Articolo 29 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 1973
Art. 29. (Addebiti e prestiti)

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, hanno la facolta', da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di versare all'ente l'importo addebitato.
Qualora gli agenti ed i rappresentanti di commercio non si avvalgano della facolta' di cui al comma precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo addebitato non e' portato in detrazione ai fini della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita e' trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilita' di pensione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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