Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 766
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza e/o nullità della notifica delle sottese cartelle di pagamento

    Il giudice ha ritenuto che le pretese tributarie si fossero cristallizzate a causa della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e di altri atti esattoriali successivi, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza del potere impositivo ed intervenuta prescrizione del credito

    Il giudice ha ritenuto che le pretese tributarie si fossero cristallizzate a causa della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e di altri atti esattoriali successivi, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni tributarie e degli interessi

    Il giudice ha ritenuto che le pretese tributarie si fossero cristallizzate a causa della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e di altri atti esattoriali successivi, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche a mezzo Pec di atti estranei all'attività professionale

    Il giudice ha ritenuto che le pretese tributarie si fossero cristallizzate a causa della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e di altri atti esattoriali successivi, dichiarando il ricorso inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 766
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 766
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo