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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1757/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1757/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
381/2021 del 08/03/2021, promossa da:
, con sede in Ispica (RG), Parte_1 via Gioberti n. 17, P.I. , nato a [...] il [...], P.IVA_1 Parte_2
C.F. , e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_3
, entrambi nella qualità di soci illimitatamente responsabili e garanti per avallo, C.F._2
e , nato a [...] il [...], C.F. , nella qualità di CP_1 C.F._3 terzo avallante, con il patrocinio dell'avv. CORRADO BELFIORE, presso il cui studio sono domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(già con sede in Controparte_2 Controparte_3
Parma, via Università n. 1, C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO PASCULLI, P.IVA_2 presso il cui studio è domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, C.F. , e per essa Parte_4 P.IVA_3 quale procuratrice e mandataria con sede in San Parte_5 Donato Milanese, via dell'Unione Europea 6A-6B, C.F. , con il patrocinio dell'avv. P.IVA_4
GIUSEPPE V. TORRISI, presso il cui studio è domiciliata, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: OPPONENTI
“Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione e per le ragioni esposte in narrativa: pagina 1 di 6 - dichiarare inammissibile, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, revocarlo con qualsiasi statuizione di legge;
- in via preliminare e nel rito, dichiarare improcedibile la domanda proposta con il procedimento monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per non avere, la parte ricorrente, esperito tempestivamente il tentativo preventivo di mediazione, obbligatorio ai sensi di legge;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa per omessa indicazione del TAEG/ISC;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Decidente ritenesse valido il suddetto contratto, accertare e dichiarare nulla la clausola di determinazione del tasso d'interesse applicato dalla banca, per omessa indicazione di tutti i costi del finanziamento;
- per l'effetto, ordinare alla Banca, odierna opposta, di sostituire il tasso d'interesse applicato con quanto previsto dall'art. 125, comma 7 del T.U.B.;
- accertare e dichiarare che la misura del TAEG applicato dalla banca convenuta, ha superato il tasso soglia antiusura, in violazione della L. 108/96, a causa dell'applicazione degli interessi moratori cumulativamente a quelli corrispettivi, nonché alle altre voci di costo addebitate dalla banca, con il conseguente innalzamento del tasso effettivo globale applicato al finanziamento;
- per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione degli interessi percepiti e non dovuti dalla mutuataria, secondo quanto risulterà dall'apposita CTU contabile che epuri, altresì, il saldo debitore da quegli interessi pagati e non dovuti a seguito delle argomentazioni che precedono. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge”.
(già – Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
e per essa quale procuratrice e mandataria
[...] Parte_5
“Si chiede il rigetto della domanda con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.”.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 381/2021 dell'08/03/2021, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto ad , Parte_6 Pt_2
e , di pagare immediatamente in favore di
[...] CP_1 Parte_3 [...] e per esso quale procuratrice la somma di €. Controparte_3 Parte_5
164.017,81, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate. Tale importo era stato richiesto in forza del “contratto di cambiale agraria n. 1/670/60887/0 del 22/02/2019” stipulato fra Creval s.p.a. e , Parte_6 con cui quest'ultima chiedeva alla prima un finanziamento agrario attraverso lo sconto delle due cambiali agrarie allegate al contratto medesimo (vd. doc. n. 1 del fascicolo monitorio), nonché in forza dell'avallo rilasciato in relazione alle predette cambiali da parte degli altri soggetti ingiunti ( Pt_2
e ) (vd. doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
[...] CP_1 Parte_3
Avverso tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti eccependo, in particolare: l'“improcedibilità della domanda dedotta nel ricorso monitorio, per non aver la banca ricorrente, odierna opposta, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto ex lege per le controversie in tema di contratti bancari”; la “nullità del contratto di cambiale agraria per cui è causa stante l'espressa mancata indicazione in esso del TAEG/ISC”; l'“omesso conteggio, ai fini del calcolo del TAEG, degli interessi di mora in uno a quelli corrispettivi, con conseguente superamento del tasso soglia antiusura”.
Nel giudizio così introdotto si costituiva poi divenuto Controparte_3 [...] (vd. note di trattazione scritta dell'udienza dell'01/02/2023), il quale, oltre a Controparte_2 contestare ognuno dei motivi di opposizione proposti, e a richiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rilevava che “qualsiasi eccezione attinente al rapporto cambiario non possa essere sollevata dagli avallanti e , nei confronti dei quali il creditore opposto vanta Pt_6 Pt_6 CP_1 un credito di garanzia cartolare dotato dei caratteri tipici di letteralità, astrattezza ed autonomia.”.
Nel prosieguo, infine, si costituiva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e per essa quale Parte_4 procuratrice e mandataria deducendo che “la posizione debitoria Parte_5 vantata nei confronti della società , nonché Parte_1 degli avallanti e , è rientrata in un pacchetto di Parte_2 Parte_3 CP_1 crediti ceduti da “ in favore della “ , giusta avviso di Controparte_3 Parte_4 cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte seconda n. 149 del 16.12.2021 [doc. n. 3]”. La società così intervenuta, costituendosi in giudizio, richiamava, confermava e faceva proprie tutte le difese dell'Istituto di credito cedente. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'intervenuto.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che questo Giudice condivide,
“In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma
pagina 3 di 6 della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (cfr. Cass. n. 17944/2023; nello stesso senso Cass. n. 5478/2024).
Nel caso di specie gli opponenti non contestano l'esistenza dell'operazione di cessione, ma la riconducibilità del credito controverso a quelli ceduti.
Va al riguardo evidenziato che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB riporta un'indicazione generale e omnicomprensiva (“la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche
Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti) che siano stati individuati nel relativo documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza … sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1950 e il 31 marzo 2021”), per cui vi rientra il credito oggetto del ricorso monitorio, derivante da un finanziamento del 2019.
Ciò posto, l'opposizione proposta è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo, non sussiste l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte della banca opposta.
Come noto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, “I commi 1-bis e 2 [relativi all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale] non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Nella fattispecie, tale pronuncia è avvenuta con l'ordinanza del 22/09/2021, con la quale veniva assegnato all'opposta il termine di cui all'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. n. 28/2010 per l'esperimento del tentativo di mediazione, e la medesima opposta ha poi dedotto e dimostrato di avervi ottemperato, depositando il relativo processo verbale di mediazione con esito negativo (vd. deposito documentale del 22/09/2022).
Ne discende, pertanto, che è procedibile la domanda giudiziale azionata con il ricorso monitorio.
Le altre eccezioni sollevate con l'opposizione sono infondate, a prescindere dalla proponibilità
o meno delle stesse da parte degli opponenti avallanti ( e Parte_2 Parte_3 CP_1
, in ragione della natura autonoma della garanzia dagli stessi prestata.
[...]
È infondata l'eccezione di “nullità del contratto di cambiale agraria per cui è causa stante l'espressa mancata indicazione in esso del TAEG/ISC”. La contestazione in questione non coglie nel segno, posta l'irrilevanza nella fattispecie in esame della mancata indicazione dell' . Pt_7
Come noto, “L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) […] rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento" (Cass., sez. I,
09/12/2021 n. 39169). Più in particolare, il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) viene in considerazione solo nell'ambito del “credito al consumo”, e con le eccezioni, peraltro, di cui all'art. 122 Tub.
pagina 4 di 6 Co Al di fuori di tale ambito, invece, deve parlarsi di Indicatore Sintetico di Costo ( ), con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui al Tit. VI, Capo II, del Testo Unico Bancario, relativo appunto al “Credito ai consumatori” (vd. artt. 121 ss. Tub). Co In ogni caso, l' è stato previsto dalla direttiva europea 90/88/CEE ed è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla delibera CICR del 4/3/2003 che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'TA il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'TA medesima”. La Banca d'TA ha quindi modificato le Istruzioni di Vigilanza con provvedimento del 25/7/2003 e, successivamente, ha adottato un autonomo provvedimento sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi (in data 29/7/2009 e più volte aggiornato), con i quali ha introdotto l'ISC nei contratti di mutuo e di finanziamento in genere, calcolato secondo le stesse modalità e gli stessi oneri previsti per il
TAEG. Co La citata delibera CICR del 4/3/2003, però, ha previsto l'inserimento dell' nell'ambito della pubblicità precontrattuale, senza prevedere alcuna sanzione in caso di violazione. Co E tuttavia, poiché, come evidenziato, l' svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto e/o delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni contrattuali del contratto medesimo, potendo al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale ove, peraltro, venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Ciò premesso, dal contratto di cambiale agraria per cui è causa emerge che lo stesso è stato stipulato dall'opponente per la Parte_6 concessione di un finanziamento agrario “allo scopo di sostenimento costi derivanti dalla corrente annata agraria”. Non può dunque ritenersi che il contratto in questione sia stato stipulato per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta dalla stessa società opponente.
Conseguentemente, nella fattispecie in esame non viene in considerazione il “TAEG”, ma al più l'“ISC”, e non può dunque trovare applicazione il richiamato capo II del Tit. VI del Testo Unico Bancario, relativo al “Credito ai consumatori”, ove sono contenuti gli artt. 121 ss. Tub invocati dagli opponenti. Co
Inoltre, dovendosi, come detto, parlare di “ ” (e non di “TAEG”), va rilevato che nel medesimo contratto sono stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico della parte finanziata, la quale, in tal modo, è stata resa edotta dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento;
a ciò si aggiunga che è mancata, da parte degli opponenti, qualunque allegazione in ordine ad un eventuale danno conseguente al dedotto deficit informativo, sicché nessuna responsabilità può essere ascritta all'Istituto di credito finanziante.
Da ultimo, deve precisarsi che non risulta pertinente neppure il richiamo degli opponenti all'art. 117, comma 7, Tub.
Tale ultima disposizione, infatti, prevede l'applicazione di un tasso sostitutivo “in caso di inosservanza del comma 4”, cioè in caso di mancata indicazione in contratto del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, ovvero “nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6”, cioè di pattuizione di “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati” nonché di clausole “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
pagina 5 di 6 Orbene, anche le norme da ultimo richiamate – ovvero i commi 4 e 6 dell'art. 117 cit. – non rilevano nel caso di specie, posto che o si riferiscono a circostanze non contestate (comma 6), o non potrebbero applicarsi all'ISC (comma 4) che, come evidenziato, non è una specifica condizione economica del contratto di finanziamento, ma un indicatore del costo totale ed effettivo del finanziamento medesimo quale risultante, nella sostanza, dalla sommatoria delle varie voci di costo indicate nel contratto. Ne discende, pertanto, che “stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. n. 39169/2021).
Ugualmente infondata è l'eccezione relativa all'“omesso conteggio, ai fini del calcolo del
TAEG, degli interessi di mora in uno a quelli corrispettivi, con conseguente superamento del tasso soglia antiusura”. Al riguardo, a prescindere dalla correttezza o meno di tale preteso “omesso conteggio, ai fini del calcolo del TAEG, degli interessi di mora in uno a quelli corrispettivi”, va comunque evidenziato che
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori
e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Nulla di tutto ciò è stato indicato dagli opponenti, i quali hanno solo genericamente lamentato l'applicazione di un tasso di interesse usurario.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1757/2021 R.G. RIGETTA l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 381/2021 dell'08/03/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 676/2021 R.G., confermandone l'efficacia esecutiva.
CONDANNA gli opponenti alla rifusione in favore della parte opposta e della parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. delle spese di lite, che si liquidano in €. 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso, spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 25/02/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1757/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
381/2021 del 08/03/2021, promossa da:
, con sede in Ispica (RG), Parte_1 via Gioberti n. 17, P.I. , nato a [...] il [...], P.IVA_1 Parte_2
C.F. , e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_3
, entrambi nella qualità di soci illimitatamente responsabili e garanti per avallo, C.F._2
e , nato a [...] il [...], C.F. , nella qualità di CP_1 C.F._3 terzo avallante, con il patrocinio dell'avv. CORRADO BELFIORE, presso il cui studio sono domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(già con sede in Controparte_2 Controparte_3
Parma, via Università n. 1, C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO PASCULLI, P.IVA_2 presso il cui studio è domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, C.F. , e per essa Parte_4 P.IVA_3 quale procuratrice e mandataria con sede in San Parte_5 Donato Milanese, via dell'Unione Europea 6A-6B, C.F. , con il patrocinio dell'avv. P.IVA_4
GIUSEPPE V. TORRISI, presso il cui studio è domiciliata, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti: OPPONENTI
“Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione e per le ragioni esposte in narrativa: pagina 1 di 6 - dichiarare inammissibile, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, revocarlo con qualsiasi statuizione di legge;
- in via preliminare e nel rito, dichiarare improcedibile la domanda proposta con il procedimento monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per non avere, la parte ricorrente, esperito tempestivamente il tentativo preventivo di mediazione, obbligatorio ai sensi di legge;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa per omessa indicazione del TAEG/ISC;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Decidente ritenesse valido il suddetto contratto, accertare e dichiarare nulla la clausola di determinazione del tasso d'interesse applicato dalla banca, per omessa indicazione di tutti i costi del finanziamento;
- per l'effetto, ordinare alla Banca, odierna opposta, di sostituire il tasso d'interesse applicato con quanto previsto dall'art. 125, comma 7 del T.U.B.;
- accertare e dichiarare che la misura del TAEG applicato dalla banca convenuta, ha superato il tasso soglia antiusura, in violazione della L. 108/96, a causa dell'applicazione degli interessi moratori cumulativamente a quelli corrispettivi, nonché alle altre voci di costo addebitate dalla banca, con il conseguente innalzamento del tasso effettivo globale applicato al finanziamento;
- per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione degli interessi percepiti e non dovuti dalla mutuataria, secondo quanto risulterà dall'apposita CTU contabile che epuri, altresì, il saldo debitore da quegli interessi pagati e non dovuti a seguito delle argomentazioni che precedono. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge”.
(già – Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
e per essa quale procuratrice e mandataria
[...] Parte_5
“Si chiede il rigetto della domanda con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.”.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 381/2021 dell'08/03/2021, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto ad , Parte_6 Pt_2
e , di pagare immediatamente in favore di
[...] CP_1 Parte_3 [...] e per esso quale procuratrice la somma di €. Controparte_3 Parte_5
164.017,81, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate. Tale importo era stato richiesto in forza del “contratto di cambiale agraria n. 1/670/60887/0 del 22/02/2019” stipulato fra Creval s.p.a. e , Parte_6 con cui quest'ultima chiedeva alla prima un finanziamento agrario attraverso lo sconto delle due cambiali agrarie allegate al contratto medesimo (vd. doc. n. 1 del fascicolo monitorio), nonché in forza dell'avallo rilasciato in relazione alle predette cambiali da parte degli altri soggetti ingiunti ( Pt_2
e ) (vd. doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
[...] CP_1 Parte_3
Avverso tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti eccependo, in particolare: l'“improcedibilità della domanda dedotta nel ricorso monitorio, per non aver la banca ricorrente, odierna opposta, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto ex lege per le controversie in tema di contratti bancari”; la “nullità del contratto di cambiale agraria per cui è causa stante l'espressa mancata indicazione in esso del TAEG/ISC”; l'“omesso conteggio, ai fini del calcolo del TAEG, degli interessi di mora in uno a quelli corrispettivi, con conseguente superamento del tasso soglia antiusura”.
Nel giudizio così introdotto si costituiva poi divenuto Controparte_3 [...] (vd. note di trattazione scritta dell'udienza dell'01/02/2023), il quale, oltre a Controparte_2 contestare ognuno dei motivi di opposizione proposti, e a richiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rilevava che “qualsiasi eccezione attinente al rapporto cambiario non possa essere sollevata dagli avallanti e , nei confronti dei quali il creditore opposto vanta Pt_6 Pt_6 CP_1 un credito di garanzia cartolare dotato dei caratteri tipici di letteralità, astrattezza ed autonomia.”.
Nel prosieguo, infine, si costituiva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e per essa quale Parte_4 procuratrice e mandataria deducendo che “la posizione debitoria Parte_5 vantata nei confronti della società , nonché Parte_1 degli avallanti e , è rientrata in un pacchetto di Parte_2 Parte_3 CP_1 crediti ceduti da “ in favore della “ , giusta avviso di Controparte_3 Parte_4 cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte seconda n. 149 del 16.12.2021 [doc. n. 3]”. La società così intervenuta, costituendosi in giudizio, richiamava, confermava e faceva proprie tutte le difese dell'Istituto di credito cedente. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'intervenuto.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che questo Giudice condivide,
“In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma
pagina 3 di 6 della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (cfr. Cass. n. 17944/2023; nello stesso senso Cass. n. 5478/2024).
Nel caso di specie gli opponenti non contestano l'esistenza dell'operazione di cessione, ma la riconducibilità del credito controverso a quelli ceduti.
Va al riguardo evidenziato che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB riporta un'indicazione generale e omnicomprensiva (“la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche
Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti) che siano stati individuati nel relativo documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza … sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1950 e il 31 marzo 2021”), per cui vi rientra il credito oggetto del ricorso monitorio, derivante da un finanziamento del 2019.
Ciò posto, l'opposizione proposta è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo, non sussiste l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte della banca opposta.
Come noto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, “I commi 1-bis e 2 [relativi all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale] non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Nella fattispecie, tale pronuncia è avvenuta con l'ordinanza del 22/09/2021, con la quale veniva assegnato all'opposta il termine di cui all'art. 5, comma 1bis, D.Lgs. n. 28/2010 per l'esperimento del tentativo di mediazione, e la medesima opposta ha poi dedotto e dimostrato di avervi ottemperato, depositando il relativo processo verbale di mediazione con esito negativo (vd. deposito documentale del 22/09/2022).
Ne discende, pertanto, che è procedibile la domanda giudiziale azionata con il ricorso monitorio.
Le altre eccezioni sollevate con l'opposizione sono infondate, a prescindere dalla proponibilità
o meno delle stesse da parte degli opponenti avallanti ( e Parte_2 Parte_3 CP_1
, in ragione della natura autonoma della garanzia dagli stessi prestata.
[...]
È infondata l'eccezione di “nullità del contratto di cambiale agraria per cui è causa stante l'espressa mancata indicazione in esso del TAEG/ISC”. La contestazione in questione non coglie nel segno, posta l'irrilevanza nella fattispecie in esame della mancata indicazione dell' . Pt_7
Come noto, “L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) […] rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento" (Cass., sez. I,
09/12/2021 n. 39169). Più in particolare, il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) viene in considerazione solo nell'ambito del “credito al consumo”, e con le eccezioni, peraltro, di cui all'art. 122 Tub.
pagina 4 di 6 Co Al di fuori di tale ambito, invece, deve parlarsi di Indicatore Sintetico di Costo ( ), con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui al Tit. VI, Capo II, del Testo Unico Bancario, relativo appunto al “Credito ai consumatori” (vd. artt. 121 ss. Tub). Co In ogni caso, l' è stato previsto dalla direttiva europea 90/88/CEE ed è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla delibera CICR del 4/3/2003 che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'TA il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'TA medesima”. La Banca d'TA ha quindi modificato le Istruzioni di Vigilanza con provvedimento del 25/7/2003 e, successivamente, ha adottato un autonomo provvedimento sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi (in data 29/7/2009 e più volte aggiornato), con i quali ha introdotto l'ISC nei contratti di mutuo e di finanziamento in genere, calcolato secondo le stesse modalità e gli stessi oneri previsti per il
TAEG. Co La citata delibera CICR del 4/3/2003, però, ha previsto l'inserimento dell' nell'ambito della pubblicità precontrattuale, senza prevedere alcuna sanzione in caso di violazione. Co E tuttavia, poiché, come evidenziato, l' svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto e/o delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni contrattuali del contratto medesimo, potendo al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale ove, peraltro, venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Ciò premesso, dal contratto di cambiale agraria per cui è causa emerge che lo stesso è stato stipulato dall'opponente per la Parte_6 concessione di un finanziamento agrario “allo scopo di sostenimento costi derivanti dalla corrente annata agraria”. Non può dunque ritenersi che il contratto in questione sia stato stipulato per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta dalla stessa società opponente.
Conseguentemente, nella fattispecie in esame non viene in considerazione il “TAEG”, ma al più l'“ISC”, e non può dunque trovare applicazione il richiamato capo II del Tit. VI del Testo Unico Bancario, relativo al “Credito ai consumatori”, ove sono contenuti gli artt. 121 ss. Tub invocati dagli opponenti. Co
Inoltre, dovendosi, come detto, parlare di “ ” (e non di “TAEG”), va rilevato che nel medesimo contratto sono stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico della parte finanziata, la quale, in tal modo, è stata resa edotta dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento;
a ciò si aggiunga che è mancata, da parte degli opponenti, qualunque allegazione in ordine ad un eventuale danno conseguente al dedotto deficit informativo, sicché nessuna responsabilità può essere ascritta all'Istituto di credito finanziante.
Da ultimo, deve precisarsi che non risulta pertinente neppure il richiamo degli opponenti all'art. 117, comma 7, Tub.
Tale ultima disposizione, infatti, prevede l'applicazione di un tasso sostitutivo “in caso di inosservanza del comma 4”, cioè in caso di mancata indicazione in contratto del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, ovvero “nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6”, cioè di pattuizione di “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati” nonché di clausole “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
pagina 5 di 6 Orbene, anche le norme da ultimo richiamate – ovvero i commi 4 e 6 dell'art. 117 cit. – non rilevano nel caso di specie, posto che o si riferiscono a circostanze non contestate (comma 6), o non potrebbero applicarsi all'ISC (comma 4) che, come evidenziato, non è una specifica condizione economica del contratto di finanziamento, ma un indicatore del costo totale ed effettivo del finanziamento medesimo quale risultante, nella sostanza, dalla sommatoria delle varie voci di costo indicate nel contratto. Ne discende, pertanto, che “stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. n. 39169/2021).
Ugualmente infondata è l'eccezione relativa all'“omesso conteggio, ai fini del calcolo del
TAEG, degli interessi di mora in uno a quelli corrispettivi, con conseguente superamento del tasso soglia antiusura”. Al riguardo, a prescindere dalla correttezza o meno di tale preteso “omesso conteggio, ai fini del calcolo del TAEG, degli interessi di mora in uno a quelli corrispettivi”, va comunque evidenziato che
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c. , si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori
e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Nulla di tutto ciò è stato indicato dagli opponenti, i quali hanno solo genericamente lamentato l'applicazione di un tasso di interesse usurario.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1757/2021 R.G. RIGETTA l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 381/2021 dell'08/03/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 676/2021 R.G., confermandone l'efficacia esecutiva.
CONDANNA gli opponenti alla rifusione in favore della parte opposta e della parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. delle spese di lite, che si liquidano in €. 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso, spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 25/02/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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