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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7352 /2022 RG
Alla udienza del 27.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate da parte attrice che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EN Cimino della
3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 7352 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2022
TRA
(C.F. avv. Cristiano Pagano Parte_1 C.F._1
ATTORE
1 CONTRO
IL in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1
CONVENUTO contumace
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando, nella contumacia del in persona del Sindaco pro-tempore; Controparte_1
In parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il comportamento colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., condanna l'Ente Civico, convenuto contumace in persona del Sindaco pro-tempore al risarcimento dei danni subiti da parte attrice e quantificati nella complessiva somma pari a 7.483,35 euro euro, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.
Pone a carico della parte convenuta soccombente, le spese del presente procedimento, da liquidarsi in favore dell'RI, determinate in complessivi
2.030,00 euro, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% ex DM giustizia n.
55/2014 .
Le spese della espletata ctu vanno poste definitivamente a carico dell'RI , così
come liquidate da separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, merita accoglimento nei limiti della disposta consulenza tecnica effettuata dal dott. Per_1
2 Preliminarmente, appare opportuno sottolineare come la stessa, sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, sia riconducibile nell'alveo della responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., a tenore del quale:
“prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento
del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero
rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì,
dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i
danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere
rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del
danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso
eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo
utile nella produzione del danno. (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8229 del
07/04/2010)
Ed ancora:
“….con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, che prevede un'ipotesi di
responsabilità oggettiva, sussiste la facoltà del custode di provare che il danno è
stato determinato da cause create dal danneggiato, da lui non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficiente attività di manutenzione.
(Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20943 del 30/09/2009).
Invero, nel caso di specie, il teste escusso presente al momento della caduta attorea,
ha dichiarato “ Premetto che il 30/08/2019 mi trovavo in un posteggio, di fronte alla
via Cala Rossa, ho visto , intorno alle ore 20/45 circa un ragazzo che correva al
margine destro della strada, ed improvvisamente lo ho visto cadere;
mi sono
avvicinato e gli ho chiesto se si fosse fatto male , lo stesso mi ha risposto, di si al
3 piede. A quel punto, ho atteso che arrivasse il padre, chiamato dal ragazzo, dopo 10
minuti. Aggiungo che c'era ancora visibilità naturale;
la buca era di grande
dimensioni, coperta di foglie ma non segnalata. Attorno la strada presentava qualche
anomalia. Aggiungo che il padre mi ha detto che avrebbe portato il ragazzo al Pronto
soccorso di Partinico. Il teste ha riconosciuto la foto mostratagli, raffigurativa della
buca
Ciò posto, sulla scorta della superiore istruttoria, appare dimostrata la responsabilità
in capo all'Ente Civico, anche se non esclusiva, il quale, per la precipua veste di proprietario, custode ed al tempo stesso manutentore delle vie pubbliche ha omesso di provvedere alla cura e manutenzione del bene pubblico non provvedendo alla opportuna verifica dello stato della carreggiata presente nella via Cala Rossa della cittadina di , ove era presente una anomalia “buca” non segnalata e coperta CP_1
da erbacce, e di una certa dimensione, come è emerso chiaramente dalla istruttoria espletata.
A tal uopo, al di là di tutte le argomentazioni già esplicitate ed attinenti la responsabilità dell'Ente Civico, appare altresì confacente richiamare una recente ordinanza n. 9315/20l9 della Corte di Cassazione, utile ai fini della determinazione di una concorrente responsabilità in capo a parte attrice nel caso di specie. In
particolare…..«quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata, attraverso l'adozione da parte de danneggiato delle cautele
normalmente attese, e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
concorre il contributo causale nella dinamica del danno il comportamento del
danneggiato». Comportamento che può giungere - secondo la Suprema corte - al punto di escludere ogni responsabilità in capo all'amministrazione.
4 Nella fattispecie per cui è causa, è pur vero, che l'attore a fronte della visibilità
presente in quella giornata, considerato che come dichiarato dal teste, vi era visibilità
naturale, e considerato che le erbacce ricoprivano la anomalia, a parere di questo
Decidente, avrebbe ben potuto evitare di transitare in quella parte della carreggiata,
ricoperta da erbacce, e pertanto causa di potenziale pericolo, e di una certa dimensione, scongiurando cosi la caduta, che poi è avvenuta.
Venendo quindi alla quantificazione del danno, e segnatamente al danno biologico, il
C.T.U. ha concluso nel senso che l'attore ha riportato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, una “lesione distrattiva del LPAA caviglia dx”, Detti danni hanno determinato un periodo d'inabilità temporanea relativa al 75% pari a 20 giorni , un periodo d'inabilità temporanea relativa al 50% pari a 20 giorni, un periodo d'inabilità
temporanea relativa al 25% , pari a 10 giorni, con valutazione percentualistica del danno alla persona nella misura del 4%.
In merito alla liquidazione dei suddetti danni necessita premettere che alla luce di una evoluzione maturatasi presso i Giudici di Legittimità, appare opportuno applicare le Tabelle del Tribunale di Milano.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro ( anni 21 ), spetterebbe all'istante la somma complessiva pari a 10.690,50 euro comprensiva del danno biologico, dei gg. di I.T.P. e di I.T.T. per il periodo riconosciuto dal ctu nominato nonché l'incremento per sofferenza soggettiva calcolato automaticamente, oltre interessi legali, da calcolarsi dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene al danno patrimoniale il ctu ha concluso che non sono documentati esborsi per spese mediche.
5 Pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il comportamento colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 30%, si condanna il in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati nel rimanente 70 %, pari alla complessiva somma di 7.483,35 euro espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo .
Pone a carico della parte convenuta soccombente, le spese del presente procedimento, da liquidarsi in favore dell'RI, determinate, in 2.030,00 euro,
oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% ex DM giustizia n. 55/2014, come da
Protocollo per i compensi in materia di Patrocinio a Spese dello Stato, nelle cause fino a 26.000,00
Pa, lì 27.11. 2025 IL Gop EN Cimino
6
Alla udienza del 27.11.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate da parte attrice che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa EN Cimino della
3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 7352 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2022
TRA
(C.F. avv. Cristiano Pagano Parte_1 C.F._1
ATTORE
1 CONTRO
IL in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1
CONVENUTO contumace
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando, nella contumacia del in persona del Sindaco pro-tempore; Controparte_1
In parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il comportamento colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., condanna l'Ente Civico, convenuto contumace in persona del Sindaco pro-tempore al risarcimento dei danni subiti da parte attrice e quantificati nella complessiva somma pari a 7.483,35 euro euro, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo.
Pone a carico della parte convenuta soccombente, le spese del presente procedimento, da liquidarsi in favore dell'RI, determinate in complessivi
2.030,00 euro, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% ex DM giustizia n.
55/2014 .
Le spese della espletata ctu vanno poste definitivamente a carico dell'RI , così
come liquidate da separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, merita accoglimento nei limiti della disposta consulenza tecnica effettuata dal dott. Per_1
2 Preliminarmente, appare opportuno sottolineare come la stessa, sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, sia riconducibile nell'alveo della responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., a tenore del quale:
“prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento
del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero
rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì,
dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i
danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere
rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del
danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso
eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo
utile nella produzione del danno. (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8229 del
07/04/2010)
Ed ancora:
“….con riferimento ai danni cagionati da cose in custodia, che prevede un'ipotesi di
responsabilità oggettiva, sussiste la facoltà del custode di provare che il danno è
stato determinato da cause create dal danneggiato, da lui non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficiente attività di manutenzione.
(Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20943 del 30/09/2009).
Invero, nel caso di specie, il teste escusso presente al momento della caduta attorea,
ha dichiarato “ Premetto che il 30/08/2019 mi trovavo in un posteggio, di fronte alla
via Cala Rossa, ho visto , intorno alle ore 20/45 circa un ragazzo che correva al
margine destro della strada, ed improvvisamente lo ho visto cadere;
mi sono
avvicinato e gli ho chiesto se si fosse fatto male , lo stesso mi ha risposto, di si al
3 piede. A quel punto, ho atteso che arrivasse il padre, chiamato dal ragazzo, dopo 10
minuti. Aggiungo che c'era ancora visibilità naturale;
la buca era di grande
dimensioni, coperta di foglie ma non segnalata. Attorno la strada presentava qualche
anomalia. Aggiungo che il padre mi ha detto che avrebbe portato il ragazzo al Pronto
soccorso di Partinico. Il teste ha riconosciuto la foto mostratagli, raffigurativa della
buca
Ciò posto, sulla scorta della superiore istruttoria, appare dimostrata la responsabilità
in capo all'Ente Civico, anche se non esclusiva, il quale, per la precipua veste di proprietario, custode ed al tempo stesso manutentore delle vie pubbliche ha omesso di provvedere alla cura e manutenzione del bene pubblico non provvedendo alla opportuna verifica dello stato della carreggiata presente nella via Cala Rossa della cittadina di , ove era presente una anomalia “buca” non segnalata e coperta CP_1
da erbacce, e di una certa dimensione, come è emerso chiaramente dalla istruttoria espletata.
A tal uopo, al di là di tutte le argomentazioni già esplicitate ed attinenti la responsabilità dell'Ente Civico, appare altresì confacente richiamare una recente ordinanza n. 9315/20l9 della Corte di Cassazione, utile ai fini della determinazione di una concorrente responsabilità in capo a parte attrice nel caso di specie. In
particolare…..«quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata, attraverso l'adozione da parte de danneggiato delle cautele
normalmente attese, e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente
concorre il contributo causale nella dinamica del danno il comportamento del
danneggiato». Comportamento che può giungere - secondo la Suprema corte - al punto di escludere ogni responsabilità in capo all'amministrazione.
4 Nella fattispecie per cui è causa, è pur vero, che l'attore a fronte della visibilità
presente in quella giornata, considerato che come dichiarato dal teste, vi era visibilità
naturale, e considerato che le erbacce ricoprivano la anomalia, a parere di questo
Decidente, avrebbe ben potuto evitare di transitare in quella parte della carreggiata,
ricoperta da erbacce, e pertanto causa di potenziale pericolo, e di una certa dimensione, scongiurando cosi la caduta, che poi è avvenuta.
Venendo quindi alla quantificazione del danno, e segnatamente al danno biologico, il
C.T.U. ha concluso nel senso che l'attore ha riportato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, una “lesione distrattiva del LPAA caviglia dx”, Detti danni hanno determinato un periodo d'inabilità temporanea relativa al 75% pari a 20 giorni , un periodo d'inabilità temporanea relativa al 50% pari a 20 giorni, un periodo d'inabilità
temporanea relativa al 25% , pari a 10 giorni, con valutazione percentualistica del danno alla persona nella misura del 4%.
In merito alla liquidazione dei suddetti danni necessita premettere che alla luce di una evoluzione maturatasi presso i Giudici di Legittimità, appare opportuno applicare le Tabelle del Tribunale di Milano.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro ( anni 21 ), spetterebbe all'istante la somma complessiva pari a 10.690,50 euro comprensiva del danno biologico, dei gg. di I.T.P. e di I.T.T. per il periodo riconosciuto dal ctu nominato nonché l'incremento per sofferenza soggettiva calcolato automaticamente, oltre interessi legali, da calcolarsi dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene al danno patrimoniale il ctu ha concluso che non sono documentati esborsi per spese mediche.
5 Pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il comportamento colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 30%, si condanna il in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati nel rimanente 70 %, pari alla complessiva somma di 7.483,35 euro espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo .
Pone a carico della parte convenuta soccombente, le spese del presente procedimento, da liquidarsi in favore dell'RI, determinate, in 2.030,00 euro,
oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% ex DM giustizia n. 55/2014, come da
Protocollo per i compensi in materia di Patrocinio a Spese dello Stato, nelle cause fino a 26.000,00
Pa, lì 27.11. 2025 IL Gop EN Cimino
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