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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/07/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3312 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
(C.F. Parte_1 Parte_1
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Bosa, C.F._1
Corso Vittorio Emanuele n. 65, presso lo studio dell'Avv. CAMPUS ALESSANDRO che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso congiunto e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Bosa, Corso Vittorio Emanuele n. 65, presso lo studio dell'Avv.
CAMPUS ALESSANDRO che la rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto;
2) Ciascuno provvederà al proprio mantenimento, dando atto di non avere avuto figli”.
Pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/10/2024 Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di domandare la pronuncia della separazione tra i coniugi alle condizioni sopra riportate.
A fondamento di quanto domandato i coniugi hanno dichiarato di avere contratto matrimonio in
MACOMER il 12/07/2014 (Atto n. 3, Parte I, Anno 2014), precisando che dall'unione coniugale non sono nati figli.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non volersi riconciliare e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa, ritenuta matura per la decisione senza ulteriore istruzione, è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1
. CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
Difatti, sotto il profilo economico, la dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi - titolari di pensione Inps, secondo circostanza pacifica delle parti - giustifica la volontà di entrambi di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, ciascuno in ragione alle attuali disponibilità economiche.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Pagina 2 MACOMER (NU), il 11/12/1959 e , nato a [...], il [...], CP_1 mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto
N.3, Parte I, Anno 2014 - Comune di MACOMER).
Sull'accordo delle parti:
2. preso atto della dichiarazione delle parti di essere economicamente autosufficienti, nessun assegno di mantenimento sarà dovuto tra i coniugi.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
15/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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