Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 108
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Legittimazione attiva e interesse ad agire

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento non dovesse essere notificato al coobbligato solidale (cessionario), essendo sufficiente la notifica dell'atto esattivo (cartella di pagamento). La responsabilità del coobbligato solidale opera in sede di riscossione, non di accertamento. Pertanto, la contribuente non ha interesse a contestare nel merito l'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'obbligato principale, ma può far valere le proprie ragioni in sede di riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 108
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 108
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo