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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2731/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2731/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO PIETRO Parte_1 C.F._1 CARMINE
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 3-7-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni: “accertata la responsabilità del convenuto nella causazione delle lesioni CP_1 subite dall'attore in occasione dell'evento narrato nell'atto di citazione, condannarlo al pagamento delle somme così come emerse all'esito dell'istruttoria oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, compresa quella per la ctu di € 1.464,00 e le competenze legali come da nota allegata”.
A fondamento della domanda risarcitoria l'attore ha dedotto e documentato quanto segue:
- che la sera del 07/10/2020 alle ore 22,00 circa nel comune di Portomaggiore (FE) in Piazza Della pagina 1 di 3 Repubblica, era stato aggredito immotivatamente e colpito con un'arma da taglio al fianco sinistro e alla mandibola dal convenuto;
- l'attore, soccorso da altri connazionali presenti sul posto, veniva trasportato all'ospedale Sant'Anna di
Ferrara dove era ricoverato d'urgenza;
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
La domanda deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
La dinamica dell'aggressione descritta in citazione ha trovato piena conferma all'esito dell'espletata istruttoria orale e documentale.
Il teste escusso all'udienza del 16/09/2024, ha confermato che la sera del 07/10/20 Testimone_1 si trovava insieme all'attore in Piazza Della Repubblica a Portomaggiore (FE) (cap. 1) e mentre stavano parlando con altri connazionali il sig. veniva aggredito dal convenuto, Parte_1 CP_1 che si trovava con loro (cap. 2).
Nel corso dell'aggressione colpiva l'attore con un'arma da taglio al fianco sinistro e alla CP_1 mandibola (cap. 3). Il teste ha anche confermato di aver accompagnato con la sua auto l'attore all'ospedale di Ferrara perché l'ambulanza tardava ad arrivare. (cap. 4).
L'aggressione con arma da taglio risulta confermata poi dal referto dell'Ospedale Sant'Anna di Ferrara in atti.
L'incaricato ctu ha accertato poi la compatibilità delle lesioni con la dinamica del fatto descritto in atti ed ha quantificato il danno biologico permanente subito da parte attrice in seguito all'aggressione nella misura del 12%; ha riscontrato poi una inabilità temporanea totale di giorni 17, la inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30; la inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10 e inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 10.
In applicazione della aggiornata Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del 13/01/2025, il danno biologico può liquidarsi in via equitativa in complessivi € 42.310,00 comprensivo del danno morale da reato, già all'attualità.
Le spese mediche sostenute da parte attrice e ritenute congrue dal ctu ammontano ad €1220,00.
Non vi è prova invece del pagamento di compensi stragiudiziali a fronte di una mera nota pro-forma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Al pari il compenso liquidato al ctu deve porsi in via definitiva carico della parte convenuta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
- accerta e dichiara la responsabilità di per le lesioni subite dall'attore in data 7-10- CP_1
2020;
- condanna il convenuto al pagamento in favore di di complessivi € 42.310,00 a titolo Parte_1 di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 1220,00 per danno patrimoniale, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo;
- condanna il convento a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi e complessivi € 3380,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, da versare in favore del difensore antistatario;
- pone in via definitiva a carico del convenuto il compenso spettante al ctu liquidato in corso di causa.
Ferrara, 8 luglio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2731/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPUTO PIETRO Parte_1 C.F._1 CARMINE
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 3-7-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni: “accertata la responsabilità del convenuto nella causazione delle lesioni CP_1 subite dall'attore in occasione dell'evento narrato nell'atto di citazione, condannarlo al pagamento delle somme così come emerse all'esito dell'istruttoria oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, compresa quella per la ctu di € 1.464,00 e le competenze legali come da nota allegata”.
A fondamento della domanda risarcitoria l'attore ha dedotto e documentato quanto segue:
- che la sera del 07/10/2020 alle ore 22,00 circa nel comune di Portomaggiore (FE) in Piazza Della pagina 1 di 3 Repubblica, era stato aggredito immotivatamente e colpito con un'arma da taglio al fianco sinistro e alla mandibola dal convenuto;
- l'attore, soccorso da altri connazionali presenti sul posto, veniva trasportato all'ospedale Sant'Anna di
Ferrara dove era ricoverato d'urgenza;
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
La domanda deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
La dinamica dell'aggressione descritta in citazione ha trovato piena conferma all'esito dell'espletata istruttoria orale e documentale.
Il teste escusso all'udienza del 16/09/2024, ha confermato che la sera del 07/10/20 Testimone_1 si trovava insieme all'attore in Piazza Della Repubblica a Portomaggiore (FE) (cap. 1) e mentre stavano parlando con altri connazionali il sig. veniva aggredito dal convenuto, Parte_1 CP_1 che si trovava con loro (cap. 2).
Nel corso dell'aggressione colpiva l'attore con un'arma da taglio al fianco sinistro e alla CP_1 mandibola (cap. 3). Il teste ha anche confermato di aver accompagnato con la sua auto l'attore all'ospedale di Ferrara perché l'ambulanza tardava ad arrivare. (cap. 4).
L'aggressione con arma da taglio risulta confermata poi dal referto dell'Ospedale Sant'Anna di Ferrara in atti.
L'incaricato ctu ha accertato poi la compatibilità delle lesioni con la dinamica del fatto descritto in atti ed ha quantificato il danno biologico permanente subito da parte attrice in seguito all'aggressione nella misura del 12%; ha riscontrato poi una inabilità temporanea totale di giorni 17, la inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30; la inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 10 e inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 10.
In applicazione della aggiornata Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del 13/01/2025, il danno biologico può liquidarsi in via equitativa in complessivi € 42.310,00 comprensivo del danno morale da reato, già all'attualità.
Le spese mediche sostenute da parte attrice e ritenute congrue dal ctu ammontano ad €1220,00.
Non vi è prova invece del pagamento di compensi stragiudiziali a fronte di una mera nota pro-forma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Al pari il compenso liquidato al ctu deve porsi in via definitiva carico della parte convenuta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
- accerta e dichiara la responsabilità di per le lesioni subite dall'attore in data 7-10- CP_1
2020;
- condanna il convenuto al pagamento in favore di di complessivi € 42.310,00 a titolo Parte_1 di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 1220,00 per danno patrimoniale, oltre interessi in misura legale dalla sentenza al saldo;
- condanna il convento a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi e complessivi € 3380,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, da versare in favore del difensore antistatario;
- pone in via definitiva a carico del convenuto il compenso spettante al ctu liquidato in corso di causa.
Ferrara, 8 luglio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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