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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1600/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) dott.ssa Fortunata Esposito Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1600/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C.f.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
AN (CZ), residente in [...],
E
(C.f.: ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(CZ), residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca De Santis, (C.f.: , presso C.F._3 il cui studio, sito in AN, Piazza F. Stocco n. 10, elettivamente domiciliano come da procura in atti,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 2 ottobre 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premettevano di avere contratto matrimonio in data 25 aprile 1976, a San Floro (CZ)
[...] (iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 1976 al n. 2, parte II, Serie A,), e che dalla loro unione nascevano due figli, ad oggi divenuti autosufficienti ed indipendenti economicamente.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di contrasti e conflitti sempre più frequenti, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati a chiedere congiuntamente la separazione personale, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
b) Il Sig. si obbliga a versare nei confronti della di lei moglie, Sig.ra Parte_1 Parte_2
, a tiolo alimentare la complessiva somma mensile di € 200,00, anche in considerazione
[...] del fatto che, quest'ultima, risulta esser proprietaria esclusiva di abitazione, presso la quale potrà spostare la propria residenza, nel comune di San Floro (CZ);
c) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
d) Verranno, altresì suddivisi i compendi mobiliari in comune, e dalla sottoscrizione del presente accordo avranno ognuno gestione separata ed autonoma rispetto alle possidenze economiche proprie”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 12 novembre 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.f.: Parte_1
), nato il [...] a [...], e C.F._1 Parte_2
(C.f.: ), nata il [...] a [...], i quali hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio concordatario in San Floro (CZ), il 25 aprile 1976, (iscritto nel Registro dello
Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1976, n. 2, parte II, serie A), autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Floro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) dott.ssa Fortunata Esposito Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1600/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C.f.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
AN (CZ), residente in [...],
E
(C.f.: ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(CZ), residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca De Santis, (C.f.: , presso C.F._3 il cui studio, sito in AN, Piazza F. Stocco n. 10, elettivamente domiciliano come da procura in atti,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 2 ottobre 2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premettevano di avere contratto matrimonio in data 25 aprile 1976, a San Floro (CZ)
[...] (iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 1976 al n. 2, parte II, Serie A,), e che dalla loro unione nascevano due figli, ad oggi divenuti autosufficienti ed indipendenti economicamente.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, a causa di contrasti e conflitti sempre più frequenti, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati a chiedere congiuntamente la separazione personale, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
b) Il Sig. si obbliga a versare nei confronti della di lei moglie, Sig.ra Parte_1 Parte_2
, a tiolo alimentare la complessiva somma mensile di € 200,00, anche in considerazione
[...] del fatto che, quest'ultima, risulta esser proprietaria esclusiva di abitazione, presso la quale potrà spostare la propria residenza, nel comune di San Floro (CZ);
c) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
d) Verranno, altresì suddivisi i compendi mobiliari in comune, e dalla sottoscrizione del presente accordo avranno ognuno gestione separata ed autonoma rispetto alle possidenze economiche proprie”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 12 novembre 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.f.: Parte_1
), nato il [...] a [...], e C.F._1 Parte_2
(C.f.: ), nata il [...] a [...], i quali hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio concordatario in San Floro (CZ), il 25 aprile 1976, (iscritto nel Registro dello
Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1976, n. 2, parte II, serie A), autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Floro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo