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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 766/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARTINELLI LIVIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249042793531000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249042793531000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 506/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna la intimazione di pagamento n. 06820249042793531000, notificata il 16.10.2024 del valore complessivo di € 4.291,48 con cui veniva richiesto il pagamento delle somme portate dalle seguenti cartelle:
- cartella n. 06820150047389320001 asseritamente notificata il 17.06.2015 per Irpef 2010 e relativi interessi e/o sanzioni;
- cartella n. 06820150071600452001 asseritamente notificata il 03.10.2015 per Irpef 2011. Eccepisce l'illegittimità dell' atto impugnato e ne chiede l' annullamento (in via subordinata, dichiararsi la prescrizione delle sanzioni tributarie e degli interessi) per i seguenti motivi:
1. Nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza e/o nullità della notifica delle sottese cartelle di pagamento (cfr., tra le altre, Cass. Ord. 15 gennaio 2020, n. 565);
2. Intervenuta decadenza del potere impositivo ed intervenuta prescrizione del credito perché i tributi sottesi all'intimazione di pagamento hanno ad oggetto crediti relativi all' Irpef nonché relativi interessi e sanzioni, riferiti al periodo di imposta 2010 e 2011 e dal 2010 e dal 2011 (anno di riferimento dei debiti) al 2024 (anno di notifica dell'intimazione di pagamento) sono trascorsi rispettivamente 14 e 13 anni;
3. Nel caso in cui l'Agente della riscossione riuscisse a dimostrare la regolarità della notifica della cartella di pagamento, il credito sarebbe in ogni caso prescritto essendo trascorsi ben 9 anni dalla presunta notifica. Infatti, l'agente della riscossione indica il 17.06.2015 quale data della presunta notifica della cartella n. 06820150047389320001 e la data del 03.10.2015 della cartella n. 06820150071600452001. 4. Nullità delle notifiche a mezzo Pec di atti estranei all'attività professionale Vinte le spese da distrarsi i procuratori antistatari.
DPII di Milano eccepisce, in via via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, in quanto l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri. La pretesa erariale, infatti, doveva e poteva essere utilmente contestata in opposizione alle cartelle di pagamento le quali risultano ritualmente e correttamente notificate da parte dell'Agente della riscossione. Nel merito chiede il rigetto del ricorso.
Ader, in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21, 1° comma D.Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo in punto omessa notifica delle cartelle di pagamento e loro asserita intervenuta decadenza e prescrizione. Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'avviso di intimazione impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali ad esso sottese, in data 17/6/2015 per la cartella 06820150047389320001 e in data 3/10/2015 per la cartella 06820150071600452001. In ogni caso, le predette cartelle di pagamento non sono più contestabili, vista la successiva notifica di altri atti della riscossione mai impugnati e divenuti pertanto definitivi, ovvero: - in data 25/9/2019, è stato notificato l'avviso di intimazione 06820199044354206000; - in data 21/7/2023, è stata notificata la proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73. Tali precedenti notifiche hanno concorso a determinare l'inammissibilità dell'odierno ricorso, giacché, in virtù di tali precedenti atti esattoriali, si è prodotto l'effetto giuridico di aver reso le pretese tributarie “definitive – cristallizzate” e, come tali, non più opponibili. Priva di pregio l'eccezione di notifica a mezzo pec. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato Dopo avere esaminato la documentazione versata da AdER nel fascicolo di causa, il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, c. 3 e 21 del D.lgs. 546/92 per intervenuta cristallizzazione delle pretese tributarie in quanto non impugnate nei termini attesa la regolare notifica sia delle cartelle sia di ulteriori numerosi altri atti esattoriali. Tale motivo è ritenuto assorbente per cui non vengono esaminati gli altri motivi dei doglianza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte soccombente alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 350,00
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARTINELLI LIVIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249042793531000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249042793531000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 506/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna la intimazione di pagamento n. 06820249042793531000, notificata il 16.10.2024 del valore complessivo di € 4.291,48 con cui veniva richiesto il pagamento delle somme portate dalle seguenti cartelle:
- cartella n. 06820150047389320001 asseritamente notificata il 17.06.2015 per Irpef 2010 e relativi interessi e/o sanzioni;
- cartella n. 06820150071600452001 asseritamente notificata il 03.10.2015 per Irpef 2011. Eccepisce l'illegittimità dell' atto impugnato e ne chiede l' annullamento (in via subordinata, dichiararsi la prescrizione delle sanzioni tributarie e degli interessi) per i seguenti motivi:
1. Nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza e/o nullità della notifica delle sottese cartelle di pagamento (cfr., tra le altre, Cass. Ord. 15 gennaio 2020, n. 565);
2. Intervenuta decadenza del potere impositivo ed intervenuta prescrizione del credito perché i tributi sottesi all'intimazione di pagamento hanno ad oggetto crediti relativi all' Irpef nonché relativi interessi e sanzioni, riferiti al periodo di imposta 2010 e 2011 e dal 2010 e dal 2011 (anno di riferimento dei debiti) al 2024 (anno di notifica dell'intimazione di pagamento) sono trascorsi rispettivamente 14 e 13 anni;
3. Nel caso in cui l'Agente della riscossione riuscisse a dimostrare la regolarità della notifica della cartella di pagamento, il credito sarebbe in ogni caso prescritto essendo trascorsi ben 9 anni dalla presunta notifica. Infatti, l'agente della riscossione indica il 17.06.2015 quale data della presunta notifica della cartella n. 06820150047389320001 e la data del 03.10.2015 della cartella n. 06820150071600452001. 4. Nullità delle notifiche a mezzo Pec di atti estranei all'attività professionale Vinte le spese da distrarsi i procuratori antistatari.
DPII di Milano eccepisce, in via via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, in quanto l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri. La pretesa erariale, infatti, doveva e poteva essere utilmente contestata in opposizione alle cartelle di pagamento le quali risultano ritualmente e correttamente notificate da parte dell'Agente della riscossione. Nel merito chiede il rigetto del ricorso.
Ader, in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21, 1° comma D.Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo in punto omessa notifica delle cartelle di pagamento e loro asserita intervenuta decadenza e prescrizione. Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto da parte ricorrente, l'avviso di intimazione impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali ad esso sottese, in data 17/6/2015 per la cartella 06820150047389320001 e in data 3/10/2015 per la cartella 06820150071600452001. In ogni caso, le predette cartelle di pagamento non sono più contestabili, vista la successiva notifica di altri atti della riscossione mai impugnati e divenuti pertanto definitivi, ovvero: - in data 25/9/2019, è stato notificato l'avviso di intimazione 06820199044354206000; - in data 21/7/2023, è stata notificata la proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73. Tali precedenti notifiche hanno concorso a determinare l'inammissibilità dell'odierno ricorso, giacché, in virtù di tali precedenti atti esattoriali, si è prodotto l'effetto giuridico di aver reso le pretese tributarie “definitive – cristallizzate” e, come tali, non più opponibili. Priva di pregio l'eccezione di notifica a mezzo pec. Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso. Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato Dopo avere esaminato la documentazione versata da AdER nel fascicolo di causa, il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, c. 3 e 21 del D.lgs. 546/92 per intervenuta cristallizzazione delle pretese tributarie in quanto non impugnate nei termini attesa la regolare notifica sia delle cartelle sia di ulteriori numerosi altri atti esattoriali. Tale motivo è ritenuto assorbente per cui non vengono esaminati gli altri motivi dei doglianza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte soccombente alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 350,00