istituto convenuto a pagare in favore del ricorrente la predetta somma.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati, a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo;
per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 competono invece i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari.
PQM
CP_ Accerta il diritto del ricorrente a ricevere dall' la ulteriore somma di € 790,73 lorda a Parte_1 titolo di NASpI ancora dovuta dall' CP_1
condanna l' onvenuto a pagare in favore di la somma di € 790,73 oltre accessori CP_2 Parte_1 come in motivazione;
CP_ condanni altresì l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 350,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% con attribuzione agli avvocati Natale Emanuele
IO e EZ D'AY GI anticipatari.
Napoli, in esito dell'udienza del 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
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