CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
CONSOLO SANTI, Giudice
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 939/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249003255467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate di KR e di Varese e all'Agenzia delle Entrate Riscossione
Ricorrente_1 nato a [...] , il Data, res. in Indirizzo_1 , c.f. CF_Ricorrente_1 , elettivamente domiciliato in Indirizzo_2 presso e nello studio dell'avv. Difensore_1 , suo difensore come da procura in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n. 133202490032554 67 00 - notificata in data 30.06.2024 – nella parte relativa alle cartelle:
1)13320100018724463000
2) 133201100056249888000,
3) ) 1332011001625488000
Con lo stesso atto il ricorrente impugnava anche tali cartelle.
Allegava il ricorrente la decadenza/ prescrizione delle pretese, e concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Varese contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che che seguono;
dagli atti di causa risulta che le cartelle
133201100056249888000 e 1332011001625488000 sono state, tra l'altro, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 133 2023 9000554444000, notificata il 8 .03.2023, a mezzo posta , con consegna a famigliare del destinatario e che la cartella 13320100018724463000 è stata, tra l'altro, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 133 2022 9001854845000, notificata il 11.07.2022, a mezzo pec;
la circostanza che l'atto impugnato- nella parte relativa alle cartelle appena citate - sia stato preceduto dalla notifica delle intimazioni di pagamento 133 2023 9000554444000 e 133 2022 9001854845000 comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base dell'intimazione di pagamento n. 133202490032554 67 00 e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica delle intimazioni di pagamento 133 2023 9000554444000 e 133 2022 9001854845000 (così Cass:
6436/2025: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” ).
Deve invece ritenersi infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica delle intimazioni di pagamento 133 2023 9000554444000 e 133 2022
9001854845000 e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore anche al quinquennio, termine di prescrizione di sanzioni ed interessi.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese, stante il recente assestamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione di diritto posto a base della decisione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
CONSOLO SANTI, Giudice
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 939/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249003255467 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate di KR e di Varese e all'Agenzia delle Entrate Riscossione
Ricorrente_1 nato a [...] , il Data, res. in Indirizzo_1 , c.f. CF_Ricorrente_1 , elettivamente domiciliato in Indirizzo_2 presso e nello studio dell'avv. Difensore_1 , suo difensore come da procura in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n. 133202490032554 67 00 - notificata in data 30.06.2024 – nella parte relativa alle cartelle:
1)13320100018724463000
2) 133201100056249888000,
3) ) 1332011001625488000
Con lo stesso atto il ricorrente impugnava anche tali cartelle.
Allegava il ricorrente la decadenza/ prescrizione delle pretese, e concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Varese contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che che seguono;
dagli atti di causa risulta che le cartelle
133201100056249888000 e 1332011001625488000 sono state, tra l'altro, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 133 2023 9000554444000, notificata il 8 .03.2023, a mezzo posta , con consegna a famigliare del destinatario e che la cartella 13320100018724463000 è stata, tra l'altro, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 133 2022 9001854845000, notificata il 11.07.2022, a mezzo pec;
la circostanza che l'atto impugnato- nella parte relativa alle cartelle appena citate - sia stato preceduto dalla notifica delle intimazioni di pagamento 133 2023 9000554444000 e 133 2022 9001854845000 comporta l'inammissibilità in questa sede di tutti i motivi di ricorso relativi all'omessa notifica degli atti posti a base dell'intimazione di pagamento n. 133202490032554 67 00 e alla prescrizione delle relative pretese nel periodo anteriore alla notifica delle intimazioni di pagamento 133 2023 9000554444000 e 133 2022 9001854845000 (così Cass:
6436/2025: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” ).
Deve invece ritenersi infondato il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese nel periodo intercorrente tra la notifica delle intimazioni di pagamento 133 2023 9000554444000 e 133 2022
9001854845000 e la notifica dell'atto impugnato, essendo tale periodo inferiore anche al quinquennio, termine di prescrizione di sanzioni ed interessi.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese, stante il recente assestamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione di diritto posto a base della decisione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.