Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 108
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto che il controllo formale ex art. 36 bis del D.P.R. 600/73 non richiede la notifica di atti presupposti, in quanto si tratta di importi dichiarati dal contribuente e non versati.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    Il giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui i tributi erariali si prescrivono in dieci anni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 108
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 108
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo