TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/03/2026, n. 1994
TAR
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Accolto
    Carenza di presupposti, istruttoria, motivazione, razionalità e logicità dell’atto impugnato. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 2 comma 1 L. 475/1968 e successive modificazioni. Violazione del principio di chiarezza e trasparenza. Violazione della Delibera del Commissario Prefettizio di Caserta n. 46/2016.

    Il Comune non ha evidenziato una specifica disfunzionalità della precedente programmazione che imponesse una ridefinizione della collocazione della popolazione. La difesa comunale ammette un diverso dato demografico non correttamente rilevato. La riperimetrazione non tiene conto dell’interesse delle farmacie alla conservazione del proprio bacino economico e geografico. L’Amministrazione non ha dimostrato di aver modificato la pianta organica basandosi su uno studio esaustivo del territorio, del numero dei residenti, dell’accessibilità e del bilanciamento degli interessi. L’errata valutazione del parametro demografico vizia il provvedimento.

  • Accolto
    Erroneità, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e violazione del principio di equità. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere.

    La riperimetrazione effettuata non tiene conto dell’interesse delle farmacie alla conservazione dell’originario bacino economico e geografico.

  • Improcedibile
    Carenza di istruttoria, presupposti e motivazione per contrasto con atti amministrativi definitivi. Violazione degli artt. 2 D.Lgs. 285/1992 e 4 D.P.R. 495/1992. Eccesso di potere.

    La questione dell’appartenenza della via Lorenzetti al Comune di Casagiove è stata definitivamente risolta dal Consiglio di Stato, rendendo improcedibili i motivi fondati sul presupposto dell’appartenenza al Comune di Caserta e non meritevoli di scrutinio.

  • Improcedibile
    Violazione del Regio Decreto n. 1188/1927 e del D.P.R. n. 223/1989. Violazione della Delibera del Consiglio Comunale di Casagiove n. 59 del 19 dicembre 2024.

    La questione relativa all’appartenenza della via Lorenzetti è stata risolta dal Consiglio di Stato, rendendo improcedibili i motivi fondati sul presupposto dell’appartenenza al Comune di Caserta e non meritevoli di scrutinio.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 2 comma 1 L. 475/1968. Irragionevolezza e difetto di motivazione. Eccesso di potere.

    Il Comune non ha valutato il parere dell’Ordine dei Farmacisti, il quale aveva segnalato la pendenza del contenzioso sul confine tra i comuni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/03/2026, n. 1994
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1994
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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