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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/11/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4999/2023 R.G.A.L. pendente
TRA
elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano, A.U. Parte_1
Rossano, Via Trieste n. 21, presso lo studio legale TO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
IE TI e ON TO - ricorrente
E
, in persona del legale ONroparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Via CP_1
Alimena n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e IE Aceti
- resistente
Oggetto: costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in
narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi indicati, il
diritto del ricorrente ad essere stabilizzato per esser in possesso dei requisiti richiesti ex art.
1 c. 268 lett. b. 234/2021 e di cui all'avviso pubblico ASP CS 07/12/2022; 2)
conseguentemente, condannare l' in plrpt, alla costituzione di un rapporto di lavoro CP_2
a tempo indeterminato con il ricorrente con decorrenza giuridica ed economica a far data
1 ON dalla prima delibera di stabilizzazione (delibera CS 454/2023) o dall'altra data dovesse
essere ritenuta di giustizia, e, quindi, condannare l' in plrpt, al pagamento delle CP_2
retribuzioni infratemporalmente maturate e al versamento degli oneri contributivi ed
assicurativi previsti ex lege 3) condannare l'ente resistente, in plrpt, al pagamento delle
spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore
antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario, conseguentemente rigettare … le domande articolate ai punti 1 - 3 delle
conclusioni rassegnate nel ricorso in riassunzione;
2) In caso di mancato accoglimento delle
eccezioni sub 1, rigettare comunque … le domande articolate ai punti 1- 3 delle conclusioni
rassegnate nel ricorso introduttivo in quanto illegittime e infondate, in fatto e in diritto 3)
In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio - inizialmente presso il Tribunale di Castrovillari con successiva riassunzione innanzi al Tribunale di Cosenza dopo l'ordinanza di incompetenza territoriale del Giudice inizialmente adito - assumendo che l'art. 1, comma 268, della legge
234/2021 aveva previsto la possibilità di stabilizzazione del personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale;
che detta disposizione normativa integrava l'art. 20 del D. Lgs. 75/2017
in ordine alla necessità di procedere al superamento del precariato nella Pubblica
Amministrazione; che vi era stata concertazione in ambito regionale tra le Organizzazioni
sindacali e la Dirigenza Area Sanità Regione Calabria, all'esito della quale era stato sottoscritto accordo che prevedeva l'obbligo delle Aziende del Servizio Sanitario di provvedere alla approvazione di piani del fabbisogno del personale e di procedere alla pubblicazione di avvisi finalizzati alla ricognizione del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, della legge 234/2021 per la stabilizzazione del personale;
2 che l' aveva proceduto all'approvazione dei piano ONroparte_1
del fabbisogno del personale e del piano assunzionale 2022, prevedendo la stabilizzazione di 60 operatori socio sanitari;
che, con DCA Regione Calabria n. 124 dell'11.10.2022, era stata autorizzata l'assunzione di 60 OSS per stabilizzazione;
che vi era stato accordo tra le
Organizzazioni sindacali e la Regione Calabria per concordare le indicazioni in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 268, della legge 234/2021, con cui erano stati stabiliti
ON anche criteri di priorità nelle assunzioni;
che l' aveva pubblicato avviso CP_1
pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale con prot. n. 167102 del 7.12.2022; che il ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, della legge 234/2021 e recepiti nell'avviso di stabilizzazione del 7.12.2022, aveva presentato domanda di stabilizzazione;
che l'Asp di Cosenza, con deliberazione n. 454 del 6.3.2023,
aveva preso in considerazione solo le domande pervenute dai dipendenti interni,
stabilizzando solo tre OSS e non prendendo in considerazione la domanda del ricorrente;
ON che, con successiva deliberazione n. 1316 del 20.6.2023, l' - se pur aveva pubblicato l'avviso di stabilizzazione nel dicembre 2022 con indicazione di un termine perentorio per la presentazione della domanda - aveva proceduto, all'esito di una ricognizione del solo personale interno, alla stabilizzazione di altri 50 dipendenti interni non in possesso dei requisiti originariamente previsti dalla legge, continuando a non valutare illegittimamente la domanda del ricorrente;
che, a seguito di contestazione stragiudiziale, l' aveva CP_1
affermato di aver dato priorità al personale interno e che non era possibile procedere a nuove assunzioni fino all'adozione del nuovo piano di fabbisogno;
che sussisteva il diritto del ricorrente alla stabilizzazione, atteso che era in possesso di tutti i requisiti per tale assunzione e che la procedura era diretta a tutto il personale e non ai soli dipendenti dell' ai CP_1
quali era riconosciuta unicamente priorità nell'assunzione in ipotesi di domande eccedenti il
ON fabbisogno;
che, in maniera illegittima, l' non aveva pubblicato la graduatoria dei candidati alla stabilizzazione, provvedendo solo alla stabilizzazione di 53 dipendenti interni
3 ed introducendo il criterio della dipendenza dal servizio non prevista dalla legge. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che vi era difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
che la stabilizzazione costituiva una facoltà della Pubblica Amministrazione;
che era stato previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che le risorse per la stabilizzazione ex art. 1, comma 268 lett. b) della legge 234/2021 non potevano superare il
50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione del personale in conformità del piano triennale dei fabbisogni;
che vi era stato l'accordo tra Regione Calabria
e le Organizzazioni sindacali in ordine alla priorità nella stabilizzazione da attribuire al
ON personale in servizio presso l' sicché il personale non in servizio presso l' non CP_1
aveva lo stesso diritto all'assunzione del personale in servizio;
che tale valorizzazione dell'esperienza professionale era pienamente legittima;
che, dunque, si era proceduto alla ricognizione del personale già in servizio per la stabilizzazione;
che, in ragione della priorità
nell'assunzione dei dipendenti interni all' e dei limiti delle risorse destinate alla CP_1
stabilizzazione, non era stato possibile procedere alla stabilizzazione del ricorrente, che non
ON aveva mai prestato servizio presso l' che il ricorrente non avrebbe avuto comunque diritto alla stabilizzazione, essendo il candidato con minore anzianità di servizio tra i partecipanti che avevano presentato domanda in relazione all'avviso del 7.12.2022. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il ricorrente ha presentato istanza cautelare rigettata con ordinanza del 10.2.2024, con cui si
è rinviata alla definizione del giudizio di merito la regolazione delle spese di lite.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
4 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le contestazioni della parte ricorrente sono relative principalmente all'avviso n. prot.
167102 del 7.12.2021, nella parte in cui prevede criterio di priorità per il personale dipendente dell'Azienda nel caso in cui i soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione fossero in numero superiore rispetto ai fabbisogni dell' alla CP_1
ON deliberazione dell' n. 454 del 6.3.2023, nella parte in cui si sono valutate solo le domande dei dipendenti in servizio, con rinvio a successivo provvedimento per la valutazione dei
ON dipendenti non in servizio presso l' nel rispetto dei limiti previsti dal piano assunzionale
ON ed alla deliberazione dell' n. 1316 del 20.6.2023, con cui si sono valutate altre domande di personale interno all'esito di ricognizione interna finalizzata alla stabilizzazione del personale, contestandosi fondamentalmente la scelta dell'Amministrazione di dare priorità
nella stabilizzazione al personale in servizio.
In merito, il principio affermato da Cass. SS. UU. 40953/2021 [“In materia di stabilizzazione
del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la controversia sull'esclusione
del lavoratore disposta dalla pubblica amministrazione di appartenenza per difetto dei
requisiti (soggettivi e/o oggettivi) prescritti dalla legge è devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario, trattandosi non di statuire su una procedura concorsuale, bensì su
specifici elementi del percorso assunzionale concernente la mera verifica dei requisiti
predeterminati dalla legge, senza esercizio di alcun pubblico potere da parte della p.a.”],
che il ricorrente pone principalmente a base dell'affermazione della giurisdizione del
Giudice Ordinario, non determina tale attribuzione, atteso che la scelta dell'Amministrazione di attribuire priorità per il personale in servizio nella procedura di stabilizzazione configura esercizio di un pubblico potere, con cui si determina un criterio di preferenza - correlata all'individuazione di criteri specifici di professionalità - nella
5 valutazione comparativa dei candidati e, dunque, nella selezione tra gli stessi per il caso in cui il numero dei posti oggetto di stabilizzazione sia inferiore a quello di candidati in possesso dei requisiti richiesti.
In tal modo, come in ogni caso in cui l'oggetto diretto della contestazione riguardi direttamente un provvedimento dell'Amministrazione assunto nell'esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi e, dunque, l'interesse alla legalità dell'azione amministrativa, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice Amministrativo, richiamandosi i principi pacifici per cui la regola di riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e
Giudice Amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (cfr. Cass. SS.UU. 2368/2024 tra le altre).
Le ragioni della decisione determinano la compensazione delle spese di lite, anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 6.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4999/2023 R.G.A.L. pendente
TRA
elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano, A.U. Parte_1
Rossano, Via Trieste n. 21, presso lo studio legale TO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
IE TI e ON TO - ricorrente
E
, in persona del legale ONroparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Via CP_1
Alimena n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvia Cumino e IE Aceti
- resistente
Oggetto: costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in
narrativa e previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi indicati, il
diritto del ricorrente ad essere stabilizzato per esser in possesso dei requisiti richiesti ex art.
1 c. 268 lett. b. 234/2021 e di cui all'avviso pubblico ASP CS 07/12/2022; 2)
conseguentemente, condannare l' in plrpt, alla costituzione di un rapporto di lavoro CP_2
a tempo indeterminato con il ricorrente con decorrenza giuridica ed economica a far data
1 ON dalla prima delibera di stabilizzazione (delibera CS 454/2023) o dall'altra data dovesse
essere ritenuta di giustizia, e, quindi, condannare l' in plrpt, al pagamento delle CP_2
retribuzioni infratemporalmente maturate e al versamento degli oneri contributivi ed
assicurativi previsti ex lege 3) condannare l'ente resistente, in plrpt, al pagamento delle
spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore
antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario, conseguentemente rigettare … le domande articolate ai punti 1 - 3 delle
conclusioni rassegnate nel ricorso in riassunzione;
2) In caso di mancato accoglimento delle
eccezioni sub 1, rigettare comunque … le domande articolate ai punti 1- 3 delle conclusioni
rassegnate nel ricorso introduttivo in quanto illegittime e infondate, in fatto e in diritto 3)
In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio - inizialmente presso il Tribunale di Castrovillari con successiva riassunzione innanzi al Tribunale di Cosenza dopo l'ordinanza di incompetenza territoriale del Giudice inizialmente adito - assumendo che l'art. 1, comma 268, della legge
234/2021 aveva previsto la possibilità di stabilizzazione del personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale;
che detta disposizione normativa integrava l'art. 20 del D. Lgs. 75/2017
in ordine alla necessità di procedere al superamento del precariato nella Pubblica
Amministrazione; che vi era stata concertazione in ambito regionale tra le Organizzazioni
sindacali e la Dirigenza Area Sanità Regione Calabria, all'esito della quale era stato sottoscritto accordo che prevedeva l'obbligo delle Aziende del Servizio Sanitario di provvedere alla approvazione di piani del fabbisogno del personale e di procedere alla pubblicazione di avvisi finalizzati alla ricognizione del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, della legge 234/2021 per la stabilizzazione del personale;
2 che l' aveva proceduto all'approvazione dei piano ONroparte_1
del fabbisogno del personale e del piano assunzionale 2022, prevedendo la stabilizzazione di 60 operatori socio sanitari;
che, con DCA Regione Calabria n. 124 dell'11.10.2022, era stata autorizzata l'assunzione di 60 OSS per stabilizzazione;
che vi era stato accordo tra le
Organizzazioni sindacali e la Regione Calabria per concordare le indicazioni in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 268, della legge 234/2021, con cui erano stati stabiliti
ON anche criteri di priorità nelle assunzioni;
che l' aveva pubblicato avviso CP_1
pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale con prot. n. 167102 del 7.12.2022; che il ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, della legge 234/2021 e recepiti nell'avviso di stabilizzazione del 7.12.2022, aveva presentato domanda di stabilizzazione;
che l'Asp di Cosenza, con deliberazione n. 454 del 6.3.2023,
aveva preso in considerazione solo le domande pervenute dai dipendenti interni,
stabilizzando solo tre OSS e non prendendo in considerazione la domanda del ricorrente;
ON che, con successiva deliberazione n. 1316 del 20.6.2023, l' - se pur aveva pubblicato l'avviso di stabilizzazione nel dicembre 2022 con indicazione di un termine perentorio per la presentazione della domanda - aveva proceduto, all'esito di una ricognizione del solo personale interno, alla stabilizzazione di altri 50 dipendenti interni non in possesso dei requisiti originariamente previsti dalla legge, continuando a non valutare illegittimamente la domanda del ricorrente;
che, a seguito di contestazione stragiudiziale, l' aveva CP_1
affermato di aver dato priorità al personale interno e che non era possibile procedere a nuove assunzioni fino all'adozione del nuovo piano di fabbisogno;
che sussisteva il diritto del ricorrente alla stabilizzazione, atteso che era in possesso di tutti i requisiti per tale assunzione e che la procedura era diretta a tutto il personale e non ai soli dipendenti dell' ai CP_1
quali era riconosciuta unicamente priorità nell'assunzione in ipotesi di domande eccedenti il
ON fabbisogno;
che, in maniera illegittima, l' non aveva pubblicato la graduatoria dei candidati alla stabilizzazione, provvedendo solo alla stabilizzazione di 53 dipendenti interni
3 ed introducendo il criterio della dipendenza dal servizio non prevista dalla legge. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che vi era difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
che la stabilizzazione costituiva una facoltà della Pubblica Amministrazione;
che era stato previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che le risorse per la stabilizzazione ex art. 1, comma 268 lett. b) della legge 234/2021 non potevano superare il
50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione del personale in conformità del piano triennale dei fabbisogni;
che vi era stato l'accordo tra Regione Calabria
e le Organizzazioni sindacali in ordine alla priorità nella stabilizzazione da attribuire al
ON personale in servizio presso l' sicché il personale non in servizio presso l' non CP_1
aveva lo stesso diritto all'assunzione del personale in servizio;
che tale valorizzazione dell'esperienza professionale era pienamente legittima;
che, dunque, si era proceduto alla ricognizione del personale già in servizio per la stabilizzazione;
che, in ragione della priorità
nell'assunzione dei dipendenti interni all' e dei limiti delle risorse destinate alla CP_1
stabilizzazione, non era stato possibile procedere alla stabilizzazione del ricorrente, che non
ON aveva mai prestato servizio presso l' che il ricorrente non avrebbe avuto comunque diritto alla stabilizzazione, essendo il candidato con minore anzianità di servizio tra i partecipanti che avevano presentato domanda in relazione all'avviso del 7.12.2022. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il ricorrente ha presentato istanza cautelare rigettata con ordinanza del 10.2.2024, con cui si
è rinviata alla definizione del giudizio di merito la regolazione delle spese di lite.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
4 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le contestazioni della parte ricorrente sono relative principalmente all'avviso n. prot.
167102 del 7.12.2021, nella parte in cui prevede criterio di priorità per il personale dipendente dell'Azienda nel caso in cui i soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione fossero in numero superiore rispetto ai fabbisogni dell' alla CP_1
ON deliberazione dell' n. 454 del 6.3.2023, nella parte in cui si sono valutate solo le domande dei dipendenti in servizio, con rinvio a successivo provvedimento per la valutazione dei
ON dipendenti non in servizio presso l' nel rispetto dei limiti previsti dal piano assunzionale
ON ed alla deliberazione dell' n. 1316 del 20.6.2023, con cui si sono valutate altre domande di personale interno all'esito di ricognizione interna finalizzata alla stabilizzazione del personale, contestandosi fondamentalmente la scelta dell'Amministrazione di dare priorità
nella stabilizzazione al personale in servizio.
In merito, il principio affermato da Cass. SS. UU. 40953/2021 [“In materia di stabilizzazione
del personale con contratto di lavoro a tempo determinato, la controversia sull'esclusione
del lavoratore disposta dalla pubblica amministrazione di appartenenza per difetto dei
requisiti (soggettivi e/o oggettivi) prescritti dalla legge è devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario, trattandosi non di statuire su una procedura concorsuale, bensì su
specifici elementi del percorso assunzionale concernente la mera verifica dei requisiti
predeterminati dalla legge, senza esercizio di alcun pubblico potere da parte della p.a.”],
che il ricorrente pone principalmente a base dell'affermazione della giurisdizione del
Giudice Ordinario, non determina tale attribuzione, atteso che la scelta dell'Amministrazione di attribuire priorità per il personale in servizio nella procedura di stabilizzazione configura esercizio di un pubblico potere, con cui si determina un criterio di preferenza - correlata all'individuazione di criteri specifici di professionalità - nella
5 valutazione comparativa dei candidati e, dunque, nella selezione tra gli stessi per il caso in cui il numero dei posti oggetto di stabilizzazione sia inferiore a quello di candidati in possesso dei requisiti richiesti.
In tal modo, come in ogni caso in cui l'oggetto diretto della contestazione riguardi direttamente un provvedimento dell'Amministrazione assunto nell'esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi e, dunque, l'interesse alla legalità dell'azione amministrativa, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice Amministrativo, richiamandosi i principi pacifici per cui la regola di riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e
Giudice Amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (cfr. Cass. SS.UU. 2368/2024 tra le altre).
Le ragioni della decisione determinano la compensazione delle spese di lite, anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 6.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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