Articolo 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 396
Articolo 2
Versione
16 aprile 1968
Art. 1.
Il termine previsto dall' articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346 , prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359 , e' stabilito dal 10 gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n. 346 .
L'esenzione ha effetto anche nei comprensori inclusi nella zona industriale delimitata con decreto ministeriale 6 maggio 1957, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1952, n. 187 .
Il beneficio e' esteso ai materiali ed ai macchinari in genere, importati, prima dell'emanazione del decreto ministeriale 6 maggio 1957, con la procedura del daziato in sospeso, in quanto destinati agli stabilimenti siti nei comprensori di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 16 aprile 1968