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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6659/2025
IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Collegio così composto:
Roberta Mariscotti Presidente relatore
GI US componente
LE Di RO componente ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa n. r.g. 6659/2025, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA GE e dell'avv. DE ANGELIS CARLO ricorrente e rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
OL CA e LE CI DI AN giusta procura in atti
Resistente
Controparte_2
convenuta
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012
Con reclamo avvero l'ordinanza cautelare 3 novembre 2025 Parte_1
, dipendente a tempo indeterminato della , assegnato presso il
[...] CP_3
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Giovanni Battista di Tivoli, ha sostenuto l'illegittimità del rigetto della propria istanza cautelare volta ad ottenere la possibilità di partecipare alla procedura di mobilità regionale ed interregionale ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs 165/2001 indetta dalla SL di SE con delibera n. 303 del 21.2.2025 per l'assunzione di 20 operatori sociosanitari stante la scorrettezza del comportamento della Asl SE e della in ordine alla ancata CP_3
concessione del nulla osta alla partecipazione.
Ha dedotto, preliminarmente la nullità dell'ordinanza cautelare per essere stata emessa prima dell'udienza di discussione della causa, quindi in punto di periculum in mora, la necessità di ottenere il provvedimento di ammissione prima dell'approvazione della graduatoria, che pregiudicherebbe in via irreparabile il proprio diritto a partecipare alla procedura, nonché la necessità di avvicinamento alla residenza dei propri familiari e, in punto di fumus boni iuris, la sussistenza del proprio diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative con conseguente obbligo di ripetere le operazioni selettive o di concedergli un risarcimento del danno da perdita chances.
Ha concluso, in questa sede, chiedendo “1) accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura di mobilità bandita dalla SL di SE e degli atti ad essa efferenti, presupposti e conseguenziali, anche previa declaratoria di nullità, annullamento, sospensione, revoca e/o disapplicazione delle impugnate Delibera n.
303 del 21/02/2025 limitatamente al punto e) dei requisiti specifici (essere in possesso del “nulla osta” dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità in oggetto Delibere) nella stessa disciplinati, voglia ordinare all' in persona Controparte_4
del legale rapp.te pro tempore (c.f. ), con sede alla via Unità Italiana n. P.IVA_1
28 di SE, nel rispetto dei principi e delle norme di legge, regolamentari e contrattuali applicabili, di ammettere il ricorrente alla partecipazione alla procedura di mobilità, con conseguente modifica e/o integrazione dell'elenco degli ammessi all'assunzione a tempo indeterminato di n. 20 Operatori Socio Sanitari, approvato con
Delibera 994 del 04/07/2025, e conseguente inserimento del nominativo del ricorrente nella graduatoria allegata alla Delibera n. 51 del 16/09/2025 o comunque, di emettere ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per i motivi dedotti in atti. 2)
In via subordinata, accertato e dichiarato che il comportamento omissivo, costitutivo del mancato diniego alla partecipazione, integra il requisito del “nulla osta” per la mera partecipazione alla procedura selettiva di mobilità bandita dalla SL di SE con Delibera n. 303 del 21/02/2025, voglia ordinare all
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore (c.f. Controparte_4
), con sede alla via Unità Italiana n. 28 di SE, nel rispetto dei P.IVA_1
principi e delle norme di legge, regolamentari e contrattuali applicabili, di ammettere il ricorrente alla partecipazione alla procedura di mobilità, con conseguente modifica e/o integrazione dell'elenco degli ammessi all'assunzione a tempo indeterminato di n.
20 Operatori Socio Sanitari, approvato con Delibera 994 del 04/07/2025 e conseguente inserimento del nominativo del ricorrente nella graduatoria allegata alla
Delibera n. 51 del 16/09/2025 o comunque, di emettere ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per i motivi dedotti in atti. 3) In via di estremo subordine, ritenuta la legittimità del requisito specifico di cui al punto e) della Delibera della SL di
SE n. 303 del 21/02/2025 (essere in possesso del “nulla osta” dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità in oggetto
Delibere), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il nulla osta per la partecipazione alla procedura selettiva, e per l'effetto voglia ordinare alla
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore (c.f. Controparte_1
), con sede alla via Acquaregna n. 15 di Tivoli (TI), di rilasciare il P.IVA_2
richiesto nulla osta per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità bandita dalla SL di SE, o, comunque, emettere ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per i motivi dedotti in atti. 4) In ogni caso, voglia condannare le convenute, in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo, al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio con attribuzione ai costituiti procuratori anticipatari.
Si è costituita la eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_3
passiva, la legittimità del proprio agire e l'infondatezza del ricorso, richiamando in particolare il vincolo di permanenza quinquennale in prima sede di cui all'art. 35 comma 5-bis del d.lgs. n. 165/2001 nonché l'art 63 del ccn 2019/2021 che non prevede alcuna necessità di nulla osta per partecipare ad un bando di mobilità.
La SL SE, che va dichiarata contumace in questa sede, si è costituita solo nella fase cautelare in data 19.11.2025 prima dell'udienza fissata per l'emissione dell'ordinanza cautelare e non in fase di reclamo eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito la correttezza del proprio agire.
All'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025 il Collegio si è riservato e successivamente ha emesso la presente ordinanza.
Preliminarmente si osserva come la doglianza circa la circostanza che l'ordinanza sia stata emessa anticipatamente alla data di udienza cartolare fissata per la decisione, seppur fondata, possa essere superata dovendo il collegio analizzare la vicenda senza che sia prevista una rimessione al giudice della fase cautelare ex art
669 terdecies comma 4 c.p.c. e, nell'affrontare il merito della causa, esaminare tutti gli atti del giudizio sommario compresa la memoria della SL SE costituitasi il
19.11.2025.
Quanto all'eccezione della e della SL CA, quest'ultima CP_3
sollevata in fase cautelare, circa il difetto di legittimazione passiva appare evidente la sua infondatezza atteso che le censure del ricorrente si indirizzano sia alla affinché, ritenuta illegittima la Controparte_2
clausola del bando, venga disposta la sua ammissione alla procedura, sia all'
5 affinché, ove sia ritenuto necessario il nulla osta, venga fatto CP_1
ordine a quest'ultima di provvedere al rilascio.
Nel merito non nuoce rammentare come l'invocata tutela cautelare debba fondarsi sulla sussistenza dei due requisiti richiesti dalla legge ovvero il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto a quest'ultimo, che nell'ordinanza qui impugnata è stato ritenuto insussistente, ritiene al contrario il Collegio che i tempi di attesa di un giudizio di merito siano certamente idonei a pregiudicare la posizione del ricorrente.
Ed infatti, trattandosi della richiesta di poter partecipare alla procedura appare evidente che l'esclusione del ricorrente lo priverebbe irragionevolmente dalla chance di avvicinarsi il prima possibile al luogo dei propri affetti, procurando così un danno alla vita di relazione costituzionalmente rilevante e non suscettibile di risarcimento per equivalente.
Dalla documentazione allegata al reclamo, inoltre, emerge come il ricorrente, residente in [...], vive con i genitori presso l'abitazione familiare sita via
Strauss n. 19 di AI (NA).
Occorre, allora, valutare la sussistenza anche del fumus boni iuris.
La controversia ha ad oggetto la clausola contenuta nella Delibera n. 303 del
21/02/2025, con la quale l'SL di SE, faceva ricorso all' “…istituto ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs 165/2001 della mobilità regionale ed interregionale per
l'assunzione a tempo indeterminato di: 1) n. 20 Operatori Socio Sanitari….” indicando come requisito l'“essere in possesso del “nulla osta”dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità in oggetto”; nonché la conseguente Delibera n.994 del 04/07/2025 (pag.35) di esclusione del ricorrente dalla partecipazione al bando per carenza di tale requisito.
Tra i requisiti richiesti ai partecipanti era previsto “l'essere in possesso del
“nulla osta” dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità in oggetto”.
Pertanto, il ricorrente si attivava in data 10.03.2025 chiedendo all'amministrazione di appartenenza il nulla osta.
La non rilasciava il richiesto nulla osta precisando nel CP_3
messaggio del 18/03/2025: “…si comunica che ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. F del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, l'attivazione della mobilità richiede il consenso dell'Azienda di appartenenza, mentre la partecipazione al bando di mobilità può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa”.
Ebbene, l'art 30 del decreto legislativo n. 165/2001 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse al comma 1 prevede che
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. (..)”.
La norma citata dalla nel diniego, ovvero l' art .63 comma 2 CP_3
lett. F del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, dispone come “1. La mobilità volontaria tra aziende ed enti è disciplinata dall'art. 30, del decreto legislativo n.
165/2001. 2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue: a) la mobilità avviene nel rispetto dell'area e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire. Resta fermo quanto previsto all'art. 19, comma 3 (Progressione economica all'interno delle aree) e all'art. 23, commi 2 e 3 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento); b) il bando, da emanarsi con cadenza annuale e pubblicato sul sito web aziendale, riportante i profili ricercati dall'azienda, indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione e' consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l'attivazione della mobilità richiede il consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa. L'azienda o ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro trenta giorni”.
Tale ultima disposizione, sembra chiara nel prevedere la possibilità di partecipazione al bando anche senza previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, fermo restando che detto assenso diventa necessario ove il candidato si collochi utilmente in graduatoria per il suo successivo ed effettivo spostamento.
Pertanto, anche volendo ritenersi ammissibile, anche se non previsto dalla legge, l'acquisizione di un preventivo nulla osta dell'ente di appartenenza, affinché non si proceda allo scrutinio di posizioni per le quali la mobilità non potrebbe comunque configurarsi, nel caso in esame il nulla osta era stato regolarmente richiesto dal ricorrente all che, tuttavia, ha ritenuto di non esprimersi CP_3
non ritenendo a monte di doverlo fare.
Tale posizione dell non può determinare l'impossibilità per il CP_3
ricorrente di partecipare alla procedura.
Quanto alle deduzioni in sede di reclamo circa l'assenza di un diritto soggettivo del ricorrente alla mobilità tenuto conto del dovere di permanenza minima di 5 anni presso l'amministrazione di appartenenza ex art 35 comma 5 bis del d.lgs.165/2002 si osserva quanto segue.
La norma recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) introdotto dall'art.1, comma 230, L. 23 dicembre 2005, n.266, con decorrenza 1° gennaio 2006 “I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.
L'istituto della cd. mobilità volontaria ovvero il passaggio su base volontaria, mediante cessione del contratto di lavoro, da un'amministrazione ad un'altra prevede un meccanismo che non determina l'immissione di nuove unità di personale nel pubblico impiego, come invece avviene qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, venga assunto nuovo personale.
Non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro per la pubblica amministrazione ma, in sostanza, la “continuazione” del precedente rapporto con un nuovo datore di lavoro;
in particolare, la mobilità fra p.a., così intesa, determina una modifica soggettiva dell'obbligazione lavorativa, conseguenza di quella che in termini civilistici costituisce una peculiare forma di cessione del contratto.
Il meccanismo adoperato è, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa e ordinaria, quello della cessione del contratto di cui agli artt. 1406 c.c., con necessità, dunque, di un accordo trilaterale con il consenso del lavoratore ceduto, dell'amministrazione di destinazione e, naturalmente, di quella di appartenenza, la quale, per effetto della cessione, verrà ad essere privata di una risorsa umana con scopertura del posto in organico (v. in tal senso, Cassazione, sezioni unite, 12 dicembre 2006, n. 26420).
Tale ricostruzione risulta senz'altro valida anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 30 dal DL n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014, come sopra riportate, atteso che anche dopo la novella l'istituto, definito come passaggio diretto, richiede la previa pubblicazione da parte dell'amministrazione di destinazione di un bando per la copertura dei posti vacanti con passaggio diretto ed il successivo espletamento di una procedura selettiva con il personale interessato e, dall'altro, il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza che assume quindi la valenza di un atto a contenuto negoziale.
Se è vero, quindi, che nessun obbligo sussiste in capo all'amministrazione di appartenenza alla prestazione del consenso alla cessione del contratto, restando l'amministrazione libera di negare il consenso in relazione alle esigenze del servizio cui è addetto il dipendente, deve ritenersi come nel caso di specie la non CP_3
abbia allegato e documentato un concreto motivo ostativo alla concessione del nulla osta richiamando solo in generale la situazione di grave criticità in cui versa il comparto sanità.
Deve dunque ritenersi che la libertà dell'amministrazione nel negare l'assenso al trasferimento non possa non tenere in conto il rispetto di principi generali di correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa.
Nel corso del giudizio la resistente non ha evidenziato una concreta situazione di grave sottodimensionamento di organico che caratterizza la sede del ricorrente ed un rischio per le esigenze dei servizi e dei presidi aziendali.
Pertanto, previa disapplicazione della Delibera n.303\2025, di cui al punto e) del bando nonché della Delibera n.994 del 04/07/2025 di esclusione, deve farsi ordine all' di ammettere il ricorrente alla Controparte_2
partecipazione alla procedura di mobilità ferma restando la valutazione circa il suo collocamento utile o meno in graduatoria sulla base degli ulteriori requisiti richiesti e nel rispetto dei principi e delle norme di legge, regolamentari e contrattuali applicabili al caso di specie.
Le spese dell'intero giudizio, anche sommario, tenuto conto della peculiarità del giudizio e della non immediata e semplice interpretazione del combinato disposto delle norme di legge e del contratto collettivo in ordine alle procedure quali quella in esame, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, letti gli artt. 700 e 669 terdecies c.p.c., così provvede:
in riforma dell'ordinanza cautelare del 3.11.2025 accoglie il reclamo e, per l'effetto, previa disapplicazione della Delibera n.994 del 04/07/2025 nella parte in cui ha escluso il ricorrente dall'elenco degli ammessi, fa ordine all' SL DI Pt_1
CA di ammettere il ricorrente alla partecipazione alla mobilità regionale ed interregionale per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 20 Operatori Socio
Sanitari nel rispetto dei principi e delle norme di legge, regolamentari e contrattuali applicabili;
compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Tivoli, il 9.12.2025
Il Presidente Roberta Mariscotti
IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Collegio così composto:
Roberta Mariscotti Presidente relatore
GI US componente
LE Di RO componente ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa n. r.g. 6659/2025, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA GE e dell'avv. DE ANGELIS CARLO ricorrente e rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
OL CA e LE CI DI AN giusta procura in atti
Resistente
Controparte_2
convenuta
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012
Con reclamo avvero l'ordinanza cautelare 3 novembre 2025 Parte_1
, dipendente a tempo indeterminato della , assegnato presso il
[...] CP_3
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Giovanni Battista di Tivoli, ha sostenuto l'illegittimità del rigetto della propria istanza cautelare volta ad ottenere la possibilità di partecipare alla procedura di mobilità regionale ed interregionale ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs 165/2001 indetta dalla SL di SE con delibera n. 303 del 21.2.2025 per l'assunzione di 20 operatori sociosanitari stante la scorrettezza del comportamento della Asl SE e della in ordine alla ancata CP_3
concessione del nulla osta alla partecipazione.
Ha dedotto, preliminarmente la nullità dell'ordinanza cautelare per essere stata emessa prima dell'udienza di discussione della causa, quindi in punto di periculum in mora, la necessità di ottenere il provvedimento di ammissione prima dell'approvazione della graduatoria, che pregiudicherebbe in via irreparabile il proprio diritto a partecipare alla procedura, nonché la necessità di avvicinamento alla residenza dei propri familiari e, in punto di fumus boni iuris, la sussistenza del proprio diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative con conseguente obbligo di ripetere le operazioni selettive o di concedergli un risarcimento del danno da perdita chances.
Ha concluso, in questa sede, chiedendo “1) accertata e dichiarata l'illegittimità della procedura di mobilità bandita dalla SL di SE e degli atti ad essa efferenti, presupposti e conseguenziali, anche previa declaratoria di nullità, annullamento, sospensione, revoca e/o disapplicazione delle impugnate Delibera n.
303 del 21/02/2025 limitatamente al punto e) dei requisiti specifici (essere in possesso del “nulla osta” dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità in oggetto Delibere) nella stessa disciplinati, voglia ordinare all' in persona Controparte_4
del legale rapp.te pro tempore (c.f. ), con sede alla via Unità Italiana n. P.IVA_1
28 di SE, nel rispetto dei principi e delle norme di legge, regolamentari e contrattuali applicabili, di ammettere il ricorrente alla partecipazione alla procedura di mobilità, con conseguente modifica e/o integrazione dell'elenco degli ammessi all'assunzione a tempo indeterminato di n. 20 Operatori Socio Sanitari, approvato con
Delibera 994 del 04/07/2025, e conseguente inserimento del nominativo del ricorrente nella graduatoria allegata alla Delibera n. 51 del 16/09/2025 o comunque, di emettere ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per i motivi dedotti in atti. 2)
In via subordinata, accertato e dichiarato che il comportamento omissivo, costitutivo del mancato diniego alla partecipazione, integra il requisito del “nulla osta” per la mera partecipazione alla procedura selettiva di mobilità bandita dalla SL di SE con Delibera n. 303 del 21/02/2025, voglia ordinare all
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore (c.f. Controparte_4
), con sede alla via Unità Italiana n. 28 di SE, nel rispetto dei P.IVA_1
principi e delle norme di legge, regolamentari e contrattuali applicabili, di ammettere il ricorrente alla partecipazione alla procedura di mobilità, con conseguente modifica e/o integrazione dell'elenco degli ammessi all'assunzione a tempo indeterminato di n.
20 Operatori Socio Sanitari, approvato con Delibera 994 del 04/07/2025 e conseguente inserimento del nominativo del ricorrente nella graduatoria allegata alla
Delibera n. 51 del 16/09/2025 o comunque, di emettere ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per i motivi dedotti in atti. 3) In via di estremo subordine, ritenuta la legittimità del requisito specifico di cui al punto e) della Delibera della SL di
SE n. 303 del 21/02/2025 (essere in possesso del “nulla osta” dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità in oggetto
Delibere), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il nulla osta per la partecipazione alla procedura selettiva, e per l'effetto voglia ordinare alla
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore (c.f. Controparte_1
), con sede alla via Acquaregna n. 15 di Tivoli (TI), di rilasciare il P.IVA_2
richiesto nulla osta per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità bandita dalla SL di SE, o, comunque, emettere ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per i motivi dedotti in atti. 4) In ogni caso, voglia condannare le convenute, in solido tra loro e/o ciascuna per il proprio titolo, al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio con attribuzione ai costituiti procuratori anticipatari.
Si è costituita la eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_3
passiva, la legittimità del proprio agire e l'infondatezza del ricorso, richiamando in particolare il vincolo di permanenza quinquennale in prima sede di cui all'art. 35 comma 5-bis del d.lgs. n. 165/2001 nonché l'art 63 del ccn 2019/2021 che non prevede alcuna necessità di nulla osta per partecipare ad un bando di mobilità.
La SL SE, che va dichiarata contumace in questa sede, si è costituita solo nella fase cautelare in data 19.11.2025 prima dell'udienza fissata per l'emissione dell'ordinanza cautelare e non in fase di reclamo eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito la correttezza del proprio agire.
All'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025 il Collegio si è riservato e successivamente ha emesso la presente ordinanza.
Preliminarmente si osserva come la doglianza circa la circostanza che l'ordinanza sia stata emessa anticipatamente alla data di udienza cartolare fissata per la decisione, seppur fondata, possa essere superata dovendo il collegio analizzare la vicenda senza che sia prevista una rimessione al giudice della fase cautelare ex art
669 terdecies comma 4 c.p.c. e, nell'affrontare il merito della causa, esaminare tutti gli atti del giudizio sommario compresa la memoria della SL SE costituitasi il
19.11.2025.
Quanto all'eccezione della e della SL CA, quest'ultima CP_3
sollevata in fase cautelare, circa il difetto di legittimazione passiva appare evidente la sua infondatezza atteso che le censure del ricorrente si indirizzano sia alla affinché, ritenuta illegittima la Controparte_2
clausola del bando, venga disposta la sua ammissione alla procedura, sia all'
5 affinché, ove sia ritenuto necessario il nulla osta, venga fatto CP_1
ordine a quest'ultima di provvedere al rilascio.
Nel merito non nuoce rammentare come l'invocata tutela cautelare debba fondarsi sulla sussistenza dei due requisiti richiesti dalla legge ovvero il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto a quest'ultimo, che nell'ordinanza qui impugnata è stato ritenuto insussistente, ritiene al contrario il Collegio che i tempi di attesa di un giudizio di merito siano certamente idonei a pregiudicare la posizione del ricorrente.
Ed infatti, trattandosi della richiesta di poter partecipare alla procedura appare evidente che l'esclusione del ricorrente lo priverebbe irragionevolmente dalla chance di avvicinarsi il prima possibile al luogo dei propri affetti, procurando così un danno alla vita di relazione costituzionalmente rilevante e non suscettibile di risarcimento per equivalente.
Dalla documentazione allegata al reclamo, inoltre, emerge come il ricorrente, residente in [...], vive con i genitori presso l'abitazione familiare sita via
Strauss n. 19 di AI (NA).
Occorre, allora, valutare la sussistenza anche del fumus boni iuris.
La controversia ha ad oggetto la clausola contenuta nella Delibera n. 303 del
21/02/2025, con la quale l'SL di SE, faceva ricorso all' “…istituto ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs 165/2001 della mobilità regionale ed interregionale per
l'assunzione a tempo indeterminato di: 1) n. 20 Operatori Socio Sanitari….” indicando come requisito l'“essere in possesso del “nulla osta”dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità in oggetto”; nonché la conseguente Delibera n.994 del 04/07/2025 (pag.35) di esclusione del ricorrente dalla partecipazione al bando per carenza di tale requisito.
Tra i requisiti richiesti ai partecipanti era previsto “l'essere in possesso del
“nulla osta” dell'Azienda di appartenenza per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità in oggetto”.
Pertanto, il ricorrente si attivava in data 10.03.2025 chiedendo all'amministrazione di appartenenza il nulla osta.
La non rilasciava il richiesto nulla osta precisando nel CP_3
messaggio del 18/03/2025: “…si comunica che ai sensi dell'art.63 comma 2 lett. F del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, l'attivazione della mobilità richiede il consenso dell'Azienda di appartenenza, mentre la partecipazione al bando di mobilità può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa”.
Ebbene, l'art 30 del decreto legislativo n. 165/2001 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse al comma 1 prevede che
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. (..)”.
La norma citata dalla nel diniego, ovvero l' art .63 comma 2 CP_3
lett. F del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, dispone come “1. La mobilità volontaria tra aziende ed enti è disciplinata dall'art. 30, del decreto legislativo n.
165/2001. 2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue: a) la mobilità avviene nel rispetto dell'area e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire. Resta fermo quanto previsto all'art. 19, comma 3 (Progressione economica all'interno delle aree) e all'art. 23, commi 2 e 3 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento); b) il bando, da emanarsi con cadenza annuale e pubblicato sul sito web aziendale, riportante i profili ricercati dall'azienda, indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione e' consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
f) fermo restando che l'attivazione della mobilità richiede il consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa. L'azienda o ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro trenta giorni”.
Tale ultima disposizione, sembra chiara nel prevedere la possibilità di partecipazione al bando anche senza previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, fermo restando che detto assenso diventa necessario ove il candidato si collochi utilmente in graduatoria per il suo successivo ed effettivo spostamento.
Pertanto, anche volendo ritenersi ammissibile, anche se non previsto dalla legge, l'acquisizione di un preventivo nulla osta dell'ente di appartenenza, affinché non si proceda allo scrutinio di posizioni per le quali la mobilità non potrebbe comunque configurarsi, nel caso in esame il nulla osta era stato regolarmente richiesto dal ricorrente all che, tuttavia, ha ritenuto di non esprimersi CP_3
non ritenendo a monte di doverlo fare.
Tale posizione dell non può determinare l'impossibilità per il CP_3
ricorrente di partecipare alla procedura.
Quanto alle deduzioni in sede di reclamo circa l'assenza di un diritto soggettivo del ricorrente alla mobilità tenuto conto del dovere di permanenza minima di 5 anni presso l'amministrazione di appartenenza ex art 35 comma 5 bis del d.lgs.165/2002 si osserva quanto segue.
La norma recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) introdotto dall'art.1, comma 230, L. 23 dicembre 2005, n.266, con decorrenza 1° gennaio 2006 “I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.
L'istituto della cd. mobilità volontaria ovvero il passaggio su base volontaria, mediante cessione del contratto di lavoro, da un'amministrazione ad un'altra prevede un meccanismo che non determina l'immissione di nuove unità di personale nel pubblico impiego, come invece avviene qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, venga assunto nuovo personale.
Non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro per la pubblica amministrazione ma, in sostanza, la “continuazione” del precedente rapporto con un nuovo datore di lavoro;
in particolare, la mobilità fra p.a., così intesa, determina una modifica soggettiva dell'obbligazione lavorativa, conseguenza di quella che in termini civilistici costituisce una peculiare forma di cessione del contratto.
Il meccanismo adoperato è, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa e ordinaria, quello della cessione del contratto di cui agli artt. 1406 c.c., con necessità, dunque, di un accordo trilaterale con il consenso del lavoratore ceduto, dell'amministrazione di destinazione e, naturalmente, di quella di appartenenza, la quale, per effetto della cessione, verrà ad essere privata di una risorsa umana con scopertura del posto in organico (v. in tal senso, Cassazione, sezioni unite, 12 dicembre 2006, n. 26420).
Tale ricostruzione risulta senz'altro valida anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 30 dal DL n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014, come sopra riportate, atteso che anche dopo la novella l'istituto, definito come passaggio diretto, richiede la previa pubblicazione da parte dell'amministrazione di destinazione di un bando per la copertura dei posti vacanti con passaggio diretto ed il successivo espletamento di una procedura selettiva con il personale interessato e, dall'altro, il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza che assume quindi la valenza di un atto a contenuto negoziale.
Se è vero, quindi, che nessun obbligo sussiste in capo all'amministrazione di appartenenza alla prestazione del consenso alla cessione del contratto, restando l'amministrazione libera di negare il consenso in relazione alle esigenze del servizio cui è addetto il dipendente, deve ritenersi come nel caso di specie la non CP_3
abbia allegato e documentato un concreto motivo ostativo alla concessione del nulla osta richiamando solo in generale la situazione di grave criticità in cui versa il comparto sanità.
Deve dunque ritenersi che la libertà dell'amministrazione nel negare l'assenso al trasferimento non possa non tenere in conto il rispetto di principi generali di correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa.
Nel corso del giudizio la resistente non ha evidenziato una concreta situazione di grave sottodimensionamento di organico che caratterizza la sede del ricorrente ed un rischio per le esigenze dei servizi e dei presidi aziendali.
Pertanto, previa disapplicazione della Delibera n.303\2025, di cui al punto e) del bando nonché della Delibera n.994 del 04/07/2025 di esclusione, deve farsi ordine all' di ammettere il ricorrente alla Controparte_2
partecipazione alla procedura di mobilità ferma restando la valutazione circa il suo collocamento utile o meno in graduatoria sulla base degli ulteriori requisiti richiesti e nel rispetto dei principi e delle norme di legge, regolamentari e contrattuali applicabili al caso di specie.
Le spese dell'intero giudizio, anche sommario, tenuto conto della peculiarità del giudizio e della non immediata e semplice interpretazione del combinato disposto delle norme di legge e del contratto collettivo in ordine alle procedure quali quella in esame, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, letti gli artt. 700 e 669 terdecies c.p.c., così provvede:
in riforma dell'ordinanza cautelare del 3.11.2025 accoglie il reclamo e, per l'effetto, previa disapplicazione della Delibera n.994 del 04/07/2025 nella parte in cui ha escluso il ricorrente dall'elenco degli ammessi, fa ordine all' SL DI Pt_1
CA di ammettere il ricorrente alla partecipazione alla mobilità regionale ed interregionale per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 20 Operatori Socio
Sanitari nel rispetto dei principi e delle norme di legge, regolamentari e contrattuali applicabili;
compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Tivoli, il 9.12.2025
Il Presidente Roberta Mariscotti