Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 127
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per intimazioni di pagamento precedenti

    Le cartelle sono state oggetto di precedenti intimazioni di pagamento notificate in date antecedenti all'atto impugnato, rendendo inammissibili i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base dell'intimazione e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica delle intimazioni precedenti.

  • Rigettato
    Prescrizione nel periodo intercorrente tra le intimazioni e l'atto impugnato

    Il periodo intercorrente tra la notifica delle intimazioni di pagamento precedenti e la notifica dell'atto impugnato è inferiore al quinquennio, termine di prescrizione per sanzioni e interessi, pertanto il motivo è infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 127
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 127
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo