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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e Parte_1 difeso dagli avvocati Salvatore Ponzo e Cristian Mulino, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Fatto e diritto Con atto depositato il 6.5.2024, la società di cui in epigrafe ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 35920240000323617000 di euro 15.588,10, relativo a contributi e somme aggiuntive dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo agosto 2022-aprile 2023, eccependo la nullità dell'atto perché carente di motivazione e la insussistenza dei presupposti della pretesa contributiva azionata. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. In particolare, ha evidenziato come l'avviso di addebito di cui trattasi promani dalle note di rettifica già notificate alla opponente e che le somme pretese “sono pari ai benefici contributivi goduti dalla società nei periodi considerati e non spettanti poiché il DURC è stato emesso con esito negativo”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo la presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di parte opponente che involge la nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione, laddove l'atto in parola contiene una specifica indicazione della contribuzione richiesta, delle ragioni della pretesa azionata (“inadempienza 3047, note di rettifica da DM10”), delle mensilità cui è partitamente riferita, degli importi richiesti a titolo di somme aggiuntive e del regime sanzionatorio applicato. Tanto puntualizzato (e dovendosi, in ogni caso, ritenere inconferenti le allegazioni di parte opponente che involgono l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione separata, venendo, come detto, in rilievo contribuzione dovuta da azienda con lavoratori dipendenti), norma di riferimento è l'art. 1, comma 1175, L.n. 296/2006, secondo cui, “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. In relazione a quanto dappresso virgolettato, l'assenza del documento unico di regolarità contributiva preclude il godimento di benefici contributivi, con il corollario che l'azienda con dipendenti che (come nel caso della ) possa averne Parte_1 illegittimamente fruito è tenuta ad integrare il versamento della contribuzione dovuta all' sulla base delle note di rettifica dei DM10 emesse dallo stesso istituto CP_1 previdenziale, secondo gli importi ivi specificati. Tanto premesso in termini generali, dalla documentazione versata in atti, appunto, traspare come l' in data 1.12.2023 e in data 10.12.2023, avesse notificato alla CP_1 opponente le note di rettifica, relative alle denunce mensili da agosto 2022 ad aprile 2023, computando la contribuzione in origine oggetto di sgravio;
ciò evidentemente, in rapporto al mancato possesso da parte della di un Durc positivo, come Parte_1 risultante dai documenti unici di (ir)regolarità contributiva del 21.11.2022, del 19.1.2023, del 26.2.2023 e del 24.5.2023, versati in atti, (da cui risultano, appunto, irregolarità nel versamento di contributi ed accessori rispettivamente per euro 29.456,32, per euro 53.163,04, per euro 58.679,01 e per euro 71.561,48). Difettando, pertanto, i presupposti cui detto art. 1, comma 1175, condiziona il godimento dei benefici contributivi di cui trattasi, la pretesa contributiva azionata dall' (appunto, volta a conseguire la quota della contribuzione dovuta, già oggetto di CP_1 esonero e, quindi, non ancora versata) non può che risultare meritevole di accoglimento. Né ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione all'allegazione di parte opponente (vds. note di trattazione scritta del 27.1.2025) secondo cui “resta preclusa ad la possibilità di revoca delle agevolazioni di cui l'azienda ha fruito nei periodi in CP_1 cui la stessa era in possesso di DURC regolare, non potendo l'irregolarità di detto documento avere effetti retroattivi, tanto è vero che talune note si riferiscono a periodi precedenti alla data di verifica del DURC presente solo dal giorno 21.11.2022”. A tale riguardo, occorre infatti considerare che, se per un verso, il giudizio di opposizione ad avviso di addebito che viene in rilievo, in ragione della sua struttura, attribuisce all'istituto previdenziale opposto la posizione di attore in senso sostanziale, sicché grava su di esso l'onere della prova dell'obbligo contributivo a fondamento del titolo;
per altro verso, allorché, come nel caso, il contribuente faccia leva (per sottrarsi al pagamento della pretesa contributiva) sul diritto a godere di benefici contributivi, è onere di quest'ultimo stesso provare la sussistenza dei requisiti utili per la loro concessione. Secondo l'orientamento in termini convincenti espresso dalla Suprema Corte (vds. Cassazione civile sez. lav., 7.4.2008, n. 8988), infatti, “… grava sull'impresa che intende far valere in giudizio il diritto ai benefici contributivi, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., anche la inesistenza di fatti negativi;
e ciò anche mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o di fatti dai quali trarre presunzioni circa la insussistenza del fatto negativo (Cass., 15 aprile 2002 n. 5427; 3 dicembre 2003 n. 18487; 13 dicembre 2004 n. 23229)”. Non avendo la parte opponente fornito documentazione utile ad attestare il possesso di un DURC positivo in relazione alla cornice temporale agosto 2022-novembre 2022 (ovvero alla cornice temporale anteriore al DURC irregolare del 26.11.2022 prodotto dall' rimane indimostrata la sussistenza dei presupposti per godere dei benefici CP_1 contributivi che vengono in rilievo, con il corollario che la pretesa azionata per il tramite dell'avviso di addebito oggetto di opposizione è da ritenere fondata anche relativamente alla contribuzione ascrivibile al suddetto periodo. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, in conclusione, da disattendere. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 6.5.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda Parte_1 CP_1 attorea;
condanna la parte ricorrente a pagare le spese di lite in favore dell' che CP_1 liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15% ed accessori nella misura di legge. Lecce, 10 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e Parte_1 difeso dagli avvocati Salvatore Ponzo e Cristian Mulino, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Fatto e diritto Con atto depositato il 6.5.2024, la società di cui in epigrafe ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 35920240000323617000 di euro 15.588,10, relativo a contributi e somme aggiuntive dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo agosto 2022-aprile 2023, eccependo la nullità dell'atto perché carente di motivazione e la insussistenza dei presupposti della pretesa contributiva azionata. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. In particolare, ha evidenziato come l'avviso di addebito di cui trattasi promani dalle note di rettifica già notificate alla opponente e che le somme pretese “sono pari ai benefici contributivi goduti dalla società nei periodi considerati e non spettanti poiché il DURC è stato emesso con esito negativo”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo la presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di parte opponente che involge la nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione, laddove l'atto in parola contiene una specifica indicazione della contribuzione richiesta, delle ragioni della pretesa azionata (“inadempienza 3047, note di rettifica da DM10”), delle mensilità cui è partitamente riferita, degli importi richiesti a titolo di somme aggiuntive e del regime sanzionatorio applicato. Tanto puntualizzato (e dovendosi, in ogni caso, ritenere inconferenti le allegazioni di parte opponente che involgono l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione separata, venendo, come detto, in rilievo contribuzione dovuta da azienda con lavoratori dipendenti), norma di riferimento è l'art. 1, comma 1175, L.n. 296/2006, secondo cui, “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. In relazione a quanto dappresso virgolettato, l'assenza del documento unico di regolarità contributiva preclude il godimento di benefici contributivi, con il corollario che l'azienda con dipendenti che (come nel caso della ) possa averne Parte_1 illegittimamente fruito è tenuta ad integrare il versamento della contribuzione dovuta all' sulla base delle note di rettifica dei DM10 emesse dallo stesso istituto CP_1 previdenziale, secondo gli importi ivi specificati. Tanto premesso in termini generali, dalla documentazione versata in atti, appunto, traspare come l' in data 1.12.2023 e in data 10.12.2023, avesse notificato alla CP_1 opponente le note di rettifica, relative alle denunce mensili da agosto 2022 ad aprile 2023, computando la contribuzione in origine oggetto di sgravio;
ciò evidentemente, in rapporto al mancato possesso da parte della di un Durc positivo, come Parte_1 risultante dai documenti unici di (ir)regolarità contributiva del 21.11.2022, del 19.1.2023, del 26.2.2023 e del 24.5.2023, versati in atti, (da cui risultano, appunto, irregolarità nel versamento di contributi ed accessori rispettivamente per euro 29.456,32, per euro 53.163,04, per euro 58.679,01 e per euro 71.561,48). Difettando, pertanto, i presupposti cui detto art. 1, comma 1175, condiziona il godimento dei benefici contributivi di cui trattasi, la pretesa contributiva azionata dall' (appunto, volta a conseguire la quota della contribuzione dovuta, già oggetto di CP_1 esonero e, quindi, non ancora versata) non può che risultare meritevole di accoglimento. Né ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione all'allegazione di parte opponente (vds. note di trattazione scritta del 27.1.2025) secondo cui “resta preclusa ad la possibilità di revoca delle agevolazioni di cui l'azienda ha fruito nei periodi in CP_1 cui la stessa era in possesso di DURC regolare, non potendo l'irregolarità di detto documento avere effetti retroattivi, tanto è vero che talune note si riferiscono a periodi precedenti alla data di verifica del DURC presente solo dal giorno 21.11.2022”. A tale riguardo, occorre infatti considerare che, se per un verso, il giudizio di opposizione ad avviso di addebito che viene in rilievo, in ragione della sua struttura, attribuisce all'istituto previdenziale opposto la posizione di attore in senso sostanziale, sicché grava su di esso l'onere della prova dell'obbligo contributivo a fondamento del titolo;
per altro verso, allorché, come nel caso, il contribuente faccia leva (per sottrarsi al pagamento della pretesa contributiva) sul diritto a godere di benefici contributivi, è onere di quest'ultimo stesso provare la sussistenza dei requisiti utili per la loro concessione. Secondo l'orientamento in termini convincenti espresso dalla Suprema Corte (vds. Cassazione civile sez. lav., 7.4.2008, n. 8988), infatti, “… grava sull'impresa che intende far valere in giudizio il diritto ai benefici contributivi, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., anche la inesistenza di fatti negativi;
e ciò anche mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o di fatti dai quali trarre presunzioni circa la insussistenza del fatto negativo (Cass., 15 aprile 2002 n. 5427; 3 dicembre 2003 n. 18487; 13 dicembre 2004 n. 23229)”. Non avendo la parte opponente fornito documentazione utile ad attestare il possesso di un DURC positivo in relazione alla cornice temporale agosto 2022-novembre 2022 (ovvero alla cornice temporale anteriore al DURC irregolare del 26.11.2022 prodotto dall' rimane indimostrata la sussistenza dei presupposti per godere dei benefici CP_1 contributivi che vengono in rilievo, con il corollario che la pretesa azionata per il tramite dell'avviso di addebito oggetto di opposizione è da ritenere fondata anche relativamente alla contribuzione ascrivibile al suddetto periodo. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, in conclusione, da disattendere. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 6.5.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda Parte_1 CP_1 attorea;
condanna la parte ricorrente a pagare le spese di lite in favore dell' che CP_1 liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15% ed accessori nella misura di legge. Lecce, 10 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma