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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 06/11/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 732/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 732/2025 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RAMACCI GLENDA del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il difensore ATTORE OPPONENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CERVINI FEDERICA del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il difensore CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (vedi infra).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto n. 111/2025, del 28 febbraio 2025 (R.G. n. Parte_1
139/2025) con il quale il Tribunale di Piacenza, su ricorso di , le ha Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di Euro 17.080,23 a titolo di indennità per recesso senza preavviso da contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo, oltre interessi e spese di procedura. Ha rilevato la irregolarità formale delle fatture azionate dall'opposta poiché facenti riferimento a bene diverso da quello locato ed ha negato la sussistenza del credito riconducendo la chiusura del contratto di locazione intercorso fra le parti in causa, non ad unilaterale recesso esercitato senza preavviso, bensì ad un accordo che aveva portato alla risoluzione consensuale con individuazione di termine per il rilascio nella data del 30.06.2024. A tale data le chiavi dei beni locati erano state restituite e per mera dimenticanza erano stati lasciati nel piazzale esterno due bancali con alcune parti della struttura del campo da padel, beni poi asportati in data 08.10.2024. Ha affermato l'intervenuta stipula di nuovo contratto di locazione da parte dell'opposta in relazione ai medesimi beni e negato la sussistenza di danno risarcibile, non provato. Ha chiesto, in via principale, la revoca del d.i. opposto e la declaratoria di intervenuta risoluzione consensuale del contratto e di insussistenza di debenza in capo all'opponente per le causali dedotte dalla ricorrente in via monitoria e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima alla restituzione pagina 1 di 3 dell'importo di €.1.109,26 relativa alla fattura n.37 del 25.09.2024 pagata due volte dall'opponente e posta in compensazione dall'opposta sul maggior credito dalla stessa azionato. L'opposta si è ritualmente costituita ed ha eccepito in via pregiudiziale la tardività dell'opposizione introdotta con atto di citazione anziché con ricorso in violazione dei termini di cui all'art.641 cpc. Nel merito ha contestato specificamente la ricostruzione della vertenza prospettata dall'opponente ribadendo la chiusura del contratto quale effetto del recesso della conduttrice, unilateralmente a ciò determinatasi, ribadendo l'omesso preavviso e negando la stipula di nuovo contratto per i medesimi immobili. Ha concluso chiedendo la conferma del d.i. opposto, in via pregiudiziale e in rito, in conseguenza della inammissibilità dell'opposizione e del conseguente assorbimento della domanda riconvenzionale di parte opponente, e, nel merito, in conseguenza del richiesto rigetto dell'opposizioni per le causali dedotte, previa concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto. Ha chiesto comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, il rigetto della riconvenzionale avversaria e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 cpc Parte opponente ha contestato l'eccezione pregiudiziale ritenendo la correttezza del rito prescelto quale conseguenza dell'assenza di riferimenti al settore specialistico con conseguente qualificazione giudiziale del ricorso come ordinario nonché legittimazione dell'opponente ad attenersi alle regole del giudizio ordinario e a proporre quindi l'opposizione con citazione. All'esito del deposito delle memorie ex art.171 ter cpc la causa – nell'ambito della quale era stato aperto subprocedimento in esito alla fissazione di udienza sull'eccezione pregiudiziale –, è stata posta in decisione e viene decisa, all'esito dell'udienza del 07.10.2025, nelle forme e nei termini di cui all'art.281-sexies, ult. comma cpc.
§.
1 - In applicazione del c.d. principio della ragione più liquida, va ritenuta, in via pregiudiziale e assorbente, la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, risultata promossa tardivamente con atto di citazione anziché con ricorso ex art.447-bis cpc. 1.1 – Al riguardo va preliminarmente osservato che non pare revocabile in dubbio che la materia oggetto del procedimento monitorio promosso dall'opposta fosse quella locatizia: il dato emerge dalla valutazione del contenuto sia del ricorso - che risulta fondato sulla violazione delle previsioni del contratto di locazione intervenuto fra le parti in causa in punto ad oneri da assolvere in caso di recesso -, che del provvedimento opposto in questa sede, nel quale è espressamente fatto richiamo alla “documentazione prodotta, segnatamente il contratto di locazione e le fatture allegate al ricorso”. 1.2 - Tale dato individua, quale rito di riferimento, quello speciale locatizio di cui all'art.447 bis cpc. Ciò risulta dal chiarimento reso dalla Corte di Cassazione la quale, con orientamento assolutamente prevalente mutuato dalla giurisprudenza espressa in tema di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a crediti di lavoro o previdenziali (cfr. Cass. Civ. Ss.Uu. n.2714/1991), ha affermato il principio (ribadito anche in sentenza Cass. Civ. Ss.Uu. n. 927/2022) per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti nascenti da rapporto di locazione di immobili urbani – e più in generale per tutti i crediti che traggano origine da uno dei rapporti indicati dall'art.447-bis c.p.c. – va proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice emittente nel termine - perentorio ed insuscettibile di sanatoria ex art.156, 3° comma, c.p.c. – di quaranta giorni dalla notificazione del decreto e successivamente notificato alla controparte in uno con il decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con atto di citazione, questo assume un ruolo succedaneo al ricorso soltanto se idoneo a raggiungere lo scopo con la modalità tipica ovvero, più precisamente, solo se pagina 2 di 3 depositato in cancelleria per l'iscrizione a ruolo entro il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo. Viceversa, nel caso in cui l'atto di citazione, pur notificato nel rispetto del termine fissato dall'art.641 c.p.c., sia stato depositato in cancelleria oltre l'anzidetto termine l'opposizione va considerata tardivamente proposta e quindi inammissibile Efficacia sanante non possono rivestire né la spontanea costituzione in giudizio della parte opposta né l'eventuale provvedimento di conversione del rito ex art.426 c.p.c. poiché destinato ad incidere sull'ulteriore corso del procedimento ma non già a determinare a posteriori un mutamento delle forme dell'atto introduttivo (cfr. Cass. Civ. n.8014/09, Cass. Civ. n.7623/00). Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 07.03.2025 L'opposizione – introdotta con atto di citazione - doveva pertanto essere perfezionata con l'iscrizione a ruolo entro il 16.04.2025. Detto adempimento risulta assolto in data 24.04.2025, quindi oltre il termine consentito. L'inammissibilità dell'opposizione comporta la conferma del d.i. opposto.
§.
2 - La domanda riconvenzionale svolta dall'opponente – che non appare suscettibile di valutazione autonoma risultando invero correlata al quantum ingiunto, costituito, secondo quanto riferito dalla stessa opponente, “dalla differenza tra il saldo delle fatture azionate (33/24, 42/24 e 53/24) e la fattura n. 37/2024”, quest'ultima recante l'importo oggetto della stessa domanda riconvenzionale di restituzione – deve ritenersi assorbita risultando integrata nella fattispecie una ipotesi di assorbimento c.d. improprio, fattispecie che ricorre quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr. Cass.Civ.n.28995/2018).
§.
3 - La definizione della vertenza sulla eccezione pregiudiziale, senza scrutinio del merito della causa, se non nei limitati termini della verifica della eventuale natura autonoma della riconvenzionale, esclude la valutazione della sussistenza dei presupposti di operatività dell'art.96 cpc
§.
4 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 ai minimi di scaglione tenuto conto della definizione della causa sulla questione preliminare
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
Tribunale Piacenza n.111/2025 del 28 febbraio 2025 (R.G. n. 139/2025) che conferma in ogni sua parte e dichiara definitivamente esecutivo ex art.653 cpc. DICHIARA TENUTO E CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rifondere a , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, le spese di lite che liquida in €. 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre Cpa ed Iva, se dovuta.
Piacenza, 6 novembre 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 732/2025 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RAMACCI GLENDA del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il difensore ATTORE OPPONENTE CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CERVINI FEDERICA del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il difensore CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (vedi infra).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto n. 111/2025, del 28 febbraio 2025 (R.G. n. Parte_1
139/2025) con il quale il Tribunale di Piacenza, su ricorso di , le ha Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di Euro 17.080,23 a titolo di indennità per recesso senza preavviso da contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo, oltre interessi e spese di procedura. Ha rilevato la irregolarità formale delle fatture azionate dall'opposta poiché facenti riferimento a bene diverso da quello locato ed ha negato la sussistenza del credito riconducendo la chiusura del contratto di locazione intercorso fra le parti in causa, non ad unilaterale recesso esercitato senza preavviso, bensì ad un accordo che aveva portato alla risoluzione consensuale con individuazione di termine per il rilascio nella data del 30.06.2024. A tale data le chiavi dei beni locati erano state restituite e per mera dimenticanza erano stati lasciati nel piazzale esterno due bancali con alcune parti della struttura del campo da padel, beni poi asportati in data 08.10.2024. Ha affermato l'intervenuta stipula di nuovo contratto di locazione da parte dell'opposta in relazione ai medesimi beni e negato la sussistenza di danno risarcibile, non provato. Ha chiesto, in via principale, la revoca del d.i. opposto e la declaratoria di intervenuta risoluzione consensuale del contratto e di insussistenza di debenza in capo all'opponente per le causali dedotte dalla ricorrente in via monitoria e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima alla restituzione pagina 1 di 3 dell'importo di €.1.109,26 relativa alla fattura n.37 del 25.09.2024 pagata due volte dall'opponente e posta in compensazione dall'opposta sul maggior credito dalla stessa azionato. L'opposta si è ritualmente costituita ed ha eccepito in via pregiudiziale la tardività dell'opposizione introdotta con atto di citazione anziché con ricorso in violazione dei termini di cui all'art.641 cpc. Nel merito ha contestato specificamente la ricostruzione della vertenza prospettata dall'opponente ribadendo la chiusura del contratto quale effetto del recesso della conduttrice, unilateralmente a ciò determinatasi, ribadendo l'omesso preavviso e negando la stipula di nuovo contratto per i medesimi immobili. Ha concluso chiedendo la conferma del d.i. opposto, in via pregiudiziale e in rito, in conseguenza della inammissibilità dell'opposizione e del conseguente assorbimento della domanda riconvenzionale di parte opponente, e, nel merito, in conseguenza del richiesto rigetto dell'opposizioni per le causali dedotte, previa concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto. Ha chiesto comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, il rigetto della riconvenzionale avversaria e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 cpc Parte opponente ha contestato l'eccezione pregiudiziale ritenendo la correttezza del rito prescelto quale conseguenza dell'assenza di riferimenti al settore specialistico con conseguente qualificazione giudiziale del ricorso come ordinario nonché legittimazione dell'opponente ad attenersi alle regole del giudizio ordinario e a proporre quindi l'opposizione con citazione. All'esito del deposito delle memorie ex art.171 ter cpc la causa – nell'ambito della quale era stato aperto subprocedimento in esito alla fissazione di udienza sull'eccezione pregiudiziale –, è stata posta in decisione e viene decisa, all'esito dell'udienza del 07.10.2025, nelle forme e nei termini di cui all'art.281-sexies, ult. comma cpc.
§.
1 - In applicazione del c.d. principio della ragione più liquida, va ritenuta, in via pregiudiziale e assorbente, la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, risultata promossa tardivamente con atto di citazione anziché con ricorso ex art.447-bis cpc. 1.1 – Al riguardo va preliminarmente osservato che non pare revocabile in dubbio che la materia oggetto del procedimento monitorio promosso dall'opposta fosse quella locatizia: il dato emerge dalla valutazione del contenuto sia del ricorso - che risulta fondato sulla violazione delle previsioni del contratto di locazione intervenuto fra le parti in causa in punto ad oneri da assolvere in caso di recesso -, che del provvedimento opposto in questa sede, nel quale è espressamente fatto richiamo alla “documentazione prodotta, segnatamente il contratto di locazione e le fatture allegate al ricorso”. 1.2 - Tale dato individua, quale rito di riferimento, quello speciale locatizio di cui all'art.447 bis cpc. Ciò risulta dal chiarimento reso dalla Corte di Cassazione la quale, con orientamento assolutamente prevalente mutuato dalla giurisprudenza espressa in tema di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a crediti di lavoro o previdenziali (cfr. Cass. Civ. Ss.Uu. n.2714/1991), ha affermato il principio (ribadito anche in sentenza Cass. Civ. Ss.Uu. n. 927/2022) per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti nascenti da rapporto di locazione di immobili urbani – e più in generale per tutti i crediti che traggano origine da uno dei rapporti indicati dall'art.447-bis c.p.c. – va proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice emittente nel termine - perentorio ed insuscettibile di sanatoria ex art.156, 3° comma, c.p.c. – di quaranta giorni dalla notificazione del decreto e successivamente notificato alla controparte in uno con il decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con atto di citazione, questo assume un ruolo succedaneo al ricorso soltanto se idoneo a raggiungere lo scopo con la modalità tipica ovvero, più precisamente, solo se pagina 2 di 3 depositato in cancelleria per l'iscrizione a ruolo entro il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo. Viceversa, nel caso in cui l'atto di citazione, pur notificato nel rispetto del termine fissato dall'art.641 c.p.c., sia stato depositato in cancelleria oltre l'anzidetto termine l'opposizione va considerata tardivamente proposta e quindi inammissibile Efficacia sanante non possono rivestire né la spontanea costituzione in giudizio della parte opposta né l'eventuale provvedimento di conversione del rito ex art.426 c.p.c. poiché destinato ad incidere sull'ulteriore corso del procedimento ma non già a determinare a posteriori un mutamento delle forme dell'atto introduttivo (cfr. Cass. Civ. n.8014/09, Cass. Civ. n.7623/00). Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 07.03.2025 L'opposizione – introdotta con atto di citazione - doveva pertanto essere perfezionata con l'iscrizione a ruolo entro il 16.04.2025. Detto adempimento risulta assolto in data 24.04.2025, quindi oltre il termine consentito. L'inammissibilità dell'opposizione comporta la conferma del d.i. opposto.
§.
2 - La domanda riconvenzionale svolta dall'opponente – che non appare suscettibile di valutazione autonoma risultando invero correlata al quantum ingiunto, costituito, secondo quanto riferito dalla stessa opponente, “dalla differenza tra il saldo delle fatture azionate (33/24, 42/24 e 53/24) e la fattura n. 37/2024”, quest'ultima recante l'importo oggetto della stessa domanda riconvenzionale di restituzione – deve ritenersi assorbita risultando integrata nella fattispecie una ipotesi di assorbimento c.d. improprio, fattispecie che ricorre quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr. Cass.Civ.n.28995/2018).
§.
3 - La definizione della vertenza sulla eccezione pregiudiziale, senza scrutinio del merito della causa, se non nei limitati termini della verifica della eventuale natura autonoma della riconvenzionale, esclude la valutazione della sussistenza dei presupposti di operatività dell'art.96 cpc
§.
4 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 ai minimi di scaglione tenuto conto della definizione della causa sulla questione preliminare
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
Tribunale Piacenza n.111/2025 del 28 febbraio 2025 (R.G. n. 139/2025) che conferma in ogni sua parte e dichiara definitivamente esecutivo ex art.653 cpc. DICHIARA TENUTO E CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rifondere a , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, le spese di lite che liquida in €. 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre Cpa ed Iva, se dovuta.
Piacenza, 6 novembre 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza pagina 3 di 3