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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/04/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7308/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 7308/2024 promossa da:
, nata in [...], l'[...], e residente in U.S.A., Parte_1
Florida, 7008 NW 95 TERRACE TAMARAC e , nata in Parte_2
Uruguay il 24/05/1960 e residente in U.S.A., Florida, 7008 TERRACE TAMARAC con C.F._1
domicilio presso il suo Studio sito in GI , alla Piazza Danti n. 7 , pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa dichiarazione di competenza ex comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 e di legittimazione passiva del , 1) Controparte_2 Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1
deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano i , Persona_1 cittadino italiano nato nell'anno 1874 in AN (CN) (cfr. doc. in atti n. 2 ), il quale si sposava nell'anno 1919 in Uruguay con (cfr. doc. in atti n. 5 ), senza mai naturalizzarsi Persona_2
cittadino uruguaiano così come dimostra il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Potere Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“CERTIFICO: che o o Persona_3 Persona_4 Persona_5
nato a [...] , UN il 29/04/1874 , non risulta che abbia ottenuto la cittadinanza
[...] uruguaiana , né esiste prova che abbia iniziato le pratiche per ottenerla “ ” ( cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.4.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo italiano e nasceva Persona_1 Persona_6 Persona_7 nato nell'anno 1929 (cfr. doc. in atti n. 6 ), il quale si coniugava con (cfr. doc. in Persona_8
atti n. 7 );
pagina 2 di 6 - dall'unione tra e nascevano due figlie, odierne ricorrenti : Persona_1 Persona_6 [...]
, nata nell'anno 1960 (doc.08) e , nata nell'anno 1961 (doc.09 Parte_2 Parte_1
).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_1 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere pagina 3 di 6 interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, cercavano di ottenere il riconoscimento dei propri diritti allo status civitatis rivolgendosi più volte alla P.A. competente attraverso innumerevoli accessi personali e telematici presso la sede fisica e telematica del consolato al quale appartengono, in particolare il Consolato Generale d'Italia Miami , Stati TI d'CA (cfr. doc. in atti nn. Dal10 ) .
Dai documenti riversati in atti, ogni tentativo di raggiungere l'obiettivo di ottenere una data precisa per depositare l'istanza di riconoscimento risultava totalmente infruttuoso ( Neppure la pec inoltrata dalla difesa in rappresentazione dei propri assistiti trovava accoglimento positivo da parte dell'Amministrazione interpellata, la quale non aveva alcun esito rimanendo inevasa (cfr. doc. in atti nn. 11).
Ciò detto, questo Giudice si ritrova a valutare se la formale richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato competente sia un atto richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda. Sul punto, non si può non ribadire che non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa e, pertanto, nessun ostacolo si frappone in linea teorica al riconoscimento del diritto in quanto, indipendentemente dalle previsioni normative, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli pagina 4 di 6 uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate, ne deriva l'assoluta incertezza in ordine alla definizione dei procedimenti amministrativi da parte dell'Autorità consolare.
Pertanto, la nota dimensione del fenomeno si sostanzia in un diniego al riconoscimento del diritto vantato costituendo, così, il ricorso al Giudice ordinario una via obbligata e improcrastinabile.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti. A tal riguardo si richiamano il certificato di nascita e di matrimonio dell'avo cittadino italiano
[...]
, (cfr. doc. in atti n. 1 – 5 ); certificato di nascita di e Persona_1 Persona_9
di matrimonio di (cfr. doc. in atti n. 6 -7 ), certificato di nascita delle ricorrenti Parte_2
, nata nell'anno 1960 (doc.08) e , nata nell'anno 1961 .
[...] Parte_1
Anche nel certificato di nascita del figlio , si evince che l'avo fosse cittadino Persona_9 italiano e che, quindi, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e relativi discendenti.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , cittadino italiano nato Persona_1 nell'anno 1874 in AN (CN) (cfr. doc. in atti n. 2) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini uruguaiani . Il figlio nasceva nell'anno 1929 , il giorno 8 novembre , in Persona_7
Montevideo Uruguay (cfr. doc. in atti n. 6 ).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce , nata in [...], Parte_1
l'11/07/1961 e , nata in [...] il [...] il diritto alla Parte_2
cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 5 di 6 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 18.4.025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 7308/2024 promossa da:
, nata in [...], l'[...], e residente in U.S.A., Parte_1
Florida, 7008 NW 95 TERRACE TAMARAC e , nata in Parte_2
Uruguay il 24/05/1960 e residente in U.S.A., Florida, 7008 TERRACE TAMARAC con C.F._1
domicilio presso il suo Studio sito in GI , alla Piazza Danti n. 7 , pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa dichiarazione di competenza ex comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 e di legittimazione passiva del , 1) Controparte_2 Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1
deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano i , Persona_1 cittadino italiano nato nell'anno 1874 in AN (CN) (cfr. doc. in atti n. 2 ), il quale si sposava nell'anno 1919 in Uruguay con (cfr. doc. in atti n. 5 ), senza mai naturalizzarsi Persona_2
cittadino uruguaiano così come dimostra il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Potere Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“CERTIFICO: che o o Persona_3 Persona_4 Persona_5
nato a [...] , UN il 29/04/1874 , non risulta che abbia ottenuto la cittadinanza
[...] uruguaiana , né esiste prova che abbia iniziato le pratiche per ottenerla “ ” ( cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.4.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'avo italiano e nasceva Persona_1 Persona_6 Persona_7 nato nell'anno 1929 (cfr. doc. in atti n. 6 ), il quale si coniugava con (cfr. doc. in Persona_8
atti n. 7 );
pagina 2 di 6 - dall'unione tra e nascevano due figlie, odierne ricorrenti : Persona_1 Persona_6 [...]
, nata nell'anno 1960 (doc.08) e , nata nell'anno 1961 (doc.09 Parte_2 Parte_1
).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_1 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere pagina 3 di 6 interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, cercavano di ottenere il riconoscimento dei propri diritti allo status civitatis rivolgendosi più volte alla P.A. competente attraverso innumerevoli accessi personali e telematici presso la sede fisica e telematica del consolato al quale appartengono, in particolare il Consolato Generale d'Italia Miami , Stati TI d'CA (cfr. doc. in atti nn. Dal10 ) .
Dai documenti riversati in atti, ogni tentativo di raggiungere l'obiettivo di ottenere una data precisa per depositare l'istanza di riconoscimento risultava totalmente infruttuoso ( Neppure la pec inoltrata dalla difesa in rappresentazione dei propri assistiti trovava accoglimento positivo da parte dell'Amministrazione interpellata, la quale non aveva alcun esito rimanendo inevasa (cfr. doc. in atti nn. 11).
Ciò detto, questo Giudice si ritrova a valutare se la formale richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato competente sia un atto richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda. Sul punto, non si può non ribadire che non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa e, pertanto, nessun ostacolo si frappone in linea teorica al riconoscimento del diritto in quanto, indipendentemente dalle previsioni normative, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli pagina 4 di 6 uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate, ne deriva l'assoluta incertezza in ordine alla definizione dei procedimenti amministrativi da parte dell'Autorità consolare.
Pertanto, la nota dimensione del fenomeno si sostanzia in un diniego al riconoscimento del diritto vantato costituendo, così, il ricorso al Giudice ordinario una via obbligata e improcrastinabile.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti. A tal riguardo si richiamano il certificato di nascita e di matrimonio dell'avo cittadino italiano
[...]
, (cfr. doc. in atti n. 1 – 5 ); certificato di nascita di e Persona_1 Persona_9
di matrimonio di (cfr. doc. in atti n. 6 -7 ), certificato di nascita delle ricorrenti Parte_2
, nata nell'anno 1960 (doc.08) e , nata nell'anno 1961 .
[...] Parte_1
Anche nel certificato di nascita del figlio , si evince che l'avo fosse cittadino Persona_9 italiano e che, quindi, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e relativi discendenti.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , cittadino italiano nato Persona_1 nell'anno 1874 in AN (CN) (cfr. doc. in atti n. 2) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini uruguaiani . Il figlio nasceva nell'anno 1929 , il giorno 8 novembre , in Persona_7
Montevideo Uruguay (cfr. doc. in atti n. 6 ).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce , nata in [...], Parte_1
l'11/07/1961 e , nata in [...] il [...] il diritto alla Parte_2
cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 5 di 6 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 18.4.025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 6 di 6