Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23483 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23483/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06191/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6191 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Gentile e Alfonso Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- di reiezione dell’istanza di condono protocollo nr. -OMISSIS-presentata dal sig. -OMISSIS- per l’avvenuta realizzazione di abusi edilizi siti in -OMISSIS- consistenti nella realizzazione di una unità immobiliare con destinazione d’uso residenziale per mq. -OMISSIS- di s.n.r.immobile distinto al -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. VA BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento di rigetto sull’istanza di condono, ex l. n. 724/94, relativa alla realizzazione di un’unità immobiliare con destinazione d’uso residenziale di mq 131 di s.u.r. e mq 43,24 di s.n.r., adottato dal Comune di Roma Capitale in ragione della mancata realizzazione delle opere entro il 31 dicembre 1993.
2. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso (rubricato: “ Violazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 ”), ha dedotto l’illegittimità della determina di reiezione in quanto, sebbene il proprio tecnico avesse dichiarato nell’elaborato planimetrico del 12 aprile 1996 che l’immobile presentava tamponature parziali (circostanza specificamente cointestata dall’Amministrazione nel provvedimento di reiezione) , quest’ultimo era in realtà già completo nella struttura e nella copertura, necessitando solo di opere di completamento che non avrebbero comportato un aumento di superficie e, conseguentemente, di cubatura.
3. Il Comune di Roma Capitale, costituitosi in giudizio, ha replicato che la documentazione fotografica presentata a corredo dell’istanza di condono mostrerebbe una struttura allo stato rustico, priva delle necessarie opere di completamento funzionale, e che il ricorrente è stato condannato con sentenza irrevocabile (Corte d’Appello di Roma n. 8284 del 24 ottobre 2010) per il delitto previsto e punito dall’art. 483 c.p., per aver falsamente attestato che i lavori erano stati eseguiti nell’anno 1993, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
5. Il ricorso è infondato.
6. Il mancato completamento delle opere entro il 31 dicembre 1993, come anticipato, è stato accertato con la menzionata sentenza del giudice penale, come indicato dal Comune di Roma Capitale sia nel preavviso di rigetto, che nel provvedimento conclusivo.
Rispetto a tale circostanza, che assume senza dubbio carattere assorbente, il ricorrente non ha presentato osservazioni nella fase procedimentale e nel presente giudizio ha limitato le sue censure alla sola parte del provvedimento che menziona l’elaborato planimetrico del 12 aprile 1996 nel quale, comunque, si dichiara che sul fabbricato sono presenti tamponature parziali.
Ad abundantiam , va inoltre evidenziato che il concetto di ultimazione è specificato nell'art. 31, comma 2, l. n. 47/1985 (i cui principi debbono ritenersi valevoli anche per la disciplina dei condoni successivi), laddove si precisa che « ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, esse siano state completate funzionalmente ».
La disposizione in commento prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito dell'ultimazione, rilevante ai fini del rilascio del condono: si tratta del criterio "strutturale", che vale nei casi di nuova costruzione, e del criterio "funzionale", che opera, invece, nei casi di. ristrutturazioni e cambi di destinazione d’uso.
Quanto al criterio strutturale del completamento del rustico, qui applicabile, trattandosi di nuova costruzione, per edifici "ultimati", si intendono, per costante giurisprudenza, quelli completi almeno al "rustico", espressione con la quale si intende un'opera mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili (cfr., ex multis , Tar Lazio, Sez. IV ter , 18 dicembre 2025, n. 22917 e i numerosi precedenti ivi citati).
Nella fattispecie in esame, l’immobile presenta delle aperture, anche di notevole dimensione, che non consentono di affermare che l’opera fosse ultimata, né tantomeno il ricorrente ha chiarito e dimostrato che i lavori di completamento necessari non avrebbero modificato la consistenza complessiva dell’abuso realizzato.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Monica Gallo, Referendario
VA BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA BA | RI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.