TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11956/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11956/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
Per l'avv. VALLA SIMONA. Parte_1
L'avv. Valla precisa che per mero errore nel deposito del ricorso in questo giudizio ha depositato quello relativo al fratello del ricorrente proprietario, ma che ha correttamente notificato al convenuto il ricorso relativo al suo immobile con le date corrette.
L'avv. Valla insiste per l'accoglimento della domanda.
Il Giudice dà atto che ciò che rileva è il ricorso notificato al convenuto e poi depositato unitamente alla notificazione che risulta indicare generalità corrette delle parti, indicazioni corrette del luogo ove l'immobile è situato e corretti contratto di locazione e diniego di rinnovo alla prima scadenza, invita parte ricorrente a precisare le conclusioni
L'avv. Valla richiama le conclusioni di cui al ricorso notificato in data 26.7.2025 depositato il
4.9.2025.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio previo consenso alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11956/2025 avente a oggetto: contratto di locazione promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALLA Parte_1 C.F._1
SIMONA in forza di procura alle liti depositata telematicamente unitamente al ricorso
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 3.11.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda di eccezione:
In via preliminare: accertare e dichiarare che il contratto è giunto alla prima scadenza del 3.05.2025 e che è stata data regolare disdetta in data 30.10.2024 e per l'effetto condannare il Sig. al rilascio dell'immobile locato sito in Controparte_1
Torino, via Nicola Fabrizi n. 30 in favore del sig. Pt_1
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
pagina 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE dopo aver premesso (i) di aver sottoscritto con Parte_1 [...]
contratto di locazione– il contratto ha ad oggetto l'immobile sito in Controparte_1
Torino, via Nicola Fabrizi, 30, piano primo e risulta registrato in Torino in data 5.5.2021 – e (ii) che in data 30.10.2024 il sig. consegnava a mani del Parte_1
conduttore lettera di disdetta, al fine di rappresentare la Controparte_1
propria volontà di non proseguire il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 3 della legge
431/1998, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione del contratto alla prima scadenza con ordine di rilascio.
All'udienza del 27.10.25 il convenuto, di cui deve dichiararsi la contumacia non essendosi costituito a mezzo difensore, è comparso personalmente e ha dichiarato di non opporsi alla domanda di cessazione del contratto alla prima scadenza.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe.
2. La domanda di accertamento della cessazione degli effetti del rapporto contrattuale è fondata e merita accoglimento.
Il contratto oggetto di causa è stato stipulato a uso abitativo per la durata di quattro anni dal
4.5.2021 al 3.5.2025, con previsione all'art. 1 della possibilità per il locatore di non rinnovarlo mediante comunicazione al conduttore di disdetta motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 431/1998.
Con comunicazione del 30.10.2024, sottoscritta per ricevuta dal convenuto (doc. 2 di parte ricorrente) - la cui sottoscrizione da parte del conduttore per ricevuta coincide a quella apposta sul contratto - ha comunicato al convenuto – che Parte_1
ha confermato tale circostanza in udienza - la propria intenzione di non rinnovare il contratto, avente termine il 3.5.2025, avvalendosi della facoltà di diniego del rinnovo alla prima scadenza, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della legge n. 431/1998.
Come chiarito in giurisprudenza, "in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell'eventualità in cui il locatore non abbia pagina 3 di 4 adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità" (Cass. 18 luglio 2013, n.17577; Trib.
Roma 26/05/2020; Trib. Roma 14/11/2018).
Nella fattispecie in esame, con la comunicazione 30.10.2024 parte attrice ha esplicitato la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 della legge 431/1998, circostanza che consente di ritenere validamente esercitata la facoltà di diniego di rinnovo.
Il convenuto, comparso personalmente, ha dichiarato di non opporsi alla domanda proposta da controparte.
Deve dunque essere dichiarata l'avvenuta cessazione del contratto alla data del 3.5.2025 con conseguente obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile.
Ai sensi dell'art. 56 l. 392/1978, tenuto conto della data del ricorso e del tempo già trascorso dalla scadenza del contratto di locazione, la data di rilascio va fissata al 3.12.2025.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta.
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate, e così per € 852,00 oltre a € 134,54 a titolo di esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti del contratto di locazione a uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, via Nicola Fabrizi, 30, piano primo registrato in Torino in data 5.5.2021, alla data del 3.5.2025;
ORDINA a di rilasciare l'immobile sito in Torino, via Nicola Controparte_1
Fabrizi, 30, libero da persone e cose in favore di Parte_1
FISSA per il rilascio la data del 3.12.2025.
CONDANNA a rimborsare Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 852,00 per compensi oltre a € 134,54 a titolo di
[...]
esborsi al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 3 novembre 2025
Il Giudice dott. Simonetta Rossi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11956/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
Per l'avv. VALLA SIMONA. Parte_1
L'avv. Valla precisa che per mero errore nel deposito del ricorso in questo giudizio ha depositato quello relativo al fratello del ricorrente proprietario, ma che ha correttamente notificato al convenuto il ricorso relativo al suo immobile con le date corrette.
L'avv. Valla insiste per l'accoglimento della domanda.
Il Giudice dà atto che ciò che rileva è il ricorso notificato al convenuto e poi depositato unitamente alla notificazione che risulta indicare generalità corrette delle parti, indicazioni corrette del luogo ove l'immobile è situato e corretti contratto di locazione e diniego di rinnovo alla prima scadenza, invita parte ricorrente a precisare le conclusioni
L'avv. Valla richiama le conclusioni di cui al ricorso notificato in data 26.7.2025 depositato il
4.9.2025.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio previo consenso alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11956/2025 avente a oggetto: contratto di locazione promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALLA Parte_1 C.F._1
SIMONA in forza di procura alle liti depositata telematicamente unitamente al ricorso
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 3.11.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda di eccezione:
In via preliminare: accertare e dichiarare che il contratto è giunto alla prima scadenza del 3.05.2025 e che è stata data regolare disdetta in data 30.10.2024 e per l'effetto condannare il Sig. al rilascio dell'immobile locato sito in Controparte_1
Torino, via Nicola Fabrizi n. 30 in favore del sig. Pt_1
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
pagina 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE dopo aver premesso (i) di aver sottoscritto con Parte_1 [...]
contratto di locazione– il contratto ha ad oggetto l'immobile sito in Controparte_1
Torino, via Nicola Fabrizi, 30, piano primo e risulta registrato in Torino in data 5.5.2021 – e (ii) che in data 30.10.2024 il sig. consegnava a mani del Parte_1
conduttore lettera di disdetta, al fine di rappresentare la Controparte_1
propria volontà di non proseguire il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 3 della legge
431/1998, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione del contratto alla prima scadenza con ordine di rilascio.
All'udienza del 27.10.25 il convenuto, di cui deve dichiararsi la contumacia non essendosi costituito a mezzo difensore, è comparso personalmente e ha dichiarato di non opporsi alla domanda di cessazione del contratto alla prima scadenza.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe.
2. La domanda di accertamento della cessazione degli effetti del rapporto contrattuale è fondata e merita accoglimento.
Il contratto oggetto di causa è stato stipulato a uso abitativo per la durata di quattro anni dal
4.5.2021 al 3.5.2025, con previsione all'art. 1 della possibilità per il locatore di non rinnovarlo mediante comunicazione al conduttore di disdetta motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 431/1998.
Con comunicazione del 30.10.2024, sottoscritta per ricevuta dal convenuto (doc. 2 di parte ricorrente) - la cui sottoscrizione da parte del conduttore per ricevuta coincide a quella apposta sul contratto - ha comunicato al convenuto – che Parte_1
ha confermato tale circostanza in udienza - la propria intenzione di non rinnovare il contratto, avente termine il 3.5.2025, avvalendosi della facoltà di diniego del rinnovo alla prima scadenza, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della legge n. 431/1998.
Come chiarito in giurisprudenza, "in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell'eventualità in cui il locatore non abbia pagina 3 di 4 adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità" (Cass. 18 luglio 2013, n.17577; Trib.
Roma 26/05/2020; Trib. Roma 14/11/2018).
Nella fattispecie in esame, con la comunicazione 30.10.2024 parte attrice ha esplicitato la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 della legge 431/1998, circostanza che consente di ritenere validamente esercitata la facoltà di diniego di rinnovo.
Il convenuto, comparso personalmente, ha dichiarato di non opporsi alla domanda proposta da controparte.
Deve dunque essere dichiarata l'avvenuta cessazione del contratto alla data del 3.5.2025 con conseguente obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile.
Ai sensi dell'art. 56 l. 392/1978, tenuto conto della data del ricorso e del tempo già trascorso dalla scadenza del contratto di locazione, la data di rilascio va fissata al 3.12.2025.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta.
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate, e così per € 852,00 oltre a € 134,54 a titolo di esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti del contratto di locazione a uso abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Torino, via Nicola Fabrizi, 30, piano primo registrato in Torino in data 5.5.2021, alla data del 3.5.2025;
ORDINA a di rilasciare l'immobile sito in Torino, via Nicola Controparte_1
Fabrizi, 30, libero da persone e cose in favore di Parte_1
FISSA per il rilascio la data del 3.12.2025.
CONDANNA a rimborsare Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 852,00 per compensi oltre a € 134,54 a titolo di
[...]
esborsi al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 3 novembre 2025
Il Giudice dott. Simonetta Rossi
pagina 4 di 4