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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 14237/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Inglima, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
" 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo, per entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
2. i coniugi dichiarano di non avere beni mobili o immobili da dividersi avendo già alla data di sottoscrizione della presente diviso il tutto;
Parte_1 residente in ROMA alla
3. i coniugi hanno già domicili differenti essendo il sig.
Via FRANCO ALFANO n. 27 e la sig.ra Parte_2 di fato domiciliata - presso la madre nell'immobile di proprietà della medesima sito in PALIANO al Viale SanParte_3
RA D'Assisi n. 47; 4. il Sig. verserà alla Sig.raParte_1 Parte_2 la somma di euro 100,00 (cento/00) a titolo di concorso al mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito su carta poste pay - il cui numero verrà fornito successivamente dalla Sig.ra Pt_2 | Sig. Pt_1
5. entrambi i ricorrenti prestano in seno al presente atto reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio da parte delle Autorità Competenti, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ogni responsabilità.
I coniugi in ogni caso si impegnano a formalizzare tale consenso ogni qualvolta dovesse essere richiesto dalle predette autorità.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 13.9.1980 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1980, parte II, atto n. 1545, serie A2 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 5.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 14237/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Inglima, come da procura in atti;
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
" 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo, per entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
2. i coniugi dichiarano di non avere beni mobili o immobili da dividersi avendo già alla data di sottoscrizione della presente diviso il tutto;
Parte_1 residente in ROMA alla
3. i coniugi hanno già domicili differenti essendo il sig.
Via FRANCO ALFANO n. 27 e la sig.ra Parte_2 di fato domiciliata - presso la madre nell'immobile di proprietà della medesima sito in PALIANO al Viale SanParte_3
RA D'Assisi n. 47; 4. il Sig. verserà alla Sig.raParte_1 Parte_2 la somma di euro 100,00 (cento/00) a titolo di concorso al mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito su carta poste pay - il cui numero verrà fornito successivamente dalla Sig.ra Pt_2 | Sig. Pt_1
5. entrambi i ricorrenti prestano in seno al presente atto reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio da parte delle Autorità Competenti, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ogni responsabilità.
I coniugi in ogni caso si impegnano a formalizzare tale consenso ogni qualvolta dovesse essere richiesto dalle predette autorità.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 13.9.1980 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1980, parte II, atto n. 1545, serie A2 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 5.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi