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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1228/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Rizziconi - Via 89016 Rizziconi RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica NO Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042708838000 QUOTA CONSORTIL 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042708838000 TASSA SERV INDI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042708838000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5475/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00427088 38 000, comunicata via pec in data 26.11.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla Tassa sui servizi indivisibili anno 2016 e all'Imposta municipale unica anno 2016 del Comune di Rizziconi, nonché alla Quota consortile anno 2023 del Consorzio di Bonifica NO Reggino.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la decadenza, la prescrizione, l'inesistenza (sotto vari profili) della notifica via pec.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti presupposti, nonché la legittima motivazione della cartella e la regolarità della notifica della stessa.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Rizziconi.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, per cui, nei termini in avanti precisati, va in parte accolto.
In primo luogo vanno disattese le censure di parte ricorrente riferite alla motivazione della cartella e alla notifica: la cartella, infatti, è predisposta sulla base del modello ministeriale ed è formata sulla scorta dei ruoli trasmessi dagli enti impositori, senza che l'Agenzia odierna resistente possa perciò incidere sul contenuto della stessa;
la notifica via posta elettronica certificata è, inoltre, legittima, tenuto conto, soprattutto, che il contribuente ha avuto modo di conoscere l'atto, tant'è che lo ha anche avversato nella presente sede giurisdizionale, esercitando compiutamente il proprio diritto di difesa.
E' fondata, invece, con riferimento ai tributi comunali, la censura di omessa notifica degli atti di accertamento comunali presupposti alla cartella (e nella stessa indicati): il Comune di Rizziconi non si è costituito in giudizio e, quindi, la notifica non è stata dimostrata, per cui ne deriva l'irregolare formazione della pretesa tributaria e il ricorso, per questa parte (cioè con riferimento alle pretese per Tasi e Imu
2016), va accolto.
A diversa e opposta conclusione si perviene, invece, con riferimento al contributo consortile, per il quale la cartella è il primo atto notificato al contribuente, per cui la pretesa (non contestata nel merito) è da ritenere legittima, tenuto anche conto che è infondata la censura sulla maturata prescrizione, trattandosi di contributo riferito al 2023.
Al parziale accoglimento consegue la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente, per come indicato in motivazione, il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1228/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Rizziconi - Via 89016 Rizziconi RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica NO Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042708838000 QUOTA CONSORTIL 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042708838000 TASSA SERV INDI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042708838000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5475/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00427088 38 000, comunicata via pec in data 26.11.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla Tassa sui servizi indivisibili anno 2016 e all'Imposta municipale unica anno 2016 del Comune di Rizziconi, nonché alla Quota consortile anno 2023 del Consorzio di Bonifica NO Reggino.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, nonché la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la decadenza, la prescrizione, l'inesistenza (sotto vari profili) della notifica via pec.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti presupposti, nonché la legittima motivazione della cartella e la regolarità della notifica della stessa.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Rizziconi.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, per cui, nei termini in avanti precisati, va in parte accolto.
In primo luogo vanno disattese le censure di parte ricorrente riferite alla motivazione della cartella e alla notifica: la cartella, infatti, è predisposta sulla base del modello ministeriale ed è formata sulla scorta dei ruoli trasmessi dagli enti impositori, senza che l'Agenzia odierna resistente possa perciò incidere sul contenuto della stessa;
la notifica via posta elettronica certificata è, inoltre, legittima, tenuto conto, soprattutto, che il contribuente ha avuto modo di conoscere l'atto, tant'è che lo ha anche avversato nella presente sede giurisdizionale, esercitando compiutamente il proprio diritto di difesa.
E' fondata, invece, con riferimento ai tributi comunali, la censura di omessa notifica degli atti di accertamento comunali presupposti alla cartella (e nella stessa indicati): il Comune di Rizziconi non si è costituito in giudizio e, quindi, la notifica non è stata dimostrata, per cui ne deriva l'irregolare formazione della pretesa tributaria e il ricorso, per questa parte (cioè con riferimento alle pretese per Tasi e Imu
2016), va accolto.
A diversa e opposta conclusione si perviene, invece, con riferimento al contributo consortile, per il quale la cartella è il primo atto notificato al contribuente, per cui la pretesa (non contestata nel merito) è da ritenere legittima, tenuto anche conto che è infondata la censura sulla maturata prescrizione, trattandosi di contributo riferito al 2023.
Al parziale accoglimento consegue la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente, per come indicato in motivazione, il ricorso e compensa le spese di giudizio.