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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 550 del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Catanzaro, alla Via A. Turco n. 12, presso lo studio dell'Avv. Rita Staiano che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Milano, alla Via Cesare Battisti, n. 15, presso lo studio dell'Avv. OL CO
Gallelli che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n. 550/2023 - Pagina 1 di 23 1. Con ricorso iscritto in data 7 febbraio 2023, - premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in Vico Equense Controparte_1
(NA), in data 27 settembre 1992, in costanza del quale erano nati due figli: Per_1
(nato il [...]) e (nata il [...]) - chiedeva
[...] CP_2 la pronuncia della separazione, deducendo a fondamento della domanda che il rapporto coniugale si era irreversibilmente deteriorato “a causa anche dell'atteggiamento di rifiuto della sig. di intrattenere rapporti intimi con il CP_1 marito (…) sin dal 2016”.
Esponeva, altresì, di essere proprietario esclusivo della casa familiare e di provvedere integralmente al mantenimento dei figli, entrambi frequentanti l'università fuori regione, sicché chiedeva che venisse posto a carico della CP_1
l'obbligo di corrispondere direttamente ai medesimi un assegno di mantenimento non inferiore ad € 300,00 ciascuno, oltre, al 50% delle spese straordinarie.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito
Voglia, accertata l'impossibilità delle parti a conciliarsi,
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di Vico Equense di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (anno 1992 al n.146 P.2 S. A) dell'emanando provvedimento;
3. Assegnare la casa coniugale sita in Badolato, sebbene di proprietà del ricorrente, temporaneamente alla sig.ra CP_1
4. Porre a carico della sig. a titolo di mantenimento per i figli CP_1 Per_1
e , la corresponsione di un assegno mensile non inferiore ad €
[...] CP_2
300,00 ciascuno da corrispondersi pro quota direttamente ai figli entro il giorno 5 di ogni mese;
5. Per quanto alle spese straordinarie, da concordare preventivamente, le stesse saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
1.1. Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 ottobre
RGAC n. 550/2023 - Pagina 2 di 23 2023 , la quale – pur non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1
– impugnava e contestava le avverse deduzioni, eccezioni e richieste rappresentando che – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – la fine del rapporto coniugale era imputabile esclusivamente ai comportamenti assunti dallo stesso.
Deduceva, in particolare:
- di aver dovuto rinunciare alle proprie aspirazioni lavorative, poiché il Parte_1
– che al momento della celebrazione del matrimonio aveva preteso il regime patrimoniale della separazione dei beni e che intestava a sé soltanto tutto ciò che acquistava, ivi compresi i conti correnti accesi presso gli istituti di credito – “dopo un paio di anni (…) riferiva che non era più disposto a pagare la babysitter e che forse sarebbe stato più utile, fin quando i bambini erano piccoli che la moglie stesse
a casa e risparmiare sulle spese della babysitter”;
- di aver dovuto subire contro la sua volontà tre interruzioni di gravidanza, di cui la prima eseguita clandestinamente all'inizio della relazione affettiva, quando ella aveva diciassette anni;
- di non essersi mai rifiutata di avere rapporti sessuali con il coniuge, ad eccezione del periodo in cui detti rapporti erano preclusi dal fatto che la resistente si era dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico per l'asportazione totale dell'utero; all'opposto, “Per tutto il tempo a seguire i rapporti intimi ci sono stati o per lo meno si tentavano, ma quasi sempre finivano in un nulla di fatto, per una evidente disfunzione erettile del marito che lo stesso si rifiutava di ammettere e curare”, essendo affetto da Ipertrofia Prostatica Benigna;
- di non aver mai intrattenuto durante il matrimonio alcuna relazione extraconiugale, instaurata invece dal coniuge nel mese di ottobre dell'anno 2021 “con una donna ucraina di 25 anni più giovane di lui che prestava servizio come badante presso la sorella maggiore di lui”; relazione che si era riverberata negativamente anche sulle finanze della famiglia, atteso che il versava in suo favore somme di Parte_1 denaro, provvedeva al pagamento dei biglietti aerei, alberghi e vestiario, nonché ad estinguere persino debiti dei familiari della donna;
- di aver appreso della relazione extraconiugale direttamente dal marito la mattina del 12 giugno 2022 e di essere stata fisicamente aggredita dal ricorrente nel
RGAC n. 550/2023 - Pagina 3 di 23 pomeriggio dello stesso giorno allorquando – recatasi nuovamente presso l'abitazione di campagna ove il coniuge si era trasferito – “sconvolta ed in preda alla rabbia” per aver sorpreso il in compagnia della donna, reagiva Parte_1
“d'impeto, buttando piatti bicchieri a terra ma senza sfiorare minimamente né la signora in questione né il marito. Lui invece, che inizialmente, per la sorpresa probabilmente, era stato inerme tutto il tempo mentre la moglie inveiva contro la donna, all'improvviso ha aggredito la resistente colpendola alle braccia e mettendole le mani al collo, nel tentativo di strangolarla”;
- di non aver sporto alcuna denuncia-querela nei confronti del coniuge “per paura di mettere nei guai seri il marito attraverso una denuncia con Codice Rosso, e rovinare anche la tranquillità dei figli” e di aver, altresì, invitato il coniuge ad un ripensamento, manifestando la volontà di perdonarlo;
- di essere stata nuovamente aggredita dal ricorrente alla fine del mese di agosto dello stesso anno (2022).
Sulla scorta di tali premesse, la resistente chiedeva l'addebito della separazione al coniuge e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della relazione extraconiugale, divenuta di pubblico dominio, e dell'aggressione, avendo riportato la stessa un “grave stato di afflizione psico fisica con modalità lesive della dignità della persona”.
Quanto alle condizioni economiche e patrimoniali, rappresentava di essere di professione insegnante e di percepire solamente uno stipendio netto mensile di €
1.500,00, differentemente dal ricorrente che – oltre ad essere proprietario di diversi terreni e abitazioni - era titolare di trattamento pensionistico lordo pari ad €
2.348,00. Esponeva, inoltre, che lo stesso percepiva ulteriori € 1.000,00 a titolo di canone per la locazione di un immobile sito in Milano, comprato in costanza di matrimonio, oltre al TFR di circa € 90/100.000,00 e ad altri introiti derivanti dall'attività “proficuamente” esercitata “di architettura, ingegneria progettazione, ristrutturazione e compravendita di immobili” grazie alla costituzione di una società denominata KAINS ENGINEERING SRL, in cui figurava quale socio maggioritario al 90% il figlio (che, tuttavia, non operava in Persona_1 nessun modo in quanto studente universitario frequentante la Facoltà di Chimica
RGAC n. 550/2023 - Pagina 4 di 23 Farmaceutica in Milano), e socio minoritario e amministratore un suo prestanome certo ”. Persona_2
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza disattesa, ed accertata l'impossibilità a riconciliarsi, così giudicare:
• autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinare all'ufficiale dello stato civile di Vico Equense di procedere alla all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emanando provvedimento;
• disporre l'affidamento congiunto dei figli con la collocazione presso la casa famigliare e assegnare la casa coniugale alla moglie;
. disporre a favore della moglie, un assegno di mantenimento dei figli di € 500 cada uno a carico del sig. , nonché un assegno di mantenimento di € 500 Parte_1
a favore della moglie;
disporre che per le spese extra vengano poste a carico del marito nella misura del
70% in considerazione della maggiore disponibilità finanziaria dello stesso;
condannare il sig. previo accertamento dell'addebito della Parte_1 separazione, al risarcimento in favore della moglie, del danno endofamiliare subito dalla stessa per il grave turbamento subito in conseguenza del tradimento e delle violenze subite dal marito, per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento del giudice”.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 17 ottobre 2023, con separata ordinanza del 27 settembre 2023, il Presidente
Delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in ragione della coabitazione con i figli maggiorenni ma non economicamente autonomi e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della prole Parte_1 la somma complessiva di euro 1.800,00 (euro 900,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, mentre per la quello di contribuire alle spese ordinarie nella misura dell'eccedenza di CP_1 quanto già corrisposto dal padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
RGAC n. 550/2023 - Pagina 5 di 23 Nulla disponeva in merito all'assegno di mantenimento richiesto per sé dalla ricorrente, stante l'indipendenza economica dei coniugi.
Quindi, nominava G.I. lo scrivente relatore e fissava per la comparizione e trattazione della causa dinnanzi a questo l'udienza del 1 febbraio 2024.
1.3. Con memoria integrativa depositata il 3 gennaio 2024, il ricorrente impugnava e contestava le avverse deduzioni ed insisteva nell'accoglimento delle proprie domande. Esponeva che la decisione di non esercitare più la professione forense era stata assunta liberamente dalla avendo ella preferito intraprendere il CP_1 percorso di insegnante;
che sin dai primi mesi del matrimonio la coniuge aveva intrapreso relazioni extraconiugali;
di non aver mai usato violenza nei suoi confronti, essendo stata la resistente ad aver minacciato il marito con un bastone;
che la stessa non aveva mai manifestato alcuna intenzione di volersi riconciliare, ma aveva solamente espresso l'intenzione di addivenire ad una separazione consensuale a condizione che le venisse corrisposta una parte del TFR,
l'intestazione della casa familiare e il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
In ultimo, deduceva l'infondatezza sia della domanda di addebito che di risarcimento dei danni morali, atteso che il matrimonio era naufragato da anni.
1.4. Con memoria integrativa depositata il 19 gennaio 2024 la resistente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, evidenziando che la relazione extraconiugale era stata pacificamente ammessa da controparte e che, nonostante ella avesse insistito affinché il marito facesse rientro a casa, il rifiutava. Parte_1
1.5. Con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
1 febbraio 2024, ammesso l'interrogatorio formale del ricorrente (espletato all'udienza del 07 marzo 2024) venivano, invece, rigettate le ulteriori richieste istruttorie e ordinato alle parti la produzione della documentazione reddituale e patrimoniale relativa agli ultimi tre anni.
Precisate, quindi, le conclusioni all'udienza del 4 luglio 2024, la cui celebrazione era sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del 23 luglio 2024.
RGAC n. 550/2023 - Pagina 6 di 23 1.6. Atteso che con la comparsa conclusionale depositata in data 11 novembre 2024 il ricorrente rappresentava che il figlio maggiorenne, - in favore Persona_1 del quale era stato disposto l'assegno mantenimento mediante corresponsione diretta da parte del padre – aveva conseguito il diploma di laurea il 23 ottobre 2024, si era iscritto all'albo dei farmacisti ed era stato, altresì, assunto presso una
“parafarmacia di Milano”, con decorrenza del rapporto lavorativo a far data dal 02 dicembre 2024, il Collegio - all'esito della Camera di Consiglio del 10 marzo 2025
– rimetteva la causa sul ruolo al fine di acquisire “anche in un'ottica di economia processuale”, il contratto di lavoro e le buste paga di , Persona_3 con onere della produzione della suddetta documentazione a carico del ricorrente.
Veniva, pertanto, fissata l'udienza del 14 maggio 2025, all'esito della quale il procedimento era nuovamente rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2025.
1.7. Alla predetta udienza, celebrata in modalità cartolare, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Alla luce delle risultanze processuali, il Tribunale ritiene che la domanda di separazione giudiziale sia di tutta evidenza fondata e meritevole pertanto accoglimento.
L'istruttoria della causa ha, infatti, consentito di accertare che il rapporto coniugale si è irreversibilmente deteriorato a causa di una profonda crisi, di tale gravità da escludere ogni ragionevole possibilità di ricostituire l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale che sono alla base di un rapporto coniugale solido, armonico e duraturo.
Concorre a tale valutazione anche il comportamento endoprocessuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti, dal quale è facilmente evincibile che ogni forma di unione tra i coniugi è venuta meno in maniera irreversibile.
Conseguentemente, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. e in accoglimento della domanda, deve pronunziarsi la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
RGAC n. 550/2023 - Pagina 7 di 23 3. Quanto alla domanda di addebito della separazione avanzata da parte resistente, il Collegio osserva preliminarmente che la giurisprudenza di legittimità è da tempo pacifica nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (così Cass. civ.,
Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del
20/12/2021).
Come, dunque si evince dal testo delle citate pronunce, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova rigorosa nell'ambito del giudizio. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
In altri termini, i comportamenti contrari ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi, così come allegati, devono trovare riscontro probatorio, anche con riferimento alla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente causa de lla situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorquando non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente determinato il definitivo tracollo dell'unione matrimoniale e della relativa convivenza.
RGAC n. 550/2023 - Pagina 8 di 23 Ed invero, la pronuncia di addebito “non può fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri coniugali, essendo necessario l'accertamento della concreta idoneità della condotta a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Civile, Sez. I, ordinanza n. 30721 del 29 novembre 2024).
3.1. Trasfondendo i richiamati principi nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di addebito avanzata da parte resistente sia infondata e debba essere pertanto rigettata, avendo la addotto circostanze estremamente generiche, CP_1 non supportate da alcun elemento probatorio utile all'accertamento della sussistenza dei fatti posti a fondamento della richiesta e della loro efficacia causale.
Sebbene, infatti, la resistente affermi che il rapporto coniugale sia naufragato per il comportamento del coniuge che - intrattenendo in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con la badante della di lui sorella, certa di Per_4 nazionalità Ucraina” - avrebbe causato l'intollerabilità della convivenza, nonché
“danni irreversibili sul piano dell'equilibrio psico fisico” alla sua persona, anche in conseguenza dell'aggressione subita, dall'istruttoria della causa non è emersa la prova di dette condotte, né che queste siano all'origine della crisi irreversibile del matrimonio.
Ed invero, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale non emerge che il abbia instaurato durante il matrimonio - e comunque Parte_1 prima dell'insorgere della crisi – alcuna relazione extraconiugale, avendo egli negato tale circostanza (“no non ho mai tradito mia moglie”). Di contro, la resistente non offre alcun riscontro probatorio volto specificamente a dimostrare l'esistenza di detta relazione e a sconfessare le dichiarazioni del coniuge: quest'ultima, infatti, non solo non ha avanzato alcuna richiesta istruttoria con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (non avendo neppure richiesto la concessione di detti termini), quanto la prova per testi formulata in sede di comparsa costitutiva e di memoria integrativa non è idonea alla dimostrazione di detta circostanza, vertendo i relativi capitoli su altre e diverse circostanze.
A ciò deve aggiungersi che nessun rilievo probatorio dirimente assumono i messaggi
“Whatsapp” allegati alla memoria integrativa, in quanto inidonei a provare l'asserita violazione del dovere di fedeltà: trattasi, invero, di messaggi privi di data certa, in
RGAC n. 550/2023 - Pagina 9 di 23 relazione ai quali la resistente non offre alcun elemento atto a verificarne la provenienza e l'attendibilità.
Non appare superfluo rammentare in proposito che la Suprema Corte in una recentissima pronuncia ribadisce che “i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023)” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1254 del
2025).
Inoltre, dal tenore degli stessi non si evince l'inequivoca esistenza di una relazione extraconiugale del ricorrente: quantunque quest'ultimo affermi “Si. Con lei starei bene, se potessi vivere con leu. Ora è in Polonia e poi si vedrà”, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, emerge la volontà di quest'ultimo di “stare da solo” e di “vivere da solo per stare bene”.
Trattasi, invero, di conversazioni intercorse tra i coniugi che, oltre a non contenere alcuno specifico riferimento alla relazione extraconiugale, evidenziano l'esistenza di una situazione di criticità e l'attraversamento di una situazione di crisi da parte della coppia.
La domanda è infondata e non si presta a trovare accoglimento anche sotto il profilo della presunta aggressione che la riferisce di aver subito dal coniuge e da CP_1 quest'ultimo negata già in sede di udienza presidenziale, ove dichiara di essersi
“limitato a frenare la reazione aggressiva della sig.ra che stava lanciando CP_1 addosso alla sig.ra delle stoviglie”. Affermazioni che trovano riscontro Per_4 nelle deduzioni della ricorrente che nella comparsa costitutiva asserisce che
“sconvolta ed in preda alla rabbia per quanto visto in quella che per anni è s tata la sua dimora famigliare, (da precisare che questa casetta era stata costruita proprio come il loro primo nido di amore) reagisce d'impeto, buttando piatti bicchieri a terra ma senza sfiorare minimamente né la signora in questione né il marito. Lui invece, che inizialmente, per la sorpresa probabilmente, era stato
RGAC n. 550/2023 - Pagina 10 di 23 inerme tutto il tempo mentre la moglie inveiva contro la donna, all'improvviso ha aggredito la resistente colpendola alle braccia e mettendole le mani al collo, nel tentativo di strangolarla”.
La riferita aggressione risulta, invero, priva di qualsivoglia riscontro, giacché – non solo non vi è alcun procedimento penale a carico del , avendo la resistente Parte_1 scelto di non sporgere alcuna denuncia-querela (cfr. punto n. 23 della comparsa costitutiva) – quanto non è supportata da altri elementi utili ad accertare l'effettivo accadimento della vicenda: 1) la resistente, infatti, non si reca al pronto soccorso né da alcun sanitario e non produce, pertanto, alcun referto medico, limitandosi ad asserire di aver contattato telefonicamente tale “ , medico e nipote Persona_5 del ricorrente e figlia della signora assistita dalla badante ucraina”, che le avrebbe consigliato di recarsi al nosocomio;
2) non avanza richieste istruttorie sul punto: ed invero, ad eccezione dei capitoli di prova n. 3. (“vero che, in questa circostanza lei ha aggredito fisicamente sua moglie anche stringendole le mani al collo e tentando di strangolarla?”) e 4 (“4) vero che, lei ha ammesso questo episodio di violenza sia con i figli che con il fratello di sua moglie OL CO LE) articolati in ordine all'interrogatorio formale di controparte - che nega espressamente tale circostanza – null'altro viene prodotto e richiesto al fine di dimostrare quanto dedotto;
3) le riproduzioni fotografiche riversate in atti - non sufficienti e idonee a provare l'accaduto, stante l'assenza di altri riscontri e la mancanza di qualsiasi riferimento spazio-temporale - non evidenziano la presenza di lesioni causalmente ed esclusivamente riconducibili alla presunta aggressione.
Infine, il Collegio ritiene che nessun rilievo dirimente assumano ai fini dell'addebito della separazione le interruzioni di gravidanza che la resistente afferma di aver subito contro la sua volontà, posto che anche tali circostanze sono rimaste del tutto indimostrate, non avendo la prodotto alcuna certificazione CP_1 medica al riguardo.
Atteso, dunque, che dall'istruttoria espletata non emerge che la crisi del rapporto matrimoniale sia stata causata dalla violazione dei doveri da parte del ricorrente, la domanda di addebito della separazione non può trovare accoglimento.
RGAC n. 550/2023 - Pagina 11 di 23 4. Merita, invece, accoglimento la richiesta della di riconoscimento in suo CP_1 favore di un assegno di mantenimento, avendo il Collegio riscontrato la sussistenza dei presupposti per beneficiare della contribuzione periodica.
A mente dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Quantunque il riconoscimento dell'assegno di mantenimento si basi sulla permanenza, nella fase di separazione, del vincolo coniugale e dei doveri derivanti dal matrimonio (fatta eccezione per quello di fedeltà), la norma pone quali presupposti imprescindibili la non addebitabilità della separazione e la mancanza di redditi propri idonei a far mantenere al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Secondo il prevalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza g raduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una
RGAC n. 550/2023 - Pagina 12 di 23 condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.3472).
Osserva, altresì, la Suprema Corte nella citata pronuncia che “l'assegno di divorzio ed assegno di mantenimento sono però diversi quanto a natura presupposti e funzioni;
e segnatamente, l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è privo della componente compensativa, consistendo nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 c.c.)”.
In linea con detto indirizzo, anche la giurisprudenza di merito ritiene che “La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne elide solo gli effetti di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione: di conseguenza
l'obbligazione di mantenimento conseguente alla separazione ha la medesima natura di quella che, ai sensi dell'art. 143 c.c., costituisce la regola contributiva primaria del vincolo matrimoniale e dunque all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione va attribuita la funzione di garantire al coniuge
"debole" il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita matrimoniale” (cfr. Corte appello Messina sez. I, 02/10/2023, n.822).
Occorre, dunque, accertare che il coniuge richiedente il riconoscimento in proprio favore del diritto al mantenimento, al quale non deve essere addebitata la separazione, non disponga di adeguati redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (avuto anche riguardo alla durata di questo) e che versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in condizioni economiche e finanziarie peggiori di quelle dell'altro, “fermo restando che non è necessaria un'individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile” (cfr. ex multis Cass.
Civ. nn. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).
RGAC n. 550/2023 - Pagina 13 di 23 Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il Giudice deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento d ei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ.
n. 31348/2022).
Ed invero, deve evidenziarsi che “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n.
9915-2007)” (cfr. Cass. Civile sez. I, 18/09/2024, n.25055).
4.1. Trasfondendo i richiamati principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda della resistente sia fondata, in quanto dal carteggio processuale emerge una significativa sperequazione reddituale e patrimoniale che giustifica la corresponsione dell'assegno di mantenimento, avuto anche riguardo alla notevole durata del matrimonio (circa 30 anni).
Ed invero, dall'esame della documentazione reddituale prodotta emerge che:
- , dipendente del , svolge la Controparte_1 Controparte_3 professione di insegnante, grazie alla quale percepisce quale unica entrata reddituale una retribuzione mensile media netta di € 1.800,00 (cfr. buste paga mese di febbraio
RGAC n. 550/2023 - Pagina 14 di 23 2024) ed un reddito complessivo annuo di € 23.181,47 (cfr. CU 2022) e di €
26.360,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023). Non è, infatti, proprietaria di alcun bene immobile o mobile registrato.
- invece, oltre a percepire una pensione mensile netta media Parte_1 di € 1.500,00, gode di un reddito annuo medio di circa € 44.000,00 (cfr. dichiarazione dei redditi) ed è, inoltre, proprietario di un discreto patrimonio immobiliare composto da cinque beni immobili, di cui uno sito in Milano e i rimanenti quattro ubicati nel Comune di Badolato, “piccoli appezzamenti di terreni agricoli”, e n. 4 beni mobili registrati. A tale compendio deve aggiungersi la società
Kains Engineering Srl che lo stesso ricorrente attesta essere “Operativa dal mese di settembre del 2022, è stata creata per convenienza fiscale per evitare la sovrapposizione di redditi da pensione con quelli professionali. Da pensionato avrei dovuto corrispondere a €. 3.500,00 annuali, anche senza la Parte_2 presenza di fattura alcuna. Dal prossimo mese di marzo non sarò iscritto all'Ordine degli Architetti di Catanzaro e tanto meno a . La documentazione allegata Parte_2 fornisce un quadro esauriente delle condizioni finanziarie reddituali e patrimoniali” (cfr. dichiarazioni dei redditi e autocertificazione).
A nulla rileva, invece, il fatto che gli appezzamenti di terreno siano “non coltivabili” e pervenuti prima del matrimonio unitamente a due dei cinque beni immobili di cui lo stesso è proprietario, né che per l'acquisto di altri due beni il ricorrente abbia stipulati contratti di mutuo, posto che - come sopra detto – occorre tenere conto di tutti “gli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali
e reddituali dei coniugi”. Inoltre, l'aver avuto accesso al credito mediante stipulazione di due contratti di mutuo, costituisce circostanza eloquente e significativa di una evidente capacità reddituale.
Alla luce di quanto esposto, considerate le rispettive condizioni patrimoniali e reddituali delle parti e tenuto conto della durata del matrimonio, deve riconoscersi
RGAC n. 550/2023 - Pagina 15 di 23 in favore della resistente un assegno mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 300,00; assegno che il ricorrente dovrà corrispondere a CP_1
dalla data di pubblicazione della presente sentenza (atteso che solo in corso
[...] di causa è stato possibile accertare l'effettività delle stesse mediante la relativa produzione documentale) entro il giorno 5 di ogni mese.
5. Per quel che concerne le domande inerenti alla prole, il Collegio osserva preliminarmente che nessuna statuizione può essere assunta in ordine all'affidamento dei figli, stante la maggiore età dei medesimi già alla data di incardinazione del presente giudizio.
Ne consegue che la domanda della resistente di affidamento congiunto degli stessi deve essere dichiarata inammissibile.
5.1. Quanto, invece, al mantenimento dei figli nati in costanza di matrimonio, il
Collegio ritiene anzitutto che la domanda avanzata dalla resistente, diretta ad ottenere a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di Parte_1 mantenimento per entrambi i figli di € 1.800,00 oltre al 70% delle spese straordinarie) debba essere in parte respinta.
5.2. Giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. prevede l'obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito fino a che questi ultimi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica. Trattasi, invero, di un obbligo che grava sui genitori per il sol fatto di averli generati, che prescinde, per pacifica giurisprudenza, anche dallo stato di occupazione lavorativa dei genitori medesimi.
Per quel che concerne il mantenimento dei figli maggiori di età, l'art. 337 septies c.c. stabilisce, in particolare, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” che, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
La Suprema Corte di Cassazione si è diverse volte espressa sulla questione inerente al mantenimento dei figli maggiorenni, enunciando il seguente principio di diritto:
“l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto
RGAC n. 550/2023 - Pagina 16 di 23 maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (Cass. civile sez. I,
13/10/2021, n.27904).
Ciò non significa che tale obbligo permane in capo ai genitori sine die, venendo meno nel momento in cui il figlio, sopraggiunta la maggiore età, consegue l'indipendenza economica dai genitori o nel caso in cui la mancata autosufficienza
è conseguenza di una colpevole inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa.
Ed invero, la Suprema Corte precisa che “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'i mpegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).”
In altri e più chiari termini, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne si protrae nel caso in cui questo – anche laddove abbia terminato il proprio percorso di studi – versi senza sua colpa in una situazione di dipendenza economica dai genitori, per essersi lo stesso adoperato invano nel reperire un'occupazione lavorativa «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass.
17183/2020; Cass. 27904/2021).
5.3. Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, il Tribunale ritiene che, per quel che concerne il figlio primogenito, sussistano tutti i presupposti per revocare sia l'assegno posto a carico del ricorrente con l'ordinanza presidenziale, che l'obbligo per l'eccedenza per la madre, nonché quello per entrambe le parti di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
In seguito alla rimessione sul ruolo della causa, determinata dal fatto che in sede di comparsa conclusionale il deduceva la sopravvenuta indipendenza Parte_1 economica del figlio , il Collegio rileva infatti che Persona_3 quest'ultimo ha conseguito nelle more, all'esito degli studi universitari, il diploma
Numer RGAC n. - Pagina 17 di 23 di laurea e ha, altresì reperito stabile attività lavorativa: dal contratto di lavoro depositato in data 27 marzo 2025 si evince, infatti, che lo stesso è stato assunto a far data dal 2 dicembre 2024 con contratto a tempo pieno e indeterminato presso la società con qualifica di farmacista, percependo un retribuzione Controparte_4 mensile di circa € 2.000,00.
La sopraggiunta indipendenza economica del primo figlio della coppia comporta conseguentemente la revoca degli obblighi di mantenimento ordinari e straordinari posti a carico dei genitori, sicché nulla deve essere stabilito in favore del figlio
. Persona_1
5.3. Quanto alla secondogenita, maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, il Collegio ritiene di dover invece confermare quanto statuito in sede di ordinanza presidenziale, onerando l'odierno resistente al mantenimento della figlia nella misura anzidetta giacché, alla luce delle condizioni reddituali e patrimoniali sopra esaminate e tenuto conto delle esigenze naturalmente correlate all'età della medesima, l'importo di € 900,00 - annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT a titolo di mantenimento ordinario, da corrispondersi direttamente alla figlia
- appare congruo, adeguato a garantire i bisogni di vita della ragazza e proporzionato sotto il profilo economico-reddituale e patrimoniale.
5.4. Per le medesime ragioni, deve altresì confermarsi l'obbligo in capo alla CP_1 di concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura dell'eccedenza di quanto già corrisposto dal padre alla stessa, e l'obbligo per entrambi i genitori di partecipare alle spese straordinarie che si rendono necessarie nella misura del 50% per ciascuno.
6. L'ordinanza presidenziale deve essere confermata anche in ordine all'assegnazione della casa familiare alla resistente, in ragione della prevalente collocazione della figlia presso la madre. CP_2
Giova rammentare che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337 -sexies
c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusion e, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso,
RGAC n. 550/2023 - Pagina 18 di 23 invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e
l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019).
Ebbene, nel caso di specie il requisito della coabitazione con la madre non può ritenersi venuto meno, poiché il trasferimento presso altra città della figlia risulta essere temporaneo e dettato da ragioni di studio, sicché deve confermarsi l'assegnazione in favore della della casa familiare. CP_1
7. In ultimo, il Tribunale ritiene di dover rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla resistente.
Giova rammentare che ai sensi dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale può essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge e, in forza della lettura costituzionalmente orientata della norma citata, la risarcibilità del suddetto danno è ammessa dalla giurisprudenza in tutti i casi di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla UZ (cfr. Cass. civ, Sez. Un., n. 26972/2008).
Quanto ai presupposti per la risarcibilità, in base alla citata giurisprudenza il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, e come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione: “(a) che l'interesse leso
– e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a
RGAC n. 550/2023 - Pagina 19 di 23 dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”.
Orbene, nel caso di specie, la resistente – quantunque deduca di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza della relazione extraconiugale del marito, divenuta di pubblico dominio, e della riferita aggressione, per aver riportato un
“grave stato di afflizione psico fisica con modalità lesive della dignità della persona” - non solo non dimostra i fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria, quanto non prova in concreto neppure la sussistenza di alcuna lesione, tale da giustificarne la risarcibilità ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Ed invero, il danno non patrimoniale - anche in ipotesi di diritti inviolabili della persona - non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere sempre allegato e provato da chi ne invoca il risarcimento (in questo senso, Cass. civ. n. 5807/2019), non sottraendosi alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.: ne deriva che su colui che assume di essere stato danneggiato grava l'onere di provare il nocumento patito, il nesso di causalità tra la condotta dell'autore e il danno, nonché il pregiudizio lamentato, quale conseguenza della condotta dolosa o colposa posta in essere dal danneggiante che, in tema di danno non patrimoniale, deve consistere nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la resistente non abbia in alcun modo assolto al proprio onere della prova, essendosi limitata a dedurre in maniera generica la sussistenza di una grave lesione alla dignità della sua persona, senza tuttavia, offrire sotto il profilo probatorio alcun elemento concreto, idoneo a dimostrare che dalle descritte condotte del coniuge (peraltro non provate) sia derivato un danno grave del diritto costituzionalmente tutelato, meritevole pertanto di risarcimento.
Dall'istruttoria della causa non si evince, infatti, che il coniuge abbia posto in essere alcuna condotta, anche solo potenzialmente, lesiva della persona della resistente, giacché i fatti posti a fondamento tanto della domanda di addebito che risarcitoria
(vale a dire la sussistenza di una relazione extraconiugale e l'aggressione subita), sono rimasti indimostrati. A ciò deve aggiungersi che la non prova neppure CP_1
RGAC n. 550/2023 - Pagina 20 di 23 il danno lamentato, non avendo avanzato richieste istruttorie al riguardo e non avendo prodotto a sostegno della richiesta risarcitoria alcuna idonea documentazione dalla quale desumere il “grave stato di afflizione psico fisica”, genericamente e meramente dedotto.
Né alle carenze probatorie può sopperirsi mediante una liquidazione del danno in via equitativa, così come richiesta dalla resistente, giacché ciò non esenta la parte dalla dimostrazione della sussistenza dello stesso.
Trattasi di principio uniformemente affermato ed accolto dalla giurisprudenza di legittimità che, a tal proposito, si è così espressa: “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 9744 del 12/04/2023).
Ed ancora più di recente: “La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato,
e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che
l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva
- cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.” (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 21607 del 28/07/2025).
Per tutti i motivi esposti, il Collegio - rilevato che alcun danno risarcibile ex art. 2059 c.c. risulta essere stato cagionato dal ricorrente nei confronti della moglie –la domanda risarcitoria avanzata dalla resistente deve essere respinta.
RGAC n. 550/2023 - Pagina 21 di 23 8. Per quel che concerne le spese di lite, in considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, che vede le parti parzialmente e reciprocamente soccombenti in ordine alle domande rispettivamente proposte, il
Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 550 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...] Controparte_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Badolato il 09.06.1957 e , nata a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Vico Equense in data 27 settembre 1992 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune,
Anno 1992, Parte II, Serie A, Numero 146;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente;
3. in accoglimento della domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dalla data di Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza, un assegno mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 300,00;
4. dichiara l'inammissibilità della domanda di affidamento condiviso dei figli avanzata dalla resistente;
5. in parziale accoglimento della domanda del ricorrente e a modifica dell'ordinanza presidenziale, revoca l'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio,
e l'obbligo per le parti di contribuire alle spese Persona_3 straordinarie di quest'ultimo;
6. a conferma dell'ordinanza presidenziale, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia entro il giorno CP_2 cinque del mese, a titolo di contributo per il suo mantenimento, un assegno mensile
RGAC n. 550/2023 - Pagina 22 di 23 di € 900,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e pone a carico di l'obbligo di concorrere alle spese ordinarie della figlia nella misura Controparte_1 dell'eccedenza di quanto già corrisposto dal padre;
7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie che si rendono necessarie per la figlia, previamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno;
8. conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
9. rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla resistente;
10. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vico Equense, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
11. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
15 dicembre 2025, svoltasi da remoto.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 550/2023 - Pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 550 del R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Catanzaro, alla Via A. Turco n. 12, presso lo studio dell'Avv. Rita Staiano che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Milano, alla Via Cesare Battisti, n. 15, presso lo studio dell'Avv. OL CO
Gallelli che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n. 550/2023 - Pagina 1 di 23 1. Con ricorso iscritto in data 7 febbraio 2023, - premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in Vico Equense Controparte_1
(NA), in data 27 settembre 1992, in costanza del quale erano nati due figli: Per_1
(nato il [...]) e (nata il [...]) - chiedeva
[...] CP_2 la pronuncia della separazione, deducendo a fondamento della domanda che il rapporto coniugale si era irreversibilmente deteriorato “a causa anche dell'atteggiamento di rifiuto della sig. di intrattenere rapporti intimi con il CP_1 marito (…) sin dal 2016”.
Esponeva, altresì, di essere proprietario esclusivo della casa familiare e di provvedere integralmente al mantenimento dei figli, entrambi frequentanti l'università fuori regione, sicché chiedeva che venisse posto a carico della CP_1
l'obbligo di corrispondere direttamente ai medesimi un assegno di mantenimento non inferiore ad € 300,00 ciascuno, oltre, al 50% delle spese straordinarie.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito
Voglia, accertata l'impossibilità delle parti a conciliarsi,
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di Vico Equense di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (anno 1992 al n.146 P.2 S. A) dell'emanando provvedimento;
3. Assegnare la casa coniugale sita in Badolato, sebbene di proprietà del ricorrente, temporaneamente alla sig.ra CP_1
4. Porre a carico della sig. a titolo di mantenimento per i figli CP_1 Per_1
e , la corresponsione di un assegno mensile non inferiore ad €
[...] CP_2
300,00 ciascuno da corrispondersi pro quota direttamente ai figli entro il giorno 5 di ogni mese;
5. Per quanto alle spese straordinarie, da concordare preventivamente, le stesse saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
1.1. Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 ottobre
RGAC n. 550/2023 - Pagina 2 di 23 2023 , la quale – pur non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1
– impugnava e contestava le avverse deduzioni, eccezioni e richieste rappresentando che – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – la fine del rapporto coniugale era imputabile esclusivamente ai comportamenti assunti dallo stesso.
Deduceva, in particolare:
- di aver dovuto rinunciare alle proprie aspirazioni lavorative, poiché il Parte_1
– che al momento della celebrazione del matrimonio aveva preteso il regime patrimoniale della separazione dei beni e che intestava a sé soltanto tutto ciò che acquistava, ivi compresi i conti correnti accesi presso gli istituti di credito – “dopo un paio di anni (…) riferiva che non era più disposto a pagare la babysitter e che forse sarebbe stato più utile, fin quando i bambini erano piccoli che la moglie stesse
a casa e risparmiare sulle spese della babysitter”;
- di aver dovuto subire contro la sua volontà tre interruzioni di gravidanza, di cui la prima eseguita clandestinamente all'inizio della relazione affettiva, quando ella aveva diciassette anni;
- di non essersi mai rifiutata di avere rapporti sessuali con il coniuge, ad eccezione del periodo in cui detti rapporti erano preclusi dal fatto che la resistente si era dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico per l'asportazione totale dell'utero; all'opposto, “Per tutto il tempo a seguire i rapporti intimi ci sono stati o per lo meno si tentavano, ma quasi sempre finivano in un nulla di fatto, per una evidente disfunzione erettile del marito che lo stesso si rifiutava di ammettere e curare”, essendo affetto da Ipertrofia Prostatica Benigna;
- di non aver mai intrattenuto durante il matrimonio alcuna relazione extraconiugale, instaurata invece dal coniuge nel mese di ottobre dell'anno 2021 “con una donna ucraina di 25 anni più giovane di lui che prestava servizio come badante presso la sorella maggiore di lui”; relazione che si era riverberata negativamente anche sulle finanze della famiglia, atteso che il versava in suo favore somme di Parte_1 denaro, provvedeva al pagamento dei biglietti aerei, alberghi e vestiario, nonché ad estinguere persino debiti dei familiari della donna;
- di aver appreso della relazione extraconiugale direttamente dal marito la mattina del 12 giugno 2022 e di essere stata fisicamente aggredita dal ricorrente nel
RGAC n. 550/2023 - Pagina 3 di 23 pomeriggio dello stesso giorno allorquando – recatasi nuovamente presso l'abitazione di campagna ove il coniuge si era trasferito – “sconvolta ed in preda alla rabbia” per aver sorpreso il in compagnia della donna, reagiva Parte_1
“d'impeto, buttando piatti bicchieri a terra ma senza sfiorare minimamente né la signora in questione né il marito. Lui invece, che inizialmente, per la sorpresa probabilmente, era stato inerme tutto il tempo mentre la moglie inveiva contro la donna, all'improvviso ha aggredito la resistente colpendola alle braccia e mettendole le mani al collo, nel tentativo di strangolarla”;
- di non aver sporto alcuna denuncia-querela nei confronti del coniuge “per paura di mettere nei guai seri il marito attraverso una denuncia con Codice Rosso, e rovinare anche la tranquillità dei figli” e di aver, altresì, invitato il coniuge ad un ripensamento, manifestando la volontà di perdonarlo;
- di essere stata nuovamente aggredita dal ricorrente alla fine del mese di agosto dello stesso anno (2022).
Sulla scorta di tali premesse, la resistente chiedeva l'addebito della separazione al coniuge e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della relazione extraconiugale, divenuta di pubblico dominio, e dell'aggressione, avendo riportato la stessa un “grave stato di afflizione psico fisica con modalità lesive della dignità della persona”.
Quanto alle condizioni economiche e patrimoniali, rappresentava di essere di professione insegnante e di percepire solamente uno stipendio netto mensile di €
1.500,00, differentemente dal ricorrente che – oltre ad essere proprietario di diversi terreni e abitazioni - era titolare di trattamento pensionistico lordo pari ad €
2.348,00. Esponeva, inoltre, che lo stesso percepiva ulteriori € 1.000,00 a titolo di canone per la locazione di un immobile sito in Milano, comprato in costanza di matrimonio, oltre al TFR di circa € 90/100.000,00 e ad altri introiti derivanti dall'attività “proficuamente” esercitata “di architettura, ingegneria progettazione, ristrutturazione e compravendita di immobili” grazie alla costituzione di una società denominata KAINS ENGINEERING SRL, in cui figurava quale socio maggioritario al 90% il figlio (che, tuttavia, non operava in Persona_1 nessun modo in quanto studente universitario frequentante la Facoltà di Chimica
RGAC n. 550/2023 - Pagina 4 di 23 Farmaceutica in Milano), e socio minoritario e amministratore un suo prestanome certo ”. Persona_2
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza disattesa, ed accertata l'impossibilità a riconciliarsi, così giudicare:
• autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
• pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinare all'ufficiale dello stato civile di Vico Equense di procedere alla all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emanando provvedimento;
• disporre l'affidamento congiunto dei figli con la collocazione presso la casa famigliare e assegnare la casa coniugale alla moglie;
. disporre a favore della moglie, un assegno di mantenimento dei figli di € 500 cada uno a carico del sig. , nonché un assegno di mantenimento di € 500 Parte_1
a favore della moglie;
disporre che per le spese extra vengano poste a carico del marito nella misura del
70% in considerazione della maggiore disponibilità finanziaria dello stesso;
condannare il sig. previo accertamento dell'addebito della Parte_1 separazione, al risarcimento in favore della moglie, del danno endofamiliare subito dalla stessa per il grave turbamento subito in conseguenza del tradimento e delle violenze subite dal marito, per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento del giudice”.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 17 ottobre 2023, con separata ordinanza del 27 settembre 2023, il Presidente
Delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in ragione della coabitazione con i figli maggiorenni ma non economicamente autonomi e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della prole Parte_1 la somma complessiva di euro 1.800,00 (euro 900,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, mentre per la quello di contribuire alle spese ordinarie nella misura dell'eccedenza di CP_1 quanto già corrisposto dal padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
RGAC n. 550/2023 - Pagina 5 di 23 Nulla disponeva in merito all'assegno di mantenimento richiesto per sé dalla ricorrente, stante l'indipendenza economica dei coniugi.
Quindi, nominava G.I. lo scrivente relatore e fissava per la comparizione e trattazione della causa dinnanzi a questo l'udienza del 1 febbraio 2024.
1.3. Con memoria integrativa depositata il 3 gennaio 2024, il ricorrente impugnava e contestava le avverse deduzioni ed insisteva nell'accoglimento delle proprie domande. Esponeva che la decisione di non esercitare più la professione forense era stata assunta liberamente dalla avendo ella preferito intraprendere il CP_1 percorso di insegnante;
che sin dai primi mesi del matrimonio la coniuge aveva intrapreso relazioni extraconiugali;
di non aver mai usato violenza nei suoi confronti, essendo stata la resistente ad aver minacciato il marito con un bastone;
che la stessa non aveva mai manifestato alcuna intenzione di volersi riconciliare, ma aveva solamente espresso l'intenzione di addivenire ad una separazione consensuale a condizione che le venisse corrisposta una parte del TFR,
l'intestazione della casa familiare e il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
In ultimo, deduceva l'infondatezza sia della domanda di addebito che di risarcimento dei danni morali, atteso che il matrimonio era naufragato da anni.
1.4. Con memoria integrativa depositata il 19 gennaio 2024 la resistente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, evidenziando che la relazione extraconiugale era stata pacificamente ammessa da controparte e che, nonostante ella avesse insistito affinché il marito facesse rientro a casa, il rifiutava. Parte_1
1.5. Con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
1 febbraio 2024, ammesso l'interrogatorio formale del ricorrente (espletato all'udienza del 07 marzo 2024) venivano, invece, rigettate le ulteriori richieste istruttorie e ordinato alle parti la produzione della documentazione reddituale e patrimoniale relativa agli ultimi tre anni.
Precisate, quindi, le conclusioni all'udienza del 4 luglio 2024, la cui celebrazione era sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del 23 luglio 2024.
RGAC n. 550/2023 - Pagina 6 di 23 1.6. Atteso che con la comparsa conclusionale depositata in data 11 novembre 2024 il ricorrente rappresentava che il figlio maggiorenne, - in favore Persona_1 del quale era stato disposto l'assegno mantenimento mediante corresponsione diretta da parte del padre – aveva conseguito il diploma di laurea il 23 ottobre 2024, si era iscritto all'albo dei farmacisti ed era stato, altresì, assunto presso una
“parafarmacia di Milano”, con decorrenza del rapporto lavorativo a far data dal 02 dicembre 2024, il Collegio - all'esito della Camera di Consiglio del 10 marzo 2025
– rimetteva la causa sul ruolo al fine di acquisire “anche in un'ottica di economia processuale”, il contratto di lavoro e le buste paga di , Persona_3 con onere della produzione della suddetta documentazione a carico del ricorrente.
Veniva, pertanto, fissata l'udienza del 14 maggio 2025, all'esito della quale il procedimento era nuovamente rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2025.
1.7. Alla predetta udienza, celebrata in modalità cartolare, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Alla luce delle risultanze processuali, il Tribunale ritiene che la domanda di separazione giudiziale sia di tutta evidenza fondata e meritevole pertanto accoglimento.
L'istruttoria della causa ha, infatti, consentito di accertare che il rapporto coniugale si è irreversibilmente deteriorato a causa di una profonda crisi, di tale gravità da escludere ogni ragionevole possibilità di ricostituire l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale che sono alla base di un rapporto coniugale solido, armonico e duraturo.
Concorre a tale valutazione anche il comportamento endoprocessuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti, dal quale è facilmente evincibile che ogni forma di unione tra i coniugi è venuta meno in maniera irreversibile.
Conseguentemente, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. e in accoglimento della domanda, deve pronunziarsi la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
RGAC n. 550/2023 - Pagina 7 di 23 3. Quanto alla domanda di addebito della separazione avanzata da parte resistente, il Collegio osserva preliminarmente che la giurisprudenza di legittimità è da tempo pacifica nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (così Cass. civ.,
Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del
20/12/2021).
Come, dunque si evince dal testo delle citate pronunce, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova rigorosa nell'ambito del giudizio. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
In altri termini, i comportamenti contrari ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi, così come allegati, devono trovare riscontro probatorio, anche con riferimento alla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente causa de lla situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorquando non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente determinato il definitivo tracollo dell'unione matrimoniale e della relativa convivenza.
RGAC n. 550/2023 - Pagina 8 di 23 Ed invero, la pronuncia di addebito “non può fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri coniugali, essendo necessario l'accertamento della concreta idoneità della condotta a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Civile, Sez. I, ordinanza n. 30721 del 29 novembre 2024).
3.1. Trasfondendo i richiamati principi nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di addebito avanzata da parte resistente sia infondata e debba essere pertanto rigettata, avendo la addotto circostanze estremamente generiche, CP_1 non supportate da alcun elemento probatorio utile all'accertamento della sussistenza dei fatti posti a fondamento della richiesta e della loro efficacia causale.
Sebbene, infatti, la resistente affermi che il rapporto coniugale sia naufragato per il comportamento del coniuge che - intrattenendo in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con la badante della di lui sorella, certa di Per_4 nazionalità Ucraina” - avrebbe causato l'intollerabilità della convivenza, nonché
“danni irreversibili sul piano dell'equilibrio psico fisico” alla sua persona, anche in conseguenza dell'aggressione subita, dall'istruttoria della causa non è emersa la prova di dette condotte, né che queste siano all'origine della crisi irreversibile del matrimonio.
Ed invero, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale non emerge che il abbia instaurato durante il matrimonio - e comunque Parte_1 prima dell'insorgere della crisi – alcuna relazione extraconiugale, avendo egli negato tale circostanza (“no non ho mai tradito mia moglie”). Di contro, la resistente non offre alcun riscontro probatorio volto specificamente a dimostrare l'esistenza di detta relazione e a sconfessare le dichiarazioni del coniuge: quest'ultima, infatti, non solo non ha avanzato alcuna richiesta istruttoria con le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (non avendo neppure richiesto la concessione di detti termini), quanto la prova per testi formulata in sede di comparsa costitutiva e di memoria integrativa non è idonea alla dimostrazione di detta circostanza, vertendo i relativi capitoli su altre e diverse circostanze.
A ciò deve aggiungersi che nessun rilievo probatorio dirimente assumono i messaggi
“Whatsapp” allegati alla memoria integrativa, in quanto inidonei a provare l'asserita violazione del dovere di fedeltà: trattasi, invero, di messaggi privi di data certa, in
RGAC n. 550/2023 - Pagina 9 di 23 relazione ai quali la resistente non offre alcun elemento atto a verificarne la provenienza e l'attendibilità.
Non appare superfluo rammentare in proposito che la Suprema Corte in una recentissima pronuncia ribadisce che “i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023)” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1254 del
2025).
Inoltre, dal tenore degli stessi non si evince l'inequivoca esistenza di una relazione extraconiugale del ricorrente: quantunque quest'ultimo affermi “Si. Con lei starei bene, se potessi vivere con leu. Ora è in Polonia e poi si vedrà”, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, emerge la volontà di quest'ultimo di “stare da solo” e di “vivere da solo per stare bene”.
Trattasi, invero, di conversazioni intercorse tra i coniugi che, oltre a non contenere alcuno specifico riferimento alla relazione extraconiugale, evidenziano l'esistenza di una situazione di criticità e l'attraversamento di una situazione di crisi da parte della coppia.
La domanda è infondata e non si presta a trovare accoglimento anche sotto il profilo della presunta aggressione che la riferisce di aver subito dal coniuge e da CP_1 quest'ultimo negata già in sede di udienza presidenziale, ove dichiara di essersi
“limitato a frenare la reazione aggressiva della sig.ra che stava lanciando CP_1 addosso alla sig.ra delle stoviglie”. Affermazioni che trovano riscontro Per_4 nelle deduzioni della ricorrente che nella comparsa costitutiva asserisce che
“sconvolta ed in preda alla rabbia per quanto visto in quella che per anni è s tata la sua dimora famigliare, (da precisare che questa casetta era stata costruita proprio come il loro primo nido di amore) reagisce d'impeto, buttando piatti bicchieri a terra ma senza sfiorare minimamente né la signora in questione né il marito. Lui invece, che inizialmente, per la sorpresa probabilmente, era stato
RGAC n. 550/2023 - Pagina 10 di 23 inerme tutto il tempo mentre la moglie inveiva contro la donna, all'improvviso ha aggredito la resistente colpendola alle braccia e mettendole le mani al collo, nel tentativo di strangolarla”.
La riferita aggressione risulta, invero, priva di qualsivoglia riscontro, giacché – non solo non vi è alcun procedimento penale a carico del , avendo la resistente Parte_1 scelto di non sporgere alcuna denuncia-querela (cfr. punto n. 23 della comparsa costitutiva) – quanto non è supportata da altri elementi utili ad accertare l'effettivo accadimento della vicenda: 1) la resistente, infatti, non si reca al pronto soccorso né da alcun sanitario e non produce, pertanto, alcun referto medico, limitandosi ad asserire di aver contattato telefonicamente tale “ , medico e nipote Persona_5 del ricorrente e figlia della signora assistita dalla badante ucraina”, che le avrebbe consigliato di recarsi al nosocomio;
2) non avanza richieste istruttorie sul punto: ed invero, ad eccezione dei capitoli di prova n. 3. (“vero che, in questa circostanza lei ha aggredito fisicamente sua moglie anche stringendole le mani al collo e tentando di strangolarla?”) e 4 (“4) vero che, lei ha ammesso questo episodio di violenza sia con i figli che con il fratello di sua moglie OL CO LE) articolati in ordine all'interrogatorio formale di controparte - che nega espressamente tale circostanza – null'altro viene prodotto e richiesto al fine di dimostrare quanto dedotto;
3) le riproduzioni fotografiche riversate in atti - non sufficienti e idonee a provare l'accaduto, stante l'assenza di altri riscontri e la mancanza di qualsiasi riferimento spazio-temporale - non evidenziano la presenza di lesioni causalmente ed esclusivamente riconducibili alla presunta aggressione.
Infine, il Collegio ritiene che nessun rilievo dirimente assumano ai fini dell'addebito della separazione le interruzioni di gravidanza che la resistente afferma di aver subito contro la sua volontà, posto che anche tali circostanze sono rimaste del tutto indimostrate, non avendo la prodotto alcuna certificazione CP_1 medica al riguardo.
Atteso, dunque, che dall'istruttoria espletata non emerge che la crisi del rapporto matrimoniale sia stata causata dalla violazione dei doveri da parte del ricorrente, la domanda di addebito della separazione non può trovare accoglimento.
RGAC n. 550/2023 - Pagina 11 di 23 4. Merita, invece, accoglimento la richiesta della di riconoscimento in suo CP_1 favore di un assegno di mantenimento, avendo il Collegio riscontrato la sussistenza dei presupposti per beneficiare della contribuzione periodica.
A mente dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Quantunque il riconoscimento dell'assegno di mantenimento si basi sulla permanenza, nella fase di separazione, del vincolo coniugale e dei doveri derivanti dal matrimonio (fatta eccezione per quello di fedeltà), la norma pone quali presupposti imprescindibili la non addebitabilità della separazione e la mancanza di redditi propri idonei a far mantenere al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Secondo il prevalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza g raduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una
RGAC n. 550/2023 - Pagina 12 di 23 condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.3472).
Osserva, altresì, la Suprema Corte nella citata pronuncia che “l'assegno di divorzio ed assegno di mantenimento sono però diversi quanto a natura presupposti e funzioni;
e segnatamente, l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è privo della componente compensativa, consistendo nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 c.c.)”.
In linea con detto indirizzo, anche la giurisprudenza di merito ritiene che “La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne elide solo gli effetti di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione: di conseguenza
l'obbligazione di mantenimento conseguente alla separazione ha la medesima natura di quella che, ai sensi dell'art. 143 c.c., costituisce la regola contributiva primaria del vincolo matrimoniale e dunque all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione va attribuita la funzione di garantire al coniuge
"debole" il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita matrimoniale” (cfr. Corte appello Messina sez. I, 02/10/2023, n.822).
Occorre, dunque, accertare che il coniuge richiedente il riconoscimento in proprio favore del diritto al mantenimento, al quale non deve essere addebitata la separazione, non disponga di adeguati redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (avuto anche riguardo alla durata di questo) e che versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in condizioni economiche e finanziarie peggiori di quelle dell'altro, “fermo restando che non è necessaria un'individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile” (cfr. ex multis Cass.
Civ. nn. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).
RGAC n. 550/2023 - Pagina 13 di 23 Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il Giudice deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento d ei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ.
n. 31348/2022).
Ed invero, deve evidenziarsi che “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n.
9915-2007)” (cfr. Cass. Civile sez. I, 18/09/2024, n.25055).
4.1. Trasfondendo i richiamati principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda della resistente sia fondata, in quanto dal carteggio processuale emerge una significativa sperequazione reddituale e patrimoniale che giustifica la corresponsione dell'assegno di mantenimento, avuto anche riguardo alla notevole durata del matrimonio (circa 30 anni).
Ed invero, dall'esame della documentazione reddituale prodotta emerge che:
- , dipendente del , svolge la Controparte_1 Controparte_3 professione di insegnante, grazie alla quale percepisce quale unica entrata reddituale una retribuzione mensile media netta di € 1.800,00 (cfr. buste paga mese di febbraio
RGAC n. 550/2023 - Pagina 14 di 23 2024) ed un reddito complessivo annuo di € 23.181,47 (cfr. CU 2022) e di €
26.360,00 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023). Non è, infatti, proprietaria di alcun bene immobile o mobile registrato.
- invece, oltre a percepire una pensione mensile netta media Parte_1 di € 1.500,00, gode di un reddito annuo medio di circa € 44.000,00 (cfr. dichiarazione dei redditi) ed è, inoltre, proprietario di un discreto patrimonio immobiliare composto da cinque beni immobili, di cui uno sito in Milano e i rimanenti quattro ubicati nel Comune di Badolato, “piccoli appezzamenti di terreni agricoli”, e n. 4 beni mobili registrati. A tale compendio deve aggiungersi la società
Kains Engineering Srl che lo stesso ricorrente attesta essere “Operativa dal mese di settembre del 2022, è stata creata per convenienza fiscale per evitare la sovrapposizione di redditi da pensione con quelli professionali. Da pensionato avrei dovuto corrispondere a €. 3.500,00 annuali, anche senza la Parte_2 presenza di fattura alcuna. Dal prossimo mese di marzo non sarò iscritto all'Ordine degli Architetti di Catanzaro e tanto meno a . La documentazione allegata Parte_2 fornisce un quadro esauriente delle condizioni finanziarie reddituali e patrimoniali” (cfr. dichiarazioni dei redditi e autocertificazione).
A nulla rileva, invece, il fatto che gli appezzamenti di terreno siano “non coltivabili” e pervenuti prima del matrimonio unitamente a due dei cinque beni immobili di cui lo stesso è proprietario, né che per l'acquisto di altri due beni il ricorrente abbia stipulati contratti di mutuo, posto che - come sopra detto – occorre tenere conto di tutti “gli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali
e reddituali dei coniugi”. Inoltre, l'aver avuto accesso al credito mediante stipulazione di due contratti di mutuo, costituisce circostanza eloquente e significativa di una evidente capacità reddituale.
Alla luce di quanto esposto, considerate le rispettive condizioni patrimoniali e reddituali delle parti e tenuto conto della durata del matrimonio, deve riconoscersi
RGAC n. 550/2023 - Pagina 15 di 23 in favore della resistente un assegno mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 300,00; assegno che il ricorrente dovrà corrispondere a CP_1
dalla data di pubblicazione della presente sentenza (atteso che solo in corso
[...] di causa è stato possibile accertare l'effettività delle stesse mediante la relativa produzione documentale) entro il giorno 5 di ogni mese.
5. Per quel che concerne le domande inerenti alla prole, il Collegio osserva preliminarmente che nessuna statuizione può essere assunta in ordine all'affidamento dei figli, stante la maggiore età dei medesimi già alla data di incardinazione del presente giudizio.
Ne consegue che la domanda della resistente di affidamento congiunto degli stessi deve essere dichiarata inammissibile.
5.1. Quanto, invece, al mantenimento dei figli nati in costanza di matrimonio, il
Collegio ritiene anzitutto che la domanda avanzata dalla resistente, diretta ad ottenere a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di Parte_1 mantenimento per entrambi i figli di € 1.800,00 oltre al 70% delle spese straordinarie) debba essere in parte respinta.
5.2. Giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. prevede l'obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito fino a che questi ultimi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica. Trattasi, invero, di un obbligo che grava sui genitori per il sol fatto di averli generati, che prescinde, per pacifica giurisprudenza, anche dallo stato di occupazione lavorativa dei genitori medesimi.
Per quel che concerne il mantenimento dei figli maggiori di età, l'art. 337 septies c.c. stabilisce, in particolare, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” che, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
La Suprema Corte di Cassazione si è diverse volte espressa sulla questione inerente al mantenimento dei figli maggiorenni, enunciando il seguente principio di diritto:
“l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto
RGAC n. 550/2023 - Pagina 16 di 23 maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (Cass. civile sez. I,
13/10/2021, n.27904).
Ciò non significa che tale obbligo permane in capo ai genitori sine die, venendo meno nel momento in cui il figlio, sopraggiunta la maggiore età, consegue l'indipendenza economica dai genitori o nel caso in cui la mancata autosufficienza
è conseguenza di una colpevole inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa.
Ed invero, la Suprema Corte precisa che “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'i mpegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).”
In altri e più chiari termini, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne si protrae nel caso in cui questo – anche laddove abbia terminato il proprio percorso di studi – versi senza sua colpa in una situazione di dipendenza economica dai genitori, per essersi lo stesso adoperato invano nel reperire un'occupazione lavorativa «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass.
17183/2020; Cass. 27904/2021).
5.3. Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, il Tribunale ritiene che, per quel che concerne il figlio primogenito, sussistano tutti i presupposti per revocare sia l'assegno posto a carico del ricorrente con l'ordinanza presidenziale, che l'obbligo per l'eccedenza per la madre, nonché quello per entrambe le parti di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
In seguito alla rimessione sul ruolo della causa, determinata dal fatto che in sede di comparsa conclusionale il deduceva la sopravvenuta indipendenza Parte_1 economica del figlio , il Collegio rileva infatti che Persona_3 quest'ultimo ha conseguito nelle more, all'esito degli studi universitari, il diploma
Numer RGAC n. - Pagina 17 di 23 di laurea e ha, altresì reperito stabile attività lavorativa: dal contratto di lavoro depositato in data 27 marzo 2025 si evince, infatti, che lo stesso è stato assunto a far data dal 2 dicembre 2024 con contratto a tempo pieno e indeterminato presso la società con qualifica di farmacista, percependo un retribuzione Controparte_4 mensile di circa € 2.000,00.
La sopraggiunta indipendenza economica del primo figlio della coppia comporta conseguentemente la revoca degli obblighi di mantenimento ordinari e straordinari posti a carico dei genitori, sicché nulla deve essere stabilito in favore del figlio
. Persona_1
5.3. Quanto alla secondogenita, maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, il Collegio ritiene di dover invece confermare quanto statuito in sede di ordinanza presidenziale, onerando l'odierno resistente al mantenimento della figlia nella misura anzidetta giacché, alla luce delle condizioni reddituali e patrimoniali sopra esaminate e tenuto conto delle esigenze naturalmente correlate all'età della medesima, l'importo di € 900,00 - annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT a titolo di mantenimento ordinario, da corrispondersi direttamente alla figlia
- appare congruo, adeguato a garantire i bisogni di vita della ragazza e proporzionato sotto il profilo economico-reddituale e patrimoniale.
5.4. Per le medesime ragioni, deve altresì confermarsi l'obbligo in capo alla CP_1 di concorrere al mantenimento ordinario della figlia nella misura dell'eccedenza di quanto già corrisposto dal padre alla stessa, e l'obbligo per entrambi i genitori di partecipare alle spese straordinarie che si rendono necessarie nella misura del 50% per ciascuno.
6. L'ordinanza presidenziale deve essere confermata anche in ordine all'assegnazione della casa familiare alla resistente, in ragione della prevalente collocazione della figlia presso la madre. CP_2
Giova rammentare che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337 -sexies
c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusion e, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso,
RGAC n. 550/2023 - Pagina 18 di 23 invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e
l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019).
Ebbene, nel caso di specie il requisito della coabitazione con la madre non può ritenersi venuto meno, poiché il trasferimento presso altra città della figlia risulta essere temporaneo e dettato da ragioni di studio, sicché deve confermarsi l'assegnazione in favore della della casa familiare. CP_1
7. In ultimo, il Tribunale ritiene di dover rigettare la domanda risarcitoria avanzata dalla resistente.
Giova rammentare che ai sensi dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale può essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge e, in forza della lettura costituzionalmente orientata della norma citata, la risarcibilità del suddetto danno è ammessa dalla giurisprudenza in tutti i casi di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla UZ (cfr. Cass. civ, Sez. Un., n. 26972/2008).
Quanto ai presupposti per la risarcibilità, in base alla citata giurisprudenza il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, e come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione: “(a) che l'interesse leso
– e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a
RGAC n. 550/2023 - Pagina 19 di 23 dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”.
Orbene, nel caso di specie, la resistente – quantunque deduca di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza della relazione extraconiugale del marito, divenuta di pubblico dominio, e della riferita aggressione, per aver riportato un
“grave stato di afflizione psico fisica con modalità lesive della dignità della persona” - non solo non dimostra i fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria, quanto non prova in concreto neppure la sussistenza di alcuna lesione, tale da giustificarne la risarcibilità ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Ed invero, il danno non patrimoniale - anche in ipotesi di diritti inviolabili della persona - non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere sempre allegato e provato da chi ne invoca il risarcimento (in questo senso, Cass. civ. n. 5807/2019), non sottraendosi alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.: ne deriva che su colui che assume di essere stato danneggiato grava l'onere di provare il nocumento patito, il nesso di causalità tra la condotta dell'autore e il danno, nonché il pregiudizio lamentato, quale conseguenza della condotta dolosa o colposa posta in essere dal danneggiante che, in tema di danno non patrimoniale, deve consistere nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la resistente non abbia in alcun modo assolto al proprio onere della prova, essendosi limitata a dedurre in maniera generica la sussistenza di una grave lesione alla dignità della sua persona, senza tuttavia, offrire sotto il profilo probatorio alcun elemento concreto, idoneo a dimostrare che dalle descritte condotte del coniuge (peraltro non provate) sia derivato un danno grave del diritto costituzionalmente tutelato, meritevole pertanto di risarcimento.
Dall'istruttoria della causa non si evince, infatti, che il coniuge abbia posto in essere alcuna condotta, anche solo potenzialmente, lesiva della persona della resistente, giacché i fatti posti a fondamento tanto della domanda di addebito che risarcitoria
(vale a dire la sussistenza di una relazione extraconiugale e l'aggressione subita), sono rimasti indimostrati. A ciò deve aggiungersi che la non prova neppure CP_1
RGAC n. 550/2023 - Pagina 20 di 23 il danno lamentato, non avendo avanzato richieste istruttorie al riguardo e non avendo prodotto a sostegno della richiesta risarcitoria alcuna idonea documentazione dalla quale desumere il “grave stato di afflizione psico fisica”, genericamente e meramente dedotto.
Né alle carenze probatorie può sopperirsi mediante una liquidazione del danno in via equitativa, così come richiesta dalla resistente, giacché ciò non esenta la parte dalla dimostrazione della sussistenza dello stesso.
Trattasi di principio uniformemente affermato ed accolto dalla giurisprudenza di legittimità che, a tal proposito, si è così espressa: “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza
n. 9744 del 12/04/2023).
Ed ancora più di recente: “La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato,
e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che
l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva
- cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.” (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 21607 del 28/07/2025).
Per tutti i motivi esposti, il Collegio - rilevato che alcun danno risarcibile ex art. 2059 c.c. risulta essere stato cagionato dal ricorrente nei confronti della moglie –la domanda risarcitoria avanzata dalla resistente deve essere respinta.
RGAC n. 550/2023 - Pagina 21 di 23 8. Per quel che concerne le spese di lite, in considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, che vede le parti parzialmente e reciprocamente soccombenti in ordine alle domande rispettivamente proposte, il
Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 550 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...] Controparte_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Badolato il 09.06.1957 e , nata a [...] il [...], i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Vico Equense in data 27 settembre 1992 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune,
Anno 1992, Parte II, Serie A, Numero 146;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente;
3. in accoglimento della domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente, pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dalla data di Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza, un assegno mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT di € 300,00;
4. dichiara l'inammissibilità della domanda di affidamento condiviso dei figli avanzata dalla resistente;
5. in parziale accoglimento della domanda del ricorrente e a modifica dell'ordinanza presidenziale, revoca l'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio,
e l'obbligo per le parti di contribuire alle spese Persona_3 straordinarie di quest'ultimo;
6. a conferma dell'ordinanza presidenziale, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia entro il giorno CP_2 cinque del mese, a titolo di contributo per il suo mantenimento, un assegno mensile
RGAC n. 550/2023 - Pagina 22 di 23 di € 900,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e pone a carico di l'obbligo di concorrere alle spese ordinarie della figlia nella misura Controparte_1 dell'eccedenza di quanto già corrisposto dal padre;
7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie che si rendono necessarie per la figlia, previamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno;
8. conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
9. rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla resistente;
10. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vico Equense, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
11. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
15 dicembre 2025, svoltasi da remoto.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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