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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/09/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3797/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3797/2023, avente ad oggetto contratti bancari, promossa da:
Parte_1
- in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Strazzeri, giusta procura
[...]
alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Carlentini (Sr), via
Archimede n. 100;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Battista CP_1 C.F._1
Piazzese e Marzia Aliano, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Rosolini (Sr), via Galileo
n. 30 nonché presso gli indirizzi pec.: e Email_1
Email_2
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass.
28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Siracusa, - già terza datrice di ipoteca in relazione al contratto di CP_1
finanziamento del 20.03.2014 in notar dr.ssa , rep. n. 1702, racc. n. 1229, Persona_1
registrato a Catania il 24.03.2014 al n. 5286, serie 1T, munito della formula esecutiva l'08.04.2014 – premettendo che in data 17.02.2022, la stessa ha provveduto a notificare ai debitori Controparte_2
e (terza datrice di ipoteca), atto di precetto, intimando il pagamento della complessiva CP_1 somma di € 61.118,03, in forza del citato contratto di finanziamento giunto in sofferenza per mancato adempimento nei termini convenuti.
Inoltre, parte attrice ha premesso che con successivo atto di pignoramento immobiliare del 24.03.2022
- procedura esecutiva immobiliare n. 100/2022 RGE - , è giunta a pignorare gli immobili di proprietà di – sui quali aveva già iscritto ipoteca - e che avverso tale atto questa ultima CP_1
proponeva ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c.; in tale giudizio esecutivo, ha CP_1 eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c - trattandosi di finanziamento, rectius di mutuo condizionato - , nonché l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 2911
c.c., riuscendo ad ottenere dal G.E. adito la sospensione della procedura esecutiva, con condanna dell'odierna attrice, già opposta, alle spese di lite.
In particolare, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che «….la dazione della somma sarebbe stata condizionata agli adempimenti indicati nell'art. 1 del contratto e difetterebbe altresì del requisito di forma imposto per la quietanza di pagamento, considerata anche la relativa impignorabilità relativa ex art. 2911 c.c.».
Pertanto, la ritenendo illegittimo il provvedimento del G.E. ha chiamato in causa Pt_1 [...]
avanzando le seguenti conclusioni: CP_1
- “in via preliminare, revocare e/o annullare con qualsiasi statuizione, il provvedimento di sospensione adottato dal Giudice delle Esecuzioni in data 01.07.2023, per le ragioni espresse in narrativa, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
nel merito, rigettare tutte le eccezioni proposte da con la spiegata opposizione e, conseguentemente, ritenere e CP_1
dichiarare che il contratto di finanziamento del 20.03.2014, in notar dr.ssa
[...]
, rep. n. 1702, racc. n. 1229, registrato a Catania il 24.03.2014 al n. 5286, serie Persona_1
1T, munito della formula esecutiva l'08.04.2014, si è perfezionato e che pertanto costituisce valido titolo esecutivo idoneo a fondare l'intrapresa azione esecutiva immobiliare.” A fondamento della propria domanda la ha dedotto l'errata qualificazione, da parte del G.E., Pt_1 dell'atto pubblico stipulato fra la stessa e e , come avente ad Pt_1 CP_1 Controparte_2
oggetto il finanziamento di somme di danaro, da considerarsi, al contrario, un contratto di mutuo condizionato e, pertanto, titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; ha dedotto, inoltre, l'errore del G.E. nel disporre la sospensione della procedura esecutiva esperita per la sussistenza di ulteriori creditori titolati, in grado di dare impulso alla procedura nonché l'inapplicabilità, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 2911 c,c,.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la parte convenuta, , la quale ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda sostenendo che per il mutuo concesso alla stessa difetta l'immediata disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario, e, pertanto, non costituisce titolo esecutivo ex art. 474, co. II, n. 3, c.p.c.. A tal fine ha richiamato la giurisprudenza di merito formatasi sul punto;
inoltre, ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni patiti dall'opponente anche ex art. 96, co. II, c.p.c..
In via istruttoria la causa, di natura documentale, è stata rinviata per discussione e decisone contestuale secondo l'iter definitorio più snello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e decisa come di seguito.
********
La domanda è infondata.
Preliminarmente si evidenzia come le parti concordino circa la sussistenza, nel caso di specie, di un contratto di mutuo di tipo condizionato, il quale costituisce una forma di accordo finanziario fra la parte mutuante e la parte mutuataria all'interno del quale vengono pattuite disposizioni particolari che ne determinano l'efficacia.
Tali disposizioni spesso sono legate all'iscrizione dell'ipoteca ma anche alla determinazione delle ulteriori opzioni successive come, ad esempio, l'atto di quietanza, il pagamento e dunque l'erogazione della somma richiesta a mutuo.
Nel caso di specie, mediante l'art. 1 del contratto di finanziamento del 20.03.2014, in notar dr.ssa
, rep. n. 1702, racc. n. 1229, registrato a Catania il 24.03.2014 al n. 5286, serie Persona_1
1T, intercorso fra le parti, è stato previsto che “la (…) concede (…) un finanziamento di euro Pt_1
83.421,00 … ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge sul credito alle Imprese artigiane
e dal codice civile, dal presente contratto e dal capitolato di clausole, patti e condizioni generali …”; nonché: “L'importo del finanziamento è erogato mediante accredito in data odierna in conto corrente condizionato presso l'Unicredit Banca S.p.A. –Tesoreria Enti – Catania, come da lettera contabile che viene consegnata ora stesso all'Impresa, che accetta integralmente il contenuto e ne rilascia quietanza” e che “L'impresa consente espressamente che la somma di cui sopra gli venga materialmente consegnata dall'istituto affidatario soltanto dopo che siano stati integralmente compiuti gli adempimenti previsti dal presente contratto e dal capitolato allegato, che sia stata iscritta ipoteca e privilegio del grado previsto, previa acquisizione della relativa prova da parte della
entro il termine di giorni sessanta da oggi, che potrà essere a giudizio insindacabile della Pt_1 stessa prorogato di altri trenta giorni”. Pt_1
Inoltre, all'art. 3 è stato previsto “A garanzia del solo finanziamento di cui al presente atto la signora
concede a favore della la quale accetta in persona del suo legale CP_1 Pt_1
rappresentante ipoteca di secondo grado sui seguenti beni immobili facenti parte dell'edificio sito in
Melilli (Sr), via G.E. Rizzo nn. 3 e 5 (…); l'impresa concede altresì a favore della la quale Pt_1 accetta 8…) privilegio legale previsto dall'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni, privilegio da registrare e trascrivere come previsto dallo stesso articolo”
Orbene, sulla quesitone oggetto del contendere, parte attrice ha dato evidenza della delibera del finanziamento richiesto da e nonché dell'erogazione delle somme Controparte_2 CP_1
a , quale impresa artigiana beneficiaria del mutuo. Tuttavia le stesse somme non Controparte_2
risultano essere state effettivamente messe a disposizione, sin da subito, anche mediante una mera operazione contabile, a favore del mutuatario;
pertanto, allo stesso contratto non può riconoscersi la valenza di titolo esecutivo.
Infatti, le somme richieste risultano essere state accreditate su un conto corrente condizionato presso la Banca Unicredit e solo successivamente messa a disposizione del mutuatario;
ciò risulta dalla lettera n. 223 in data 11.04.2014 (in atti), con la quale la attesta l'avvenuto svincolo delle Pt_1
somme dal c/c condizionato provvisorio nr. 03/0051351, e più precisamente che “a seguito della concessione del finanziamento di (…) all'impresa artigiana , tutti gli Controparte_2 adempimenti che ne sono scaturiti dall'operazione di cui all'atto di mutuo del 20/03/2014, sono stati espletati;
con la presente ed a valere sul c/c condizionato provvisorio in oggetto indicato, invitiamo codesta Spett/le Banca a voler procedere al pagamento a saldo/in conto della somma di 83.421,00 come segue: 80.753,37 euro (---) a (…) Cod. Fis. Controparte_2 C.F._2
(…) tramite bonifico bancario (….)” (cfr. doc. 6 parte attrice).
Orbene, sul punto, ovverosia sulla qualificazione o meno del contratto di mutuo in argomento quale titolo esecutivo o meno ai sensi dell'art. 474 c.p.c., si distingue il seguente principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo il quale: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Ciò in quanto ad avviso della Suprema Corte, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario – e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti – è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
A ciò si è giunti con la recente sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, la quale ha chiarito definitivamente la natura di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. del contratto di mutuo, superandosi, così, la divergenza della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ed invero, la citata Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite chiarisce, preliminarmente, che il mutuo si perfeziona con la sola messa a disposizione della somma, la qualenon deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo “ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile”.
Di conseguenza non sorgono dubbi circa la configurabilità di un mutuo nell'accordo negoziale con cui, erogata una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare, col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al verificarsi di altri eventi futuri.
Sul punto sussiste, altresì, un recente orientamento della Corte appello di Ancona sez. II, 10/05/2025,
n.683, secondo il quale “La "traditio" che perfeziona il contratto di mutuo non coincide solo con la materiale consegna del danaro, ma è sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario. Pertanto il contratto di mutuo che prevede la costituzione in deposito
o pegno irregolare della somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla al verificarsi di quanto convenuto costituisce di per sé valido titolo esecutivo, senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo”.
Così stando le cose, non risultando la somma chiesta a mutuo immessa nella disponibilità giuridica da parte del mutuatario – né può ravvisarsi la costituzione di un deposito o un pegno irregolare della somma mutuata – il contratto di finanziamento stipulato fra le parti non ha valenza di titolo esecutivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
In ultimo, sulla condanna di parte attrice richiesta da parte convenuta, non si ravvisano elementi tali da giustificare una condanna ex art. 96, co. II., c.p.c. stante il tenore delle attività difensive e degli argomenti di lite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate nonché dell'iter definitorio più snello adottato ex art. 281 sexies c.p.c.
(scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3797/2023:
- rigetta la domanda e, per l'effetto
- Conferma il provvedimento di sospensione adottato dal G.E. in data 1.7.2023 nel proc. esecutivo
R.G. n. n. 100/2022 RGE;
- Condanna la - al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., in Siracusa, 24 settembre 2025. Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3797/2023, avente ad oggetto contratti bancari, promossa da:
Parte_1
- in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Strazzeri, giusta procura
[...]
alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Carlentini (Sr), via
Archimede n. 100;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Battista CP_1 C.F._1
Piazzese e Marzia Aliano, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Rosolini (Sr), via Galileo
n. 30 nonché presso gli indirizzi pec.: e Email_1
Email_2
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass.
28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Siracusa, - già terza datrice di ipoteca in relazione al contratto di CP_1
finanziamento del 20.03.2014 in notar dr.ssa , rep. n. 1702, racc. n. 1229, Persona_1
registrato a Catania il 24.03.2014 al n. 5286, serie 1T, munito della formula esecutiva l'08.04.2014 – premettendo che in data 17.02.2022, la stessa ha provveduto a notificare ai debitori Controparte_2
e (terza datrice di ipoteca), atto di precetto, intimando il pagamento della complessiva CP_1 somma di € 61.118,03, in forza del citato contratto di finanziamento giunto in sofferenza per mancato adempimento nei termini convenuti.
Inoltre, parte attrice ha premesso che con successivo atto di pignoramento immobiliare del 24.03.2022
- procedura esecutiva immobiliare n. 100/2022 RGE - , è giunta a pignorare gli immobili di proprietà di – sui quali aveva già iscritto ipoteca - e che avverso tale atto questa ultima CP_1
proponeva ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c.; in tale giudizio esecutivo, ha CP_1 eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c - trattandosi di finanziamento, rectius di mutuo condizionato - , nonché l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 2911
c.c., riuscendo ad ottenere dal G.E. adito la sospensione della procedura esecutiva, con condanna dell'odierna attrice, già opposta, alle spese di lite.
In particolare, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che «….la dazione della somma sarebbe stata condizionata agli adempimenti indicati nell'art. 1 del contratto e difetterebbe altresì del requisito di forma imposto per la quietanza di pagamento, considerata anche la relativa impignorabilità relativa ex art. 2911 c.c.».
Pertanto, la ritenendo illegittimo il provvedimento del G.E. ha chiamato in causa Pt_1 [...]
avanzando le seguenti conclusioni: CP_1
- “in via preliminare, revocare e/o annullare con qualsiasi statuizione, il provvedimento di sospensione adottato dal Giudice delle Esecuzioni in data 01.07.2023, per le ragioni espresse in narrativa, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
nel merito, rigettare tutte le eccezioni proposte da con la spiegata opposizione e, conseguentemente, ritenere e CP_1
dichiarare che il contratto di finanziamento del 20.03.2014, in notar dr.ssa
[...]
, rep. n. 1702, racc. n. 1229, registrato a Catania il 24.03.2014 al n. 5286, serie Persona_1
1T, munito della formula esecutiva l'08.04.2014, si è perfezionato e che pertanto costituisce valido titolo esecutivo idoneo a fondare l'intrapresa azione esecutiva immobiliare.” A fondamento della propria domanda la ha dedotto l'errata qualificazione, da parte del G.E., Pt_1 dell'atto pubblico stipulato fra la stessa e e , come avente ad Pt_1 CP_1 Controparte_2
oggetto il finanziamento di somme di danaro, da considerarsi, al contrario, un contratto di mutuo condizionato e, pertanto, titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; ha dedotto, inoltre, l'errore del G.E. nel disporre la sospensione della procedura esecutiva esperita per la sussistenza di ulteriori creditori titolati, in grado di dare impulso alla procedura nonché l'inapplicabilità, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 2911 c,c,.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la parte convenuta, , la quale ha chiesto il CP_1 rigetto della domanda sostenendo che per il mutuo concesso alla stessa difetta l'immediata disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario, e, pertanto, non costituisce titolo esecutivo ex art. 474, co. II, n. 3, c.p.c.. A tal fine ha richiamato la giurisprudenza di merito formatasi sul punto;
inoltre, ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni patiti dall'opponente anche ex art. 96, co. II, c.p.c..
In via istruttoria la causa, di natura documentale, è stata rinviata per discussione e decisone contestuale secondo l'iter definitorio più snello di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e decisa come di seguito.
********
La domanda è infondata.
Preliminarmente si evidenzia come le parti concordino circa la sussistenza, nel caso di specie, di un contratto di mutuo di tipo condizionato, il quale costituisce una forma di accordo finanziario fra la parte mutuante e la parte mutuataria all'interno del quale vengono pattuite disposizioni particolari che ne determinano l'efficacia.
Tali disposizioni spesso sono legate all'iscrizione dell'ipoteca ma anche alla determinazione delle ulteriori opzioni successive come, ad esempio, l'atto di quietanza, il pagamento e dunque l'erogazione della somma richiesta a mutuo.
Nel caso di specie, mediante l'art. 1 del contratto di finanziamento del 20.03.2014, in notar dr.ssa
, rep. n. 1702, racc. n. 1229, registrato a Catania il 24.03.2014 al n. 5286, serie Persona_1
1T, intercorso fra le parti, è stato previsto che “la (…) concede (…) un finanziamento di euro Pt_1
83.421,00 … ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge sul credito alle Imprese artigiane
e dal codice civile, dal presente contratto e dal capitolato di clausole, patti e condizioni generali …”; nonché: “L'importo del finanziamento è erogato mediante accredito in data odierna in conto corrente condizionato presso l'Unicredit Banca S.p.A. –Tesoreria Enti – Catania, come da lettera contabile che viene consegnata ora stesso all'Impresa, che accetta integralmente il contenuto e ne rilascia quietanza” e che “L'impresa consente espressamente che la somma di cui sopra gli venga materialmente consegnata dall'istituto affidatario soltanto dopo che siano stati integralmente compiuti gli adempimenti previsti dal presente contratto e dal capitolato allegato, che sia stata iscritta ipoteca e privilegio del grado previsto, previa acquisizione della relativa prova da parte della
entro il termine di giorni sessanta da oggi, che potrà essere a giudizio insindacabile della Pt_1 stessa prorogato di altri trenta giorni”. Pt_1
Inoltre, all'art. 3 è stato previsto “A garanzia del solo finanziamento di cui al presente atto la signora
concede a favore della la quale accetta in persona del suo legale CP_1 Pt_1
rappresentante ipoteca di secondo grado sui seguenti beni immobili facenti parte dell'edificio sito in
Melilli (Sr), via G.E. Rizzo nn. 3 e 5 (…); l'impresa concede altresì a favore della la quale Pt_1 accetta 8…) privilegio legale previsto dall'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni, privilegio da registrare e trascrivere come previsto dallo stesso articolo”
Orbene, sulla quesitone oggetto del contendere, parte attrice ha dato evidenza della delibera del finanziamento richiesto da e nonché dell'erogazione delle somme Controparte_2 CP_1
a , quale impresa artigiana beneficiaria del mutuo. Tuttavia le stesse somme non Controparte_2
risultano essere state effettivamente messe a disposizione, sin da subito, anche mediante una mera operazione contabile, a favore del mutuatario;
pertanto, allo stesso contratto non può riconoscersi la valenza di titolo esecutivo.
Infatti, le somme richieste risultano essere state accreditate su un conto corrente condizionato presso la Banca Unicredit e solo successivamente messa a disposizione del mutuatario;
ciò risulta dalla lettera n. 223 in data 11.04.2014 (in atti), con la quale la attesta l'avvenuto svincolo delle Pt_1
somme dal c/c condizionato provvisorio nr. 03/0051351, e più precisamente che “a seguito della concessione del finanziamento di (…) all'impresa artigiana , tutti gli Controparte_2 adempimenti che ne sono scaturiti dall'operazione di cui all'atto di mutuo del 20/03/2014, sono stati espletati;
con la presente ed a valere sul c/c condizionato provvisorio in oggetto indicato, invitiamo codesta Spett/le Banca a voler procedere al pagamento a saldo/in conto della somma di 83.421,00 come segue: 80.753,37 euro (---) a (…) Cod. Fis. Controparte_2 C.F._2
(…) tramite bonifico bancario (….)” (cfr. doc. 6 parte attrice).
Orbene, sul punto, ovverosia sulla qualificazione o meno del contratto di mutuo in argomento quale titolo esecutivo o meno ai sensi dell'art. 474 c.p.c., si distingue il seguente principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo il quale: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Ciò in quanto ad avviso della Suprema Corte, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario – e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti – è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
A ciò si è giunti con la recente sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, la quale ha chiarito definitivamente la natura di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. del contratto di mutuo, superandosi, così, la divergenza della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ed invero, la citata Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite chiarisce, preliminarmente, che il mutuo si perfeziona con la sola messa a disposizione della somma, la qualenon deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo “ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile”.
Di conseguenza non sorgono dubbi circa la configurabilità di un mutuo nell'accordo negoziale con cui, erogata una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare, col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzie o al verificarsi di altri eventi futuri.
Sul punto sussiste, altresì, un recente orientamento della Corte appello di Ancona sez. II, 10/05/2025,
n.683, secondo il quale “La "traditio" che perfeziona il contratto di mutuo non coincide solo con la materiale consegna del danaro, ma è sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario. Pertanto il contratto di mutuo che prevede la costituzione in deposito
o pegno irregolare della somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla al verificarsi di quanto convenuto costituisce di per sé valido titolo esecutivo, senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo”.
Così stando le cose, non risultando la somma chiesta a mutuo immessa nella disponibilità giuridica da parte del mutuatario – né può ravvisarsi la costituzione di un deposito o un pegno irregolare della somma mutuata – il contratto di finanziamento stipulato fra le parti non ha valenza di titolo esecutivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
In ultimo, sulla condanna di parte attrice richiesta da parte convenuta, non si ravvisano elementi tali da giustificare una condanna ex art. 96, co. II., c.p.c. stante il tenore delle attività difensive e degli argomenti di lite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate nonché dell'iter definitorio più snello adottato ex art. 281 sexies c.p.c.
(scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3797/2023:
- rigetta la domanda e, per l'effetto
- Conferma il provvedimento di sospensione adottato dal G.E. in data 1.7.2023 nel proc. esecutivo
R.G. n. n. 100/2022 RGE;
- Condanna la - al Parte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., in Siracusa, 24 settembre 2025. Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.