TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/12/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. NO OG
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 1189 /2025 tra
(nato a [...] il [...] res. in Albissola Marina, Via Primo Parte_1
Maggio n.10/3, C.F.: ) ed el. dom. in Savona, Via Mistrangelo n. 5/2, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Roberto Giacchero C.F.: che lo rappresenta e difende per C.F._2 mandato in atti
- ricorrente
Dott.ssa Notaio , C.F.: nata a [...], il [...], CP_1 Per_1 C.F._3 con studio in Albissola Superiore (SV), Via C. Colombo n. 39/1, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Vaira (C.F.: per mandato in atti C.F._4
- resistente
*****
Oggetto: responsabilità professionale.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis: PREVIA in via istruttoria, ove ritenuto necessario: ammissione ed escussione di tutti i testi già indicati nelle memorie ex art. 281-duodecies c.p.c., in particolare l'arch. e il geom. CP_2
[...]
, sui capitoli di prova articolati in ordine all'incidenza del vincolo, alla riduzione del CP_3 prezzo e alle ulteriori spese affrontate dall'attore;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale del dott. notaio Controparte_4 in Albisola Superiore, per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, con riferimento al rogito di compravendita del 24.01.2022 avente ad oggetto l'immobile sito in Albisola Superiore, Via degli Ulivi n. 15;
3. PER L'EFFETTO e conseguentemente DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la medesima dott. notaio in Albisola Superiore a risarcire al sig. Controparte_4 Parte_1 tutti i danni derivati dal suddetto inadempimento, in misura non inferiore ad euro 35.696,86 (di cui euro 22.200,00 per minor realizzo sul prezzo di rivendita -al netto di plusvalenza fiscale- ed euro 13.496,86 per spese tecniche e legali), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
4. Condannare la convenuta al pagamento degli interessi legali sulla somma capitale via via rivalutata, dalla data del 15.03.2024 alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente
1 giudizio, nonché al pagamento degli interessi maturati e maturandi al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. (saggio previsto dall'art. 2 D.Lgs. 231/2002) dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio sino al dì dell'effettivo pagamento;
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
CONVENUTA
“Voglia il Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che il Notaio dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali Controparte_4 domande nuove In via istruttoria Ordinare a e/o al Comune di Albissola Superiore di produrre Parte_1 l'”ATTESTAZIONE che l'atto non pregiudica la potenzialità edificatoria dell'immobile sito in via Degli Ulivi 15 allo stato attuale giuridico ed urbanistico” protocollo n. 8048 del 20.05.24 Nel merito In via principale Respingere le domande attoree, siccome infondate in fatto e in diritto Assolvere il Notaio da ogni avversaria pretesa Controparte_4 In via subordinata Nella denegata ipotesi di rigetto della conclusione che precede e di accertamento di una qualche responsabilità professionale a carico del Notaio Controparte_4 Contenerne l'eventuale condanna entro i limiti del danno giusto e concretamente provato, tenuto conto, altresì, del contenuto limitato dell'atto di sottomissione, della sua validità precaria, della modificazione dei piani urbanistici del Comune di Albissola Superiore dal 1983, previa occorrenda CTU, della tassazione al 26% della plusvalenza In ogni caso Con il pieno favore di spese e competenze del giudizio, oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure. Con il favore delle spese di ctu e ctp, se disposto l'incombente”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nei confronti del notaio Parte_1 CP_4
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale
[...] derivante da prestazione d'opera intellettuale.
Il ricorrente esponeva di avere acquistato, con rogito del 24 gennaio 2022 a ministero del notaio (rep. 1958, racc. 1683), un compendio immobiliare sito in Albissola Superiore, Via degli CP_4
Ulivi n. 15, composto da casa da terra a cielo con circostante appezzamento di terreno pertinenziale di mq 1.263 e da una serie di locali ad uso magazzino, come dettagliatamente elencati nel ricorso e negli estratti catastali prodotti
Nel corpo di tale atto di compravendita – rogito tra i venditori e CA e l'acquirente Per_2
– si dava atto che “il tutto” oggetto di trasferimento era garantito “esente da privilegi, liti in Pt_1 corso, diritti di terzi in genere, pesi, vincoli, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione delle esistenti servitù di fatto e legalmente esistenti” indicate nel medesimo atto
Il ricorrente riferiva che, in data 28 novembre 2023, aveva stipulato un contratto preliminare di vendita in favore di e Venditti Maxime, con il quale si obbligava a trasferire il Parte_2 medesimo compendio immobiliare “libero da gravami, iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, vizi e difetti, evizioni, molestie, pretese di terzi” per il prezzo di euro 560.000, con stipula del definitivo fissata entro il 15 marzo 2024
2 Nell'ambito delle attività preparatorie al rogito definitivo, il notaio , incaricato dai Persona_3 promissari acquirenti, accertava che l'immobile risultava in effetti gravato da un atto di vincolo a favore del Comune di Albisola Superiore, rogito notaio del 17 febbraio 1983, rep. Per_4
118215–racc. 21474, trascritto il 3 marzo 1983 ai nn. 1212/1019, del quale non era fatta menzione tra le “servitù di fatto e legalmente esistenti” nel rogito del 24 gennaio 2022 CP_4
Secondo la prospettazione attorea, la scoperta di tale vincolo avrebbe indotto i promissari acquirenti a rifiutare la stipula del definitivo alle condizioni originariamente convenute, con conseguente mancato perfezionamento della vendita alla data del 15 marzo 2024 e avvio di trattative per la rinegoziazione del prezzo. Tali trattative si sarebbero concluse solo in data 24 ottobre 2024, quando, a ministero del notaio , veniva rogato l'atto di compravendita in favore di e Per_3 Parte_2
Venditti per il prezzo di euro 530.000, cioè con una riduzione di euro 30.000 rispetto al prezzo pattuito nel preliminare, come si legge nell'art. 3 (“Garanzie”) del rogito prodotto sub doc. 6 Per_3
allegava, inoltre, di avere sostenuto costi per assistenza e consulenza legale per euro Pt_1
13.496, documentati dalla fattura dell'avv. Giacchero
Con raccomandate A.R. del 10 febbraio 2025 e del 13 marzo 2025, il ricorrente aveva invitato il notaio a risarcire i danni che assumeva derivati dall'omesso rilievo e dalla mancata CP_4 menzione nel rogito 2022 del vincolo trascritto, quantificando il pregiudizio in un importo non inferiore a euro 43.496, oltre interessi. Il notaio si era limitato a comunicare di avere informato la propria compagnia di assicurazione (Reale Mutua), senza procedere al risarcimento richiesto
Nel ricorso sosteneva quindi che, alla luce dell'obbligo del notaio di accertare la libertà del Pt_1 bene da vincoli attraverso le visure, l'inesatto adempimento della prestazione d'opera intellettuale integrasse responsabilità contrattuale ex art. 1176 c.c., con danno commisurato alla riduzione del prezzo e alle spese di consulenza, inizialmente quantificato in euro 43.496 e successivamente ridotto, nelle memorie, ad euro 35.696,86 (sommatoria di euro 22.200 quale minor incasso netto, dopo incidenza della tassazione, ed euro 13.496,86 per compensi e accessori, secondo lo schema analitico illustrato dall'attore)
Si costituiva il notaio con comparsa di costituzione e risposta nella quale, Controparte_4 richiamata la narrativa del ricorso e le conclusioni ivi formulate, contestava in fatto e in diritto la fondatezza delle domande attoree.
La convenuta ricostruiva innanzitutto il contenuto dell'atto di sottomissione del 17 febbraio 1983, evidenziando che il Comune di Albisola Superiore aveva subordinato il rilascio della concessione edilizia, richiesta dall'originaria proprietari sig.ra per l'ampliamento della scala e Controparte_5 della veranda di un fabbricato allora adibito a ristorante denominato “Oliveto”, alla sottoscrizione di un atto notarile di sottomissione con il quale la proprietaria si obbligava a smantellare, a propria cura e spese, “la parte ampliata di cui trattasi” a semplice richiesta del Comune e per gravi motivi di viabilità, senza alcun indennizzo
La difesa del notaio sottolineava che il vincolo non rilevato riguardava dunque la sola parte ampliata del fabbricato, e non l'intero compendio immobiliare oggi in contestazione.
La convenuta richiamava quindi il contenuto di due documenti allegati all'atto Firpo del 24 ottobre 2024: la relazione di regolarità edilizia e catastale redatta dal geom. e la perizia di stima CP_3 CP_ dell'arch. :
• Secondo quanto riportato dalla difesa, dalla relazione risultava che il Comune di CP_3
Albissola Superiore, con attestazione prot. 8048 del 20 maggio 2024, aveva dichiarato che
3 l'atto di sottomissione non pregiudicava la potenzialità edificatoria dell'immobile di Via degli Ulivi 15; CP_
• dalla perizia risultava, inoltre, una descrizione del compendio in stato di degrado e la stima del valore complessivo in euro 530.000, con specificazione che la valutazione era stata effettuata nel presupposto che il bene fosse esente da pesi, servitù e vincoli vari e che fosse conforme alle norme urbanistiche, “atteso che dagli elementi forniti dalla committenza non è emerso nulla che invalidi tale presupposto”
La convenuta contestava poi che il contratto preliminare del 28 novembre 2023 fosse idoneo a provare un effettivo obbligo di vendita al prezzo di euro 560.000, osservando che tale scrittura non era stata trascritta, che le firme non risultavano autenticate e che il documento era privo di data certa, mentre la perizia del tecnico degli acquirenti indicava il valore di mercato in euro 530.000, corrispondente al prezzo effettivamente pattuito nel rogito definitivo
Sottolineava, inoltre, che si era reso acquirente del medesimo compendio immobiliare nel Pt_1
2022 al prezzo di euro 392.714,22 e che, con la vendita del 24 ottobre 2024, aveva realizzato una plusvalenza di euro 137.285,78, circostanza che, nella prospettiva difensiva, escluderebbe in radice la sussistenza di un danno patrimoniale conseguente alla vicenda del vincolo
Sul piano tecnico–urbanistico, la difesa del notaio evidenziava che il ricorrente non aveva allegato né la disciplina urbanistica del 1983 né gli eventuali accordi edificatori vigenti presso il Comune all'epoca dell'atto di sottomissione, e rammentava che la durata dei vincoli preordinati all'esproprio è, in linea generale, quinquennale ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 327/2001. Richiamava, inoltre, la successione dei piani regolatori intervenuta dal 1983 ad oggi e l'attestazione comunale del 2024, che espressamente escludeva effetti pregiudizievoli dell'atto di sottomissione sulla regolarità e potenzialità edificatoria del compendio
Sulla base di tali elementi, la convenuta concludeva per il rigetto integrale del ricorso, e, in via subordinata, per la limitazione di ogni eventuale condanna ai soli danni concretamente provati, chiedendo al contempo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla portata urbanistica ed edilizia dell'atto di sottomissione, alla sua “validità precaria”, alla modificazione dei piani urbanistici comunali e alla tassazione della plusvalenza, nonché l'ordine a o al Pt_1
Comune di produrre formalmente l'attestazione prot. 8048/2024
Con memoria ex art. 281 duodecies, depositata il 21 e 23 ottobre 2025, replicava alla Pt_1 comparsa di risposta sostenendo che la convenuta non avrebbe specificamente contestato, nei termini di rito, alcuni fatti storici da lui allegati, e in particolare: l'esistenza e la trascrizione del vincolo consistente nell'“obbligo a smantellare” la porzione dell'immobile oggetto di ampliamento;
il rifiuto dei promissari acquirenti di stipulare il rogito definitivo al prezzo di euro 560.000; la riduzione del prezzo a euro 530.000; l'esborso di euro 13.496 per assistenza e consulenza. Tali fatti venivano qualificati come incontroversi e vincolanti ai fini decisori
Nella stessa memoria il ricorrente contestava inoltre l'affermazione difensiva secondo cui le perizie tecniche attesterebbero l'assenza di qualsiasi pregiudizio edificatorio, chiarendo, sulla base dell'attestazione comunale prodotta sub doc. 12 e della planimetria allegata, che il volume edificato con concessione edilizia n. 1/83, oggetto dell'atto di sottomissione, è sì legittimo e “passibile di recupero”, ma resta comunque sottoposto al vincolo di smantellamento a semplice richiesta del per gravi motivi di viabilità, con conseguente carattere “provvisorio” sia della porzione CP_7 ampliata originaria sia di quella eventualmente ricostruita sul medesimo sedime. In tal senso, a detta
4 di , il vincolo continua a incidere sulla stabilità giuridica della porzione di immobile Pt_1 interessata
Con ulteriore memoria autorizzata del 30 ottobre 2025, il notaio insisteva nel ribadire che CP_4 le contestazioni svolte in comparsa non erano affatto generiche, ma puntualmente correlate alle allegazioni attoree, e che nessuno dei fatti posti a fondamento della domanda poteva dirsi non contestato. Nella stessa sede la convenuta si opponeva all'ammissione di tutti i capitoli di prova orale formulati dal ricorrente, deducendo, da un lato, l'inidoneità della prova testimoniale a dimostrare circostanze quali la data di sottoscrizione delle scritture e, dall'altro, la natura documentale o tecnica di molte delle circostanze dedotte;
contestava, inoltre, i documenti da ultimo prodotti (doc. 10–15), sottolineando la mancanza di data, provenienza certa o completezza, e ribadiva la richiesta di ordinanza di esibizione dell'attestazione comunale prot. 8048/2024 e di CTU sui profili urbanistici e fiscali indicati
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve darsi atto che la condotta inadempiente del notaio rogante non è oggetto di contestazione. È infatti pacifico tra le parti – e risulta documentalmente dal raffronto tra il contenuto dell'atto del 24 gennaio 2022 e gli allegati pubblici successivamente acquisiti – che nel rogito del 2022 non venne menzionato l'atto di sottomissione del 17 febbraio 1983, regolarmente trascritto nei registri immobiliari e chiaramente riferibile alla porzione dell'immobile oggetto di ampliamento con concessione edilizia n. 1/83. L'allegazione dell'esistenza di tale vincolo è stata confermata dalla stessa parte resistente, la quale non ha mai negato che l'atto di provenienza contenesse una lacuna informativa su tale punto, imputabile alla mancata emersione del vincolo in sede di visure preliminari.
La sussistenza dell'inadempimento, dunque, non richiede ulteriori approfondimenti, essendo acquisito che il notaio, nell'esercizio della propria attività professionale, avrebbe dovuto rilevare e menzionare tale trascrizione, secondo il parametro di diligenza qualificata richiesto dall'art. 1176, comma 2, c.c. (cfr. Corte di cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 9662/16: “In materia di compravendita immobiliare, del danno derivante all'acquirente dall'omesso rilievo di trascrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto rispondono, in solido, il notaio rogante che abbia omesso di eseguire le necessarie visure ed il venditore che abbia mendacemente garantito la libertà del bene da gravami”).
Nel caso di specie, l'inadempimento del notaio non può essere qualificato come meramente colposo, ma integra gli estremi della colpa grave, avuto riguardo alla natura dell'attività omessa, al grado di diligenza richiesto e alla funzione di garanzia propria dell'attività notarile. La mancata individuazione e menzione, nel rogito del 24 gennaio 2022, di una trascrizione pregiudizievole risalente nel tempo e direttamente incidente sul bene oggetto di trasferimento, non si colloca infatti nell'area dell'errore scusabile o della mera imperizia occasionale, ma attiene al cuore degli obblighi professionali del notaio, il quale è tenuto a svolgere un controllo completo, accurato e sistematico dei registri immobiliari, proprio al fine di assicurare alle parti la certezza giuridica dell'acquisto.
L'obbligo di verificare l'esistenza di trascrizioni, iscrizioni o annotazioni pregiudizievoli costituisce, per il notaio, un dovere primario e indefettibile, che non tollera omissioni, semplificazioni o affidamenti su informazioni di parte. La presenza di un atto di sottomissione regolarmente trascritto, relativo a un ampliamento edilizio rilevante e potenzialmente incidente sulla commerciabilità del bene, era un dato oggettivamente rilevabile con l'ordinaria attività di visura e non richiedeva alcuna indagine complessa o interpretativa. La sua mancata emersione denota,
5 pertanto, un grave scostamento dagli standard di diligenza qualificata richiesti al professionista ex art. 1176, comma 2, c.c.
La qualificazione della condotta in termini di colpa grave incide direttamente sull'ambito della responsabilità risarcitoria. In presenza di colpa grave del debitore, infatti, viene meno il limite della prevedibilità del danno di cui all'art. 1225 c.c., con la conseguenza che il professionista risponde di tutte le conseguenze dannose causalmente riconducibili all'inadempimento, anche se non prevedibili al momento in cui l'obbligazione è sorta. Tale principio trova fondamento nella funzione sanzionatoria e dissuasiva della responsabilità aggravata, che mira a rafforzare la tutela dell'affidamento del cliente nei confronti di chi esercita attività di particolare rilevanza pubblicistica, come quella notarile (cfr. Cass. civ. n. 25168/2019: “In tema di inadempimento contrattuale, poiché nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, l'imputabilità va estesa anche ai danni imprevedibili”).
Nel caso concreto, la scoperta tardiva del vincolo ha determinato una situazione di incertezza e di tensione nella fase di rivendita dell'immobile, imponendo al venditore una rinegoziazione del prezzo e l'attivazione di consulenze specialistiche per giungere comunque alla stipula. Anche laddove si ritenesse che tali conseguenze non fossero integralmente prevedibili nel 2022, esse risultano tuttavia direttamente ricollegabili alla grave omissione del notaio, che ha privato le parti, sin dall'origine, di una rappresentazione completa e corretta dello stato giuridico del bene.
Ne consegue che, accertata la colpa grave del notaio, non può operare il limite della prevedibilità del danno, dovendosi riconoscere la responsabilità del professionista per tutte le voci di pregiudizio che si pongono in rapporto di causalità con l'inadempimento, ferma restando la necessità di una puntuale verifica del nesso causale e della concreta sussistenza del danno allegato.
Tale danno è pari alla differenza col minor importo che i promissari acquirenti, nello stesso rogito di acquisto, dichiarano che avrebbero pagato in assenza del vincolo (la dichiarazione in tal senso raccolta dal Notaio Rogante in assenza di querela di falso rende superfluo l'esame testimoniale chiesto in questa sede dall'attore).
Accertata la responsabilità del notaio anche per le conseguenze dannose non prevedibili, in ragione della qualificazione della condotta in termini di colpa grave, occorre procedere alla quantificazione del danno concretamente risarcibile. Sul punto, il danno lamentato dal ricorrente è individuato nella differenza tra il prezzo effettivamente corrisposto dai promissari acquirenti in sede di rogito del 24 ottobre 2024, pari a euro 530.000, e l'importo che gli stessi acquirenti dichiarano, nel medesimo atto pubblico, avrebbero corrisposto in assenza dell'atto di sottomissione, pari a euro 560.000. Tale differenza, quantificata in euro 30.000, costituisce dunque il parametro aritmetico assunto dal ricorrente quale misura del pregiudizio economico subito.
Va tuttavia precisato che l'importo effettivamente pagato dagli acquirenti, pari a euro 530.000, CP_ corrisponde al valore commerciale del bene, come attestato dalla perizia redatta dall'architetto e allegata al rogito notarile. Tale stima, fondata sui valori di mercato e sui dati OMI, individua infatti in detta somma il valore ordinario dell'immobile, ritenendo l'atto di sottomissione urbanisticamente irrilevante ai fini della potenzialità edificatoria e, conseguentemente, della valutazione economica del compendio. Ne deriva che la somma di euro 530.000 rappresenta il corrispettivo pienamente conforme al valore di mercato, mentre l'importo di euro 560.000 non risulta espressivo di un valore commerciale oggettivo, ma costituisce il risultato di una pattuizione negoziale ipotetica, indicata dalle parti come prezzo che sarebbe stato accettato in assenza del vincolo.
6 Ciò nondimeno, nell'impostazione che riconosce la responsabilità del notaio anche per il danno non prevedibile, la differenza tra il prezzo dichiarato come originariamente concordato e quello effettivamente corrisposto può essere assunta quale misura del pregiudizio patrimoniale subito dal venditore, in quanto direttamente ricollegata alla necessità di rinegoziare le condizioni economiche della vendita a seguito della tardiva emersione del vincolo. Il danno risarcibile va pertanto determinato in misura pari a euro 30.000, quale differenza tra l'importo che gli acquirenti dichiarano di aver ridotto in conseguenza del vincolo e il prezzo finale di vendita, ferma restando la considerazione che tale riduzione è intervenuta rispetto ad un prezzo superiore al valore commerciale accertato del bene.
Resta, infine, da esaminare la domanda di risarcimento relativa alle spese di consulenza legale documentate mediante la fattura n. 1 del 3 gennaio 2025 (doc. 7), dell'importo complessivo di euro 13.496,86, sostenute dal ricorrente a favore del professionista incaricato nella gestione della vicenda insorta in occasione della stipula del rogito del 24 ottobre 2024.
La descrizione della prestazione, riportata nella fattura, fa riferimento ad una “consulenza civile, urbanistica, tributaria: preliminare 28 novembre 2023 – vendita compendio immobiliare – valore 560 mila stipula rogito. Studio definizione transazione”, e dunque comprende, in modo unitario, attività eterogenee svolte in parte nella fase anteriore alla stipula e in parte nel corso della trattativa con i promissari acquirenti.
È evidente che l'omessa menzione, nel rogito del 2022, dell'atto di sottomissione del 1983 ha generato, al momento della successiva rivendita dell'immobile nel 2024, una situazione di incertezza tale da richiedere un approfondimento specialistico sulla rilevanza del vincolo e sulle sue conseguenze negoziali. In questo senso, l'esigenza di avvalersi dell'opera di un esperto del settore costituisce una conseguenza prevedibile dell'inadempimento del notaio, ai sensi dell'art. 1225 c.c., atteso che la scoperta del vincolo, in una fase avanzata della trattativa con i promissari acquirenti, ha reso necessario per il venditore chiarire la portata giuridica e urbanistica della situazione e valutare le possibili soluzioni transattive per addivenire comunque alla stipula.
Quanto all'importo indicato in fattura, esso è perfettamente in linea con le previsioni della tabella professionale forense, onde va integralmente riconosciuto.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1189/2025 così decide:
1. accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto condanna a corrispondere Controparte_4 in favore di la somma di 35.696,86 (di cui euro 22.200,00 per minor Parte_1 realizzo sul prezzo di rivendita -al netto di plusvalenza fiscale- ed euro 13.496,86 per spese tecniche e legali), oltre interessi legali maturati su detta somma dal 15 marzo 2024 alla data del deposito del presente ricorso, nonché al pagamento degli interessi maturandi al saggio previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. (saggio previsto dall'art.2 D.Lgs 231/02, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) dalla data di deposito del presente ricorso, sino al dì dell'effettivo pagamento;
7 2. Condanna La convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 4.000,00 per competenze professionali oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge Savona, 23.12.2025
Il Giudice
NO OG
8