CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230000437983000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 29.9.2023, depositato in data 9.1.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento n.
29820230000437983000, notificata il 26.07.2023, dell'importo complessivo di € 590,89, emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R.
n.600/1973, sulla Dichiarazione modello 730/2020 presentata per il periodo d'imposta
2019, eccependone la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, direzione prov.le di Catania.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa
All'udienza del 3 novembre 2025 la causa è stata decisa coma da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
Il controllo formale sulla dichiarazione ex art. 36 bis del DP.R. 600/73 prevede che, quando all'esito dello stesso emergono omessi versamenti di imposte, com'è avvenuto nel caso de quo, l'ufficio provvede semplicemente e legittimamente all'iscrizione a ruolo dell'imposte non versate, in quanto si tratta di importi dichiarati dal contribuente e non versati o versati in ritardo o in misura insufficiente. Ciò rende inapplicabile il disposto di cui l'art. 6, c. 5, giacché non vi è alcuna incertezza né sull'ammontare della somma richiesta, né sul fatto che questa è dovuta essendo stata dichiarata dallo stesso contribuente. Tale incertezza non viene ravvisata dalla Corte neppure a seguito dell'impugnazione proposta, stante che sul punto nulla viene detto.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione atteso che per consolidata giurisprudente di legittimità, condivisa dal Collegio, i tributi erariali, quali sono quelli di cui viene richiesto il pagamento con l'intimazione impugnata, si prescrivono in dieci anni.
La Corte, pertanto, in composizione, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
220,00, oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 novembre 2025
Giudice
NU AC
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230000437983000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 29.9.2023, depositato in data 9.1.2024 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento n.
29820230000437983000, notificata il 26.07.2023, dell'importo complessivo di € 590,89, emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R.
n.600/1973, sulla Dichiarazione modello 730/2020 presentata per il periodo d'imposta
2019, eccependone la nullità per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha contestato le eccezioni di parte ricorrente e chiesto la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, direzione prov.le di Catania.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa
All'udienza del 3 novembre 2025 la causa è stata decisa coma da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
Il controllo formale sulla dichiarazione ex art. 36 bis del DP.R. 600/73 prevede che, quando all'esito dello stesso emergono omessi versamenti di imposte, com'è avvenuto nel caso de quo, l'ufficio provvede semplicemente e legittimamente all'iscrizione a ruolo dell'imposte non versate, in quanto si tratta di importi dichiarati dal contribuente e non versati o versati in ritardo o in misura insufficiente. Ciò rende inapplicabile il disposto di cui l'art. 6, c. 5, giacché non vi è alcuna incertezza né sull'ammontare della somma richiesta, né sul fatto che questa è dovuta essendo stata dichiarata dallo stesso contribuente. Tale incertezza non viene ravvisata dalla Corte neppure a seguito dell'impugnazione proposta, stante che sul punto nulla viene detto.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione atteso che per consolidata giurisprudente di legittimità, condivisa dal Collegio, i tributi erariali, quali sono quelli di cui viene richiesto il pagamento con l'intimazione impugnata, si prescrivono in dieci anni.
La Corte, pertanto, in composizione, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
220,00, oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 3 novembre 2025
Giudice
NU AC