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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4227/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7865/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M201164 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M201164 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M201164 IRAP 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di ROMA, impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 7865 del 14.06.2024 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 S.R.L. avverso l'avviso di accertamento notificato alla resistente in qualità di coobbligata solidale ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, a seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti della Società_1 S.r.l. in Liquidazione per l'anno d'imposta 2019. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento nei confronti della Resistente_1 S.r.l., compensando le spese di giudizio. Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma ha proposto appello, articolando i seguenti motivi:
1) erronea applicazione dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, poiché la responsabilità solidale del cessionario sorgerebbe automaticamente dalla cessione, senza necessità di alcuna prova dell'intento elusivo o della sottrazione di beni idonei a costituire garanzia patrimoniale;
2) illegittimità della pronuncia in punto di violazione del beneficium excussionis, atteso che tale questione atterrebbe alla fase riscossiva e non a quella dell'accertamento, conformemente ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza n. 28709/2020. La Resistente_1 S.r.l. si è costituita in giudizio, contestando integralmente le doglianze dell'Ufficio e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato proposto dalla Resistente_1 S.r.l. contro l'avviso di accertamento n. TK503M201164/2023, notificato in qualità di coobbligata solidale ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997. Tale ricorso risulta inammissibile per carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della Resistente_1 S.r.l., per le ragioni che seguono.
2. In tema di solidarietà tributaria, all'obbligato solidale non va necessariamente notificato l'avviso di accertamento emesso in capo all'obbligato principale, essendo sufficiente la notifica dell'atto esattivo, ossia la cartella di pagamento. Tanto nell'ipotesi di responsabilità solidale, sussidiaria e limitata del cessionario (ex art. 14, commi 1-3, D.Lgs. 472/1997), quanto in quella di responsabilità solidale ed illimitata del cessionario (nel caso di cessione in frode dei crediti tributari, ex art. 14, commi 4-5, D.Lgs. 472/1997), è escluso che al cessionario di azienda debba essere notificato l'avviso di accertamento diretto al cedente. La responsabilità del coobbligato solidale può essere fatta valere direttamente in sede di riscossione, mediante iscrizione a ruolo degli importi non versati dall'obbligato principale, senza necessità di preventiva notifica dell'avviso di accertamento.
3. La notifica dell'avviso di accertamento al coobbligato solidale, quando non dovuta né necessaria, determina conseguenze processuali rilevanti sul piano dell'interesse ad agire e della legittimazione attiva. L'avviso di accertamento n. TK503M201164/2023 è stato emesso nei confronti della Società_1 S.r.l. in Liquidazione, quale obbligato principale, per violazioni tributarie riferibili esclusivamente alla sua attività imprenditoriale nell'anno d'imposta 2019. La Resistente_1 S.r.l. non è parte del rapporto tributario sostanziale oggetto dell'accertamento, non essendo né contribuente né sostituto d'imposta né responsabile d'imposta ai sensi degli artt. 64 e 64-bis del D.P.R. n. 600/1973. La Resistente_1 S.r.l. è semplicemente cessionaria di un ramo d'azienda dalla Società_1 S.r.l., circostanza che determina, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, una responsabilità solidale sussidiaria e limitata per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili a violazioni del cedente. Tale responsabilità solidale ha natura meramente patrimoniale e non sostanziale: la Resistente_1 S.r.l. non è debitrice delle imposte accertate, ma è semplicemente obbligata in via sussidiaria a rispondere patrimonialmente del debito tributario del cedente, nei limiti del valore del ramo d'azienda acquisito e previa escussione del debitore principale. La responsabilità solidale, ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, opera esclusivamente in sede di riscossione, quando il debitore principale risulti incapiente, e non in sede di accertamento. Pertanto, la Resistente_1 S.r.l. non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a contestare nel merito l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.r.l., trattandosi di violazioni tributarie che non la riguardano e di cui non è responsabile in via principale. L'interesse della Resistente_1 S.r.l. è esclusivamente quello di eccepire, in sede di eventuale riscossione nei suoi confronti, il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997. Tale interesse può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione, qualora l'Amministrazione finanziaria, dopo aver esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti del debitore principale, proceda alla riscossione nei confronti del coobbligato solidale. Ma tale interesse non legittima la Resistente_1 S.r.l. a impugnare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.r.l., trattandosi di atto che non incide direttamente sulla sua sfera giuridica e patrimoniale.
4. Pertanto, la Resistente_1 S.r.l. difetta della legittimazione attiva a impugnare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.r.l., non essendo titolare del rapporto tributario sostanziale oggetto dell'accertamento.
5. Và altresì rilevato che precisa che l'inammissibilità del ricorso della Resistente_1 S.r.l. non determina alcuna lesione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.. Infatti, come sopra evidenziato, la Resistente_1 S.r.l. potrà legittimamente far valere la propria tutela in sede di eventuale riscossione coattiva nei suoi confronti, eccependo:
− il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997;
− l'eventuale infondatezza della pretesa tributaria nel merito;
− il superamento del limite del valore del ramo d'azienda acquisito (€ 134.309,00);
− l'eventuale illegittimità della cessione in frode ai creditori tributari.
6. Ne consegue che l'appello va accolto e dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
7. Quanto alle spese di lite va rilevato che il contenzioso processuale oggetto del presente giudizio è stato originato dalla scelta dell'Agenzia delle Entrate di notificare l'avviso di accertamento anche alla Resistente_1 S.r.l., pur non essendo tale notifica necessaria né prescritta dalla legge. Come sopra evidenziato, l'Amministrazione finanziaria avrebbe potuto limitarsi a notificare l'avviso di accertamento alla Società_1 S.r.l. in Liquidazione, debitore principale, riservando l'eventuale azione nei confronti del coobbligato solidale alla successiva fase della riscossione. Tale comportamento processuale dell'Ufficio, pur non configurando un vero e proprio abuso del processo, costituisce tuttavia un elemento di valutazione ai fini della compensazione delle spese, in quanto ha determinato, in capo alla contribuente, un'oggettiva incertezza sulla tutela processuale da esperire: motivo che appare idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
GO RI NI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4227/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7865/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M201164 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M201164 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503M201164 IRAP 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di ROMA, impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 7865 del 14.06.2024 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 S.R.L. avverso l'avviso di accertamento notificato alla resistente in qualità di coobbligata solidale ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, a seguito di verifica fiscale effettuata nei confronti della Società_1 S.r.l. in Liquidazione per l'anno d'imposta 2019. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento nei confronti della Resistente_1 S.r.l., compensando le spese di giudizio. Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma ha proposto appello, articolando i seguenti motivi:
1) erronea applicazione dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, poiché la responsabilità solidale del cessionario sorgerebbe automaticamente dalla cessione, senza necessità di alcuna prova dell'intento elusivo o della sottrazione di beni idonei a costituire garanzia patrimoniale;
2) illegittimità della pronuncia in punto di violazione del beneficium excussionis, atteso che tale questione atterrebbe alla fase riscossiva e non a quella dell'accertamento, conformemente ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza n. 28709/2020. La Resistente_1 S.r.l. si è costituita in giudizio, contestando integralmente le doglianze dell'Ufficio e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato proposto dalla Resistente_1 S.r.l. contro l'avviso di accertamento n. TK503M201164/2023, notificato in qualità di coobbligata solidale ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997. Tale ricorso risulta inammissibile per carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della Resistente_1 S.r.l., per le ragioni che seguono.
2. In tema di solidarietà tributaria, all'obbligato solidale non va necessariamente notificato l'avviso di accertamento emesso in capo all'obbligato principale, essendo sufficiente la notifica dell'atto esattivo, ossia la cartella di pagamento. Tanto nell'ipotesi di responsabilità solidale, sussidiaria e limitata del cessionario (ex art. 14, commi 1-3, D.Lgs. 472/1997), quanto in quella di responsabilità solidale ed illimitata del cessionario (nel caso di cessione in frode dei crediti tributari, ex art. 14, commi 4-5, D.Lgs. 472/1997), è escluso che al cessionario di azienda debba essere notificato l'avviso di accertamento diretto al cedente. La responsabilità del coobbligato solidale può essere fatta valere direttamente in sede di riscossione, mediante iscrizione a ruolo degli importi non versati dall'obbligato principale, senza necessità di preventiva notifica dell'avviso di accertamento.
3. La notifica dell'avviso di accertamento al coobbligato solidale, quando non dovuta né necessaria, determina conseguenze processuali rilevanti sul piano dell'interesse ad agire e della legittimazione attiva. L'avviso di accertamento n. TK503M201164/2023 è stato emesso nei confronti della Società_1 S.r.l. in Liquidazione, quale obbligato principale, per violazioni tributarie riferibili esclusivamente alla sua attività imprenditoriale nell'anno d'imposta 2019. La Resistente_1 S.r.l. non è parte del rapporto tributario sostanziale oggetto dell'accertamento, non essendo né contribuente né sostituto d'imposta né responsabile d'imposta ai sensi degli artt. 64 e 64-bis del D.P.R. n. 600/1973. La Resistente_1 S.r.l. è semplicemente cessionaria di un ramo d'azienda dalla Società_1 S.r.l., circostanza che determina, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, una responsabilità solidale sussidiaria e limitata per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili a violazioni del cedente. Tale responsabilità solidale ha natura meramente patrimoniale e non sostanziale: la Resistente_1 S.r.l. non è debitrice delle imposte accertate, ma è semplicemente obbligata in via sussidiaria a rispondere patrimonialmente del debito tributario del cedente, nei limiti del valore del ramo d'azienda acquisito e previa escussione del debitore principale. La responsabilità solidale, ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, opera esclusivamente in sede di riscossione, quando il debitore principale risulti incapiente, e non in sede di accertamento. Pertanto, la Resistente_1 S.r.l. non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a contestare nel merito l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.r.l., trattandosi di violazioni tributarie che non la riguardano e di cui non è responsabile in via principale. L'interesse della Resistente_1 S.r.l. è esclusivamente quello di eccepire, in sede di eventuale riscossione nei suoi confronti, il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997. Tale interesse può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione, qualora l'Amministrazione finanziaria, dopo aver esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti del debitore principale, proceda alla riscossione nei confronti del coobbligato solidale. Ma tale interesse non legittima la Resistente_1 S.r.l. a impugnare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.r.l., trattandosi di atto che non incide direttamente sulla sua sfera giuridica e patrimoniale.
4. Pertanto, la Resistente_1 S.r.l. difetta della legittimazione attiva a impugnare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 S.r.l., non essendo titolare del rapporto tributario sostanziale oggetto dell'accertamento.
5. Và altresì rilevato che precisa che l'inammissibilità del ricorso della Resistente_1 S.r.l. non determina alcuna lesione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.. Infatti, come sopra evidenziato, la Resistente_1 S.r.l. potrà legittimamente far valere la propria tutela in sede di eventuale riscossione coattiva nei suoi confronti, eccependo:
− il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997;
− l'eventuale infondatezza della pretesa tributaria nel merito;
− il superamento del limite del valore del ramo d'azienda acquisito (€ 134.309,00);
− l'eventuale illegittimità della cessione in frode ai creditori tributari.
6. Ne consegue che l'appello va accolto e dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
7. Quanto alle spese di lite va rilevato che il contenzioso processuale oggetto del presente giudizio è stato originato dalla scelta dell'Agenzia delle Entrate di notificare l'avviso di accertamento anche alla Resistente_1 S.r.l., pur non essendo tale notifica necessaria né prescritta dalla legge. Come sopra evidenziato, l'Amministrazione finanziaria avrebbe potuto limitarsi a notificare l'avviso di accertamento alla Società_1 S.r.l. in Liquidazione, debitore principale, riservando l'eventuale azione nei confronti del coobbligato solidale alla successiva fase della riscossione. Tale comportamento processuale dell'Ufficio, pur non configurando un vero e proprio abuso del processo, costituisce tuttavia un elemento di valutazione ai fini della compensazione delle spese, in quanto ha determinato, in capo alla contribuente, un'oggettiva incertezza sulla tutela processuale da esperire: motivo che appare idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
GO RI NI