Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/03/2026, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01994/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2025, proposto da AC OT S.a.s. del Dr. Dante Cappello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Mancini e Paolo Mancini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casagiove, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia;
Asl 104 - Caserta 1 e Regione Campania, non costituiti in giudizio;
Comune di Caserta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Mele, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
AC Molfino del Dottore Amedeo Molfino, AC Santagata della Dottoressa Rossella Santagata e Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, non costituiti in giudizio;
RI AC della Dottoressa RI & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Casertano e Nunzio Mazzocchi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Farmacie Falco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso il suo studio in NA, viale Gramsci n. 16 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta del Comune di Casagiove n. 51 del 30 dicembre 2024 pubblicata sull’albo pretorio comunale il 3 gennaio 2025, nonché di ogni atto preordinato, connesso, conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casagiove, della RI AC della Dottoressa RI & C. Sas, di Comune di Caserta e delle Farmacie Falco S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa OS PA nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. l’11 Febbraio 2025 e depositato il successivo 18 Febbraio 2025, la AC OT s.a.s. ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento della deliberazione di approvazione della revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Casagiove adottata con deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 30 dicembre 2024 e pubblicata sull’albo pretorio il 3 gennaio 2025.
2. Espone in ricorso che la pianta organica delle farmacie di Casagiove è rimasta immutata fino all’adozione dell’atto impugnato, siccome né la Delibera di Giunta comunale n. 53 del 15 maggio 2012, né la successiva Delibera di giunta comunale n. 32 del 17 dicembre 2020 avevano ritenuto sussistenti i presupposti per la revisione;
-che con istanza del 26 settembre 2018 prot. n. 2018 0583411, inoltrata alla Regione Campania, la AC RI denominata “AC San Michele”, sede farmaceutica n. 1 del Comune di Casagiove, ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento dei locali dalla piazza San Michele alla via Luigi Lorenzetti, senza specificazione del numero civico;
-che in data 13 febbraio 2023 la AC RI ha ripresentato la richiesta di trasferimento per i medesimi locali oggetto della precedente istanza del 25 settembre 2018, indicandoli come situati non più alla via Lorenzetti bensì alla strada provinciale per San Leucio;
-che il Comune di Casagiove con nota del 23 marzo 2023 ha certificato tale localizzazione, con conseguente approvazione da parte della Regione Campania del trasferimento richiesto dei locali con decreto dirigenziale n. 120 del 24 marzo 2023, ancorché la strada provinciale per San Leucio costituisca un toponimo inesistente e soprattutto non corrispondente alla strada denominata via Lorenzetti e nonostante via Lorenzetti costituisca strada appartenente al Comune di Caserta assegnata dalla pianta organica di Caserta alla sede farmaceutica n. 12;
-che la ricorrente ha impugnato innanzi al AR NA (ricorso nrg. 1553/2023) sia il decreto dirigenziale regionale n. 120/2023 che la presupposta nota del Comune di Casagiove del 23 marzo 2023 ritenendo che la strada nella quale è stato autorizzato l’anzidetto trasferimento della farmacia RI sia, tra l’altro, assegnata alla pianta organica del Comune di Caserta;
-in pendenza dell’anzidetto giudizio il Comune di Casagiove ha chiesto alla Provincia di Caserta di determinare il confine tra i Comuni di Caserta e Casagiove; la Provincia ha, quindi, adottato la delibera del Consiglio provinciale n. 23 del 13 giugno 2024 anch’essa fatta oggetto di impugnazione dinanzi al T.A.R. Campania – NA dal Comune di Caserta nel procedimento rubricato con il n. R.G. 4044/2024 ove si sostiene che la Provincia avrebbe surrettiziamente modificato la circoscrizione territoriale del Comune di Caserta, sottraendogli strade che appartengono al suo territorio e cioè via Lorenzetti (oltre che la mezzeria sinistra di via Santonastaso);
-che l’anzidetto giudizio è stato definito in primo grado con la sentenza n. 5991/2024 avverso la quale pende appello dinanzi al Consiglio di Stato nel procedimento rubricato col n. R.G. 348/2025;
-che, nonostante la pendenza dei predetti contenziosi aventi carattere di pregiudizialità rispetto alla revisione della pianta organica delle farmacie di Casagiove con specifico riferimento a via Lorenzetti, il Comune di Casagiove, in assenza di qualsiasi istruttoria e con totale difetto di motivazione, ha adottato la deliberazione di Giunta n. 51 del 30 dicembre 2024, impugnata con il presente ricorso.
3. Premesso, nel I motivo di ricorso, in punto di legittimazione e di interesse ad agire, la titolarità della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Casagiove, parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di doglianza così di seguito rubricati:
2) CARENZA DI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE, DI RAZIONALITÀ E DI LOGICITÀ DELL’ATTO IMPUGNATO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 475/1968 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI INTERVENUTE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CHIAREZZA E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DI CASERTA N. 46/2016.
Si deduce, in particolare, il difetto di istruttoria dei provvedimenti gravati in quanto i rilevati mutamenti demografici, posti a giustificazione dell’atto gravato, sarebbero stati solo enunciati, ma non dimostrati non essendo stata indicata la fonte della modifica dei dati demografici del 2020 rispetto a quelli del 2024.
Si contesta, quindi, la consequenziale modifica della zonizzazione delle quattro sedi farmaceutiche attraverso il documento denominato “allegato A”, consistente in quattro tabelle in cui appaiono nomi di strade (nella prima colonna a sinistra di ciascuna tabella) e numeri (nelle successive tre colonne di ciascuna tabella) senza alcuna descrizione della loro fonte, del loro contenuto e del loro significato, e un documento denominato “allegato B”, consistente in una piantina da cui dovrebbe evincersi l’inquadramento territoriale delle sedi farmaceutiche di Casagiove.
L’atto gravato, inoltre, “rimescolerebbe” le zone previste dalla precedente pianta organica, ridistribuendo ex novo e senza alcun criterio le strade tra le sedi farmaceutiche omettendo l’indispensabile esaustivo studio dell’intero territorio comunale, l’analisi del numero dei residenti e della loro dislocazione nelle varie zone, le effettive caratteristiche di accessibilità ai bacini selezionati e il logico bilanciamento di interessi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, l’impiego delle vie e dei mezzi di comunicazione. Inoltre l’atto gravato ometterebbe l’indispensabile sovrapposizione geografica e demografica delle zone di pertinenza delle preesistenti sedi rispetto a quelle che intende disporre, in assenza dell’indispensabile attività istruttoria necessaria a dimostrare che la nuova zonizzazione derivi dall’esigenza di potenziare l’accessibilità al servizio farmaceutico. Non sarebbero altresì dimostrate specifiche ed eventuali disfunzionalità della precedente programmazione tali da richiedere una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche corrispondente all’asserito, ma indimostrato, mutamento demografico che sarebbe avvenuto nelle quattro zone farmaceutiche.
Inoltre, in seno all’atto gravato l’Amministrazione avrebbe confuso l’atto col quale è stata revisionata da ultimo la pianta organica delle farmacie laddove si afferma che la pianta organica vigente di Casagiove sarebbe quella approvata con la Delibera giuntale n. 32 del 17 dicembre 2020, laddove a mezzo di tale ultimo deliberato l’Amministrazione si sarebbe limitata a confermare la precedente revisione, effettuata circa un decennio addietro con la delibera giuntale n. 43 del 15 marzo 2011.
Si precisa, inoltre, che sarebbe errata la quantificazione della popolazione residente siccome l’Amministrazione sostiene che sulla base della rilevazione della popolazione residente pubblicata dall’ISTAT, il numero degli abitanti di Casagiove alla data del 1° gennaio 2024 sarebbe di 13.004 unità, laddove, viceversa, dal sito istituzionale dell’ISTAT a tale data risulterebbero residenti in [...]12.890 abitanti e non 13.004.
In conclusione il deliberato comunale gravato comporrebbe in maniera innovativa le zone delle quattro farmacie di Casagiove, senza dimostrare la veridicità del criterio seguito per disporre l’innovazione e cioè senza indicare quale sia il numero complessivo degli abitanti nell’ambito delle singole zone.
3) ERRONEITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE.
Posto quanto sopra, risulterebbe smisuratamente e sproporzionatamente esteso il territorio della sede n. 1 a danno della ricorrente AC OT, la quale viene, tra l’altro, privata dei civici dispari della via Camusso, strada di intenso passaggio che inizia nell’intersezione tra via Lorenzetti e viale della Libertà e s’innesta nel prosieguo nella frazione Ercole del Comune di Caserta.
4) CARENZA DI ISTRUTTORIA, DI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE PER CONTRASTO CON ATTI AMMINISTRATIVI DEFINITIVI. VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1992 E DELL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 495/1992 RATIONE TEMPORIS VIGENTI. CARENZA DI POTERE ECCESSO DI POTERE SOTTO ULTERIORE PROFILO.
L’atto impugnato, nell’attribuire alla sede farmaceutica n. 1 di Casagiove la strada di proprietà del Comune di Caserta denominata “via Lorenzetti” spacciandola per “strada provinciale per San Leucio”, avrebbe arbitrariamente spogliato il Comune di Caserta della proprietà di via Lorenzetti.
5) VIOLAZIONE DEL REGIO DECRETO N. 1188/1927 CONVERTITO CON LA LEGGE N. 473/1925 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 223/1989. VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CASAGIOVE N. 59 DEL 19 DICEMBRE 2024.
L’atto impugnato sarebbe altresì illegittimo laddove pretende di attribuire al tratto di strada denominato “via Lorenzetti” il toponimo “strada provinciale per San Leucio” e al tratto di strada che interseca via Lorenzetti con direzione Caserta denominato “via Camusso” il nuovo toponimo “viale della Libertà” in palese violazione della procedura dettata dall’articolo 1 del Regio Decreto n. 1188/1927 convertito con la Legge n. 473/1925 a norma del quale le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, devono preventivamente chiedere e ottenere l’approvazione ministeriale per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.
6) VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 475/1968 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI INTERVENUTE. IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE.
L’atto impugnato si limita a fare cenno al parere espresso dall’A.S.L. Caserta, che, peraltro, sembrerebbe essere negativo senza che il Comune abbia preso posizione sulle critiche ricevute e dall’atto non emerge il tenore del parere dell’Ordine professionale.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Casagiove, il Comune di Caserta e due delle Farmacie individuate dal ricorrente come controinteressate (AC RI della dott.ssa RI & C. s.a.s. e FARMACIE FALCO S.R.L.).
5. Con ordinanza n. 508 dell’11 marzo 2025 è stata accolta la domanda cautelare avendo la Sezione ritenuto necessario, in considerazione del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato (ricorso n.r.g. 348/2025) e del parere rilasciato dall’Ordine dei Farmacisti, sospendere i provvedimenti impugnati al fine di pervenire alla decisione di merito re adhuc integra .
6. Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato che con ordinanza n. 1662/2025 dell’8 maggio 2025 ha ritenuto (in assenza di periculum stante la natura programmatoria dell’atto impugnato), corretta la decisione di conservare la res adhuc integra in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Sezione V del Consiglio di Stato avente ad oggetto il provvedimento con cui il Consiglio provinciale di Caserta ha provveduto, in difetto di previo accordo, su richiesta del comune di Casagiove, a delimitare i confini tra i comuni di Caserta e Casagiove e per il quale era stata fissata la discussione del merito per l’udienza del giorno 5 giugno 2025.
7. Le parti hanno presentato ulteriori memorie ex art. 73 c.p.a e all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa sentiti difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
8. Viene in decisione il giudizio attivato dalla AC OT avverso la decisione del Comune di Casagiove di procedere alla revisione della pianta organica senza istituire delle nuove sedi farmaceutiche, ma procedendo alla rimodulazione delle sedi già esistenti sulla base dell’asserita modifica del solo dato demografico, modifica che ha comportato un ampliamento della sede farmaceutica n. 1 in danno della farmacia ricorrente, titolare della sede n. 3.
9. Il contenzioso, come già si avuto modo di anticipare, è solo parte di una vicenda contenziosa molto complessa che coinvolge anche il provvedimento regionale di trasferimento della sede farmaceutica della controinteressata (ricorso pendente innanzi ad altra sezione di questo AR ed allibrato n. rg. 1553/2023, allo stato non ancora definito), nonché l’esatta definizione dei confini tra il Comune di Caserta ed il Comune di Casagiove.
10. In merito al contenzioso da ultimo citato, deve immediatamente evidenziarsi che in corso di causa è stata pubblicata la sentenza n. 5681/2025 con la quale il Consiglio di Stato ha confermato quanto statuito dalla I Sezione del TAR NA con sentenza n. 5991/2024. La prima Sezione del Tribunale, in particolare, aveva ritenuto che la determinazione da parte della Provincia del confine fra il Comune di Caserta ed il Comune di Casagiove era legittimamente avvenuta sulla base delle risultanze delle loro mappe catastali, coincidenti peraltro con quelle del P.r.g. del Comune di Casagiove, sebbene non anche di quello di Caserta e che in tale contesto, a dispetto delle diverse denominazioni attribuite al tratto in rilievo (i.e., “via Lorenzetti”, “Strada comunale di circonvallazione”, “ex strada provinciale per S. Leucio”), lo stesso identificava in realtà un medesimo unico tronco stradale rientrante nel territorio di Casagiove e per una piccola parte contiguo al confine col territorio comunale di Caserta; allo stesso modo, via Santonastaso risultava dalle mappe catastali in parte quale limite territoriale di confine tra i Comuni, in altra parte quale arteria rientrante nel territorio del Comune di Caserta.
11. Il giudice di appello, dal canto suo, con la decisione n. 5681/2025 ha ritenuto che “ dalla suddetta delibera n. 333/1976 non è dato ricavare la riconducibilità al Comune di Caserta della strada controversa, né la produzione di un “effetto traslativo” a beneficio dello stesso” .
12. A tal riguardo, il Consiglio di Stato ha ritenuto privo di rilievo sia il verbale del 21 febbraio 1990, di consegna del tratto stradale dalla Provincia al Comune di Caserta (siccome il valore dell’atto è semplicemente quello di “consegna” della strada al Comune di Caserta, senza perciò provarne la titolarità, oltreché procurarne ex se la declassificazione); sia la successiva delibera di Giunta provinciale dell’11 febbraio 1992 (avente il solo effetto di “Prendere atto ed approvare conseguentemente i verbali di consegna al Comune di Caserta dei tronchi stradali”); sia la D.G.C. del 28 novembre 2001 di intitolazione della strada, adottata appunto dallo stesso Comune di Caserta, e il conseguente (strettamente correlato) decreto prefettizio, così come la D.G.C. dell’11 novembre 2019 di elencazione e inventario dei beni immobili comunali, anch’essa unilateralmente adottata dal Comune di Caserta, nonché, di per sé, le misure inerenti al traffico adottate dal Comune di Caserta in funzione dei lavori di pavimentazione.
13. Per effetto delle anzidette statuizioni risulta, quindi, definitivamente risolta la questione, sollevata anche nel presente ricorso, dell’appartenenza della via Lorenzetti (“Strada comunale di circonvallazione”, o anche “ex strada provinciale per S. Leucio”), al Comune di Casagiove, sicché, i motivi del presente gravame fondati sul presupposto dell’appartenenza di via Lorenzetti al Comune di Caserta, allo stato, devono ritenersi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse e comunque non meritevole di positivo scrutinio stante la definizione del presupposto contenzioso innanzi al Consiglio di Stato.
14. Ciò premesso, il Collegio reputa fondate le censure con le quali la parte ricorrente denunzia il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di revisione della pianta organica adottato dal Comune di Casagiove.
15. La censurata revisione biennale della pianta organica è stata disposta senza prevedere la costituzione di nuove sedi farmaceutiche, ritenendosi, quindi, espressamente sufficienti l’attuale numero di farmacie esistenti, ma l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover intervenire ripristinando l’equilibrio demografico tra le zone farmaceutiche già esistenti, distribuendo, per l’effetto, diversamente le strade di relativa pertinenza.
16. Orbene, nel corpo dell’atto impugnato il Comune di Casagiove, pur premettendo che “ la revisione della pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla legislazione statale, in base alla popolazione residente, pubblicate dall’Istituto Nazionale di Statistica” , si è limitata ad affermare che la popolazione del Comune di Casagiove alla data del 1° gennaio 2024 consta di n. 13.004 abitanti e che l’attuale pianta organica delle farmacie consta di 4 sedi farmaceutiche.
17. Tale il dato demografico risulta fondatamente contestato dalla parte ricorrente che ha indicato, senza essere sufficientemente contestata dalle controparti un numero inferiore di abitanti sulla base delle rilevazioni Istat al 1° gennaio 2024.
18. Il Comune di Casagiove, infatti, ha sostanzialmente ammesso il diverso dato demografico risultante dalla rilevazione Istat al 1° gennaio 2024 deducendo (peraltro solo in sede difensiva) che la rilevazione del numero di abitanti “ deve fare riferimento all'anno precedente alla revisione ”.
19. La controinteressata, invece, si limita a ritiene tale scostamento comunque irrisorio (cfr. memoria della AC RI del 7 marzo 2025) e quindi ininfluente.
20. Ma non è tutto, in quanto il Comune di Casagiove nell’ambito del gravato deliberato effettivamente non ha evidenziato una specifica disfunzionalità della precedente programmazione, tale da imporre una ridefinizione della collocazione della popolazione all’interno delle sedi farmaceutiche già esistenti, tenuto anche conto che l’anzidetto dato demografico era stato ritenuto non necessitante l’istituzione di una nuova sede farmaceutica.
21. Peraltro, la difesa della controinteressata sul punto deduce espressamente che “in realtà nulla è cambiato, in proporzione al ridotto numero di abitanti, rispetto alla previgente distribuzione demografica”, ma non risulta chiaro dai provvedimenti gravati quale sia stata l’effettiva “migrazione” della popolazione tale da rendere necessaria la ridefinizione dei confini delle singole sedi farmaceutiche ai fini dell’osservanza del cd. rapporto quantitativo tra popolazione e sede farmaceutica in funzione dell’efficienza del servizio.
22. Dunque, il Comune, nel variare la dislocazione delle sedi farmaceutiche, non ha minimamente dato atto, in modo trasparente e puntuale, dell'istruttoria svolta, onde rendere intellegibili le ragioni sottese alle nuove scelte pianificatorie nonché la loro specifica finalizzazione a conseguire una più capillare articolazione territoriale del servizio farmaceutico, tale da assicurarne l'equa distribuzione e l'agevole accessibilità alla cittadinanza.
23.Difatti, le difese delle parti resistenti (unitamente alle perizie depositate in giudizio) risultano effettivamente sconfessate dalla certificazione n. 26 febbraio 2025 rilasciata dallo stesso Comune di Casagiove, il quale attesta alla data del 1° gennaio 2024 per alcune strade comunali un numero di abitanti diverso rispetto a quello rilevato negli allegati dell’atto di pianificazione impugnato, in particolare con riferimento alla Piazza degli Eroi, alla Piazza Silvagni, alla Via Santacroce, alla via Bologna e alla via Firenze.
24. La riperimetrazione effettuata, peraltro, non tiene conto, non essendo ad esso dedicato alcun passaggio motivazionale, l'interesse delle farmacie - comunque meritevole quanto meno di valutazione- alla conservazione dell’originario bacino economico e geografico.
25. In definitiva, il Comune non ha evidenziato, nel contesto degli atti impugnati, né dimostrato nel corso del giudizio, di aver modificato la pianta organica delle farmacie insistenti sul territorio comunale ispirandosi ad una distribuzione delle sedi farmaceutiche sul presupposto di un esaustivo studio sull'intero territorio comunale, alla luce del corretto numero dei residenti per come effettivamente dislocati nelle varie zone, delle effettive caratteristiche di accessibilità ai bacini selezionati e del logico bilanciamento di interessi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile nonché all'impiego delle vie e dei mezzi di comunicazione (in termini, Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2017, n. 2557).
26. Dunque, anche volendosi ammettere un onere di motivazione attenuato, nel caso in esame è però gravemente deficitaria (oltre che errata per quanto sopra osservato) l'esternazione delle ragioni che, in relazione ai prescritti parametri sopra evidenziati hanno originato la scelta contestata dalla ricorrente, atteso che non risulta che gli asseriti obiettivi di ripristino dell’equilibrio demografico siano stati giustificati da una puntuale ricognizione dei dati concreti e da una esaustiva acquisizione degli elementi istruttori.
27. Non convince peraltro la tesi sostenuta dalla difesa comunale secondo cui l’accuratezza della rilevazione della popolazione assumerebbe rilievo solo in sede di istituzione o soppressione di sede, sia perché la nuova zonizzazione è giustificata unicamente in relazione al parametro demografico (che l’Amministrazione ammette non correttamente rilevato), sia perché sarebbe in contrasto con la stessa disciplina legale della revisione biennale della pianta organica (che l’Amministrazione ritiene applicabile), sia in quanto anche la perdita da parte di una sede farmaceutica di una strada a forte percorrenza può legittimare l’interesse alla conservazione della originaria pianificazione ove, come nel caso di specie, la revisione della pianta organica non sia giustificata da una effettivo interesse pubblico e da una corretta rilevazione del dato demografico, sconfinando per l’effetto nella irragionevolezza ed arbitrarietà.
28. In altre parole, avendo comunque l’Amministrazione inteso muoversi all’interno del parametro procedimentale declinato dall’art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 (secondo cui “ il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica ”), l’errata valutazione del parametro demografico non può che avere quale conseguenza l’illegittimità del provvedimento di revisione difettandone i presupposti per la relativa adozione.
29. Sotto altro aspetto, il rinvio operato nell’ambito del deliberato giuntale comunale gravato agli allegati A e B non si appalesa sufficiente a garantire la motivazione per relationem rispetto alle valutazioni preliminari idonee a giustificare la diversa distribuzione delle sedi farmaceutiche.
30. L’Allegato A, infatti, si limita a fornire un mero elenco delle strade di pertinenza delle 4 sedi farmaceutiche insistenti sul territorio comunale, mentre l’allegato B indica la cartografia generale.
31. Posto, poi, che la Asl ha ritenuto di non doversi esprimere sulla fattispecie dal momento che il deliberato comunale non introduce nuove sedi farmaceutiche, va osservato che il Comune non ha comunque valutato il parere dell’Ordine dei Farmacisti pervenuto comunque il 31 dicembre 2024, il quale aveva ritenuto di non potersi esprimere segnalando la pendenza del contenzioso “ il cui esito influenza la decisione sulla quale viene sollecitato l’esercizio dell’azione amministrativa ”.
32. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto nei limiti dei segnalati deficit istruttori e motivazionali, fatti salvi i provvedimenti dell’amministrazione in sede di riedizione del potere amministrativo.
33. Sussistono giusti motivi (anche in considerazione dell’esito del presupposto giudizio deciso dal Consiglio di Stato) per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limitati sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO SS Di NA, Presidente
OS PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS PA | MO SS Di NA |
IL SEGRETARIO