TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1090 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
T R A
( C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Omignano Scalo alla via Nazionale presso lo studio dell'avv. Giovanni Chirico, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi CP_1 CodiceFiscale_2
Guglielmotti, col quale elettivamente domiciliata in Casal Velino (SA) alla via Roma, 76, come da mandato in atti;
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 13/12/2023
FATTO E DIRITTO
1 Il sig. – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1 in data 5/9/2012 e che dalla predetta unione era nato in data [...] CP_1
Francesco - chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare la separazione giudiziale fra i coniugi con addebito alla controparte per aver la stessa violato l'obbligo di fedeltà, con vittoria delle spese di lite. Chiedeva, altresì, di disporre l'affido condiviso del minore Per_1 con collocazione presso la madre, di disciplinare il diritto di visita, di assegnare alla convenuta la casa coniugale e di determinare la misura della contribuzione al mantenimento del figlio in euro
200,00 mensili, oltre al concorso alle spese straordinarie, nonché di porre a suo carico il pagamento del mutuo e a carico della convenuta il pagamento del prestito per l'acquisto dell'auto targata EN470WN.
La resistente si costituiva in giudizio, chiedeva di addebitare la separazione al coniuge, nonchè di disporre a suo favore e a favore del figlio un assegno di euro 500,00 ciascuno, con vittoria delle spese di lite. Contestava di aver mai tradito il marito e deduceva che il rapporto coniugale si era definitivamente incrinato fin dall'anno 2016 esclusivamente a causa dei comportamenti tenuti dal ricorrente e dal padre di quest'ultimo e di aver già in sede della proposizione della querela nei confronti del marito in data 26/3/2019, dopo il litigio avvenuto il 18/3/2019, evidenziato di vivere da circa due anni e mezzo da separata in casa.
Il sig. Presidente con provvedimento del 2/12/2019 autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla convenuta, disciplinava il diritto di visita del ricorrente e determinava in euro 300,00 ciascuno l'assegno dovuto dal ricorrente per il figlio e per il coniuge.
All'udienza del 25/1/2022 le parti si riportavano alle rispettive difese e chiedevano l'emissione di sentenza non definitiva di separazione, rinunciando al deposito delle comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c. e chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio;
la decisione era, pertanto, rimessa al Collegio, che con la sentenza n.
112/2022 pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo per il prosieguo del giudizio.
La causa era istruita con l'assunzione di una prova testimoniale;
all'esito sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/1/2025, il Tribunale assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti non meritano accoglimento.
2 Giova ricordare che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
La Suprema Corte di Cassazione sostiene che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri, che l'art. 143 cc pone a carico dei coniugi, e ritiene necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; Cass. civ. Sez. 6 ordinanza n. 648 del 15/01/2020; Sez. 6 ordinanza n. 25966 del 15/12/2016; Cass. civ. sez. I n. 18074 del 20/08/2014).
Nel caso di specie i testimoni ascoltati riferivano unicamente di aver visto la resistente in compagnia dell'allora datore di lavoro del sig. e, tuttavia, da tali circostanze Parte_1 ovvero dalla frequentazione, che sicuramente ha coinvolto la sig.ra alcunchè può CP_1 desumersi in ordine nè alla sussistenza di una effettiva e stabile relazione extraconiugale, né tantomeno alla incidenza causale della stessa sulla crisi coniugale.
Appare, difatti, poco credibile che i coniugi, come riferito dal testimone , Testimone_1 avessero rapporti idilliaci prima del 2019, se la sig.ra in data 26/3/2019 presentava CP_1 querela nei confronti del marito, lamentando di essere stata spiata e spinta in data 18/3/2019 dalla scale e riferendo ai Carabinieri di vivere da circa due anni e mezzo quale separata in casa, nonché di rimanere col marito solo per crescere il figlio minore ( cfr. anche certificato del Pronto
3 Soccorso di Agropoli del 18/3/2019). Il testimone , peraltro, si limitava a Testimone_1 riferire di non aver assistito a litigi e che il cugino gli aveva confidato che era intenzione della coppia comprare una nuova casa.
Non vi sono elementi neanche per accogliere la domanda di addebito formulata nell'interesse della sig.ra Non è stata fornita alcuna prova degli eventi denunciati dalla resistente CP_1
e riguardanti i comportamenti del padre del ricorrente e l'unico episodio oggetto della querela, e peraltro avvenuto quando, secondo la stessa ricostruzione della sig.ra la crisi CP_1 coniugale era orami irreversibile, non può fondare l'accoglimento della domanda di addebito.
Passando all'esame delle ulteriori domande, osserva il Collegio che nelle more della celebrazione del presente giudizio, la sig.ra è ricorsa al Tribunale di Vallo della Lucania per CP_1 ottenere la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nel relativo giudizio rubricato al n.150/2023 R.G. con provvedimento del 16/10/2023 veniva revocato l'assegno di mantenimento a favore della moglie ed erano confermati tutti i provvedimenti CP_1 adottati in sede di separazione in ordine all'affidamento e mantenimento del figlio minore e con provvedimento del 5/7/2024 la casa coniugale era assegnata al sig. Parte_1
Questo Tribunale condivide ed applica l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui “dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriale (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio” (Tribunale di Milano, 26.2.2016, edita). Per evitare il contrasto va privilegiato il giudice del divorzio, le cui decisioni sono destinate a disciplinare i rapporti fra le parti in modo duraturo e a prevalere sulle statuizioni per loro natura transitorie, che sulle medesime questioni ancora sub iudice può assumere il giudice della separazione.
La sig.ra chiedeva anche il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo CP_1 favore, la cui concessione si fonda su presupposti differenti da quelli che caratterizzano l'assegno divorzile.
Due distinte determinazioni giudiziali in materia di assegno non possono, tuttavia, coesistere e disciplinare la medesima situazione e giacchè l'assegno di separazione è fisiologicamente destinato a venire meno con il divorzio e il giudice del divorzio può modificare o anche revocare l'assegno sino a quel momento previsto ovvero riconoscerlo dovuto dal momento della domanda, deve ritenersi che se nel processo di divorzio viene rinnovato il giudizio sull'assegno, da quel momento il giudice della separazione è privato di ogni potere di statuizione in proposito.
4 Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, “poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione” ( cfr. Cass. civ. n. 3852/2021).
Le spese di lite in ragione della natura della controversia e della reciproca soccombenza vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 18/7/2019 dal Sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione
[...] reietta, così provvede:
1) rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
2) dichiara non luogo a provvedere sulle statuizioni accessorie;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 5 maggio 2025
LA PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1090 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
T R A
( C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Omignano Scalo alla via Nazionale presso lo studio dell'avv. Giovanni Chirico, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi CP_1 CodiceFiscale_2
Guglielmotti, col quale elettivamente domiciliata in Casal Velino (SA) alla via Roma, 76, come da mandato in atti;
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 13/12/2023
FATTO E DIRITTO
1 Il sig. – premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_1 in data 5/9/2012 e che dalla predetta unione era nato in data [...] CP_1
Francesco - chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di pronunciare la separazione giudiziale fra i coniugi con addebito alla controparte per aver la stessa violato l'obbligo di fedeltà, con vittoria delle spese di lite. Chiedeva, altresì, di disporre l'affido condiviso del minore Per_1 con collocazione presso la madre, di disciplinare il diritto di visita, di assegnare alla convenuta la casa coniugale e di determinare la misura della contribuzione al mantenimento del figlio in euro
200,00 mensili, oltre al concorso alle spese straordinarie, nonché di porre a suo carico il pagamento del mutuo e a carico della convenuta il pagamento del prestito per l'acquisto dell'auto targata EN470WN.
La resistente si costituiva in giudizio, chiedeva di addebitare la separazione al coniuge, nonchè di disporre a suo favore e a favore del figlio un assegno di euro 500,00 ciascuno, con vittoria delle spese di lite. Contestava di aver mai tradito il marito e deduceva che il rapporto coniugale si era definitivamente incrinato fin dall'anno 2016 esclusivamente a causa dei comportamenti tenuti dal ricorrente e dal padre di quest'ultimo e di aver già in sede della proposizione della querela nei confronti del marito in data 26/3/2019, dopo il litigio avvenuto il 18/3/2019, evidenziato di vivere da circa due anni e mezzo da separata in casa.
Il sig. Presidente con provvedimento del 2/12/2019 autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla convenuta, disciplinava il diritto di visita del ricorrente e determinava in euro 300,00 ciascuno l'assegno dovuto dal ricorrente per il figlio e per il coniuge.
All'udienza del 25/1/2022 le parti si riportavano alle rispettive difese e chiedevano l'emissione di sentenza non definitiva di separazione, rinunciando al deposito delle comparse conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c. e chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio;
la decisione era, pertanto, rimessa al Collegio, che con la sentenza n.
112/2022 pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo per il prosieguo del giudizio.
La causa era istruita con l'assunzione di una prova testimoniale;
all'esito sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/1/2025, il Tribunale assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti non meritano accoglimento.
2 Giova ricordare che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
La Suprema Corte di Cassazione sostiene che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri, che l'art. 143 cc pone a carico dei coniugi, e ritiene necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; Cass. civ. Sez. 6 ordinanza n. 648 del 15/01/2020; Sez. 6 ordinanza n. 25966 del 15/12/2016; Cass. civ. sez. I n. 18074 del 20/08/2014).
Nel caso di specie i testimoni ascoltati riferivano unicamente di aver visto la resistente in compagnia dell'allora datore di lavoro del sig. e, tuttavia, da tali circostanze Parte_1 ovvero dalla frequentazione, che sicuramente ha coinvolto la sig.ra alcunchè può CP_1 desumersi in ordine nè alla sussistenza di una effettiva e stabile relazione extraconiugale, né tantomeno alla incidenza causale della stessa sulla crisi coniugale.
Appare, difatti, poco credibile che i coniugi, come riferito dal testimone , Testimone_1 avessero rapporti idilliaci prima del 2019, se la sig.ra in data 26/3/2019 presentava CP_1 querela nei confronti del marito, lamentando di essere stata spiata e spinta in data 18/3/2019 dalla scale e riferendo ai Carabinieri di vivere da circa due anni e mezzo quale separata in casa, nonché di rimanere col marito solo per crescere il figlio minore ( cfr. anche certificato del Pronto
3 Soccorso di Agropoli del 18/3/2019). Il testimone , peraltro, si limitava a Testimone_1 riferire di non aver assistito a litigi e che il cugino gli aveva confidato che era intenzione della coppia comprare una nuova casa.
Non vi sono elementi neanche per accogliere la domanda di addebito formulata nell'interesse della sig.ra Non è stata fornita alcuna prova degli eventi denunciati dalla resistente CP_1
e riguardanti i comportamenti del padre del ricorrente e l'unico episodio oggetto della querela, e peraltro avvenuto quando, secondo la stessa ricostruzione della sig.ra la crisi CP_1 coniugale era orami irreversibile, non può fondare l'accoglimento della domanda di addebito.
Passando all'esame delle ulteriori domande, osserva il Collegio che nelle more della celebrazione del presente giudizio, la sig.ra è ricorsa al Tribunale di Vallo della Lucania per CP_1 ottenere la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nel relativo giudizio rubricato al n.150/2023 R.G. con provvedimento del 16/10/2023 veniva revocato l'assegno di mantenimento a favore della moglie ed erano confermati tutti i provvedimenti CP_1 adottati in sede di separazione in ordine all'affidamento e mantenimento del figlio minore e con provvedimento del 5/7/2024 la casa coniugale era assegnata al sig. Parte_1
Questo Tribunale condivide ed applica l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui “dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriale (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio” (Tribunale di Milano, 26.2.2016, edita). Per evitare il contrasto va privilegiato il giudice del divorzio, le cui decisioni sono destinate a disciplinare i rapporti fra le parti in modo duraturo e a prevalere sulle statuizioni per loro natura transitorie, che sulle medesime questioni ancora sub iudice può assumere il giudice della separazione.
La sig.ra chiedeva anche il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo CP_1 favore, la cui concessione si fonda su presupposti differenti da quelli che caratterizzano l'assegno divorzile.
Due distinte determinazioni giudiziali in materia di assegno non possono, tuttavia, coesistere e disciplinare la medesima situazione e giacchè l'assegno di separazione è fisiologicamente destinato a venire meno con il divorzio e il giudice del divorzio può modificare o anche revocare l'assegno sino a quel momento previsto ovvero riconoscerlo dovuto dal momento della domanda, deve ritenersi che se nel processo di divorzio viene rinnovato il giudizio sull'assegno, da quel momento il giudice della separazione è privato di ogni potere di statuizione in proposito.
4 Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, “poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione” ( cfr. Cass. civ. n. 3852/2021).
Le spese di lite in ragione della natura della controversia e della reciproca soccombenza vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 18/7/2019 dal Sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione
[...] reietta, così provvede:
1) rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
2) dichiara non luogo a provvedere sulle statuizioni accessorie;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 5 maggio 2025
LA PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
5