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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 393/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1886/2023 depositato il 11/10/2023, relativo alla sentenza n.
140/2016 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023, la sig.ra Ricorrente_1 adiva codesta Corte al fine di veder data esecuzione alla sentenza n. 140/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Catanzaro il 20 ottobre 2015 e depositata il 12 gennaio 2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Tale sentenza annullava l'avviso di accertamento ICI 2009 n. 318803 e condannava l'Ente impositore alla rifusione delle spese di lite. La ricorrente deduceva di aver regolarmente notificato il titolo esecutivo e messo in mora il Comune, senza tuttavia ottenere il pagamento della somma complessiva di € 258,42, comprensiva di spese di giudizio, diritti di copia, notifiche e interessi legali maturati.
Si costituiva in giudizio il Comune di Lamezia Terme eccependo l'improcedibilità del ricorso in ragione della pendenza di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL), approvata originariamente con delibera n. 35 del 10 ottobre 2014 e successivamente rimodulata.
L'Ente evidenziava come il debito de quo fosse in fase di riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 193 e 194 del TUEL, come da proposta di deliberazione n. 855 del 9 maggio 2024, e instava per la sospensione della procedura esecutiva.
Con successiva memoria illustrativa, la ricorrente contestava le difese dell'Ente, rilevando come il termine decennale del piano di riequilibrio fosse spirato il 31 dicembre 2023 e come l'asserita pendenza di una valutazione della Corte dei Conti non potesse paralizzare sine die il diritto del creditore all'esecuzione di un giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità formulata dal Comune di Lamezia Terme basata sulla vigenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Lamezia Terme non è "scaduto" ma è stato approvato dalla Corte dei Conti a febbraio 2025, segnando la fine della fase di predissesto e permettendo all'amministrazione di chiudere questo percorso, con la possibilità di gestire il proprio bilancio con maggiore libertà.
Nel merito, risulta accertata la sussistenza di un giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 140/2016, la quale imponeva all'Amministrazione comunale un obbligo di fare e di dare rimasto inadempiuto nonostante il decorso dei termini di legge dalla notificazione dell'atto di messa in mora. La documentazione prodotta dall'Ente resistente, pur attestando l'avvio dell'iter amministrativo per il riconoscimento del debito fuori bilancio
(delibera n. 855/2024), conferma l'esistenza del debito ma non prova l'effettivo soddisfacimento della pretesa creditoria.
L'obbligo di conformazione al giudicato tributario, sancito dall'art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, non può subire deroghe in ragione di difficoltà procedurali interne all'Ente o di piani di rientro che abbiano superato l'orizzonte temporale fisiologico, specialmente laddove il credito risulti certo, liquido ed esigibile. L'ammontare dovuto, pari a € 258,42 oltre interessi legali fino al saldo, appare correttamente quantificato in base ai titoli prodotti. Pertanto, ai sensi dell'art. 70, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992, occorre ordinare al Comune di Lamezia
Terme di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 140/2016 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione della presente decisione. Nell'ipotesi di ulteriore inadempimento, si provvede sin d'ora alla nomina di un Commissario ad Acta affinché, entro i successivi sessanta giorni, ponga in essere tutti gli atti necessari al pagamento, con onere a carico dell'Ente soccombente.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sezione III, in composizione monocratica:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
-Ordina al Comune di Lamezia Terme di corrispondere alla sig.ra Ricorrente_1 la somma di € 258,42, oltre interessi legali dalla data del dovuto al soddisfo effettivo, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza.
-Nomina quale Commissario ad Acta il dr Nominativo_1, con facoltà di delega, affinché, in caso di perdurante inadempimento dopo la scadenza del termine di cui sopra, provveda all'esecuzione del giudicato entro i successivi 60 giorni.
-Condanna il Comune di Lamezia Terme alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Giudice monocratico
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1886/2023 depositato il 11/10/2023, relativo alla sentenza n.
140/2016 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023, la sig.ra Ricorrente_1 adiva codesta Corte al fine di veder data esecuzione alla sentenza n. 140/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Catanzaro il 20 ottobre 2015 e depositata il 12 gennaio 2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Tale sentenza annullava l'avviso di accertamento ICI 2009 n. 318803 e condannava l'Ente impositore alla rifusione delle spese di lite. La ricorrente deduceva di aver regolarmente notificato il titolo esecutivo e messo in mora il Comune, senza tuttavia ottenere il pagamento della somma complessiva di € 258,42, comprensiva di spese di giudizio, diritti di copia, notifiche e interessi legali maturati.
Si costituiva in giudizio il Comune di Lamezia Terme eccependo l'improcedibilità del ricorso in ragione della pendenza di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL), approvata originariamente con delibera n. 35 del 10 ottobre 2014 e successivamente rimodulata.
L'Ente evidenziava come il debito de quo fosse in fase di riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi degli artt. 193 e 194 del TUEL, come da proposta di deliberazione n. 855 del 9 maggio 2024, e instava per la sospensione della procedura esecutiva.
Con successiva memoria illustrativa, la ricorrente contestava le difese dell'Ente, rilevando come il termine decennale del piano di riequilibrio fosse spirato il 31 dicembre 2023 e come l'asserita pendenza di una valutazione della Corte dei Conti non potesse paralizzare sine die il diritto del creditore all'esecuzione di un giudicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità formulata dal Comune di Lamezia Terme basata sulla vigenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Lamezia Terme non è "scaduto" ma è stato approvato dalla Corte dei Conti a febbraio 2025, segnando la fine della fase di predissesto e permettendo all'amministrazione di chiudere questo percorso, con la possibilità di gestire il proprio bilancio con maggiore libertà.
Nel merito, risulta accertata la sussistenza di un giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 140/2016, la quale imponeva all'Amministrazione comunale un obbligo di fare e di dare rimasto inadempiuto nonostante il decorso dei termini di legge dalla notificazione dell'atto di messa in mora. La documentazione prodotta dall'Ente resistente, pur attestando l'avvio dell'iter amministrativo per il riconoscimento del debito fuori bilancio
(delibera n. 855/2024), conferma l'esistenza del debito ma non prova l'effettivo soddisfacimento della pretesa creditoria.
L'obbligo di conformazione al giudicato tributario, sancito dall'art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, non può subire deroghe in ragione di difficoltà procedurali interne all'Ente o di piani di rientro che abbiano superato l'orizzonte temporale fisiologico, specialmente laddove il credito risulti certo, liquido ed esigibile. L'ammontare dovuto, pari a € 258,42 oltre interessi legali fino al saldo, appare correttamente quantificato in base ai titoli prodotti. Pertanto, ai sensi dell'art. 70, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992, occorre ordinare al Comune di Lamezia
Terme di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 140/2016 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione della presente decisione. Nell'ipotesi di ulteriore inadempimento, si provvede sin d'ora alla nomina di un Commissario ad Acta affinché, entro i successivi sessanta giorni, ponga in essere tutti gli atti necessari al pagamento, con onere a carico dell'Ente soccombente.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sezione III, in composizione monocratica:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
-Ordina al Comune di Lamezia Terme di corrispondere alla sig.ra Ricorrente_1 la somma di € 258,42, oltre interessi legali dalla data del dovuto al soddisfo effettivo, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza.
-Nomina quale Commissario ad Acta il dr Nominativo_1, con facoltà di delega, affinché, in caso di perdurante inadempimento dopo la scadenza del termine di cui sopra, provveda all'esecuzione del giudicato entro i successivi 60 giorni.
-Condanna il Comune di Lamezia Terme alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Giudice monocratico