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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1327/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
CO OM, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 278/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Socio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 238/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4
e pubblicata il 22/05/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03A100239 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03A100239 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03A100239 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03A100245 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03A100245 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03A100245 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01A100581 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01A100582 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore del contribuente chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in forza degli accordi conciliativi depositati in atti, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Appellata: Il rappresentante dell'ufficio, in collegamento da remoto, si associa alle richieste della parte appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_2 s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ricorrente_1, in proprio quale socio della predetta società, impugnavano gli avvisi di accertamento n.
TYZ03A100239/2020, n. TYZ03A100245/2020, n. TYZ01A100581/2020 e n. TYZ01A100 582/2020, chiedendone l'annullamento.
Con sentenza n. 238/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza suddetta “Ricorrente_2 s.r.l.” e Ricorrente_1 hanno proposto appello, col quale chiedono l'annullamento integrale degli atti di imposizione impugnati.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Con istanza del 18.10.2024 la società ha chiesto un rinvio della trattazione della causa, essendo in corso trattative per la conciliazione della lite.
In data 30.04.2025 l'Agenzia delle Entrate ha depositato una proposta di accordo conciliativo.
Successivamente è stato depositato in atti l'accordo raggiunto fra le parti per transigere la lite.
All'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Il difensore del contribuente chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in forza degli accordi conciliativi depositati in atti, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;
il rappresentante dell'ufficio in collegamento da remoto si associa alla richiesta della parte appellante;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo le parti raggiunto un accordo per conciliare la controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamento impugnati dalla società “Ricorrente_2 s.r.l.” e da Ricorrente_1, la materia del contendere è cessata, per cui deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali di entrambi i gradi vengono compensate per intero, come chiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa per intero fra le parti le spese processuali di primo e secondo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
CO OM, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 278/2024 depositato il 16/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Socio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 238/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4
e pubblicata il 22/05/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03A100239 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03A100239 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03A100239 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03A100245 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03A100245 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03A100245 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01A100581 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01A100582 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Il difensore del contribuente chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in forza degli accordi conciliativi depositati in atti, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Appellata: Il rappresentante dell'ufficio, in collegamento da remoto, si associa alle richieste della parte appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_2 s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Ricorrente_1, in proprio quale socio della predetta società, impugnavano gli avvisi di accertamento n.
TYZ03A100239/2020, n. TYZ03A100245/2020, n. TYZ01A100581/2020 e n. TYZ01A100 582/2020, chiedendone l'annullamento.
Con sentenza n. 238/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza suddetta “Ricorrente_2 s.r.l.” e Ricorrente_1 hanno proposto appello, col quale chiedono l'annullamento integrale degli atti di imposizione impugnati.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Con istanza del 18.10.2024 la società ha chiesto un rinvio della trattazione della causa, essendo in corso trattative per la conciliazione della lite.
In data 30.04.2025 l'Agenzia delle Entrate ha depositato una proposta di accordo conciliativo.
Successivamente è stato depositato in atti l'accordo raggiunto fra le parti per transigere la lite.
All'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Il difensore del contribuente chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in forza degli accordi conciliativi depositati in atti, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio;
il rappresentante dell'ufficio in collegamento da remoto si associa alla richiesta della parte appellante;
indi, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo le parti raggiunto un accordo per conciliare la controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamento impugnati dalla società “Ricorrente_2 s.r.l.” e da Ricorrente_1, la materia del contendere è cessata, per cui deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese processuali di entrambi i gradi vengono compensate per intero, come chiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa per intero fra le parti le spese processuali di primo e secondo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato