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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 915/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Assoservizi Srl - 06833891002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 IMU 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 IMU 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato deducendone l' illegittimità per difetto del presupposto impositivo in quanto essa ricorrente non ha né proprietà, né possesso degli immobili di cui all' avviso di accertamento.
Assoservizi S.r.l. si è costituita e ha resistito la ricorso eccependo la titolarità in comproprietà dei beni di cui al predetto avviso di accertamento in capo al ricorrente , e, a sostegno del suo assunto Assoservizi ha prodotto in atti visure catastali e piantine catastali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi fondato per i motivi di seguito indicati.
L' art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011 dispone che "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale" ed il successivo art. 9, comma 1, precisa che
"Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, … “.
Quindi presupposto dell' obbligazione tributaria de qua è il possesso e condizione della stessa è la proprietà.
La parte ricorrente ha dedotto l' illegittimità dell' accertamento e della pretesa con esso formulata eccependo l' inesistenza, quanto ad essa ricorrente, del presupposto e della condizione detti, negando sia di essere titolare di diritto di comproprietà degli immobili “ tassati “ e sia di aver mai avuto possesso degli stessi o diritto di possederli.
A fronte di dette eccezioni e negazioni, era onere imprescindibile di Assoservizi dare prova dell' esistenza di essi presupposto e condizione.
Assoservizi, al fine di dare la prova della sussistenza in capo alla ricorrente della proprietà e possesso degli immobili “ tassato “ , ha prodotto visure catastali dell' Ufficio del Territorio e nota di trascrizione dell' Ufficio Pubblicità Immobiliare.
Quanto risulta da dette visura e nota di trascrizione non può costituire prova idonea della sussistenza in capo alla ricorrente della proprietà immobiliare di che trattasi a fronte delle risultanze di cui alla citata sentenza del Tribunale di Avellino del 2006 prodotta in atti da cui risulta la comproprietà ereditaria del bene de quo in capo al ricorrente.
Nelle visure catastali prodotte da Assoservizi di seguito all' indicazione di intestazione alla ricorrente di quota della p.lla PART sub SUB è precisato che “la ditta non ha titolo legale reso pubblico “.Ne consegue l'insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta, rappresentato dalla proprietà dei cespiti tassati.
L'intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto non ne dimostra la proprietà ma fa sorgere una presunzione (semplice) sulla veridicità di tali risultanze, superabile dalla prova contraria, il cui onere è a carico del contribuente.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto e documentato che il fabbricato “CONDOMINIO 1, alla Indirizzo_1 (C.F.: P.IVA_1) censito catastalmente al fg. FG, p.lla PART, sub da SUB a causa dei danni subiti dal sisma del novembre del 1980 veniva ad essere oggetto di demolizione e ricostruzione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 219 del 1981. A seguito della ricostruzione del fabbricato, le unità immobiliari di nuova edificazione non trovavano perfetta corrispondenza con quelle preesistenti;
per l'effetto i diritti e le quote di titolarità di ciascun intestatario venivano dichiarate dalle parti, nel rispetto della ripartizione delle quote condominiali preesistenti e ciò mediante l'approvazione, in seno all'assemblea condominiale del 26/06/1999, della tabella millesimale.
Dunque, il fabbricato de quo è di fatto, ancora una proprietà indivisa e in sede di assemblea condominiale del 07/10/2011, tutti i condomini approvavano nuovamente, con la maggioranza consentita dalla normativa vigente, il regolamento condominiale e le tabelle millesimali per la gestione dello stesso;
tabelle che rappresentano i millesimi (le quote in astratto) delle effettive proprietà. [cfr., Doc. 2 – dichiarazione amministratore Ing. Nominativo_2 - Doc.
3 - tabelle millesimali]. Dalle tabelle in questione si evince che il ricorrente non detiene e non possiede alcuna unità immobiliare all'interno dello stabile in parola.
A fronte di tale quadro probatorio, la pretesa del Comune, basata sulla illogica e irrazionale fictio di un compossesso di 70 immobili, si rivela del tutto priva di fondamento. Il presupposto dell'IMU, ai sensi dell'art.1, comma 740, della L. 160/2019, è il possesso effettivo, non formale, di immobili. Come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale, “ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indiciconcretamente rivelatori di ricchezza” e la proprietà di un immobile di cui si è sprovvisti del possesso noncostituisce un valido indice di capacità contributiva (Corte Costituzionale, sent. n. 60 del 24 aprile 2024), inossequio al principio di cui all'art. 53 della Costituzione. Va aggiunto che il presupposto dell'imposta è laproprietà dell'immobile, non la sua pubblicità immobiliare: l'art. 2644 c.c. tutela, attraverso la trascrizionenei pubblici registri, i terzi in posizione di conflitto quanto ai diritti reali sull'immobile, mentre la pretesadell'ente locale attiene ad un credito, tributario, di natura personale.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate, attesa la difficoltà e novità delle questioni controverse.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 915/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Assoservizi Srl - 06833891002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 IMU 2023 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 IMU 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220581115108/2025 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato deducendone l' illegittimità per difetto del presupposto impositivo in quanto essa ricorrente non ha né proprietà, né possesso degli immobili di cui all' avviso di accertamento.
Assoservizi S.r.l. si è costituita e ha resistito la ricorso eccependo la titolarità in comproprietà dei beni di cui al predetto avviso di accertamento in capo al ricorrente , e, a sostegno del suo assunto Assoservizi ha prodotto in atti visure catastali e piantine catastali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi fondato per i motivi di seguito indicati.
L' art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011 dispone che "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale" ed il successivo art. 9, comma 1, precisa che
"Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, … “.
Quindi presupposto dell' obbligazione tributaria de qua è il possesso e condizione della stessa è la proprietà.
La parte ricorrente ha dedotto l' illegittimità dell' accertamento e della pretesa con esso formulata eccependo l' inesistenza, quanto ad essa ricorrente, del presupposto e della condizione detti, negando sia di essere titolare di diritto di comproprietà degli immobili “ tassati “ e sia di aver mai avuto possesso degli stessi o diritto di possederli.
A fronte di dette eccezioni e negazioni, era onere imprescindibile di Assoservizi dare prova dell' esistenza di essi presupposto e condizione.
Assoservizi, al fine di dare la prova della sussistenza in capo alla ricorrente della proprietà e possesso degli immobili “ tassato “ , ha prodotto visure catastali dell' Ufficio del Territorio e nota di trascrizione dell' Ufficio Pubblicità Immobiliare.
Quanto risulta da dette visura e nota di trascrizione non può costituire prova idonea della sussistenza in capo alla ricorrente della proprietà immobiliare di che trattasi a fronte delle risultanze di cui alla citata sentenza del Tribunale di Avellino del 2006 prodotta in atti da cui risulta la comproprietà ereditaria del bene de quo in capo al ricorrente.
Nelle visure catastali prodotte da Assoservizi di seguito all' indicazione di intestazione alla ricorrente di quota della p.lla PART sub SUB è precisato che “la ditta non ha titolo legale reso pubblico “.Ne consegue l'insussistenza del presupposto soggettivo dell'imposta, rappresentato dalla proprietà dei cespiti tassati.
L'intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto non ne dimostra la proprietà ma fa sorgere una presunzione (semplice) sulla veridicità di tali risultanze, superabile dalla prova contraria, il cui onere è a carico del contribuente.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto e documentato che il fabbricato “CONDOMINIO 1, alla Indirizzo_1 (C.F.: P.IVA_1) censito catastalmente al fg. FG, p.lla PART, sub da SUB a causa dei danni subiti dal sisma del novembre del 1980 veniva ad essere oggetto di demolizione e ricostruzione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 219 del 1981. A seguito della ricostruzione del fabbricato, le unità immobiliari di nuova edificazione non trovavano perfetta corrispondenza con quelle preesistenti;
per l'effetto i diritti e le quote di titolarità di ciascun intestatario venivano dichiarate dalle parti, nel rispetto della ripartizione delle quote condominiali preesistenti e ciò mediante l'approvazione, in seno all'assemblea condominiale del 26/06/1999, della tabella millesimale.
Dunque, il fabbricato de quo è di fatto, ancora una proprietà indivisa e in sede di assemblea condominiale del 07/10/2011, tutti i condomini approvavano nuovamente, con la maggioranza consentita dalla normativa vigente, il regolamento condominiale e le tabelle millesimali per la gestione dello stesso;
tabelle che rappresentano i millesimi (le quote in astratto) delle effettive proprietà. [cfr., Doc. 2 – dichiarazione amministratore Ing. Nominativo_2 - Doc.
3 - tabelle millesimali]. Dalle tabelle in questione si evince che il ricorrente non detiene e non possiede alcuna unità immobiliare all'interno dello stabile in parola.
A fronte di tale quadro probatorio, la pretesa del Comune, basata sulla illogica e irrazionale fictio di un compossesso di 70 immobili, si rivela del tutto priva di fondamento. Il presupposto dell'IMU, ai sensi dell'art.1, comma 740, della L. 160/2019, è il possesso effettivo, non formale, di immobili. Come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale, “ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indiciconcretamente rivelatori di ricchezza” e la proprietà di un immobile di cui si è sprovvisti del possesso noncostituisce un valido indice di capacità contributiva (Corte Costituzionale, sent. n. 60 del 24 aprile 2024), inossequio al principio di cui all'art. 53 della Costituzione. Va aggiunto che il presupposto dell'imposta è laproprietà dell'immobile, non la sua pubblicità immobiliare: l'art. 2644 c.c. tutela, attraverso la trascrizionenei pubblici registri, i terzi in posizione di conflitto quanto ai diritti reali sull'immobile, mentre la pretesadell'ente locale attiene ad un credito, tributario, di natura personale.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate, attesa la difficoltà e novità delle questioni controverse.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.