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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.8814/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8814/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv.to SPASARI Maria Letizia C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv.to DE CINQUE Marianna Rita;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Cetona (SI) in data
14/06/2008 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui alle note di trattazione dell'udienza del 7/052025, che qui si riportano integralmente:
1. La figlia , nata a [...] [...], viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento presso la madre.
2. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia , salvi diversi accordi: Per_1
- a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
- 1 pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00 nella settimana in cui la minore starà con il padre per il fine settimana e con il pernottamento fino al rientro a scuola la mattina 1 successiva nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con la madre;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- durante le festività pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, ad anni alterni, salvo diversi accordi da prendersi entro 60 giorni dalla Domenica di Pasqua;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni, da concordarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno;
- durante le ulteriori festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, vacanze del ringraziamento e vacanze di Halloween) ad anni alterni e alternativamente con la madre.
3. Il Signor verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Signora quale contributo CP_2 CP_1 al mantenimento della figlia euro 3.000,00 al mese, con decorrenza dal mese di Per_1 aprile 2025 e con rivalutazione annuale secondo gli indici istat, oltre al 100% delle spese straordinarie scolastiche, sanitarie, sportive, ricreative tutte, come da protocollo di intesa che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare, con un tetto massimo di spesa pari ad euro
5.000,00 all'anno.
4. Il Signor verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Signora quale contributo CP_2 CP_1 per il di lei mantenimento euro 1.200,00 al mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025 e con rivalutazione annuale secondo gli indici istat.
5. I genitori concordano sin da ora che la figlia continuerà fino alla fine del ciclo Per_1 scolastico elementare la scuola privata attualmente frequentata (spesa straordinaria concordata e fuori dal budget annuale di cui sopra) mentre successivamente (a partire dall'anno scolastico2025/2026) verrà iscritta ad una scuola pubblica.
6. La casa coniugale sita in Roma alla via della Camilluccia n.741-Pal. S int. 6 di proprietà esclusiva del Signor è stata venduta;
tutti gli arredi già contenuti nella casa coniugale CP_2
(intendendo per essi mobili, quadri, sopramobili, tappeti e suppellettili nulla escluso) resteranno di proprietà esclusiva del Signor salvo i regali avuti per il matrimonio;
i CP_2 mobili già contenuti nella camera da letto della moglie e della figlia e quelli nella camera della
TV rimarranno nella proprietà esclusiva della Signora fatta eccezione per il ritratto di CP_1 ed una fotografia della serie “Piscine”. Rimarranno, altresì, nella proprietà Testimone_1 esclusiva del Signor i tre fossili di ammoniti ed i 5 lotti di meteorite e frammento di CP_2 superficie lunare già detenuti dal in un luogo diverso dalla casa coniugale. Il Parte_1
Signor in quanto proprietario di detti beni avrà la facoltà di alienarli nei tempi e CP_2 modalità da lui determinati.
7. A titolo di regolamentazione patrimoniale fra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti danno atto che il Signor
per accordo intervenuto nelle more fra le parti, ha corrisposto la somma di € CP_2
730.000,00 (settecentotrentamila/00) per l'acquisto quanto all'intero usufrutto vitalizio in capo alla signora quanto ai diritti invisi di 1/20 (un ventesimo) della nuda Controparte_1 proprietà in capo al signor e quanto ai restanti 19/20 (diciannove ventesimi) Controparte_2 della nuda proprietà in capo alla figlia minore previa autorizzazione del Persona_2
Giudice Tutelare, delle porzioni immobiliari, dalle parti concordemente individuate, facenti
2 parte del complesso denominato “Domus Electa” sito in Roma Via della Camilluccia con accesso dai civici n. 535(carrabile esclusivo per l'interno A/1) e 537 (pedonale e carrabile condominiale), e precisamente:
a) appartamento posto al piano primo della scala A distinto con il numero interno 4 censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 228, particella 10, subalterno 659, zona censuaria 4, cat. A/2, classe 4, vani 6, superfice catastale mq 116, rendita catastale euro
1.704,31 via della Camilluccia n. 537, interno 4, piano 1, scala A;
b) box auto posto al piano primo sottostrada distinto con la sigla C6, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 228, particella 10, subalterno 571, zona censuaria 4, cat. C/6, classe 7, mq 25, superficie catastale mq 26, rendita catastale Euro 209,17 via della Camilluccia n. 537, interno
C/6, piano S1, il tutto come indicato in atto di compravendita per atto Notaio di Per_3
Roma del 4 marzo 2025 Rep. 15872 – Rac.7379.
Il Sig. ha provveduto altresì, sempre per accordo nelle more intervenuto fra le parti, a CP_2 versare la commissione dell'agenzia immobiliare, nonché le spese notarili ed oneri fiscali.
8. Parimenti a titolo di regolamentazione patrimoniale fra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il Sig. Controparte_2 si obbliga, sempre a causa della separazione, a trasferire, a titolo gratuito, alla figlia minore decorsi 5 anni dalla data dell'intervenuto rogito di acquisto ed entro e non Persona_2 oltre i 6 mesi successivi, il proprio 1/20 (un ventesimo) della nuda proprietà di tutte le porzioni immobiliari facenti parte del complesso “Domus Electa” sito in Roma Via della Camilluccia con accesso dai civici n. 535(carrabile esclusivo per l'interno A/1) e 537 (pedonale e carrabile condominiale) sopra descritte al punto 7) di cui all'atto di compravendita per atto Notaio
di Roma del 4 marzo 2025 Rep.15872 – Rac. 7379, in modo che la figlia medesima Per_3 ne diventi al 100 % nuda proprietaria;
detto trasferimento avverrà a mezzo di un Notaio di fiducia del Signor che provvederà alla stipula dell'atto di trasferimento ed alle CP_2 necessarie preventive autorizzazioni stante l'intestazione in capo alla minore, con spese a carico del padre;
9. Resta convenuto fra le parti che le spese di straordinaria manutenzione (spese successive agli interventi di ristrutturazione occorrenti al momento dell'acquisto) – secondo gli articoli di legge -legittimamente deliberate dall' assemblea condominiale o rese necessarie per guasti, con esclusione di ristrutturazione o diversa distribuzione degli spazi interni, relative all'abitazione di cui la minore è nuda proprietaria saranno a carico del Signor Per_1 finché la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica. La Controparte_2 Per_1
Signora si impegna a consentire al Signor la partecipazione a tutte le riunioni CP_1 CP_2 condominiali aventi ad oggetto spese di natura straordinaria in modo che le parti possano valutare la situazione ed il Signor sarà libero di assumere qualsivoglia decisione in CP_2 merito a dette spese che lui dovrà eventualmente sostenere. A tal fine la Signora si CP_1 impegna ad inviare tempestivamente al Signor le convocazioni relative alle assemblee CP_2 condominiali aventi ad oggetto spese straordinarie.
3 10. Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti
(italiano ed argentino per la moglie) e acconsentano al rilascio/rinnovo dei passaporti (italiano e argentino) per la figlia minore.
11. Spese legali compensate.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che Per_1 esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(Argentina) il 01.10.1973 (C.F. ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_2
14.05.1960 (C.F. ), alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si C.F._2 intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CETONA (SI) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto
5, parte II serie A);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 22/09/2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8814/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv.to SPASARI Maria Letizia C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv.to DE CINQUE Marianna Rita;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Cetona (SI) in data
14/06/2008 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui alle note di trattazione dell'udienza del 7/052025, che qui si riportano integralmente:
1. La figlia , nata a [...] [...], viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento presso la madre.
2. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia , salvi diversi accordi: Per_1
- a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina al rientro a scuola;
- 1 pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00 nella settimana in cui la minore starà con il padre per il fine settimana e con il pernottamento fino al rientro a scuola la mattina 1 successiva nella settimana in cui la minore trascorrerà il fine settimana con la madre;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio;
- durante le festività pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, ad anni alterni, salvo diversi accordi da prendersi entro 60 giorni dalla Domenica di Pasqua;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni, da concordarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno;
- durante le ulteriori festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, vacanze del ringraziamento e vacanze di Halloween) ad anni alterni e alternativamente con la madre.
3. Il Signor verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Signora quale contributo CP_2 CP_1 al mantenimento della figlia euro 3.000,00 al mese, con decorrenza dal mese di Per_1 aprile 2025 e con rivalutazione annuale secondo gli indici istat, oltre al 100% delle spese straordinarie scolastiche, sanitarie, sportive, ricreative tutte, come da protocollo di intesa che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare, con un tetto massimo di spesa pari ad euro
5.000,00 all'anno.
4. Il Signor verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Signora quale contributo CP_2 CP_1 per il di lei mantenimento euro 1.200,00 al mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025 e con rivalutazione annuale secondo gli indici istat.
5. I genitori concordano sin da ora che la figlia continuerà fino alla fine del ciclo Per_1 scolastico elementare la scuola privata attualmente frequentata (spesa straordinaria concordata e fuori dal budget annuale di cui sopra) mentre successivamente (a partire dall'anno scolastico2025/2026) verrà iscritta ad una scuola pubblica.
6. La casa coniugale sita in Roma alla via della Camilluccia n.741-Pal. S int. 6 di proprietà esclusiva del Signor è stata venduta;
tutti gli arredi già contenuti nella casa coniugale CP_2
(intendendo per essi mobili, quadri, sopramobili, tappeti e suppellettili nulla escluso) resteranno di proprietà esclusiva del Signor salvo i regali avuti per il matrimonio;
i CP_2 mobili già contenuti nella camera da letto della moglie e della figlia e quelli nella camera della
TV rimarranno nella proprietà esclusiva della Signora fatta eccezione per il ritratto di CP_1 ed una fotografia della serie “Piscine”. Rimarranno, altresì, nella proprietà Testimone_1 esclusiva del Signor i tre fossili di ammoniti ed i 5 lotti di meteorite e frammento di CP_2 superficie lunare già detenuti dal in un luogo diverso dalla casa coniugale. Il Parte_1
Signor in quanto proprietario di detti beni avrà la facoltà di alienarli nei tempi e CP_2 modalità da lui determinati.
7. A titolo di regolamentazione patrimoniale fra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti danno atto che il Signor
per accordo intervenuto nelle more fra le parti, ha corrisposto la somma di € CP_2
730.000,00 (settecentotrentamila/00) per l'acquisto quanto all'intero usufrutto vitalizio in capo alla signora quanto ai diritti invisi di 1/20 (un ventesimo) della nuda Controparte_1 proprietà in capo al signor e quanto ai restanti 19/20 (diciannove ventesimi) Controparte_2 della nuda proprietà in capo alla figlia minore previa autorizzazione del Persona_2
Giudice Tutelare, delle porzioni immobiliari, dalle parti concordemente individuate, facenti
2 parte del complesso denominato “Domus Electa” sito in Roma Via della Camilluccia con accesso dai civici n. 535(carrabile esclusivo per l'interno A/1) e 537 (pedonale e carrabile condominiale), e precisamente:
a) appartamento posto al piano primo della scala A distinto con il numero interno 4 censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 228, particella 10, subalterno 659, zona censuaria 4, cat. A/2, classe 4, vani 6, superfice catastale mq 116, rendita catastale euro
1.704,31 via della Camilluccia n. 537, interno 4, piano 1, scala A;
b) box auto posto al piano primo sottostrada distinto con la sigla C6, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 228, particella 10, subalterno 571, zona censuaria 4, cat. C/6, classe 7, mq 25, superficie catastale mq 26, rendita catastale Euro 209,17 via della Camilluccia n. 537, interno
C/6, piano S1, il tutto come indicato in atto di compravendita per atto Notaio di Per_3
Roma del 4 marzo 2025 Rep. 15872 – Rac.7379.
Il Sig. ha provveduto altresì, sempre per accordo nelle more intervenuto fra le parti, a CP_2 versare la commissione dell'agenzia immobiliare, nonché le spese notarili ed oneri fiscali.
8. Parimenti a titolo di regolamentazione patrimoniale fra i coniugi e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il Sig. Controparte_2 si obbliga, sempre a causa della separazione, a trasferire, a titolo gratuito, alla figlia minore decorsi 5 anni dalla data dell'intervenuto rogito di acquisto ed entro e non Persona_2 oltre i 6 mesi successivi, il proprio 1/20 (un ventesimo) della nuda proprietà di tutte le porzioni immobiliari facenti parte del complesso “Domus Electa” sito in Roma Via della Camilluccia con accesso dai civici n. 535(carrabile esclusivo per l'interno A/1) e 537 (pedonale e carrabile condominiale) sopra descritte al punto 7) di cui all'atto di compravendita per atto Notaio
di Roma del 4 marzo 2025 Rep.15872 – Rac. 7379, in modo che la figlia medesima Per_3 ne diventi al 100 % nuda proprietaria;
detto trasferimento avverrà a mezzo di un Notaio di fiducia del Signor che provvederà alla stipula dell'atto di trasferimento ed alle CP_2 necessarie preventive autorizzazioni stante l'intestazione in capo alla minore, con spese a carico del padre;
9. Resta convenuto fra le parti che le spese di straordinaria manutenzione (spese successive agli interventi di ristrutturazione occorrenti al momento dell'acquisto) – secondo gli articoli di legge -legittimamente deliberate dall' assemblea condominiale o rese necessarie per guasti, con esclusione di ristrutturazione o diversa distribuzione degli spazi interni, relative all'abitazione di cui la minore è nuda proprietaria saranno a carico del Signor Per_1 finché la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica. La Controparte_2 Per_1
Signora si impegna a consentire al Signor la partecipazione a tutte le riunioni CP_1 CP_2 condominiali aventi ad oggetto spese di natura straordinaria in modo che le parti possano valutare la situazione ed il Signor sarà libero di assumere qualsivoglia decisione in CP_2 merito a dette spese che lui dovrà eventualmente sostenere. A tal fine la Signora si CP_1 impegna ad inviare tempestivamente al Signor le convocazioni relative alle assemblee CP_2 condominiali aventi ad oggetto spese straordinarie.
3 10. Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti
(italiano ed argentino per la moglie) e acconsentano al rilascio/rinnovo dei passaporti (italiano e argentino) per la figlia minore.
11. Spese legali compensate.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che Per_1 esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(Argentina) il 01.10.1973 (C.F. ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_2
14.05.1960 (C.F. ), alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si C.F._2 intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CETONA (SI) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto
5, parte II serie A);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 22/09/2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Marta Ienzi
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