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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7708 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ER LO Presidente dott.ssa Giulia DA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1005 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Cianca Oriana (C.F C.F._2
) sito in Roma alla Via Cesare Rasponi n. 40 dalla quale sono rappresentate e C.F._3 difese, giusta delega in atti;
APPELLANTI
E
, (C.F. ) e , (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Bedetti Caterina, (C.F. C.F._5
), con studio in Roma, alla Piazza Francesco Morosini, 12, ove eleggono C.F._6 domicilio, come da procura in atti;
APPELLATI
E
in proprio e n.q. (C.F. ), Controparte_3 C.F._7 CP_4
in proprio e n.q., (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati alla Via
[...] C.F._8
Alessandro AR n. 19 presso lo studio dell'Avv. D'Amico ER (C.F. )) C.F._9 dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in atti;
1 APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
E eredi di , quale erede di Persona_1 Persona_2
APPELLATA
E
Controparte_5
[...]
APPELLATE CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e convenivano in Parte_2 Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 giudizio davanti al Tribunale di Roma , Controparte_6 Persona_2 Controparte_7
e perché, accertata la consistenza delle eredità di Controparte_8 Controparte_5 Persona_3
e , fosse pronunciato lo scioglimento della comunione ereditaria incidentale, con Controparte_9 condanna di al pagamento dell'indennità per l'occupazione degli immobili Persona_2 comuni. Assumevano , e Parte_2 Parte_1 Controparte_2 CP_1
che: - il 4/6/96 era deceduta in Velletri (Roma) lasciando eredi i fratelli,
[...] Controparte_9
e , nonché per Controparte_6 Controparte_7 Persona_3 CP_10 rappresentazione del fratello premorto sua moglie e i figli Persona_4 Controparte_8 Parte_2
e , e ancora per rappresentazione della sorella premorta
[...] Parte_1 Persona_5
i figli , e;
- il 25/8/04 era deceduta in Controparte_2 Controparte_5 Controparte_1
Roma senza figli né coniuge, a lei premorto;
- il patrimonio ereditario di Persona_3 Per_3 era costituito dal 50% in comunione con dell'appartamento in CA di OT
[...] Controparte_9
(Aq), da appartamento in Roma alla via TE n. 304, e dalla pensione INPS versata sul c/c n.
1000/00800935 intestato a e - il patrimonio ereditario di Parte_3 Controparte_3 CP_9 era costituito dal 50% in comunione con dell'appartamento in CA di OT
[...] Persona_3
(Aq), dalle somme depositate sul c/c n. 06642 a lei intestato presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura ag. V.le Libia, e dai crediti nei confronti del Ministero del Tesoro per indennità di accompagno;
- tutto il compendio immobiliare era posseduto dal solo tenuto a Persona_2 corrispondere l'indennità di occupazione.
Si costituivano , quale procuratore speciale di , nonché Controparte_3 Controparte_6 Per_2
eccependo che: - il solo aveva sopperito all'inerzia degli altri coeredi
[...] Persona_2 facendosi carico delle innumerevoli incombenze legate alla gestione degli immobili caduti in successione pagando le utenze idriche, telefoniche, del gas e condominiali, versando le imposte e tasse, corrispondendo la retribuzione e i contributi della badante, predisponendo i modelli di
2 dichiarazione fiscale, anticipando le spese funerarie, predisponendo la denuncia di successione e pagando le imposte di successione;
- al diligente adempimento del dovere di manutenzione e custodia non aveva corrisposto nessun godimento men che meno esclusivo del compendio ereditario che risultava completamente sfitto;
- era calunniosa oltre che offensiva e sconveniente l'accusa di aver distratto somme appartenenti alle defunte nell'imminenza della loro morte, in relazione alla quale si chiedeva la cancellazione e i danni. Concludevano , quale procuratore speciale di Controparte_3
nonché per lo scioglimento della comunione ereditaria, il Controparte_6 Persona_2 rimborso in loro favore delle spese sostenute e la condanna degli attori per lite temeraria.
Dichiarata la contumacia di e e dichiarata Controparte_5 Controparte_8 Controparte_7
l'interruzione del processo per morte di il giudizio era riassunto dagli attori nei Controparte_7 confronti dei convenuti e di quale erede di CP_5 Controparte_7
Dichiarata l'interruzione del processo per morte di , il giudizio era riassunto dagli Controparte_6 attori nei confronti dei convenuti e di quale erede di . Parte_3 Controparte_6
Con sentenza non definitiva n. 7383/12 il Tribunale dichiarava aperta la successione ab intestato di deceduta in Velletri (Roma) il 4/6/96, nonché di deceduta in Roma Controparte_9 Persona_3 il 25/8/04, lasciando eredi i fratelli, , e per essa la sua unica erede , Controparte_6 Parte_3
e per esso la sua unica erede , , nonché per Controparte_7 CP_5 CP_10 rappresentazione del fratello premorto sua moglie e i figli Persona_4 Controparte_8 Parte_2
e , e ancora per rappresentazione della sorella premorta
[...] Parte_1 Persona_5
i figli , e;
disponeva lo scioglimento Controparte_2 Controparte_5 Controparte_1 della comunione ereditaria tra , titolare di 1/5, , titolare di 1/5, Parte_3 CP_5 CP_10
, titolare di 1/5, , e , titolari di 1/15 ciascuno,
[...] Controparte_8 Parte_2 Parte_1
e , titolari di 1/15 ciascuno, Controparte_2 Controparte_5 Controparte_1 sull'appartamento romano sito al piano primo, int. 3, dello stabile di via ER TE n. 304 nel quartiere Pigneto-Prenestino, distinto nel NCEU del Comune di Roma al foglio 624, p.lla 416, sub
10, zona censuaria 3, cat. A/3, cl. 3, vani 5, e sulla cantina di mq 6 sita al piano seminterrato e distinta con il n. 2 accatastata con scheda D/0883180, registrata al n. 8157 il 7/2/72 del complessivo valore di € 387.600,00, mediante vendita all'incanto; riservava, all'esito, l'attribuzione in proprietà a
[...]
dell'abitazione in CA di OT (Aq), distinta nel NCEU del Comune di CA Controparte_2 di OT, al piano rialzato al foglio 13, p.lla 160, sub 2, cat. A/6, cl. 2, vani 2, al magazzino al piano seminterrato al foglio 13, p.lla 160, sub 1, cat. C/2, cl. U, mq 30, al magazzino al piano rialzato con accesso ai civici 10 e 10/A al foglio 13, p.lla 158, sub 1, cat. C/2, cl. U, mq 20, al magazzino al piano seminterrato con accesso ai civici 12 al foglio 13, p.lla 158, sub 2, cat. C/2, cl. U, mq 20, e al locale accessorio annesso all'appartamento al foglio 13, p.lla 159, del complessivo valore di € 65.400,00;
3 rigettava le restanti domande attoree;
condannava , nella misura di € 1.713,13, Parte_3 CP_5
nella misura di € 1.713,13, , e nella
[...] Controparte_8 Parte_2 Parte_1 misura di € 571,04 ciascuno, , e nella Controparte_2 Controparte_5 Controparte_1 misura di € 571,04 ciascuno, al rimborso in favore di per debiti ereditari e spese Persona_2 comuni, oltre interessi legali dalla presente liquidazione al soddisfo.
La causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per la vendita al pubblico incanto con delega delle relative operazioni ad un notaio. Ritardate le operazioni di vendita delegate a causa della mancata costituzione del fondo spese, il giudizio veniva interrotto per il sopravvenuto decesso di Pt_3
ed era riassunto da e .
[...] Controparte_2 Controparte_1
Si costituivano aderendo alle domande di e Controparte_5 Controparte_2 CP_1
, e avanzando richiesta di attribuzione in proprietà
[...] Parte_2 Parte_1 dell'immobile in CA di OT, , , in proprio e quale erede di Persona_2 Controparte_3
, , in proprio e quale erede di , chiedendo il rimborso Parte_3 Controparte_4 Parte_3 delle spese medio tempore di notaio anticipate, mentre , quale erede di CP_5 CP_7
e rimanevano contumaci. Tutte le parti dichiaravano di aver frattanto
[...] Controparte_8 proceduto alla vendita negoziale dell'appartamento di via ER TE n. 304 in Roma nel quartiere Pigneto-Prenestino e di aver ripartito il ricavato tra tutti i coeredi. e Parte_2 Parte_1 avanzavano richiesta di assegnazione dell'abitazione in CA di OT (Aq), mentre
[...] [...]
, e vi rinunciavano. Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5
Il Tribunale di Roma, con sentenza definitiva n. 13841/2016, pubblicata in data 9/07/2016, così statuiva: “- dichiara cessata la materia del contendere sulla divisione dell'appartamento di via
ER TE n. 304 in Roma nel quartiere Pigneto-Prenestino; - assegna a e Parte_2
l'intera proprietà dell'abitazione in CA di OT (Aq), distinta nel NCEU del Parte_1
Comune di CA di OT, al piano rialzato al foglio 13, p.lla 160, sub 2, cat. A/6, cl. 2, vani 2, al magazzino al piano seminterrato al foglio 13, p.lla 160, sub 1, cat. C/2, cl. U, mq 30, al magazzino al piano rialzato con accesso ai civici 10 e 10/A al foglio 13, p.lla 158, sub 1, cat. C/2, cl. U, mq 20, al magazzino al piano seminterrato con accesso ai civici 12 al foglio 13, p.lla 158, sub 2, cat. C/2, cl. U, mq 20, e al locale accessorio annesso all'appartamento al foglio 13, p.lla 159, del complessivo valore di € 65.400,00; - per l'effetto obbliga e a corrispondere la Parte_2 Parte_1 somma di € 6.540,00 in favore di , la somma di € 6.540,00 in favore di Controparte_3 CP_4
la somma di € 13.080,00 in favore di , la somma di € 13.080,00 in favore di
[...] CP_5
, la somma di € 4.360,00 in favore di , la somma di € 4.360,00 in CP_10 Controparte_8 favore di , la somma di € 4.360,00 in favore di , e la somma Controparte_2 Controparte_5 di € 4.360,00 in favore di;
- compensa per intero le spese del presente giudizio;
- Controparte_1
4 pone definitivamente a carico di tutte le parti pro-quota e solidalmente verso i consulenti le spese e competenze di CTU, provvisoriamente liquidate con provvedimenti del 20/5/08 e del 30/5/11, con ogni eventuale rimborso in favore delle parti anticipatarie;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti pro-quota e solidalmente verso i consulenti le spese e competenze del Notaio delegato, provvisoriamente liquidate con provvedimento del 5/3/15, con ogni eventuale rimborso in favore delle parti anticipatarie;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità”.
La sentenza è motivata come segue.
“All'esito della sentenza non definitiva n. 7386/12 che ha definito ogni questione pendente tra le parti ad eccezione della divisione degli immobili, e una volta cessata la materia del contendere sulla divisione dell'appartamento di via ER TE n. 304 in Roma che le parti hanno negozialmente alienato, il compito di questo Tribunale è di sciogliere la comunione residua sull'abitazione in CA di OT (Aq) facendo applicazione dell'art. 720 c.c. che consente al comproprietario di vedersi assegnata la quota fino all'intero del cespite conteso.
Ogni altra questione già decisa dal Tribunale, non può essere più riesaminata da questo giudicante ma semmai dal giudice dell'impugnazione. Più in particolare, non può rivedersi la decisione sull'indennità di occupazione e sulle appropriazioni proposta degli attori nei confronti di CP_10
già rigettata, così come la decisione sulle spese comuni avanzata dai convenuti, ad eccezione
[...] ovviamente di quelle notarili successivamente liquidate.
Va accolta la richiesta delle richiedenti e di attribuzione Parte_2 Parte_1 dell'intera proprietà dell'abitazione in CA di OT (Aq), considerato che al pari della vendita costituisce, sul presupposto dell'indivisibilità dei cespiti contesi secondo le quote di rispettivo concorso dei condividenti già accertata nella sentenza non definitiva, semplice modalità di realizzazione della divisione già domandata, con l'effetto che la relativa richiesta non integra domanda in senso proprio, tanto che per costante giurisprudenza l'attribuzione in proprietà con addebito di eccedenza può essere avanzate in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. 2 sez.
14/1/99 n. 319), incontrando il limite solo nella vendita già eseguita (Cass. 2 sez. 28/1/84 n. 684).
Pertanto, in applicazione dell'art. 720 c.c., l'abitazione in CA di OT (Aq), distinta nel NCEU del Comune di CA di OT, al piano rialzato al foglio 13, p.lla 160, sub 2, cat. A/6, cl. 2, vani 2, al magazzino al piano seminterrato al foglio 13, p.lla 160, sub 1, cat. C/2, cl. U, mq 30, al magazzino al piano rialzato con accesso ai civici 10 e 10/A al foglio 13, p.lla 158, sub 1, cat. C/2, cl. U, mq 20, al magazzino al piano seminterrato con accesso ai civici 12 al foglio 13, p.lla 158, sub 2, cat. C/2, cl. U, mq 20, e al locale accessorio annesso all'appartamento al foglio 13, p.lla 159, del complessivo valore di € 65.400,00, deve essere assegnata in proprietà per l'intero a e Parte_2 Pt_2
5 . A loro carico va posto l'addebito dell'eccedenza corrispondente alla quota di 1/5 già di Pt_1
già di e attualmente di e per Controparte_6 Parte_3 Controparte_3 Controparte_4
1/10 ciascuno, di 1/5 già di e attualmente di , di 1/5 di Controparte_7 CP_5 CP_10
, di 1/5 già di e attualmente di ,
[...] Persona_5 Controparte_2 Controparte_5
e per 1/15 ciascuno. Più segnatamente, deve essere posta a carico di Controparte_1 Parte_2
e la somma di € 6.540,00 (€ 65.400,00 : 10) in favore di ,
[...] Parte_1 Controparte_3 la somma di € 6.540,00 (€ 65.400,00 : 10) in favore di , la somma di € 13.080,00 Controparte_4
(€ 65.400,00 : 5) in favore di , la somma di € 13.080,00 (€ 65.400,00 : 5) in favore di CP_5
, la somma di € 4.360,00 (€ 65.400,00 : 15) in favore di , la somma CP_10 Controparte_8 di € 4.360,00 (€ 65.400,00: 15) in favore di , la somma di € 4.360,00 (€ Controparte_2
65.400,00 : 15) in favore di e la somma di € 4.360,00 (€ 65.400,00 : 15) in favore Controparte_5 di . Le spese del giudizio vanno integralmente compensate non emergendo dagli Controparte_1 atti elementi per ritenere l'attività processuale delle parti viziata da eccessive pretese o inutili resistenze. Tutte le spese di CTU e di Notaio valse a pervenire alla divisione devono essere poste in via definitiva a carico delle parti costituite pro-quota fra di loro e solidalmente verso il consulente, con ogni eventuale rimborso in favore delle parti anticipatarie. Deve seguire l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità”.
Avverso tale sentenza definitiva hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 13841/2016 del 18 aprile 2016 pubblicata il 9 luglio 2016. In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, annullare la sentenza di primo grado e riformarla secondo il corretto valore di mercato dell'immobile sito in CA di OT (AQ) e rideterminando le quote dovute ai non assegnatari. Con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria si chiede nuova CTU per
l'individuazione del corretto valore di mercato del bene sito in CA di OT (AQ) e delle rispettive quote di conguaglio”.
e si sono costituiti formulando le seguenti conclusioni: “Si Controparte_2 Controparte_1 chiede il rigetto dei motivi di appello con la conferma di quanto deciso nel giudizio di primo grado”.
, e si sono costituiti proponendo appello Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 incidentale e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile l'appello proposto da e Parte_1 [...] come rappresentate per i motivi esposti sub. 1, 1.1. 1.2.,2, 2.1.. Dichiarare infondato e Pt_2
6 respingere l'appello confermando la sentenza del Tribunale giusti i motivi evidenziati sub.
3. In via incidentale, riformare la sentenza revocando l'assegnazione e disponendo la vendita all'incanto del bene residuo, giusti i motivi sub.
4. Vinte spese del grado, giusta Tariffa Forense come adeguata”.
All'udienza del 15/06/2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito del decesso dell'appellante incidentale . Persona_2
Il 10/09/2022 e hanno riassunto il processo. Parte_1 Parte_2
In data 23/03/2023 si è costituita in qualità di erede di , Persona_1 Persona_2 formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da e come Parte_1 Parte_2 rappresentate per i motivi esposti sub. 1, 1.1, 1.2,2,2.1 della memoria di costituzione già richiamata.
In subordine, dichiarare infondato e respingere l'appello confermando la sentenza del Tribunale giusti i motivi evidenziati sub. 3 della memoria di costituzione 3.10.2017. Con espressa rinuncia all'appello incidentale proposto con il medesimo atto. Vinte spese del grado giusti RI
Forensi”.
A scioglimento della riserva assunta in data 20/09/2023 la Corte ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio estimativa dell'immobile.
All'udienza del 15/10/2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo per il decesso di
[...]
Per_1
Il 6/01/2025 e hanno riassunto il processo. Parte_1 Parte_2
, , e si sono costituiti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 in riassunzione.
All'udienza del 20.5.2025 la causa è stata posta in decisione all'esito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente rimessa sul ruolo per la verifica della notificazione a e . CP_5 Controparte_8
Depositata la notificazione dell'atto di appello a , le appellanti hanno prodotto CP_5 documentazione diretta a comprovare che sono succedute a Controparte_8
Alla luce di questa deduzione le appellanti hanno così precisato le conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale Civile di
Roma n. 13841/2016, pubblicata il 9 luglio 2016:
1. Accertare e dichiarare che il valore di mercato del compendio immobiliare sito in CA di OT
(AQ), distinto nel NCEU del Comune di CA di OT al foglio 13, p.lla 160, sub 2, p.lla 160, sub
1, p.lla 158, sub 1, p.lla 158, sub 2, e p.lla 159, è pari a € 26.600,00, come accertato dalla CTU
7 espletata in questo grado di giudizio.
2. Confermare l'assegnazione in piena ed esclusiva proprietà del suddetto compendio immobiliare alle appellanti, signore e . Parte_2 Parte_1
3. Dare atto del decesso della signora e della conseguente devoluzione della sua Controparte_8 quota di 1/15 in favore delle figlie e odierne appellanti, la cui quota complessiva di diritto sul bene ammonta pertanto a 1/5 dell'intero.
4.Per l'effetto, rideterminare i conguagli dovuti dalle appellanti agli altri coeredi non assegnatari, sulla base del valore di € 26.600,00 e delle quote di diritto accertate in primo grado, e conseguentemente condannare le signore e , in solido tra loro, a Parte_2 Parte_1 corrispondere: la somma di € 2.660,00 in favore del sig. ; Controparte_3 la somma di € 2.660,00 in favore del sig. ; Controparte_4 la somma di € 5.320,00 in favore degli eredi della sig.ra , così suddivisa: CP_5 CP_11
€ 1064,00, € 1064,00, € 1064,00, €
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
1064,00, € 1064,00; Controparte_15 la somma di € 5.320,00 in favore degli eredi del sig. : eredi della de cuius Persona_2 [...]
; la somma di € 1.773,33 in favore della sig.ra ; la somma di € Per_1 Controparte_2
1.773,33 in favore della sig.ra ; la somma di € 1.773,33 in favore del sig. Controparte_5 [...]
. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, da porsi a carico solidale delle parti appellate stante la loro ingiustificata resistenza ad un gravame rivelatosi pienamente fondato. Spese di C.T.U. espletata in questo grado da porsi definitivamente a totale carico delle parti appellate”.
All'udienza del 25.11.2025 la causa è stata nuovamente posta in decisione con rinuncia ai termini.
In primo luogo va dichiarata la contumacia di e di che non si sono Controparte_5 CP_5 costituiti nonostante rituale notificazione.
Va poi osservato come se la sentenza di primo grado e l'atto di appello considerano come parte anche risulta comprovato che , madre delle appellanti, è deceduta in data Controparte_8 Controparte_8
24 novembre 2007, anteriormente alla instaurazione del giudizio di primo grado, e che le appellanti sono succedute alla madre (come da documentazione prodotta). Pertanto la quota a lei, come individuata nella sentenza di primo grado (1/15), si è pertanto devoluta per successione alle sue uniche eredi, le odierne appellanti e Di conseguenza, nessun conguaglio è dovuto Pt_2 Parte_1 agli eredi della e la quota di spettanza delle appellanti sull'asse ereditario da dividere CP_8 ammonta complessivamente a 3/15, sommando le loro quote originarie (1/15 per ciascuna delle
8 appellanti) a quella ereditata dalla madre (1/15).
È inoltre da accogliere l'istanza formulata da parte appellante di rimessione in termini in ordine all'istanza di riassunzione, atteso che l'istante ha comprovato il tempestivo invio della pec, con anche il relativo esito (poi non andato a buon fine in quanto l'atto non sarebbe stato depositato nel fascicolo interrotto e quindi per un problema del servizio telematico, atteso che risulta depositato nel fascicolo in esame). Ne consegue che la riassunzione deve ritenersi tempestiva, potendo la causa essere decisa nel merito.
L'appello principale è articolato in due motivi.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Il Giudice di prime cure ha errato nel non considerare
l'apprezzabile diminuzione del prezzo di mercato del bene sito in CA di OT (AQ) tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono rispettivamente titolare i condividenti”, le appellanti censurano la sentenza per avere erroneamente attribuito al bene assegnato il prezzo attribuito dal CTU nel 2007, non considerando che nel frattempo la situazione del mercato immobiliare era radicalmente cambiata e che sono stati effettuati interventi necessari e obbligatori dopo il 2009.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Sul valore dell'immobile sito in CA di OT: alterazione della funzione di riequilibrio del conguaglio nonché accertamento della quota attribuita
a ”, le appellanti censurano la sentenza in quanto, in conseguenza delle ragioni di cui CP_5 al primo motivo, si è venuto ad alterare l'equilibrio tra le quote.
L'appello incidentale è articolato in un unico motivo con cui viene chiesta la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha assegnato il bene a controparte, considerato il rifiuto di controparte di adempiere gli obblighi derivanti dalla sentenza e che controparte ha contestato il valore del bene riconosciuto in sentenza.
9 L'appello incidentale è inammissibile, atteso che la costituzione è avvenuta in data 4.10.2017 per l'udienza di prima comparizione del 18.10.2017, atteso che il rinvio non è stato disposto ex art. 168 bis c.p.c.. Ne consegue che deve ritenersi formato il giudicato in ordine all'assegnazione del bene di cui si discute.
Venendo all'appello principale, i due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Parte appellante contesta il valore attribuito al bene assegnato, fondato su una consulenza espletata nel 2007 e quindi ben prima della sentenza di primo grado (del 2016), rispetto alla quale i valori dei beni immobiliari sono cambiati significativamente.
Va sul punto richiamata la giurisprudenza a cui ha già rinviato questa Corte nell'ordinanza che ha disposto la rinnovazione della CTU: “nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, avendo riguardo ad ogni elemento incidente sul valore di mercato, sicché, qualora "lite pendente" sia disposta un'espropriazione per pubblica utilità su immobili della massa comune, occorre tener conto, tra le componenti da dividere, del diritto di credito all'indennità di espropriazione in luogo del bene non più in proprietà dei condividenti” (Cass. 04/03/2020, n. 5993); “in sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore” (Cass. 26/07/2019, n. 20383); “in materia di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale”
(Cass. 31/10/2006, n. 23496); “in tema di divisione, il conguaglio dovuto dal condividente, cui sia attribuito per intero l'immobile comune, costituisce debito di valore, da determinarsi con riferimento al valore del bene al momento della decisione della causa di divisione. Peraltro, tale valore non può essere stabilito maggiorando automaticamente il prezzo del bene - accertato dal consulente tecnico di ufficio nel corso del giudizio divisorio - in base all'indice di svalutazione monetaria, intervenuta tra la data dell'accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, rispetto a quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, sì che il riferimento a tale indice è inidoneo per una rivalutazione equa della somma dovuta a conguaglio” (Cass. 01/08/2006, n. 17487); “n sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa, e deve essere conseguentemente aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore” (Cass. 04/05/2005, n. 9207).
Ulteriormente va ricordato come “in tema di divisione ereditaria, la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della
10 divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda. Peraltro, può aversi riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione solo se si accerti che, per la stasi del mercato o per le caratteristiche del bene, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima, costituendo onere della parte, che solleciti la rivalutazione, allegare ragioni di significativo mutamento del valore dei beni intervenuto "medio tempore". (Cass. n. 21632/2010).
Pertanto nelle divisioni il valore del bene, e quindi dei relativi conguagli, va determinato al momento della decisione.
Né vale in senso contrario richiamare Cass. n. 29733/2017, secondo cui “in tema di divisione ereditaria, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione che coincide, nel caso di divisione giudiziale, con quello di proposizione della relativa domanda, pur potendosi avere riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione, purché si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene dovuto alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito all'epoca della detta stima, costituendo onere della parte che solleciti la rivalutazione allegare ragioni di significativo mutamento di tale valore intervenuto "medio tempore”, atteso che al di là di qualsiasi questione parte appellante in primo grado (in tal senso la comparsa conclusionale) aveva dedotto un decremento di valore richiamando il mercato immobiliare. E peraltro il decremento appariva del tutto plausibile considerato il tempo decorso.
La esauriente consulenza espletata ha accertato, rispondendo puntualmente anche alle osservazioni del CTP, che attualmente il bene ha un valore di € 26.600,00; questo a fronte del ben maggiore valore riconosciuto dalla CTU espletata in primo grado (pari a € 65.400,00).
Ne consegue che, tenuto conto delle quote come accertate in primo grado (non oggetto di contestazione), spettano agli appellati le seguenti somme: la somma di € 2.660,00 (€ 26.600,00: 10) in favore di;
Controparte_3 la somma di € 2.660,00 (€ 26.600,00: 10) in favore di;
Controparte_4 la somma di € 5.320,00 (€ 26.600,00: 5) in favore di;
CP_5 la somma di € 5.320,00 (€ 26.600,00: 5) in favore degli eredi di quale erede di Persona_1 Per_2
[...] la somma di € 1.773,33 (€ 26.600,00: 15) in favore di;
Controparte_2 la somma di € 1.733,33 (€ 26.600,00: 15) in favore di Controparte_5 la somma di € 1.733,33 (€ 26.600,00: 15) in favore di . Controparte_1
Ne consegue che in tal senso vanno rideterminati i conguagli.
11 All'accoglimento dell'appello principale consegue una regolamentazione complessiva delle spese dei due gradi. La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese dei due gradi.
Poiché l'impugnazione incidentale è dichiarata inammissibile, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 13841/2016 del Tribunale di Roma, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il rimanente conferma, condanna e a corrispondere le seguenti minori somme: Parte_2 Parte_1
€ 2.660,00 in favore di;
€ 2.660,00 in favore di;
€ 5.320,00 in Controparte_3 Controparte_4 favore di;
€ 5.320,00 in favore degli eredi di;
€ 1.733,33 in favore di CP_5 Persona_1 [...]
; € 1.733,00 in favore di € 1.733,33 in favore di Controparte_2 Controparte_5 CP_1
;
[...] compensa integralmente le spese dei due gradi;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti costituite pro-quota fra di loro e solidalmente verso il consulente, con ogni eventuale rimborso in favore delle parti anticipatarie. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di CP_2
e , in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] Controparte_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 9.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GU DA ER LO
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