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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/12/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2271/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cianciaruso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2271/2022 promossa da:
(p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MEGNA Parte_1 P.IVA_1
SAVERIO ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Lecco (Lc) in Via
Lazzaretto n.13
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
D'RI OM e dell'avv. D'RI CATERINA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D'RI OM in Brescia in Via Saffi,
1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 9 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco adito, previa assunzione dei mezzi di prova
ritenuti rilevanti, in accoglimento della domanda della ricorrente voglia così
provvedere:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
accertato che la in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, si è resa inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali,
rifiutando di ricevere i prodotti descritti nell'ordine in data 08.03.2022 e di pagarne
il prezzo convenuto, ed accertata altresì la disponibilità di a Parte_1
consegnare i medesimi prodotti, disporre la consegna nel termine che verrà indicato
dal Tribunale e condannare la resistente al pagamento in favore di Parte_1
della somma pari ad € 62.275,00 oltre iva e così complessivamente € 75.975,00 ed
oltre interessi moratori e legali maturati ed oltre il risarcimento dei danni subiti
nella misura che risulterà accertata in corso di causa ai sensi dell'art.1453 c.c.
Spese di lite rifuse.
Per parte opposta:
Voglia l'adito Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inesistenza della procura alle liti rilasciata da Pt_1
all'Avv. Saverio Megna e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o
[...]
l'improcedibilità e/o l'invalidità dell'atto di citazione proposto da Parte_1
per le ragioni su esposte;
pagina 2 di 9 - in subordine, dichiarare l'incompetenza per territorio dell'Ill.mo Tribunale adito e
dichiarare la competenza territoriale per la presente controversia del Tribunale di
Brescia;
- in ulteriore subordine, in applicazione dell'art.702-ter, comma 3, c.p.c., rilevato
che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, pronunciare
ordinanza di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.;
Nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in
fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte;
In via riconvenzionale: accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1467 e
ss. c.c. e, per l'effetto, disporre la risoluzione del contratto concluso tra Pt_1
e per eccessiva onerosità sopravvenuta per le
[...] Controparte_1
ragioni sopra esposte;
In via istruttoria: disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare, in
conseguenza del conflitto bellico russo-ucraino, la variazione e l'andamento dei
prezzi della lamiera di ferro nell'anno 2022.
Spese legali rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 05.12.2022 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale di Lecco per accertare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
in relazione al mancato pagamento per la fornitura dei prodotti in lamiera
[...]
di cui all'ordine n. 220842 dell'08.03.2022 al prezzo complessivo di € 75.975,00
comprensivo di Iva.
pagina 3 di 9 Esponeva parte ricorrente di aver ricevuto tale ordine da Controparte_1
e di averlo accettato in data 10.03.2022 con conferma n.318363, concordando la consegna della merce per la data del 30.09.2022 e che successivamente
[...]
con comunicazione e-mail del 06.06.2022 lo aveva annullato Controparte_1
senza alcuna ragione specificando testualmente: “ La presente per annullare
l'ordine in oggetto.”
Assumeva di non aver accettato la revoca dell'ordine chiedendo il Parte_1
rispetto degli accordi contrattuali sul presupposto che la diminuzione delle materie prime non poteva influire sulla validità del contratto e che l'alea della variazione dei prezzi di mercato poteva essere a vantaggio o a svantaggio dei contraenti senza con ciò inficiare la validità del contratto.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta del 30.3.2023, eccependo preliminarmente sia la validità delle procura conferita al legale del ricorrente sia l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di Brescia, chiedendo nel merito il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto, formulando in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c. per l'intervenuta eccessiva onerosità.
Con provvedimento del 14.9.2023, veniva disposta la conversione del rito e all'udienza di prima comparizione del 30.10.2023 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Lette le memorie depositate, il Tribunale con provvedimento del 18.3.2024, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione allegata, fissava udienza al 17.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 9 Rassegnate le conclusioni come da fogli depositati telematicamente, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre affrontare, in via preliminare, le questioni di rappresentanza processuale in giudizio della ricorrente e di competenza territoriale, sollevata dalla parte convenuta.
Per quanto riguarda l'eccezione della validità della procura alle liti dell'avv. Megna,
la stessa devesi ritenere superata dalla produzione in giudizio della nuova procura allegata con memoria del 14.07.2023, rilevando tuttavia questo Tribunale che anche il precedente mandato abilitava il legale all'introduzione del presente giudizio,
consistendo il difetto di forma contestato in un semplice errore di battitura e potendosi evincere dal contesto della precedente procura la volontà della società di conferire mandato al proprio legale procuratore per il presente giudizio.
Circa il difetto di competenza territoriale, si osserva che, pur essendo tempestivamente eccepito, la questione può essere decisa, anche dopo la chiusura dell'istruttoria, così come stabilito dalla Cass. Civ. del 07.02.2017 n. 3220.
Orbene a fondamento della propria eccezione, parte convenuta fa rilevare che le pattuizioni in materia di competenza territoriale contenute nell'art. 16.2 delle
Condizioni Generali presuppongono una clausola vessatoria che necessita della doppia sottoscrizione come previsto dall'art. 1341 c.c.
Quantunque l'eccezione di parte convenuta appaia fondata, stante la mancata doppia sottoscrizione della clausola vessatoria in materia di deroga alle regole sulla competenza territoriale, tuttavia questo Tribunale ritiene la competenza territoriale invoca dall'attore validamente radicata avanti al Tribunale di Lecco e ciò sul pagina 5 di 9 presupposto del principio contenuto all'articolo 20 c.p.c. che offre quale foro facoltativo quello del giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione (conclusione del contratto) o dove deve essere eseguita l'obbligazione, che nel caso in esame è il
Tribunale di Lecco.
Passando al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il contratto di fornitura di lamiere di ferro si è regolarmente concluso tra le parti mediante la proposta di ordine n. 220842 del 08.03.2022 e la conseguente accettazione comunicata in data 10.03.2022 con conferma d'ordine n. 318363.
La comunicazione di annullamento, da intendersi come recesso dal contratto,
pervenuta all'attrice in data 06.06.2022 a distanza di quasi tre mesi dal perfezionamento dell'ordine non può avere effetti tra le parti, avendo l'attrice dato regolarmente esecuzione al contratto così come stabilito all'art. 1373 c.c., che limita e legittima il recesso soltanto nell'ipotesi in cui il contratto non sia ancora stato eseguito o non abbia avuto un principio d'esecuzione, precisando che nell'esecuzione già iniziata il recesso possa essere esercitato senza però effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.
Nel caso in esame l'attrice ha dimostrato di aver dato esecuzione al contratto mettendo a disposizione della convenuta, nei termini stabiliti dal contratto la merce ordinata, che risulta ancora a disposizione della parte convenuta per essere alla stessa consegnata, come tra le parti concordato.
La società ha inoltre invocato in via riconvenzionale la Controparte_1
risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità della propria obbligazione ex art.
pagina 6 di 9 russo-ucraino - che hanno determinato prima un aumento dei prezzi delle materie prime e dopo alcuni mesi una riduzione degli stessi prezzi del 40% legittimando,
per tale motivo, a dire della convenuta, lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Secondo la giurisprudenza, perché la risoluzione possa essere pronunciata, occorre che l'apprezzamento discrezionale del giudice attribuisca all'evento che ha determinato la variazione del valore della prestazione (eccessiva onerosità diretta) o della controprestazione (eccessiva onerosità indiretta) i caratteri della straordinarietà
ed imprevedibilità.
Tali presupposti, secondo consolidata giurisprudenza, devono essere oggetto di puntuale accertamento giudiziale, in base ai seguenti canoni interpretativi e precisamente: “L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Il
carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità,
suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative,
classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza.
pagina 7 di 9 Nel caso in esame, non può ritenersi che il generico richiamo fatto dalla convenuta circa l'aumento e la diminuzione del prezzo della materia prima a causa del conflitto ucraino-russo possa integrare una circostanza straordinaria e imprevedibile sottratta all'alea fisiologica contrattuale e ciò se si tiene conto che tale conflitto, che ha avuto certamente forti ripercussioni sui mercati internazionali, era evento notorio sin dalla metà del 2021 tanto da potersi registrare sin da tale periodo un'anomala volatilità dei prezzi.
Il mancato accertamento dei presupposti richiesti dall'art. 1467 c.c. implica il rigetto della domanda riconvenzionale.
Per tali ragioni parte convenuta è tenuta ad effettuare il pagamento in favore dell'attrice della somma di € 75.975,00 Iva compresa ed a mettersi a disposizione per ricevere presso il proprio stabilimento la merce ordinata, mentre l'attrice,
ricevuto il pagamento, sarà tenuta a provvedere alla consegna della merce presso la sede concordata contrattualmente entro il termine di giorni 15 dall'avvenuto pagamento.
Tenuto conto della totale soccombenza della convenuta, dato l'accoglimento della domanda attorea attorea ed il rigetto della domanda riconvenzionale, parte convenuta va condannata alle spese di lite che si quantificano, in applicazione del
DM 55/2014, in complessive € 6.379,00 di cui € 6.000,00 per onorari ed € 379,00
per spese non imponibili oltre accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Lecco, in persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa,
così provvede:
- accoglie le domande attoree
- condanna al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1
somma di € 75.975,00 Iva compresa oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- obbliga a ricevere presso il proprio stabilimento la Controparte_1
merce ordinata;
- dispone che la consegna della merce avvenga presso la sede concordata contrattualmente entro il termine di giorni 15 dall'avvenuto pagamento del prezzo,
- condanna a rifondere, in favore dell'attrice, le spese di Controparte_1
lite che si liquidano in € 6.379,00 di cui € 6.000,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecco in data 11 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1467 c.c. per il verificarsi di “avvenimenti straordinari” – nella specie il conflitto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cianciaruso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2271/2022 promossa da:
(p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MEGNA Parte_1 P.IVA_1
SAVERIO ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Lecco (Lc) in Via
Lazzaretto n.13
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
D'RI OM e dell'avv. D'RI CATERINA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D'RI OM in Brescia in Via Saffi,
1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 9 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco adito, previa assunzione dei mezzi di prova
ritenuti rilevanti, in accoglimento della domanda della ricorrente voglia così
provvedere:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
accertato che la in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
pro tempore, si è resa inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali,
rifiutando di ricevere i prodotti descritti nell'ordine in data 08.03.2022 e di pagarne
il prezzo convenuto, ed accertata altresì la disponibilità di a Parte_1
consegnare i medesimi prodotti, disporre la consegna nel termine che verrà indicato
dal Tribunale e condannare la resistente al pagamento in favore di Parte_1
della somma pari ad € 62.275,00 oltre iva e così complessivamente € 75.975,00 ed
oltre interessi moratori e legali maturati ed oltre il risarcimento dei danni subiti
nella misura che risulterà accertata in corso di causa ai sensi dell'art.1453 c.c.
Spese di lite rifuse.
Per parte opposta:
Voglia l'adito Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inesistenza della procura alle liti rilasciata da Pt_1
all'Avv. Saverio Megna e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o
[...]
l'improcedibilità e/o l'invalidità dell'atto di citazione proposto da Parte_1
per le ragioni su esposte;
pagina 2 di 9 - in subordine, dichiarare l'incompetenza per territorio dell'Ill.mo Tribunale adito e
dichiarare la competenza territoriale per la presente controversia del Tribunale di
Brescia;
- in ulteriore subordine, in applicazione dell'art.702-ter, comma 3, c.p.c., rilevato
che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, pronunciare
ordinanza di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.;
Nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in
fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte;
In via riconvenzionale: accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1467 e
ss. c.c. e, per l'effetto, disporre la risoluzione del contratto concluso tra Pt_1
e per eccessiva onerosità sopravvenuta per le
[...] Controparte_1
ragioni sopra esposte;
In via istruttoria: disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare, in
conseguenza del conflitto bellico russo-ucraino, la variazione e l'andamento dei
prezzi della lamiera di ferro nell'anno 2022.
Spese legali rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 05.12.2022 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale di Lecco per accertare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
in relazione al mancato pagamento per la fornitura dei prodotti in lamiera
[...]
di cui all'ordine n. 220842 dell'08.03.2022 al prezzo complessivo di € 75.975,00
comprensivo di Iva.
pagina 3 di 9 Esponeva parte ricorrente di aver ricevuto tale ordine da Controparte_1
e di averlo accettato in data 10.03.2022 con conferma n.318363, concordando la consegna della merce per la data del 30.09.2022 e che successivamente
[...]
con comunicazione e-mail del 06.06.2022 lo aveva annullato Controparte_1
senza alcuna ragione specificando testualmente: “ La presente per annullare
l'ordine in oggetto.”
Assumeva di non aver accettato la revoca dell'ordine chiedendo il Parte_1
rispetto degli accordi contrattuali sul presupposto che la diminuzione delle materie prime non poteva influire sulla validità del contratto e che l'alea della variazione dei prezzi di mercato poteva essere a vantaggio o a svantaggio dei contraenti senza con ciò inficiare la validità del contratto.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta del 30.3.2023, eccependo preliminarmente sia la validità delle procura conferita al legale del ricorrente sia l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore di quello di Brescia, chiedendo nel merito il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto, formulando in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c. per l'intervenuta eccessiva onerosità.
Con provvedimento del 14.9.2023, veniva disposta la conversione del rito e all'udienza di prima comparizione del 30.10.2023 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Lette le memorie depositate, il Tribunale con provvedimento del 18.3.2024, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione allegata, fissava udienza al 17.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 9 Rassegnate le conclusioni come da fogli depositati telematicamente, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre affrontare, in via preliminare, le questioni di rappresentanza processuale in giudizio della ricorrente e di competenza territoriale, sollevata dalla parte convenuta.
Per quanto riguarda l'eccezione della validità della procura alle liti dell'avv. Megna,
la stessa devesi ritenere superata dalla produzione in giudizio della nuova procura allegata con memoria del 14.07.2023, rilevando tuttavia questo Tribunale che anche il precedente mandato abilitava il legale all'introduzione del presente giudizio,
consistendo il difetto di forma contestato in un semplice errore di battitura e potendosi evincere dal contesto della precedente procura la volontà della società di conferire mandato al proprio legale procuratore per il presente giudizio.
Circa il difetto di competenza territoriale, si osserva che, pur essendo tempestivamente eccepito, la questione può essere decisa, anche dopo la chiusura dell'istruttoria, così come stabilito dalla Cass. Civ. del 07.02.2017 n. 3220.
Orbene a fondamento della propria eccezione, parte convenuta fa rilevare che le pattuizioni in materia di competenza territoriale contenute nell'art. 16.2 delle
Condizioni Generali presuppongono una clausola vessatoria che necessita della doppia sottoscrizione come previsto dall'art. 1341 c.c.
Quantunque l'eccezione di parte convenuta appaia fondata, stante la mancata doppia sottoscrizione della clausola vessatoria in materia di deroga alle regole sulla competenza territoriale, tuttavia questo Tribunale ritiene la competenza territoriale invoca dall'attore validamente radicata avanti al Tribunale di Lecco e ciò sul pagina 5 di 9 presupposto del principio contenuto all'articolo 20 c.p.c. che offre quale foro facoltativo quello del giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione (conclusione del contratto) o dove deve essere eseguita l'obbligazione, che nel caso in esame è il
Tribunale di Lecco.
Passando al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il contratto di fornitura di lamiere di ferro si è regolarmente concluso tra le parti mediante la proposta di ordine n. 220842 del 08.03.2022 e la conseguente accettazione comunicata in data 10.03.2022 con conferma d'ordine n. 318363.
La comunicazione di annullamento, da intendersi come recesso dal contratto,
pervenuta all'attrice in data 06.06.2022 a distanza di quasi tre mesi dal perfezionamento dell'ordine non può avere effetti tra le parti, avendo l'attrice dato regolarmente esecuzione al contratto così come stabilito all'art. 1373 c.c., che limita e legittima il recesso soltanto nell'ipotesi in cui il contratto non sia ancora stato eseguito o non abbia avuto un principio d'esecuzione, precisando che nell'esecuzione già iniziata il recesso possa essere esercitato senza però effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.
Nel caso in esame l'attrice ha dimostrato di aver dato esecuzione al contratto mettendo a disposizione della convenuta, nei termini stabiliti dal contratto la merce ordinata, che risulta ancora a disposizione della parte convenuta per essere alla stessa consegnata, come tra le parti concordato.
La società ha inoltre invocato in via riconvenzionale la Controparte_1
risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità della propria obbligazione ex art.
pagina 6 di 9 russo-ucraino - che hanno determinato prima un aumento dei prezzi delle materie prime e dopo alcuni mesi una riduzione degli stessi prezzi del 40% legittimando,
per tale motivo, a dire della convenuta, lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Secondo la giurisprudenza, perché la risoluzione possa essere pronunciata, occorre che l'apprezzamento discrezionale del giudice attribuisca all'evento che ha determinato la variazione del valore della prestazione (eccessiva onerosità diretta) o della controprestazione (eccessiva onerosità indiretta) i caratteri della straordinarietà
ed imprevedibilità.
Tali presupposti, secondo consolidata giurisprudenza, devono essere oggetto di puntuale accertamento giudiziale, in base ai seguenti canoni interpretativi e precisamente: “L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Il
carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità,
suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative,
classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza.
pagina 7 di 9 Nel caso in esame, non può ritenersi che il generico richiamo fatto dalla convenuta circa l'aumento e la diminuzione del prezzo della materia prima a causa del conflitto ucraino-russo possa integrare una circostanza straordinaria e imprevedibile sottratta all'alea fisiologica contrattuale e ciò se si tiene conto che tale conflitto, che ha avuto certamente forti ripercussioni sui mercati internazionali, era evento notorio sin dalla metà del 2021 tanto da potersi registrare sin da tale periodo un'anomala volatilità dei prezzi.
Il mancato accertamento dei presupposti richiesti dall'art. 1467 c.c. implica il rigetto della domanda riconvenzionale.
Per tali ragioni parte convenuta è tenuta ad effettuare il pagamento in favore dell'attrice della somma di € 75.975,00 Iva compresa ed a mettersi a disposizione per ricevere presso il proprio stabilimento la merce ordinata, mentre l'attrice,
ricevuto il pagamento, sarà tenuta a provvedere alla consegna della merce presso la sede concordata contrattualmente entro il termine di giorni 15 dall'avvenuto pagamento.
Tenuto conto della totale soccombenza della convenuta, dato l'accoglimento della domanda attorea attorea ed il rigetto della domanda riconvenzionale, parte convenuta va condannata alle spese di lite che si quantificano, in applicazione del
DM 55/2014, in complessive € 6.379,00 di cui € 6.000,00 per onorari ed € 379,00
per spese non imponibili oltre accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Lecco, in persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa,
così provvede:
- accoglie le domande attoree
- condanna al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1
somma di € 75.975,00 Iva compresa oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- obbliga a ricevere presso il proprio stabilimento la Controparte_1
merce ordinata;
- dispone che la consegna della merce avvenga presso la sede concordata contrattualmente entro il termine di giorni 15 dall'avvenuto pagamento del prezzo,
- condanna a rifondere, in favore dell'attrice, le spese di Controparte_1
lite che si liquidano in € 6.379,00 di cui € 6.000,00 per compensi professionali, oltre
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lecco in data 11 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1467 c.c. per il verificarsi di “avvenimenti straordinari” – nella specie il conflitto