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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1290/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2577/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 04/01/2012
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070103429416 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1983/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320070103429416 emessa da Serit Sicilia S.p.a. (in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Catania), su ruolo per omesso versamento di complessivi euro 29.895,58 a titolo di IRPEF, Add.Reg./Com., anno di imposta
2004, oltre relativi interessi e somme aggiuntive.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 20 depositata in data 4 gennaio
2012, nel merito, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l'iscrizione a ruolo delle imposte operate dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate di Catania proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
La Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 358/2019 depositata in data 24 gennaio 2019 rigettava l'appello ritenendo corretta la decisione del giudice di prime cure.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione eccependo, quale unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c..
La Cassazione con Ordinanza n. 5669/2020, depositata in data 7 ottobre 2020 accoglieva il ricorso rinviando alla CTR per procedere al nuovo esame della questione e pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, considerata la documentazione allegata agli atti del presente giudizio, rileva che gli importi pari a euro 8.388,00 e 12.582,00 non trovano riscontro nel quadro RN della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2004 oggetto della presente contestazione. Pertanto, considerato che allo scadere del 2005, il contribuente non aveva proceduto al versamento né del primo acconto
IRPEF (pari a euro 8.388,00) né del secondo acconto (pari a euro 12.582,00), sulla base delle risultanze scaturite dalla verifica ex art. 36 -bis dei dati dichiarati dal medesimo contribuente, legittimamente,
l'Ufficio eseguiva l'iscrizione a ruolo per il recupero delle imposte dovute. Risulta del tutto priva di pregio, infatti, l'insistenza del contribuente che ha a oggetto l'invocata legittimità dell'eccedenza di imposta se, come dimostrato, l'imposta, allo stato dei fatti, risulta non essere mai stata versata.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza n. 20/2012 depositata in data 4 gennaio 2012 e, per l'effetto, dichiara la legittimità della cartella di pagamento impugnata.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate relativamente al giudizio avanti la Corte di Cassazione in euro 3.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti, le spese del presente grado di giudizio vengono determinate in euro 1.600,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2577/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 2 e pubblicata il 04/01/2012
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070103429416 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1983/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320070103429416 emessa da Serit Sicilia S.p.a. (in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Catania), su ruolo per omesso versamento di complessivi euro 29.895,58 a titolo di IRPEF, Add.Reg./Com., anno di imposta
2004, oltre relativi interessi e somme aggiuntive.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 20 depositata in data 4 gennaio
2012, nel merito, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l'iscrizione a ruolo delle imposte operate dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate di Catania proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
La Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 358/2019 depositata in data 24 gennaio 2019 rigettava l'appello ritenendo corretta la decisione del giudice di prime cure.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione eccependo, quale unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c..
La Cassazione con Ordinanza n. 5669/2020, depositata in data 7 ottobre 2020 accoglieva il ricorso rinviando alla CTR per procedere al nuovo esame della questione e pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate in ragione delle argomentazioni che seguono. E invero, considerata la documentazione allegata agli atti del presente giudizio, rileva che gli importi pari a euro 8.388,00 e 12.582,00 non trovano riscontro nel quadro RN della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2004 oggetto della presente contestazione. Pertanto, considerato che allo scadere del 2005, il contribuente non aveva proceduto al versamento né del primo acconto
IRPEF (pari a euro 8.388,00) né del secondo acconto (pari a euro 12.582,00), sulla base delle risultanze scaturite dalla verifica ex art. 36 -bis dei dati dichiarati dal medesimo contribuente, legittimamente,
l'Ufficio eseguiva l'iscrizione a ruolo per il recupero delle imposte dovute. Risulta del tutto priva di pregio, infatti, l'insistenza del contribuente che ha a oggetto l'invocata legittimità dell'eccedenza di imposta se, come dimostrato, l'imposta, allo stato dei fatti, risulta non essere mai stata versata.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza n. 20/2012 depositata in data 4 gennaio 2012 e, per l'effetto, dichiara la legittimità della cartella di pagamento impugnata.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate relativamente al giudizio avanti la Corte di Cassazione in euro 3.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti, le spese del presente grado di giudizio vengono determinate in euro 1.600,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente