TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. UL LL, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. operata a mezzo di note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3477 del RGAC dell'anno 2017 vertente tra
cod.fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Argirò Parte_1 C.F._1 cod.fisc. , p.e.c. C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
, in persona del legale rappresentante p.t., P.I: rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Adolfo Procopi, C.F.: - domicilio digitale: C.F._3
Email_2
- parte convenuta – nonchè
p. iva in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti Tropeano Domenico (cf domicilio digitale indicato: C.F._4
e (cf : Email_3 CP_3 C.F._5
Email_4
-terza chiamata in causa da parte convenuta-
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha narrato che, in data 6/05/2016 si trovava all'interno della Piscina Comunale Parte_1
“Pontepiccolo”, sita al Viale Papa Pio X cui aveva avuto accesso previo pagamento del ticket di ingresso;
alle ore 19.20 circa, uscita dalla vasca dopo una lezione di nuoto, mentre camminava lungo il tragitto tra la vasca e gli spogliatoi, inciampava in una grata per il deflusso delle acque apposta in modo non regolare, in quanto rotta.
A seguito della caduta, l'arto inferiore sinistro rimaneva bloccato nell'apertura che si era venuta a creare, mentre la spalla sinistra urtava con violenza per terra.
In data 10/05/2016, a causa del peggioramento dell'edema comparso già dopo poche ore, e dell'intensificarsi del dolore al ginocchio sinistro, la danneggiata era costretta a ricorrere alle cure dell'Azienda Ospedaliera di
Catanzaro, che accertava e verificava l'esistenza di una lesione LCA e del menisco mediale. Il generale quadro clinico si aggravava ulteriormente allorquando, in data 30/05/2016, veniva certificata la successiva lesione del tendine collaterale del ginocchio sinistro e l'interessamento del sovra spinoso alla spalla sinistra. Ha, pertanto, convenuto la quale gestore dell'impianto sportivo ai sensi dell'art.2051 e 2043 Controparte_1
CC, chiedendone la condanna al risarcimento del danno occorso alla persona dell'attrice pari ad € 13.180,23 in aderenza a quanto accertato dal consulente di parte ed in ossequio alla tabella del danno biologico per l'anno 2016/2017 di cui al D.M. 19 luglio 2016, o nella maggior misura da accertarsi in corso di giudizio, oltre alle spese mediche conseguenti.
1.1 Costituitasi in giudizio, la ha resistito alla domanda attorea, rilevando una serie di Controparte_1 anomalie, che renderebbero poco veritiera la ricostruzione dei fatti offerta da controparte.
Ha evidenziato che, nonostante l'entità dell'infortunio occorso, l'odierna attrice si è recata in Ospedale ben quattro giorni dopo (10.05.16), aggiungendo che non si rinviene tra gli atti di causa il certificato di Pronto
Soccorso, sul quale avrebbe dovuto essere annotata la causa dell'evento per come riferita direttamente dal paziente al momento della presentazione in Ospedale. Ha ricordato che la denuncia del sinistro è stata recapitata in data 21.05.2016 alla e solo in data 09.06.2016, direttamente a mezzo del Controparte_4 proprio difensore, alla Controparte_1
Ha, poi, eccepito che la società non aveva potere gestionale diretto sulle attività svolte Controparte_1 nella Piscina Comunale;
la gestione dell'impianto - sempre secondo parte convenuta – sarebbe stata demandata alle varie società sportive attraverso una convenzione di affidamento con conseguente esonero di ogni tipo di responsabilità in capo alla (v. art.5 della Convenzione); inoltre ha sostenuto Controparte_1 che l'onere di segnalazione di eventuali anomalie della struttura non era certamente esigibile dalla CP_1
bensì da chi doveva effettuare il servizio di assistenza bagnanti.
[...]
Ha aggiunto che l'utente della piscina aveva comunque l'obbligo di diligenza e quindi di prestare attenzione ad eventuali disconnessioni sul piano calpestabile, sollevando, infine, anche dubbi sul percorso effettivamente impegnato dalla er raggiungere gli spogliatoi. Pt_1
1.3 Chiamata in causa dalla convenuta si è costituita la , la quale -oltre a Controparte_5 corroborare le eccezioni già rilevate dalla propria assicurata ha anche eccepito Controparte_1
l'inoperatività della polizza, in quanto l non aveva comunicato il (presunto) Parte_2 sinistro per cui è causa nei termini contrattuali, in aperta violazione di quanto previsto dall'art. 20 delle condizioni di polizza (obblighi in caso di sinistro).
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda formulata da parte attrice nei confronti della società
e conseguentemente, rigettare altresì la domanda di garanzia e manleva proposta Controparte_1 dalla assicurata nei confronti della terza chiamata Controparte_5
2. Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi 4 testi: (vedi udienza del 23.03.2023 e del Testimone_1
23.11.2023), (vedi udienza del 23.03.2023), (vedi udienza del 23.11.2023) e Testimone_2 Testimone_3
(vedi udienza del 23.11.2023). Testimone_4
3. L'unico teste, che ha affermato di essere stato presente al momento del sinistro, è stato , Testimone_5 qualificatosi come direttore tecnico nonché presidente della associazione che gestiva gli Controparte_4 spazi acqua della piscina comunale “Pontepiccolo”. Egli ha riferito di avere assistito alla caduta della “ Pt_1
E' sprofondata con il piede nella grata. Questa grata si trova lungo il tragitto che va dalla vasca agli spogliatoi
(….) Una volta raggiuntala ho notato che la griglia era rotta”. Ha anche confermato che in quell'occasione l'arto inferiore sinistro dell'infortunata era rimasto bloccato nell'apertura della grata e che la spalla sinistra aveva urtato per terra.
Risentito, poi, all'udienza del 23.11.2023 ha anche riconosciuto il luogo della caduta, individuandolo in “una delle grate che sono raffigurate nelle foto 3 e 4 del fascicolo della . Riconosco la zona dal Controparte_1
che si vede nelle foto, in quanto è caduta nella zona posta nei pressi del finestrone medesimo”. Parte_3
3.1 Non appaiono elementi che inficino in modo apprezzabile l'attendibilità del teste e quindi la ricostruzione testè riportata. I dubbi mossi da parte convenuta sull'interesse della associazione sportiva, di cui il era presidente, Tes_1 non sembrano essere fondati. Infatti la responsabilità del sinistro non grava sulle società sportive che frequentavano l'impianto, in quanto proprio la richiamata “Convezione per l'utilizzo di spazi all'interno della struttura Impianto Sportivo di Ponte Piccolo”, all'art. 5, recita che: “La si obbliga ad Controparte_1 assicurare le condizioni di fruibiltà degli impianti a norma di legge….” (allegato 6 alla comparsa di costituzione della . Pertanto l'associazione non sarebbe stata in ogni caso responsabile Controparte_1 Controparte_4 per i difetti di manutenzione dell'impianto.
Per quanto non sia dirimente ai fini del decidere, va, poi, rilevato che non è stato provato che vi fosse obbligo delle associazioni sportive di segnalare la presenza di eventuali grate rotte. Quanto riferito dai testi indicati Tes_ Tes_ da parte convenuta – ed tutti dipendenti della – in merito a riunioni periodiche Controparte_1 con le associazioni sportive è stato negato dal e, comunque, non ha trovato riscontro in ulteriori prove Tes_1 Tes_ od indizi da cui desumere aliunde tale prassi, quali potevano essere le pec indicate dal teste
Infine non appare neanche convincente il rilievo sull'anomalo percorso che l'attrice avrebbe seguito per raggiungere gli spogliatoi. E' stato chiarito dai testi che non vi era un percorso obbligatorio. Va, poi, aggiunto che non è stato provato che al momento del sinistro lo spazio in questione non fosse praticabile in quanto Tes_ occupato dalle idrobike della (vedi deposizione teste . Parte_4
4. Orbene la carenza nella manutenzione delle grate di scolo delle acque comporta la responsabilità CP_ extracontrattuale dell' gestore, che - come noto - si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle sue pertinenze, salvo che abbia fornito la prova che l'evento dannoso fosse imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.
In questo caso è bene precisare che la recente giurisprudenza considera non predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà avere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cc), richiedendosi per l'integrazione del fortuito che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno (cfr Cassazione 4035/2021). A parere di questo
Giudice, non si evince tale valutazione di imprevedibilità dalla dinamica del sinistro.
5. Escluso il carattere di imprevedibilità del comportamento dell'attrice, va comunque operato il giudizio in merito all'eventuale concorso di colpa nella caduta.
5.1 Infatti: “In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno” (cfr Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13/1/2005, n.564).
Nel caso di specie la sig.ra requentava la piscina (vedi ricevute di pagamento ingresso piscina), quindi Pt_1
è da presumere che conoscesse lo stato dei luoghi. Orbene, per quel che interessa, il teste ha riferito Tes_1 che: “Secondo me le griglie erano di plastica ed erano poggiate su dei supporti. Non erano stabili e non ritengo distribuissero bene il peso. Qualche grata tendeva a muoversi, quando ci si passava sopra”.
Si può, quindi, ragionevolmente riconoscere che la condotta della danneggiata non si sia conformata a criteri di diligenza. Nel caso di specie, cioè, alla luce di quanto riferito dal teste, l'attraversamento delle griglie di plastica avrebbe dovuto essere compiuto con particolare attenzione.
L'assenza della richiesta cautela ha, pertanto, apportato un contributo causale nella determinazione del danno, che si ritiene possa incidere nella misura del 50%, residuando, quindi una pari responsabilità dell'ente convenuto. 6. Orbene, appurata la sussistenza del cd danno evento, va ora scrutinato il cd danno conseguenza anche in ordine alla sua quantificazione.
Va subito chiarito che al ctu medico legale dott. ra stato posto – tra gli altri – il seguente quesito: Per_1
“Verifichi, con l'ausilio dei criteri propri della medicina legale (criterio della possibilità scientifica, criterio di esclusione di altre cause, criterio cronologico, criterio topografico, criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa, criterio di continuità fenomenica) se siano o meno (ovvero siano in tutto o solo in parte) riconducibili causalmente all'evento così come prospettato in causa, anche alla luce della scelta di ricorrere alle cure sanitarie dopo 4 giorni dall'asserito sinistro”.
Orbene il perito ha sostenuto che: “Dall'esame della documentazione sanitaria, attraverso una attenta valutazione circa la natura del trauma e la sua efficienza lesiva , si può affermare che, per quanto attiene alle lesioni sopra descritte e valutate, sono stati soddisfatti i principali criteri medico legali per affermare l'esistenza del nesso causale e cioè il rapporto cronologico - temporale, di efficienza lesiva e di seriazione degli eventi tra il sinistro in questione ed il danno valutato”.
Peraltro anche la stessa ctp della compagnia assicuratrice redatta dal dott. riconosce Persona_2 sussistente il nesso causale tra evento e lesioni (vedi allegato memoria ex art. 183 VI co n. 2 della terza chiamata).
7. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il ctu ha accertato che: “ …presso l
[...]
dove veniva sottoposta ad esame RMN del ginocchio che metteva in evidenza Controparte_7 la “…lesione parziale del menisco mediale e la distrazione a carico del LCA e LCM…”- Veniva valutata dallo specialista Ortopedico il quale consigliava ginocchiera elastica e riposo. In data 07.06.2026 veniva effettuata ecografia della spalla sinistra ed in data 14.06.1016 esame RMN della stessa spalla che metteva in evidenza un “… modico versamento endoarticolare, distensione della capsula articolare acromion-claveare e della borsa sottoscapolare, tendinopatia ……”
Seguivano successivi controllo specialistici nel corso dei quali veniva prescritta terapia medica e riposo, nonché cicli di FLK fino al 20.07.2016, epoca in cui è stata giudicata guarita con postumi da valutare in sede medico- legale.
Alle predette lesioni residuano postumi invalidanti permanenti che rivestono interesse clinico e medico-legale, caratterizzati da una sindrome algodisfunzionale a carico del ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale e interessamento del LCA. Spalla dolorosa sinistra in esiti a trauma contusivo in soggetto con quadro degenerativo preesistente. -)”.
Continua il perito costatando che: “All'evento traumatico è conseguito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 10 (dieci) ed un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 60 (sessanta) mediamente valutabili al 50 %-
Per quanto riguarda gli esiti permanenti, il danno biologico postumo (….) può essere stabilito nella misura del
7 % ( sette percento)”
Ha infine riscontrato spese mediche documentate pari ad Euro 150,00.
Tali conclusioni risultano coerenti con gli accertamenti compiuti, sorrette da corretta e congrua motivazione, immuni da vizi logici, e, pertanto, condivisibili.
7.1 Applicando le cd tabelle milanesi (cfr Cass. ordinanza 38077/2021), si ricorda che: “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).
7.2 Va, poi, sin da ora chiarito che: “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
VI. Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)”
(Cass. 24473/2020).
Non si potrà, pertanto, tenere conto pertanto della autonoma richiesta di risarcimento del danno cd esistenziale, per evitare la duplicazione segnalata dal Giudice di legittimità, ma, semmai, se ne terrà conto in sede di personalizzazione del danno ma solo qualora siano state allegate e provate circostanze idonee secondo la sentenza appena citata.
7.3. Orbene, nel caso di specie, non si ritiene di dovere procedere né all'aumento per la personalizzazione del danno né all'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
7.4 Il "danno morale", che, come noto, non è suscettibile di accertamento medico-legale, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Come oramai per ogni figura di danno, non può ammettersi – tuttavia - un danno in re ipsa, collegato automaticamente al cd danno evento.
Ciò comporta che, se a livello probatorio è consentito alla parte ricorrere alle presunzioni ed alle massime di esperienza, si richiede -al contrario- un ampio onere allegatorio. In altri termini, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (cfr Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie l'attività assertoria del tutto assente, e quindi nessun danno sub specie può essere riconosciuto.
7.5 Del pari non può esser accolta alcuna "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute, che assume rilevanza solo allorquando incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati (cfr. artt. 138 Codice delle assicurazioni private).
Essa rappresenta, in poche parole, un pregiudizio che qualunque vittima della stessa età e che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenza già considerata nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n.
23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).
7.6 Pertanto si provvederà alla sola liquidazione del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale e della personalizzazione.
8. Atteso che il postumo invalidante permanente è pari al 7% e l'età dell'infortunato al tempo del sinistro era di anni 57, l'importo del danno biologico relazionale è di € 10.533,00; il danno da invalidità temporanea totale ammonta, invece, ad € 1.150,00; il danno da invalidità temporanea parziale al 50% ammonta ad € 3.450,00.
Il danno biologico nel suo complesso ammonta quindi a € 15.133,00, cui andranno aggiunte € 150,00 di spese mediche per un totale di € 15.283,00.
Tale cifra -decurtata del 50% per il riconosciuto concorso di colpa- ammonta ad € 7.641,50 e rappresenta il danno non patrimoniale da risarcire all'attore da parte delconvenuto.
8.1 Questa somma va considerata come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il
06.05.2016, ma è stata calcolata sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
Tuttavia “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”
(cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Pertanto l'importo, determinato con i valori attuali dovrà dapprima essere devalutato alla data del fatto
(06.05.2016) e poi rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema:
1. Devalutazione di € 7.641,50 alla data del sinistro (06.05.2016): € 6.258,00;
2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata: € 8.499,38, che costituisce la somma finale da riconoscere.
9. Va, infine, affrontato il tema degli effetti processuali della chiamata del terzo nella presente procedura.
9.1 Va avvertito che a partire dalla nota sentenza a Sezioni Unite n. 24707 del 2015, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la distinzione tra la c.d garanzia propria ed impropria si avvia a mantenere un valore soltanto descrittivo delle varie fattispecie di garanzia.
Nel caso di specie il garantito ha invocato un titolo (il contratto di assicurazione) diverso da quello dedotto in causa dal danneggiato. Pertanto - al di là del richiamo descrittivo alla c.d. garanzia impropria - va rilevato che – nel caso di specie - non opera l'estensione automatica al terzo chiamato della domanda attrice (a meno che vi sia stata una espressa richiesta da parte di quest'ultima, omessa nel caso di specie).
9.2 Va, poi, rammentato che, la Compagnia assicuratrice ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa, richiamando l'art. 20 della polizza assicurativa prevede che: “in caso di sinistro deve essere dato avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza”, che, in buona sostanza, rispecchia quanto previsto dall'art. 1913 cc
Infatti ha rilevato che (vedi memorie ex art. 183 VI co n. 1) che la era venuta a conoscenza Controparte_1 del sinistro in data 23.05.2016, ma ha attivato la polizza soltanto dopo la ricezione della diffida del 16.06.2016.
L'argomentazione tuttavia non convince in quanto: “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cassazione Cassazione civile, sez. III, 30 Settembre 2019, n. 24210).
La compagnia assicuratrice non ha svolto neanche sul piano allegatorio la richiesta attività volta a paralizzare o diminuire la richiesta dell'assicurato e, pertanto, l'eccezione va rigettata.
9.3 Sussiste, pertanto, la responsabilità della compagnia assicurativa come previsto dalla polizza sottoscritta dalle parti (vedi art.12), che prevede l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi.
Provata la responsabilità dell'assicurato, va, quindi, riconosciuta la responsabilità del terzo chiamato secondo quanto appena richiamato.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi stante l'entità della somma liquidata vicina al valore minimo dello scaglione e considerata la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma di € 8.499,38 calcolata alla data della sentenza.
Condanna la alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf.,
VA e PA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico della le spese di c.t.u., liquidate con separato Controparte_1 decreto.
Condanna la compagnia assicuratrice a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_1
dal risarcimento del danno in favore di parte attrice e dalle spese di lite, come sopra liquidate.
[...]
Catanzaro, lì 17.11.2025
Il Giudice Onorario
UL LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. UL LL, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. operata a mezzo di note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3477 del RGAC dell'anno 2017 vertente tra
cod.fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Argirò Parte_1 C.F._1 cod.fisc. , p.e.c. C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
, in persona del legale rappresentante p.t., P.I: rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Adolfo Procopi, C.F.: - domicilio digitale: C.F._3
Email_2
- parte convenuta – nonchè
p. iva in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti Tropeano Domenico (cf domicilio digitale indicato: C.F._4
e (cf : Email_3 CP_3 C.F._5
Email_4
-terza chiamata in causa da parte convenuta-
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha narrato che, in data 6/05/2016 si trovava all'interno della Piscina Comunale Parte_1
“Pontepiccolo”, sita al Viale Papa Pio X cui aveva avuto accesso previo pagamento del ticket di ingresso;
alle ore 19.20 circa, uscita dalla vasca dopo una lezione di nuoto, mentre camminava lungo il tragitto tra la vasca e gli spogliatoi, inciampava in una grata per il deflusso delle acque apposta in modo non regolare, in quanto rotta.
A seguito della caduta, l'arto inferiore sinistro rimaneva bloccato nell'apertura che si era venuta a creare, mentre la spalla sinistra urtava con violenza per terra.
In data 10/05/2016, a causa del peggioramento dell'edema comparso già dopo poche ore, e dell'intensificarsi del dolore al ginocchio sinistro, la danneggiata era costretta a ricorrere alle cure dell'Azienda Ospedaliera di
Catanzaro, che accertava e verificava l'esistenza di una lesione LCA e del menisco mediale. Il generale quadro clinico si aggravava ulteriormente allorquando, in data 30/05/2016, veniva certificata la successiva lesione del tendine collaterale del ginocchio sinistro e l'interessamento del sovra spinoso alla spalla sinistra. Ha, pertanto, convenuto la quale gestore dell'impianto sportivo ai sensi dell'art.2051 e 2043 Controparte_1
CC, chiedendone la condanna al risarcimento del danno occorso alla persona dell'attrice pari ad € 13.180,23 in aderenza a quanto accertato dal consulente di parte ed in ossequio alla tabella del danno biologico per l'anno 2016/2017 di cui al D.M. 19 luglio 2016, o nella maggior misura da accertarsi in corso di giudizio, oltre alle spese mediche conseguenti.
1.1 Costituitasi in giudizio, la ha resistito alla domanda attorea, rilevando una serie di Controparte_1 anomalie, che renderebbero poco veritiera la ricostruzione dei fatti offerta da controparte.
Ha evidenziato che, nonostante l'entità dell'infortunio occorso, l'odierna attrice si è recata in Ospedale ben quattro giorni dopo (10.05.16), aggiungendo che non si rinviene tra gli atti di causa il certificato di Pronto
Soccorso, sul quale avrebbe dovuto essere annotata la causa dell'evento per come riferita direttamente dal paziente al momento della presentazione in Ospedale. Ha ricordato che la denuncia del sinistro è stata recapitata in data 21.05.2016 alla e solo in data 09.06.2016, direttamente a mezzo del Controparte_4 proprio difensore, alla Controparte_1
Ha, poi, eccepito che la società non aveva potere gestionale diretto sulle attività svolte Controparte_1 nella Piscina Comunale;
la gestione dell'impianto - sempre secondo parte convenuta – sarebbe stata demandata alle varie società sportive attraverso una convenzione di affidamento con conseguente esonero di ogni tipo di responsabilità in capo alla (v. art.5 della Convenzione); inoltre ha sostenuto Controparte_1 che l'onere di segnalazione di eventuali anomalie della struttura non era certamente esigibile dalla CP_1
bensì da chi doveva effettuare il servizio di assistenza bagnanti.
[...]
Ha aggiunto che l'utente della piscina aveva comunque l'obbligo di diligenza e quindi di prestare attenzione ad eventuali disconnessioni sul piano calpestabile, sollevando, infine, anche dubbi sul percorso effettivamente impegnato dalla er raggiungere gli spogliatoi. Pt_1
1.3 Chiamata in causa dalla convenuta si è costituita la , la quale -oltre a Controparte_5 corroborare le eccezioni già rilevate dalla propria assicurata ha anche eccepito Controparte_1
l'inoperatività della polizza, in quanto l non aveva comunicato il (presunto) Parte_2 sinistro per cui è causa nei termini contrattuali, in aperta violazione di quanto previsto dall'art. 20 delle condizioni di polizza (obblighi in caso di sinistro).
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda formulata da parte attrice nei confronti della società
e conseguentemente, rigettare altresì la domanda di garanzia e manleva proposta Controparte_1 dalla assicurata nei confronti della terza chiamata Controparte_5
2. Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi 4 testi: (vedi udienza del 23.03.2023 e del Testimone_1
23.11.2023), (vedi udienza del 23.03.2023), (vedi udienza del 23.11.2023) e Testimone_2 Testimone_3
(vedi udienza del 23.11.2023). Testimone_4
3. L'unico teste, che ha affermato di essere stato presente al momento del sinistro, è stato , Testimone_5 qualificatosi come direttore tecnico nonché presidente della associazione che gestiva gli Controparte_4 spazi acqua della piscina comunale “Pontepiccolo”. Egli ha riferito di avere assistito alla caduta della “ Pt_1
E' sprofondata con il piede nella grata. Questa grata si trova lungo il tragitto che va dalla vasca agli spogliatoi
(….) Una volta raggiuntala ho notato che la griglia era rotta”. Ha anche confermato che in quell'occasione l'arto inferiore sinistro dell'infortunata era rimasto bloccato nell'apertura della grata e che la spalla sinistra aveva urtato per terra.
Risentito, poi, all'udienza del 23.11.2023 ha anche riconosciuto il luogo della caduta, individuandolo in “una delle grate che sono raffigurate nelle foto 3 e 4 del fascicolo della . Riconosco la zona dal Controparte_1
che si vede nelle foto, in quanto è caduta nella zona posta nei pressi del finestrone medesimo”. Parte_3
3.1 Non appaiono elementi che inficino in modo apprezzabile l'attendibilità del teste e quindi la ricostruzione testè riportata. I dubbi mossi da parte convenuta sull'interesse della associazione sportiva, di cui il era presidente, Tes_1 non sembrano essere fondati. Infatti la responsabilità del sinistro non grava sulle società sportive che frequentavano l'impianto, in quanto proprio la richiamata “Convezione per l'utilizzo di spazi all'interno della struttura Impianto Sportivo di Ponte Piccolo”, all'art. 5, recita che: “La si obbliga ad Controparte_1 assicurare le condizioni di fruibiltà degli impianti a norma di legge….” (allegato 6 alla comparsa di costituzione della . Pertanto l'associazione non sarebbe stata in ogni caso responsabile Controparte_1 Controparte_4 per i difetti di manutenzione dell'impianto.
Per quanto non sia dirimente ai fini del decidere, va, poi, rilevato che non è stato provato che vi fosse obbligo delle associazioni sportive di segnalare la presenza di eventuali grate rotte. Quanto riferito dai testi indicati Tes_ Tes_ da parte convenuta – ed tutti dipendenti della – in merito a riunioni periodiche Controparte_1 con le associazioni sportive è stato negato dal e, comunque, non ha trovato riscontro in ulteriori prove Tes_1 Tes_ od indizi da cui desumere aliunde tale prassi, quali potevano essere le pec indicate dal teste
Infine non appare neanche convincente il rilievo sull'anomalo percorso che l'attrice avrebbe seguito per raggiungere gli spogliatoi. E' stato chiarito dai testi che non vi era un percorso obbligatorio. Va, poi, aggiunto che non è stato provato che al momento del sinistro lo spazio in questione non fosse praticabile in quanto Tes_ occupato dalle idrobike della (vedi deposizione teste . Parte_4
4. Orbene la carenza nella manutenzione delle grate di scolo delle acque comporta la responsabilità CP_ extracontrattuale dell' gestore, che - come noto - si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle sue pertinenze, salvo che abbia fornito la prova che l'evento dannoso fosse imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.
In questo caso è bene precisare che la recente giurisprudenza considera non predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà avere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cc), richiedendosi per l'integrazione del fortuito che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno (cfr Cassazione 4035/2021). A parere di questo
Giudice, non si evince tale valutazione di imprevedibilità dalla dinamica del sinistro.
5. Escluso il carattere di imprevedibilità del comportamento dell'attrice, va comunque operato il giudizio in merito all'eventuale concorso di colpa nella caduta.
5.1 Infatti: “In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno” (cfr Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13/1/2005, n.564).
Nel caso di specie la sig.ra requentava la piscina (vedi ricevute di pagamento ingresso piscina), quindi Pt_1
è da presumere che conoscesse lo stato dei luoghi. Orbene, per quel che interessa, il teste ha riferito Tes_1 che: “Secondo me le griglie erano di plastica ed erano poggiate su dei supporti. Non erano stabili e non ritengo distribuissero bene il peso. Qualche grata tendeva a muoversi, quando ci si passava sopra”.
Si può, quindi, ragionevolmente riconoscere che la condotta della danneggiata non si sia conformata a criteri di diligenza. Nel caso di specie, cioè, alla luce di quanto riferito dal teste, l'attraversamento delle griglie di plastica avrebbe dovuto essere compiuto con particolare attenzione.
L'assenza della richiesta cautela ha, pertanto, apportato un contributo causale nella determinazione del danno, che si ritiene possa incidere nella misura del 50%, residuando, quindi una pari responsabilità dell'ente convenuto. 6. Orbene, appurata la sussistenza del cd danno evento, va ora scrutinato il cd danno conseguenza anche in ordine alla sua quantificazione.
Va subito chiarito che al ctu medico legale dott. ra stato posto – tra gli altri – il seguente quesito: Per_1
“Verifichi, con l'ausilio dei criteri propri della medicina legale (criterio della possibilità scientifica, criterio di esclusione di altre cause, criterio cronologico, criterio topografico, criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa, criterio di continuità fenomenica) se siano o meno (ovvero siano in tutto o solo in parte) riconducibili causalmente all'evento così come prospettato in causa, anche alla luce della scelta di ricorrere alle cure sanitarie dopo 4 giorni dall'asserito sinistro”.
Orbene il perito ha sostenuto che: “Dall'esame della documentazione sanitaria, attraverso una attenta valutazione circa la natura del trauma e la sua efficienza lesiva , si può affermare che, per quanto attiene alle lesioni sopra descritte e valutate, sono stati soddisfatti i principali criteri medico legali per affermare l'esistenza del nesso causale e cioè il rapporto cronologico - temporale, di efficienza lesiva e di seriazione degli eventi tra il sinistro in questione ed il danno valutato”.
Peraltro anche la stessa ctp della compagnia assicuratrice redatta dal dott. riconosce Persona_2 sussistente il nesso causale tra evento e lesioni (vedi allegato memoria ex art. 183 VI co n. 2 della terza chiamata).
7. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il ctu ha accertato che: “ …presso l
[...]
dove veniva sottoposta ad esame RMN del ginocchio che metteva in evidenza Controparte_7 la “…lesione parziale del menisco mediale e la distrazione a carico del LCA e LCM…”- Veniva valutata dallo specialista Ortopedico il quale consigliava ginocchiera elastica e riposo. In data 07.06.2026 veniva effettuata ecografia della spalla sinistra ed in data 14.06.1016 esame RMN della stessa spalla che metteva in evidenza un “… modico versamento endoarticolare, distensione della capsula articolare acromion-claveare e della borsa sottoscapolare, tendinopatia ……”
Seguivano successivi controllo specialistici nel corso dei quali veniva prescritta terapia medica e riposo, nonché cicli di FLK fino al 20.07.2016, epoca in cui è stata giudicata guarita con postumi da valutare in sede medico- legale.
Alle predette lesioni residuano postumi invalidanti permanenti che rivestono interesse clinico e medico-legale, caratterizzati da una sindrome algodisfunzionale a carico del ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale e interessamento del LCA. Spalla dolorosa sinistra in esiti a trauma contusivo in soggetto con quadro degenerativo preesistente. -)”.
Continua il perito costatando che: “All'evento traumatico è conseguito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 10 (dieci) ed un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 60 (sessanta) mediamente valutabili al 50 %-
Per quanto riguarda gli esiti permanenti, il danno biologico postumo (….) può essere stabilito nella misura del
7 % ( sette percento)”
Ha infine riscontrato spese mediche documentate pari ad Euro 150,00.
Tali conclusioni risultano coerenti con gli accertamenti compiuti, sorrette da corretta e congrua motivazione, immuni da vizi logici, e, pertanto, condivisibili.
7.1 Applicando le cd tabelle milanesi (cfr Cass. ordinanza 38077/2021), si ricorda che: “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).
7.2 Va, poi, sin da ora chiarito che: “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
VI. Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)”
(Cass. 24473/2020).
Non si potrà, pertanto, tenere conto pertanto della autonoma richiesta di risarcimento del danno cd esistenziale, per evitare la duplicazione segnalata dal Giudice di legittimità, ma, semmai, se ne terrà conto in sede di personalizzazione del danno ma solo qualora siano state allegate e provate circostanze idonee secondo la sentenza appena citata.
7.3. Orbene, nel caso di specie, non si ritiene di dovere procedere né all'aumento per la personalizzazione del danno né all'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
7.4 Il "danno morale", che, come noto, non è suscettibile di accertamento medico-legale, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Come oramai per ogni figura di danno, non può ammettersi – tuttavia - un danno in re ipsa, collegato automaticamente al cd danno evento.
Ciò comporta che, se a livello probatorio è consentito alla parte ricorrere alle presunzioni ed alle massime di esperienza, si richiede -al contrario- un ampio onere allegatorio. In altri termini, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (cfr Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie l'attività assertoria del tutto assente, e quindi nessun danno sub specie può essere riconosciuto.
7.5 Del pari non può esser accolta alcuna "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute, che assume rilevanza solo allorquando incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati (cfr. artt. 138 Codice delle assicurazioni private).
Essa rappresenta, in poche parole, un pregiudizio che qualunque vittima della stessa età e che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenza già considerata nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n.
23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).
7.6 Pertanto si provvederà alla sola liquidazione del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale e della personalizzazione.
8. Atteso che il postumo invalidante permanente è pari al 7% e l'età dell'infortunato al tempo del sinistro era di anni 57, l'importo del danno biologico relazionale è di € 10.533,00; il danno da invalidità temporanea totale ammonta, invece, ad € 1.150,00; il danno da invalidità temporanea parziale al 50% ammonta ad € 3.450,00.
Il danno biologico nel suo complesso ammonta quindi a € 15.133,00, cui andranno aggiunte € 150,00 di spese mediche per un totale di € 15.283,00.
Tale cifra -decurtata del 50% per il riconosciuto concorso di colpa- ammonta ad € 7.641,50 e rappresenta il danno non patrimoniale da risarcire all'attore da parte delconvenuto.
8.1 Questa somma va considerata come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il
06.05.2016, ma è stata calcolata sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
Tuttavia “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”
(cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Pertanto l'importo, determinato con i valori attuali dovrà dapprima essere devalutato alla data del fatto
(06.05.2016) e poi rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema:
1. Devalutazione di € 7.641,50 alla data del sinistro (06.05.2016): € 6.258,00;
2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata: € 8.499,38, che costituisce la somma finale da riconoscere.
9. Va, infine, affrontato il tema degli effetti processuali della chiamata del terzo nella presente procedura.
9.1 Va avvertito che a partire dalla nota sentenza a Sezioni Unite n. 24707 del 2015, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la distinzione tra la c.d garanzia propria ed impropria si avvia a mantenere un valore soltanto descrittivo delle varie fattispecie di garanzia.
Nel caso di specie il garantito ha invocato un titolo (il contratto di assicurazione) diverso da quello dedotto in causa dal danneggiato. Pertanto - al di là del richiamo descrittivo alla c.d. garanzia impropria - va rilevato che – nel caso di specie - non opera l'estensione automatica al terzo chiamato della domanda attrice (a meno che vi sia stata una espressa richiesta da parte di quest'ultima, omessa nel caso di specie).
9.2 Va, poi, rammentato che, la Compagnia assicuratrice ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa, richiamando l'art. 20 della polizza assicurativa prevede che: “in caso di sinistro deve essere dato avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza”, che, in buona sostanza, rispecchia quanto previsto dall'art. 1913 cc
Infatti ha rilevato che (vedi memorie ex art. 183 VI co n. 1) che la era venuta a conoscenza Controparte_1 del sinistro in data 23.05.2016, ma ha attivato la polizza soltanto dopo la ricezione della diffida del 16.06.2016.
L'argomentazione tuttavia non convince in quanto: “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cassazione Cassazione civile, sez. III, 30 Settembre 2019, n. 24210).
La compagnia assicuratrice non ha svolto neanche sul piano allegatorio la richiesta attività volta a paralizzare o diminuire la richiesta dell'assicurato e, pertanto, l'eccezione va rigettata.
9.3 Sussiste, pertanto, la responsabilità della compagnia assicurativa come previsto dalla polizza sottoscritta dalle parti (vedi art.12), che prevede l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi.
Provata la responsabilità dell'assicurato, va, quindi, riconosciuta la responsabilità del terzo chiamato secondo quanto appena richiamato.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori minimi stante l'entità della somma liquidata vicina al valore minimo dello scaglione e considerata la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma di € 8.499,38 calcolata alla data della sentenza.
Condanna la alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf.,
VA e PA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico della le spese di c.t.u., liquidate con separato Controparte_1 decreto.
Condanna la compagnia assicuratrice a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_1
dal risarcimento del danno in favore di parte attrice e dalle spese di lite, come sopra liquidate.
[...]
Catanzaro, lì 17.11.2025
Il Giudice Onorario
UL LL