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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1631/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 128/2021 depositato il 08/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1239/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 13/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M903170 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il rappresentante dell'Ufficio esibisce copia della sentenza n. 3162.03.2020 e si riserva di depositarla nel fasciolo telematico.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF, IRAP, IVA dell'anno 2013 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Per una migliore comprensione dello svolgimento del processo e dei motivi di appello, giova premettere che l'atto di accertamento riprende ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto l'accertamento svolto dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) sul bookmaker estero (Società_1
), rispetto al quale l'odierno contribuente fungeva da Centro di Trasmissione Dati (DT). Al contribuente è stato attribuito come ricavo non dichiarato l'intero aggio del raccoglitore di scommesse
(8%) calcolato sul volume di giocate nel 2013 comunicato dal bookmaker estero.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente per i seguenti motivi così suddivisi da codesto Estensore:
1.- assenza di definitività dell'atto di accertamento emesso da ADM, in quanto tempestivamente impugnato e tutt'ora sub iudice, presupposto necessario per la ripresa a tassazione dei ricavi non dichiarati.
2. erronea affermazione circa il valore probatorio del pvc redatto dai militari della Guardia di Finanza nei confronti del bookmaker estero, che i giudici di prime cure hanno ritenuto contestabile solo con la querela di falso rispetto alla collaborazione della società estera con l'odierno contribuente ed al volume delle giocate, superiore di 17 volte a quello medio accertato nella provincia di Messina, considerato peraltro che il contribuente operava nel piccolo centro di Sant'Agata di Militello. Conseguente impossibilità di verificare i files trasmessi dalla società estera ai militari che avevano operato la verifica.
3. omessa considerazione dell'adesione del contribuente alla sanatoria prevista dall'art. 1, comma 643, lett. E, l. 190/2014, che rende illegittimo l'accertamento dell'IUS effettuato da ADM.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate svolgendo le seguenti difese:
- correttezza del ragionamento indiziario svolto dall'Ufficio finanziario in assenza di elementi di segno contrario offerti dal contribuente in base alla raccolta media nella provincia indicati nei decreti ministeriali;
- omessa prova dell'esito del giudizio e della regolarizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
Né dall'atto emesso dall'ADM, né quello oggetto del presente procedimento si comprende con chiarezza come sia stato determinato il volume di giocate e, quindi, l'aggio percepito dal DT e dalla società estera
(ciò senza dire che si sarebbe dovuto almeno considerare una distribuzione di questi ricavi fra i due soggetti e non attribuire illogicamente tutta questa somma al DT odierno contribuente).
Lo stesso Ufficio finanziario nelle sue difese menziona il criterio della raccolta media, che però non stato seguito nel caso di specie. Nell'atto di ADM il volume di giocate è quello accertato mediante indagini finanziarie dai militari, dal quale
è stato espunto il volume di gioco oggetto della sanatoria da parte della società estera e dei DT (fra i quali non compariva quello gestito dall'odierno contribuente), e calcolato nel complesso riferito alla società estera di euro 17.810.166,98 nel 2013.
Non si capisce, però, in base a tale criterio su tale volume ripartito fra migliaia di DT quello imputabile all'odierno contribuente fosse di ben euro 3.186.835,91.
Tale importo (ben diverso da quello medio dell'esercente della provincia di Messina) è stato posto a fondamento dell'atto impugnato senza alcuna ulteriore spiegazione.
A prescindere dalle ulteriori doglianze, l'individuazione di questa base imponibile è manifestamente illogica e, quindi, l'atto va annullato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato.
Condanna, quindi, l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Ricorrente_1 della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore medio previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
Il contributo unificato, ove effettivamente corrisposto dalla controparte, va rimborsato ai sensi dell'art. 15, comma 2 ter, d.lgs. n. 546/1992 dal soggetto condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, annulla l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Ricorrente_1 delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per il primo grado ed euro 5.500,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
LU CI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 128/2021 depositato il 08/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1239/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 13/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M903170 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il rappresentante dell'Ufficio esibisce copia della sentenza n. 3162.03.2020 e si riserva di depositarla nel fasciolo telematico.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF, IRAP, IVA dell'anno 2013 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Per una migliore comprensione dello svolgimento del processo e dei motivi di appello, giova premettere che l'atto di accertamento riprende ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto l'accertamento svolto dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) sul bookmaker estero (Società_1
), rispetto al quale l'odierno contribuente fungeva da Centro di Trasmissione Dati (DT). Al contribuente è stato attribuito come ricavo non dichiarato l'intero aggio del raccoglitore di scommesse
(8%) calcolato sul volume di giocate nel 2013 comunicato dal bookmaker estero.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente per i seguenti motivi così suddivisi da codesto Estensore:
1.- assenza di definitività dell'atto di accertamento emesso da ADM, in quanto tempestivamente impugnato e tutt'ora sub iudice, presupposto necessario per la ripresa a tassazione dei ricavi non dichiarati.
2. erronea affermazione circa il valore probatorio del pvc redatto dai militari della Guardia di Finanza nei confronti del bookmaker estero, che i giudici di prime cure hanno ritenuto contestabile solo con la querela di falso rispetto alla collaborazione della società estera con l'odierno contribuente ed al volume delle giocate, superiore di 17 volte a quello medio accertato nella provincia di Messina, considerato peraltro che il contribuente operava nel piccolo centro di Sant'Agata di Militello. Conseguente impossibilità di verificare i files trasmessi dalla società estera ai militari che avevano operato la verifica.
3. omessa considerazione dell'adesione del contribuente alla sanatoria prevista dall'art. 1, comma 643, lett. E, l. 190/2014, che rende illegittimo l'accertamento dell'IUS effettuato da ADM.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate svolgendo le seguenti difese:
- correttezza del ragionamento indiziario svolto dall'Ufficio finanziario in assenza di elementi di segno contrario offerti dal contribuente in base alla raccolta media nella provincia indicati nei decreti ministeriali;
- omessa prova dell'esito del giudizio e della regolarizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
Né dall'atto emesso dall'ADM, né quello oggetto del presente procedimento si comprende con chiarezza come sia stato determinato il volume di giocate e, quindi, l'aggio percepito dal DT e dalla società estera
(ciò senza dire che si sarebbe dovuto almeno considerare una distribuzione di questi ricavi fra i due soggetti e non attribuire illogicamente tutta questa somma al DT odierno contribuente).
Lo stesso Ufficio finanziario nelle sue difese menziona il criterio della raccolta media, che però non stato seguito nel caso di specie. Nell'atto di ADM il volume di giocate è quello accertato mediante indagini finanziarie dai militari, dal quale
è stato espunto il volume di gioco oggetto della sanatoria da parte della società estera e dei DT (fra i quali non compariva quello gestito dall'odierno contribuente), e calcolato nel complesso riferito alla società estera di euro 17.810.166,98 nel 2013.
Non si capisce, però, in base a tale criterio su tale volume ripartito fra migliaia di DT quello imputabile all'odierno contribuente fosse di ben euro 3.186.835,91.
Tale importo (ben diverso da quello medio dell'esercente della provincia di Messina) è stato posto a fondamento dell'atto impugnato senza alcuna ulteriore spiegazione.
A prescindere dalle ulteriori doglianze, l'individuazione di questa base imponibile è manifestamente illogica e, quindi, l'atto va annullato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato.
Condanna, quindi, l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Ricorrente_1 della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore medio previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
Il contributo unificato, ove effettivamente corrisposto dalla controparte, va rimborsato ai sensi dell'art. 15, comma 2 ter, d.lgs. n. 546/1992 dal soggetto condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, annulla l'atto impugnato meglio indicato in epigrafe.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Ricorrente_1 delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per il primo grado ed euro 5.500,00 per il secondo grado, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
LU CI