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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/12/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SA ER Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1803/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi elettivamente domiciliati in CORSO VITTORIO EMANUELE, 87 83100 AVELLINO presso lo studio dell'avv. PREZIOSI FABIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SANDULLI FEDERICA ( ) C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in Via Freguglia (Palazzo Giustizia) 1 20100 MILANO presso l'AVVOCATURA distrettuale dello
STATO di MILANO, che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
Conclusioni
Per gli appellanti
1) Riformare la sentenza n. 4926/2024 (R.G.N. R.G. 3732/2024), del 9 maggio 2024 del Tribunale di
pagina 1 di 6 Milano, in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Mandelli, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, annullare ovvero revocare e/o dichiarare inefficace il decreto sanzionatorio n. 817106/A (Pos. n.
817106/A/MI/SB - Registro Ufficiale n. 0001451) notificato in data 5 gennaio 2024 dal
[...] di Milano;
Controparte_2
2) Condannare Controparte al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato
- accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello proposti e, per l'effetto, confermare la pronuncia resa dal Tribunale di Milano.
Con vittoria di compensi e di spese di lite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
-In data 22.06.2021 veniva negoziato sul conto corrente n. 42205963 presso la filiale 2253 Parte_1 in Milano - Ag. 17, l'assegno n. 8315450640-03 di euro 4.000,00, tratto su Intesa Sanpaolo, emesso da ed intestato a Controparte_3 Controparte_4
-l'assegno, secondo quanto riferito da (odierna appellante), era stato consegnato da Parte_1 CP_3 al Notaio , unitamente ad altri titoli allo stesso intestati, in seguito alla Persona_1 conclusione di una operazione di compravendita immobiliare
-l'assegno veniva incassato dal Notaio nonostante la clausola di non trasferibilità
-in data 9.7.2021 Intesa San Paolo provvedeva alla segnalazione ex art. 51 co. 1 D. lgs. n. 231/07, alla di Milano Controparte_5
-in data 12.10.2021 forniva, a seguito di apposita richiesta della Ragioneria Territoriale Parte_1 dello Stato di Milano, le informazioni relative alle generalità complete dei soggetti che non avevano effettuato la segnalazione ex art. 51 co.1 D. Lgs. n. 231/07, precisando che non riteneva essersi verificata alcuna violazione del D. Lgs. n. 231/07, avendo il Notaio tempestivamente provveduto a sanare l'erroneo incasso, mediante la restituzione dell'importo a CP_6
[..
data 29.12.2021 e in data 3.1.2022 la di Milano contestava Controparte_5 rispettivamente a e a (Direttore pro tempore della Filiale che Parte_1 Parte_2 aveva lavorato il titolo) la violazione dell'art. 51co. 1 D. Lgs. n. 231/07
-in data 20.12.2023 veniva adottato a carico dei suddetti soggetti il decreto sanzionatorio n. 817106/A con il quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
pagina 2 di 6 -il decreto veniva opposto dagli ingiunti davanti al Tribunale di Milano che, nel contraddittorio con il Contr
costituitosi per resistere all'opposizione, definiva il giudizio con la sentenza n. 4926/24 con la quale respingeva l'opposizione.
Per quanto ancora rileva, il Tribunale, richiamando il dato testuale dell'art. 69 co. 2 D. Lgs. 231/07, che indica quale dies a quo dei due anni prescritti per la conclusione del procedimento la data di notifica della contestazione all'amministrazione procedente, e che stabilisce comunque che il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto, ha respinto l'eccezione di nullità sollevata dalla parte opponente, rilevando testualmente che “la contestazione della violazione è stata effettuata con verbale del 29-12-2021, notificato in pari data all'istituto di credito e in data 03-01-2022 al sig.
[...]
, mentre l'adozione del decreto sanzionatorio è stata effettuata in data 20-12-2023 e la Parte_2 relativa notifica effettuata in data 05-01-2024, sicché è stato rispettato il citato termine biennale”.
Il Tribunale ha poi aggiunto, per ulteriormente motivare il rigetto del motivo di opposizione, che “Non
è condivisibile la prospettazione degli opponenti secondo cui la contestazione della violazione risalirebbe al 09-07-2021, data in cui l'odierna resistente ha dichiarato di aver ricevuto la segnalazione da altro istituto di credito ovvero, al più tardi, al 12-10-2021, data in cui Parte_1 ha offerto alla le informazioni richieste. Invero, la raccomandata via pec del 09-07-
[...] CP_5
2021 è la mera comunicazione ai sensi dell'art. 51, primo comma, c.p.c. da parte di Controparte_7 di aver ricevuto un assegno in violazione di tale normativa, senza alcun altro elemento
[...] identificativo dei presunti trasgressori ed indirizzata solo al;
la comunicazione del 12-10- CP_1
2021 è indirizzata da all'opposta e non è certamente idonea a costituire una formale Parte_1 contestazione”.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da e da Parte_1 Parte_2 che, in sintesi, contestano il rigetto dell'eccezione di nullità del decreto per il decorso del
[...] termine biennale per l'adozione del provvedimento.
La parte appellante, con un unico motivo di censura, si duole, infatti, dell'erronea interpretazione dell'art. 69 D. Lgs. 231/07 ritenendo che “nel “caso particolare” (come quello in parola) in cui
l'Amministrazione che ha elevato la contestazione coincide con quella che deve ricevere la summenzionata notifica, avviare l'istruttoria ed adottare il provvedimento finale, il “dies a quo” da cui far decorrere il termine biennale deve essere individuato alternativamente: a) nel momento della segnalazione ex art. 51 D.lgs. 231/2007 effettuata dall'altro Istituto di credito coinvolto
pagina 3 di 6 nell'operazione finanziaria: nella specie, la segnalazione di Intesa Sanpaolo del 9 luglio 2021; b) al Cont più tardi, nel giorno in cui la forniva riscontro alle richieste di informazioni della nella Pt_1 specie, con pec del 12 ottobre 2021”.
Secondo la parte appellante, in ogni caso, il decreto sarebbe stato notificato tardivamente in data
5.1.2024, oltre il biennio anche rispetto alla data della notifica della contestazione alla e al suo Pt_1 funzionario, avvenuta rispettivamente il 29.12.2021 e 3.1.2022, data che, secondo il (e la CP_1 sentenza appellata), costituisce il dies a quo del biennio previsto dalla norma.
La parte appellante ritiene infatti che non sia condivisibile neppure l'interpretazione del termine finale indicato dalla norma, che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato, aderendo alla tesi del
, nella data di adozione (20.12.2023) anziché in quella della notifica del decreto (5.1.2024) CP_1
Contr Il si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo le ragioni già esposte in primo grado e recepite nella sentenza appellata.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Il giudizio verte sull'interpretazione dell'art. 69 D. Lgs. 231/07 che ha recepito una Direttiva comunitaria in materia di contrasto al riciclaggio.
La norma stabilisce che “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione” (sottolineature aggiunte).
In primo luogo, si può osservare che il motivo è infondato nella parte in cui contesta l'interpretazione dell'inciso finale, poiché il dato testuale è chiaro (e non è quindi consentito il ricorso ad altri canoni ermeneutici), nel collegare la conclusione del procedimento all'adozione del provvedimento e non alla sua notificazione.
Anche la S.C., seppure in relazione a fattispecie diversa (sanzioni di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58), ha ritenuto che “quel che rileva è il momento dell'adozione del provvedimento (nella specie nei
pagina 4 di 6 240 giorni). La successiva comunicazione, formalità certamente necessaria ad altri fini, non integra, né perfeziona l'atto, già perfetto in ogni sua parte” (Cass. 4/19).
Sulla decorrenza del termine biennale per la conclusione del procedimento si può, invece, osservare quanto segue.
È vero, come sostiene la parte appellante, che la norma fissa il termine iniziale nella data di ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente.
Nel caso di specie, tuttavia, non è prevista, come riconosce la stessa parte appellante, una notifica della contestazione all'amministrazione procedente, posto che il procedimento non origina da una violazione accertata da un organo verbalizzante (che ne riferisce all'amministrazione competente per il procedimento sanzionatorio), bensì trova la propria fonte in un'informazione fornita da altro intermediario (Intesa San Paolo) alla quale ha fatto seguito la raccolta di informazioni da parte della e poi la contestazione ai trasgressori che ha portato all'irrogazione della Controparte_5
Contr sanzione da parte del
La decorrenza del biennio per la conclusione del procedimento sanzionatorio individuata, nel caso di specie, nella data della contestazione notificata ai trasgressori costituisce, quindi, una tutela ancora più ampia di quella che si realizza nei casi in cui vi sia una formale notifica della contestazione all'amministrazione procedente, casi nei quali il termine decorre da un momento successivo a quello della notifica della contestazione ai trasgressori.
Può, altresì, aggiungersi che la prima data indicata dall'appellante, 9.7.2021, data nella quale l'altra banca (Intesa San Paolo) ha provveduto alla segnalazione, non potrebbe in alcun modo costituire il dies
a quo del procedimento sanzionatorio poiché a quella data l'illecito non era stato ancora consumato da
Pt_1
L'art. 51 co. 1 D. Lgs. 231/07, stabilisce, infatti, che “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al
Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia . […]”. CP_8
pagina 5 di 6 Tenuto conto del termine di 30 giorni assegnato alla per effettuare la comunicazione, l'illecito Pt_1 della non può, quindi, ritenersi consumato prima del 22.7.2021, cioè prima del decorso dei 30 Pt_1 giorni dalla notizia, acquisita da il 22.6.2021, data di negoziazione dell'assegno. Pt_1
L'appello, quindi, deve essere respinto, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 4926/24;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.923,00 per compensi, oltre spese prenotate e da prenotare a debito;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 15.10.2025
Il Consigliere estensore
Rossella Milone Il Presidente
SA ER
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
SA ER Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1803/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi elettivamente domiciliati in CORSO VITTORIO EMANUELE, 87 83100 AVELLINO presso lo studio dell'avv. PREZIOSI FABIO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SANDULLI FEDERICA ( ) C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in Via Freguglia (Palazzo Giustizia) 1 20100 MILANO presso l'AVVOCATURA distrettuale dello
STATO di MILANO, che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
Conclusioni
Per gli appellanti
1) Riformare la sentenza n. 4926/2024 (R.G.N. R.G. 3732/2024), del 9 maggio 2024 del Tribunale di
pagina 1 di 6 Milano, in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Mandelli, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, annullare ovvero revocare e/o dichiarare inefficace il decreto sanzionatorio n. 817106/A (Pos. n.
817106/A/MI/SB - Registro Ufficiale n. 0001451) notificato in data 5 gennaio 2024 dal
[...] di Milano;
Controparte_2
2) Condannare Controparte al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato
- accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello proposti e, per l'effetto, confermare la pronuncia resa dal Tribunale di Milano.
Con vittoria di compensi e di spese di lite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
-In data 22.06.2021 veniva negoziato sul conto corrente n. 42205963 presso la filiale 2253 Parte_1 in Milano - Ag. 17, l'assegno n. 8315450640-03 di euro 4.000,00, tratto su Intesa Sanpaolo, emesso da ed intestato a Controparte_3 Controparte_4
-l'assegno, secondo quanto riferito da (odierna appellante), era stato consegnato da Parte_1 CP_3 al Notaio , unitamente ad altri titoli allo stesso intestati, in seguito alla Persona_1 conclusione di una operazione di compravendita immobiliare
-l'assegno veniva incassato dal Notaio nonostante la clausola di non trasferibilità
-in data 9.7.2021 Intesa San Paolo provvedeva alla segnalazione ex art. 51 co. 1 D. lgs. n. 231/07, alla di Milano Controparte_5
-in data 12.10.2021 forniva, a seguito di apposita richiesta della Ragioneria Territoriale Parte_1 dello Stato di Milano, le informazioni relative alle generalità complete dei soggetti che non avevano effettuato la segnalazione ex art. 51 co.1 D. Lgs. n. 231/07, precisando che non riteneva essersi verificata alcuna violazione del D. Lgs. n. 231/07, avendo il Notaio tempestivamente provveduto a sanare l'erroneo incasso, mediante la restituzione dell'importo a CP_6
[..
data 29.12.2021 e in data 3.1.2022 la di Milano contestava Controparte_5 rispettivamente a e a (Direttore pro tempore della Filiale che Parte_1 Parte_2 aveva lavorato il titolo) la violazione dell'art. 51co. 1 D. Lgs. n. 231/07
-in data 20.12.2023 veniva adottato a carico dei suddetti soggetti il decreto sanzionatorio n. 817106/A con il quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
pagina 2 di 6 -il decreto veniva opposto dagli ingiunti davanti al Tribunale di Milano che, nel contraddittorio con il Contr
costituitosi per resistere all'opposizione, definiva il giudizio con la sentenza n. 4926/24 con la quale respingeva l'opposizione.
Per quanto ancora rileva, il Tribunale, richiamando il dato testuale dell'art. 69 co. 2 D. Lgs. 231/07, che indica quale dies a quo dei due anni prescritti per la conclusione del procedimento la data di notifica della contestazione all'amministrazione procedente, e che stabilisce comunque che il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto, ha respinto l'eccezione di nullità sollevata dalla parte opponente, rilevando testualmente che “la contestazione della violazione è stata effettuata con verbale del 29-12-2021, notificato in pari data all'istituto di credito e in data 03-01-2022 al sig.
[...]
, mentre l'adozione del decreto sanzionatorio è stata effettuata in data 20-12-2023 e la Parte_2 relativa notifica effettuata in data 05-01-2024, sicché è stato rispettato il citato termine biennale”.
Il Tribunale ha poi aggiunto, per ulteriormente motivare il rigetto del motivo di opposizione, che “Non
è condivisibile la prospettazione degli opponenti secondo cui la contestazione della violazione risalirebbe al 09-07-2021, data in cui l'odierna resistente ha dichiarato di aver ricevuto la segnalazione da altro istituto di credito ovvero, al più tardi, al 12-10-2021, data in cui Parte_1 ha offerto alla le informazioni richieste. Invero, la raccomandata via pec del 09-07-
[...] CP_5
2021 è la mera comunicazione ai sensi dell'art. 51, primo comma, c.p.c. da parte di Controparte_7 di aver ricevuto un assegno in violazione di tale normativa, senza alcun altro elemento
[...] identificativo dei presunti trasgressori ed indirizzata solo al;
la comunicazione del 12-10- CP_1
2021 è indirizzata da all'opposta e non è certamente idonea a costituire una formale Parte_1 contestazione”.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da e da Parte_1 Parte_2 che, in sintesi, contestano il rigetto dell'eccezione di nullità del decreto per il decorso del
[...] termine biennale per l'adozione del provvedimento.
La parte appellante, con un unico motivo di censura, si duole, infatti, dell'erronea interpretazione dell'art. 69 D. Lgs. 231/07 ritenendo che “nel “caso particolare” (come quello in parola) in cui
l'Amministrazione che ha elevato la contestazione coincide con quella che deve ricevere la summenzionata notifica, avviare l'istruttoria ed adottare il provvedimento finale, il “dies a quo” da cui far decorrere il termine biennale deve essere individuato alternativamente: a) nel momento della segnalazione ex art. 51 D.lgs. 231/2007 effettuata dall'altro Istituto di credito coinvolto
pagina 3 di 6 nell'operazione finanziaria: nella specie, la segnalazione di Intesa Sanpaolo del 9 luglio 2021; b) al Cont più tardi, nel giorno in cui la forniva riscontro alle richieste di informazioni della nella Pt_1 specie, con pec del 12 ottobre 2021”.
Secondo la parte appellante, in ogni caso, il decreto sarebbe stato notificato tardivamente in data
5.1.2024, oltre il biennio anche rispetto alla data della notifica della contestazione alla e al suo Pt_1 funzionario, avvenuta rispettivamente il 29.12.2021 e 3.1.2022, data che, secondo il (e la CP_1 sentenza appellata), costituisce il dies a quo del biennio previsto dalla norma.
La parte appellante ritiene infatti che non sia condivisibile neppure l'interpretazione del termine finale indicato dalla norma, che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato, aderendo alla tesi del
, nella data di adozione (20.12.2023) anziché in quella della notifica del decreto (5.1.2024) CP_1
Contr Il si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo le ragioni già esposte in primo grado e recepite nella sentenza appellata.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Il giudizio verte sull'interpretazione dell'art. 69 D. Lgs. 231/07 che ha recepito una Direttiva comunitaria in materia di contrasto al riciclaggio.
La norma stabilisce che “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione” (sottolineature aggiunte).
In primo luogo, si può osservare che il motivo è infondato nella parte in cui contesta l'interpretazione dell'inciso finale, poiché il dato testuale è chiaro (e non è quindi consentito il ricorso ad altri canoni ermeneutici), nel collegare la conclusione del procedimento all'adozione del provvedimento e non alla sua notificazione.
Anche la S.C., seppure in relazione a fattispecie diversa (sanzioni di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58), ha ritenuto che “quel che rileva è il momento dell'adozione del provvedimento (nella specie nei
pagina 4 di 6 240 giorni). La successiva comunicazione, formalità certamente necessaria ad altri fini, non integra, né perfeziona l'atto, già perfetto in ogni sua parte” (Cass. 4/19).
Sulla decorrenza del termine biennale per la conclusione del procedimento si può, invece, osservare quanto segue.
È vero, come sostiene la parte appellante, che la norma fissa il termine iniziale nella data di ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente.
Nel caso di specie, tuttavia, non è prevista, come riconosce la stessa parte appellante, una notifica della contestazione all'amministrazione procedente, posto che il procedimento non origina da una violazione accertata da un organo verbalizzante (che ne riferisce all'amministrazione competente per il procedimento sanzionatorio), bensì trova la propria fonte in un'informazione fornita da altro intermediario (Intesa San Paolo) alla quale ha fatto seguito la raccolta di informazioni da parte della e poi la contestazione ai trasgressori che ha portato all'irrogazione della Controparte_5
Contr sanzione da parte del
La decorrenza del biennio per la conclusione del procedimento sanzionatorio individuata, nel caso di specie, nella data della contestazione notificata ai trasgressori costituisce, quindi, una tutela ancora più ampia di quella che si realizza nei casi in cui vi sia una formale notifica della contestazione all'amministrazione procedente, casi nei quali il termine decorre da un momento successivo a quello della notifica della contestazione ai trasgressori.
Può, altresì, aggiungersi che la prima data indicata dall'appellante, 9.7.2021, data nella quale l'altra banca (Intesa San Paolo) ha provveduto alla segnalazione, non potrebbe in alcun modo costituire il dies
a quo del procedimento sanzionatorio poiché a quella data l'illecito non era stato ancora consumato da
Pt_1
L'art. 51 co. 1 D. Lgs. 231/07, stabilisce, infatti, che “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al
Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia . […]”. CP_8
pagina 5 di 6 Tenuto conto del termine di 30 giorni assegnato alla per effettuare la comunicazione, l'illecito Pt_1 della non può, quindi, ritenersi consumato prima del 22.7.2021, cioè prima del decorso dei 30 Pt_1 giorni dalla notizia, acquisita da il 22.6.2021, data di negoziazione dell'assegno. Pt_1
L'appello, quindi, deve essere respinto, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 4926/24;
-condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.923,00 per compensi, oltre spese prenotate e da prenotare a debito;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 15.10.2025
Il Consigliere estensore
Rossella Milone Il Presidente
SA ER
pagina 6 di 6