(Rifornimento delle navi da guerra).
Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti non possono rinnovare o annientare gli approvvigionamenti militari o l'armamento, ne' completare gli equipaggi.
Nondimeno, esse possono rifornirsi delle provviste per la sussistenza dell'equipaggio, dei mezzi necessari per la sicurezza della navigazione e del combustibile sufficiente per raggiungere il piu' vicino porto dello Stato cui appartengono.
Spetta alle autorita' portuarie di vigilare sulla esecuzione delle precedenti disposizioni.