Art. 23.
(Rifornimento delle navi da guerra).
Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti non possono rinnovare o annientare gli approvvigionamenti militari o l'armamento, ne' completare gli equipaggi.
Nondimeno, esse possono rifornirsi delle provviste per la sussistenza dell'equipaggio, dei mezzi necessari per la sicurezza della navigazione e del combustibile sufficiente per raggiungere il piu' vicino porto dello Stato cui appartengono.
Spetta alle autorita' portuarie di vigilare sulla esecuzione delle precedenti disposizioni.
(Rifornimento delle navi da guerra).
Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti non possono rinnovare o annientare gli approvvigionamenti militari o l'armamento, ne' completare gli equipaggi.
Nondimeno, esse possono rifornirsi delle provviste per la sussistenza dell'equipaggio, dei mezzi necessari per la sicurezza della navigazione e del combustibile sufficiente per raggiungere il piu' vicino porto dello Stato cui appartengono.
Spetta alle autorita' portuarie di vigilare sulla esecuzione delle precedenti disposizioni.