Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 343
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della cartella per duplicazione di pretesa e violazione del principio di buona fede

    La Corte ha ritenuto che l'atto di contestazione e la cartella di pagamento abbiano oggetti distinti e non sovrapponibili. L'atto di contestazione ha recuperato le sanzioni da infedele dichiarazione, mentre la cartella impugnata recupera gli interessi per ritardato versamento. Il pagamento delle sanzioni non ha estinto il debito per interessi non coperti dal versamento spontaneo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 343
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 343
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo