Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 03/03/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 44/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Daniela Acanfora Presidente IA d ‘Ambrosio Consigliere Nicola Ruggiero Consigliere RI IN RA Consigliere-relatrice Cosmo Sciancalepore Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello iscritto al n. 60585 del Registro di Segreteria, promosso da SS, nato a [...] il SS, C.F. SS rappresentato e difeso giusta delega in calce all’atto d’appello, dall’avv. Enrico Iannotta (C.F. [...], pec:
enricoiannotta@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio in Roma, via San Godenzo n. 15, ha eletto domicilio contro
MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80234710582), Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via dell’Esercito n.
186, elettivamente domiciliato all’indirizzo pec previmil@previmil.difesa.it avverso
SENT. 44/2026 la sentenza n. 890/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 23 dicembre 2022.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario dott. Luca Fruscione, la relatrice cons.
RI IN RA, l’avv. Tullia Torresi su delega del procuratore costituito per l’appellante, e la dott.ssa MA PR per il Ministero appellato.
Esaminati l’atto d’appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.
Ritenuto in
FATTO
Con la gravata sentenza è stato respinto il ricorso proposto dal sig.
SS, ex militare in congedo illimitato dal 20/07/2012, avverso il Decreto n. 1989 in data 29/09/2021, negativo di pensione privilegiata tabellare per insussistenza del nesso causale tra la patologia sofferta ed il servizio prestato.
Con atto depositato in data 17 febbraio 2023, il soccombente, patrocinato come in atti, ha interposto appello, lamentando la
“violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.p.r. 1124/1965, dell’art. 85 del d.p.r. 1124/1965, dell’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973, dell’art. 41 c.p. Vizio di omessa o insufficiente motivazione, ovvero motivazione apparente o, comunque, intrinsecamente contraddittoria”.
L’appellante ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza contabile (ex multis, Sez. II App. n. 727/2018; Sez. II App. n.
1137/2016) rientrano tra i fatti di servizio le fattispecie, note con SENT. 44/2026 l’espressione di infortunio in itinere, caratterizzate dalla circostanza che l’evento dannoso si verifica nel corso del tragitto necessario al militare per recarsi dal luogo dove presta servizio sino al proprio domicilio, ovvero da quest’ultimo verso il luogo di servizio.
La fattispecie sopra richiamata, di pura creazione giurisprudenziale, avrebbe trovato una sua definizione nel diritto positivo in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ossia nell’art. 12 d.lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 alla cui stregua l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumo abituale dei pasti..”. Nel caso di specie, risulterebbe dagli atti di causa che l’evento dannoso è avvenuto l’11 novembre 2011, mentre il ricorrente era di ritorno dal luogo di servizio (Caserma Santa Barbara di Sabaudia) verso il proprio domicilio (in SS), allorquando, mentre viaggiava come passeggero sull’autovettura di proprietà e condotta da un collega, al Km 105+500 della variante Monte di Giove in direzione Terracina, veniva coinvolto nell’incidente. Nel rapporto informativo della Polizia di Stato- Distaccamento della Polizia stradale di Terracina prodotto in atti dal ricorrente risulterebbe che il conducente ha dichiarato che l’incidente è avvenuto a causa di una sua distrazione, per effetto della quale perdeva il controllo del veicolo.
SENT. 44/2026 Orbene, la tutela indennitaria di cui all’art. 12 cit. sarebbe garantita in presenza di infortunio in itinere, derivante dalla sottoposizione ad un “rischio generico aggravato dal lavoro”, configurabile quando il rischio generico è affrontato dal dipendente per finalità lavorative, come accaduto nella specie, in quanto la scelta del SS di compiere il tragitto dalla caserma alla propria abitazione (incidente in itinere) non era una scelta voluttuaria di quest’ultimo, ma rappresentava un atto necessitato dal fatto che il luogo di residenza non era collegato con il servizio pubblico e lui non era possessore di un mezzo proprio, come ampiamente dimostrato nel giudizio di primo grado e come risulta anche dalla visura del PRA versata in atti. Risulterebbe pacifico tra le parti che il normale percorso di andata e ritorno casa/lavoro imponeva l’uso del mezzo privato perché il luogo di lavoro era irraggiungibile con i mezzi pubblici e la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione, doveva essere percorsa a piedi ed era eccessivamente lunga trattandosi di oltre 1,5 km; inoltre, non vi erano collegamenti diretti nel percorso di andata e ritorno casa/lavoro, se non sottoponendosi ad attese eccessivamente lunghe. Il SS, infine, non era proprietario né detentore di alcun mezzo proprio sin dal 13 settembre 2011, come risulta documentalmente dalla visura dell’ACI.
La sentenza, incentrata sul tema del cd. “rischio elettivo” avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 2 del d.p.r. 1124/1965, l’art. 85 del d.p.r. 1124/1965, l’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973, l’art. 41 c.p.
nonché i principi enunciati dai giudici di legittimità (in particolare SENT. 44/2026 Cass. civ. n. 5814/2022) secondo cui nel concetto di “occasione di lavoro”, sono da ricomprendere anche le attività finalizzate all’esecuzione della prestazione lavorativa, compresi gli spostamenti tra un luogo e l’altro, e che alla nozione di “infortunio in itinere”
vanno ricondotti anche gli eventi determinati da rischi a cui è sottoposta la genericità dei viaggiatori, con il solo limite del c.d.
“rischio elettivo”; comunque, la sentenza risulterebbe viziata per omessa o insufficiente motivazione, ovvero motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria.
Il primo giudice, pur rilevando le circostanze di fatto, allegate dall’odierno appellante, descritte nei termini sopra indicati, poi ha giudicato infondata la domanda, rilevando come l’evento denunciato non fosse collegato alla prestazione lavorativa in sé, ma derivasse dall’esposizione ad un rischio generico cui possono essere esposti, in modo indifferenziato, tutti coloro che si affidano ad un proprio collega di lavoro per compiere il tragitto dalla caserma alla propria abitazione, confidando nelle proprie capacità di guida dell’autovettura. Il cd. “rischio elettivo”, si realizzerebbe solo quando il lavoratore, con atto volontario e per soddisfare esigenze strettamente personali, affronta un rischio diverso da quello al quale sarebbe stato esposto per esigenze di servizio, laddove il sistema normativo sopra descritto tutela qualunque situazione “legata al c.d.
percorso normale” (così in motivazione, Cass. n. 18659 del 2020 e Cass. n. 7313 del 2016), sicché l'attività lavorativa sarebbe di per sè sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica.
SENT. 44/2026 Con memoria depositata in data 10 novembre 2025, il difensore dell’appellante ha ribadito le medesime deduzioni e conclusioni rassegnate nel gravame, insistendo per il relativo accoglimento.
Con memoria depositata il 12 dicembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha contestato il motivo di doglianza. In primo luogo, non risulterebbe affatto “pacifico tra le parti” che il percorso tra la sede di servizio e l’abitazione dell’ex militare imponeva l’uso del mezzo privato, altrimenti il SS avrebbe mantenuto un veicolo proprio, che, quanto mai indispensabile in tale frangente, ha, invece, dismesso nel settembre 2011. Inoltre, non sarebbe stata fornita alcuna prova dall’istante che il tragitto tra la caserma di servizio e la dimora, e anzi, viceversa, vi erano a disposizione sia autobus di linea della compagnia COTRAL SPA, che treni di Trenitalia Spa, utili per coprire la distanza tra Sabaudia e Salto di Fondi, con frequenza oraria, rilevabile dal sito delle cennate società di trasporti. Il primo Giudice avrebbe correttamente evidenziato che, alla luce della normativa disciplinante la materia dell’infortunio “in itinere”, la scelta dell’odierno appellante di avvalersi dell’autovettura guidata da un giovane commilitone -
dimostratosi inesperto alla guida, come emerge, peraltro, dalla dinamica dell’incidente stradale di cui al verbale della Polstrada di Terracina, avvenuto in assenza di responsabilità di terzi, ma dovuto esclusivamente all’imperizia del conducente - discenderebbe da una valutazione volontaria e soggettiva dello stesso, le cui conseguenze ricadono sul militare. L’ex caporale usciva dalla caserma per licenza SENT. 44/2026 autorizzata per il fine settimana, non era, quindi, costretto da esigenze di servizio, né da particolari ed improrogabili urgenze di carattere personale, tra l’altro non denunciate in prime cure, né nell’odierna sede, ma evidentemente spinto dall’intendimento, del tutto personale, di percorrere il tragitto tra la sede di servizio ed il proprio domicilio in tempi brevi, come correttamente chiarito dal Giudice territoriale, per cui ha volontariamente affrontato il rischio elettivo di percorrere il relativo tragitto a bordo di autovettura condotta dal giovane e inesperto commilitone (all’epoca dei fatti dell’età di 21 anni). Ha concluso per l’inammissibilità dell’appello in quanto avente a oggetto una questione di fatto, sottratta alla cognizione del giudice d’appello ai sensi dell’art. 170 c.g.c.
All’udienza odierna, sentite le parti presenti, l’avv. Tullia Torresi su delega del procuratore costituito per l’appellante, e la dott.ssa MA PR per il Ministero appellato, che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate in atti, ne hanno chiesto l’accoglimento, la causa è passata in decisione.
Rilevato in
DIRITTO
1.L’appello è inammissibile perché fondato su questioni di fatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 170 c.g.c.
2. I profili di doglianza si incentrano, infatti, sulla sussistenza del cd.
“infortunio in itinere”, sì come configurato dall’art. 12 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, a mente del quale “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non SENT. 44/2026 necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumo abituale dei pasti”.
Orbene, risulta pacifico tra le parti ed accertato dal primo Giudice, che l’evento dannoso è avvenuto l’11 novembre 2011, mentre l’appellante era di ritorno dal luogo di servizio (Caserma Santa Barbara di Sabaudia) verso il proprio domicilio (in Fondi),
allorquando, mentre viaggiava come passeggero sull’autovettura di proprietà e condotta da un collega, al Km 105+500 della variante Monte di Giove, in direzione Terracina, veniva coinvolto nell’incidente, consistito nell’urto dell’autovettura contro il guard rail sinistro e poi destro, a seguito del quale entrambi gli occupanti del veicolo venivano trasportati all’Ospedale di Terracina. Nel rapporto informativo della Polizia di Stato- Distaccamento della Polizia stradale di Terracina - prodotto in atti dal ricorrente è emerso che, in sede di sommarie informazioni, il conducente del veicolo aveva dichiarato che l’incidente era avvenuto a causa di una sua distrazione, per effetto della quale perdeva il controllo del veicolo e tale esclusiva responsabilità sarebbe stata confermata da verbale degli accertamenti sullo stato dei luoghi e delle cose (in atti) in cui risulta che la carreggiata era a senso unico di marcia, che la SENT. 44/2026 pavimentazione di asfalto era asciutta, che le condizioni metereologiche e di visibilità erano buone e, infine, che il traffico era scarso. Per converso, non risulta affatto pacifico e, anzi, è espressamente contestato dal Ministero appellato che il percorso tra la sede di servizio e l’abitazione dell’ex militare imponesse l’uso del mezzo privato, come sostenuto dal SS il quale avrebbe alienato il veicolo proprio nel settembre 2011. Tale circostanza - sostenuta e comprovata dall’appellante anche a mezzo della visura dell’ACI – non appare affatto implicare che “la scelta di percorrere tale tragitto a bordo di un mezzo di un collega rappresentava non una scelta voluttuaria, ma un atto necessitato”. Di vera e propria necessità si potrebbe parlare soltanto se e qualora fosse provato che il tragitto tra la dimora abituale del militare e la sede di servizio fosse del tutto privo di automezzi pubblici, o altra causa tale da determinare l’impossibilità, oggettiva e assoluta, a raggiungere la caserma se non fruendo del traporto di “cortesia”.
L’accertamento di tale circostanza, tuttavia, è del tutto precluso al giudice d’appello e. su tale punto decisivo, la sentenza gravata è ampiamente e diffusamente motivata sì da scongiurare qualsiasi motivo di censura sub specie di motivazione assente o apparente.
Proprio il complesso normativo invocato dall’appellante (artt. 2 e 85 del d.p.r. 1124/1965, art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973) come interpretati dai giudici di legittimità (Cass. civ. n. 5814/2022, riportata nell’atto d’appello) conferma che nel concetto di “occasione di lavoro”, sono da ricomprendere anche le attività finalizzate SENT. 44/2026 all’esecuzione della prestazione lavorativa, compresi gli spostamenti tra un luogo e l’altro, e che, alla nozione di “infortunio in itinere”,
vanno ricondotti anche gli eventi determinati da rischi a cui è sottoposta la genericità dei viaggiatori. Tale nozione è stata oggetto di puntuale considerazione dal primo Giudice che non ha negato la possibilità che la fattispecie potesse configurare, in astratto, la sussistenza di un “infortunio in itinere”, ma, in concreto ne ha escluso l’operatività ravvisando, proprio alla luce della citata giurisprudenza, l’interruzione del nesso causale in presenza del c.d.
“rischio elettivo”. La scelta dell’appellante di avvalersi dell’autovettura guidata da un giovane commilitone discenderebbe, secondo il Giudice del merito, da una valutazione volontaria dello stesso che “…per soddisfare esigenze strettamente personali affronta un rischio diverso da quello al quale sarebbe stato esposto per esigenze di servizio. L’essersi affidato ad un proprio collega di lavoro per compiere il tragitto dalla caserma alla propria abitazione, confidando nelle sue capacità di guida dell’autovettura, costituisce ad avviso di questo Giudice unico, un atto volontario che ha interrotto il nesso causale tra l’infortunio subito ed i fatti di servizio…” (sentenza impugnata pag. 8). In assenza di prove contrarie, la motivazione non è affatto apparente, posto che il rischio elettivo si identifica proprio nella condotta tenuta volontariamente dal lavoratore, sulla base di motivazioni del tutto personali e completamente estranee allo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale comportamento esclude la cosiddetta “occasione di lavoro”, e interrompe il nesso SENT. 44/2026 eziologico tra la prestazione e l’attività assicurata (tra le tante, Cass.
civ. n. 22180/2021), soprattutto perché, in tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo “deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento
(Cass. civ. 3292/2015).
3. L’appello deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile. Le spese di lite sono a carico dell’appellante e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d’Appello, così definitivamente pronunciando, dichiara l’appello inammissibile. ON a carico dell’appellante le spese di lite che liquida, in favore del Ministero appellato, in euro 700,00.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025.
L’Estensore
(dott.ssa RI IN RA)
Il Presidente
(dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 3 MARZO 2026 p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente SENT. 44/2026 Il Funzionario Preposto
IA CO
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.
Il Presidente
(dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 3 MARZO 2026 p.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
(Firmato digitalmente)
Il Funzionario Preposto
IA CO
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 3 MARZO 2026 p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)
(Firmato digitalmente)
Il Funzionario Preposto
IA CO