Art. 1.
Il termine previsto dall' articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346 , prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359 , e' stabilito dal 10 gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n. 346 .
L'esenzione ha effetto anche nei comprensori inclusi nella zona industriale delimitata con decreto ministeriale 6 maggio 1957, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1952, n. 187 .
Il beneficio e' esteso ai materiali ed ai macchinari in genere, importati, prima dell'emanazione del decreto ministeriale 6 maggio 1957, con la procedura del daziato in sospeso, in quanto destinati agli stabilimenti siti nei comprensori di cui al comma precedente.
Il termine previsto dall' articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346 , prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359 , e' stabilito dal 10 gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n. 346 .
L'esenzione ha effetto anche nei comprensori inclusi nella zona industriale delimitata con decreto ministeriale 6 maggio 1957, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1952, n. 187 .
Il beneficio e' esteso ai materiali ed ai macchinari in genere, importati, prima dell'emanazione del decreto ministeriale 6 maggio 1957, con la procedura del daziato in sospeso, in quanto destinati agli stabilimenti siti nei comprensori di cui al comma precedente.