CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3083/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230018844900000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230018844900000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230018844900000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , residente in [...], ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420230018844900000 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73, recante la richiesta di pagamento di euro 637,31 a titolo di interessi.
La ricorrente ha esposto di aver presentato, in data 24/02/2021, una dichiarazione integrativa per l'anno
2016 (Modello Unico PF 2017) per emersione di un reddito di capitale precedentemente omesso, provvedendo contestualmente al versamento delle maggiori imposte, sanzioni e interessi tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
La stessa ammetteva di aver commesso un errore nel calcolo delle sanzioni in sede di ravvedimento
(applicando quelle per ritardato versamento anziché per infedele dichiarazione), errore che l'Ufficio aveva già sanzionato mediante l'emissione dell'Atto di Contestazione n. TD3COPF00830/2022, definito dalla contribuente mediante pagamento agevolato delle sanzioni irrogate. Ha eccepito , pertanto, l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata, sostenendo che la pretesa di ulteriori somme a titolo di interessi fosse infondata e contraria al principio di buona fede, avendo la contribuente già sanato la propria posizione sia versando le imposte (nel 2021) sia pagando le sanzioni contestate con l'atto separato.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso . Ha dedotto che , il controllo automatizzato (cartella) e il controllo sostanziale (atto di contestazione) hanno oggetti diversi e non sovrapponibili.
L'Atto di Contestazione n. TD3COPF00830/2022 ha recuperato esclusivamente le sanzioni da infedele dichiarazione (art. 1, c. 2, D.Lgs. 471/1997) dovute al mancato perfezionamento del ravvedimento;
la Cartella di pagamento impugnata recupera esclusivamente gli interessi per ritardato versamento (art. 20 D.P.R.
602/1973), calcolati dalla scadenza originaria del tributo (2017) alla data dell'effettivo versamento
(02/03/2021).Ha rilevato, altresi, che gli interessi versati spontaneamente dalla contribuente nel 2021 (pari a circa 52 euro complessivi, come da F24 allegato) risultavano insufficienti a coprire l'interesse maturato in quattro anni di ritardo su un debito d'imposta di oltre 4.000 euro .
Il procedimento veniva trattato e deciso in pubblica udienza , alla quale partecipava la parte resistente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato .
Dall'esame della documentazione in atti emerge pacificamente che il versamento delle imposte relative all'anno 2016 è avvenuto tardivamente, in data 02/03/2021, a seguito di dichiarazione integrativa a sfavore.
L'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 prevede testualmente che : “Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano,
a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo
Nel caso di specie, la contribuente ha effettuato un tentativo di ravvedimento operoso che, tuttavia, non si
è perfezionato. Tale circostanza ha generato due distinte obbligazioni accessorie: L'obbligazione sanzionatoria: derivante dall'infedeltà dichiarativa e dall'errore nel calcolo della sanzione ridotta. Questa è stata definita con l'Atto di Contestazione n. TD3COPF00830/2022, correttamente pagato dalla ricorrente per la parte sanzionatoria.
L'obbligazione per interessi: derivante dal mero ritardo nel versamento del capitale (imposta).
La cartella di pagamento qui impugnata ha ad oggetto esclusivamente la seconda voce, ovvero gli interessi.
L'Ufficio, pertanto, ha legittimamente iscritto a ruolo la differenza dovuta a titolo di interessi, quantificata in
€ 601,27 per l'IRPEF e importi minori per le addizionali.
Non sussiste, dunque, alcuna duplicazione di pretesa né violazione del principio di buona fede. Il pagamento dell'Atto di Contestazione ha estinto il debito per le sanzioni, ma non ha sanato il debito per gli interessi non coperti dal versamento spontaneo del 2021. La cartella impugnata è finalizzata al recupero delle somme dovute per legge e non versate.
La cartella è pertanto legittima .
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte, in funzione di Giudice Monocratico , rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi €. 278,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3083/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230018844900000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230018844900000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230018844900000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , residente in [...], ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420230018844900000 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73, recante la richiesta di pagamento di euro 637,31 a titolo di interessi.
La ricorrente ha esposto di aver presentato, in data 24/02/2021, una dichiarazione integrativa per l'anno
2016 (Modello Unico PF 2017) per emersione di un reddito di capitale precedentemente omesso, provvedendo contestualmente al versamento delle maggiori imposte, sanzioni e interessi tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
La stessa ammetteva di aver commesso un errore nel calcolo delle sanzioni in sede di ravvedimento
(applicando quelle per ritardato versamento anziché per infedele dichiarazione), errore che l'Ufficio aveva già sanzionato mediante l'emissione dell'Atto di Contestazione n. TD3COPF00830/2022, definito dalla contribuente mediante pagamento agevolato delle sanzioni irrogate. Ha eccepito , pertanto, l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata, sostenendo che la pretesa di ulteriori somme a titolo di interessi fosse infondata e contraria al principio di buona fede, avendo la contribuente già sanato la propria posizione sia versando le imposte (nel 2021) sia pagando le sanzioni contestate con l'atto separato.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso . Ha dedotto che , il controllo automatizzato (cartella) e il controllo sostanziale (atto di contestazione) hanno oggetti diversi e non sovrapponibili.
L'Atto di Contestazione n. TD3COPF00830/2022 ha recuperato esclusivamente le sanzioni da infedele dichiarazione (art. 1, c. 2, D.Lgs. 471/1997) dovute al mancato perfezionamento del ravvedimento;
la Cartella di pagamento impugnata recupera esclusivamente gli interessi per ritardato versamento (art. 20 D.P.R.
602/1973), calcolati dalla scadenza originaria del tributo (2017) alla data dell'effettivo versamento
(02/03/2021).Ha rilevato, altresi, che gli interessi versati spontaneamente dalla contribuente nel 2021 (pari a circa 52 euro complessivi, come da F24 allegato) risultavano insufficienti a coprire l'interesse maturato in quattro anni di ritardo su un debito d'imposta di oltre 4.000 euro .
Il procedimento veniva trattato e deciso in pubblica udienza , alla quale partecipava la parte resistente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato .
Dall'esame della documentazione in atti emerge pacificamente che il versamento delle imposte relative all'anno 2016 è avvenuto tardivamente, in data 02/03/2021, a seguito di dichiarazione integrativa a sfavore.
L'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 prevede testualmente che : “Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano,
a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo
Nel caso di specie, la contribuente ha effettuato un tentativo di ravvedimento operoso che, tuttavia, non si
è perfezionato. Tale circostanza ha generato due distinte obbligazioni accessorie: L'obbligazione sanzionatoria: derivante dall'infedeltà dichiarativa e dall'errore nel calcolo della sanzione ridotta. Questa è stata definita con l'Atto di Contestazione n. TD3COPF00830/2022, correttamente pagato dalla ricorrente per la parte sanzionatoria.
L'obbligazione per interessi: derivante dal mero ritardo nel versamento del capitale (imposta).
La cartella di pagamento qui impugnata ha ad oggetto esclusivamente la seconda voce, ovvero gli interessi.
L'Ufficio, pertanto, ha legittimamente iscritto a ruolo la differenza dovuta a titolo di interessi, quantificata in
€ 601,27 per l'IRPEF e importi minori per le addizionali.
Non sussiste, dunque, alcuna duplicazione di pretesa né violazione del principio di buona fede. Il pagamento dell'Atto di Contestazione ha estinto il debito per le sanzioni, ma non ha sanato il debito per gli interessi non coperti dal versamento spontaneo del 2021. La cartella impugnata è finalizzata al recupero delle somme dovute per legge e non versate.
La cartella è pertanto legittima .
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte, in funzione di Giudice Monocratico , rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi €. 278,00 oltre accessori di legge se dovuti.