TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 562
TAR
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 2 L.R. 1/2008, sviamento, difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti

    Il Collegio ritiene che lo studio di fattibilità allegato non comprovi la sopravvenuta insostenibilità economico-produttiva della struttura in modo oggettivo. Le proiezioni economiche si basano su ipotesi arbitrarie e future scelte imprenditoriali, non su dati certi e definitivi. L'amministrazione, pur avendo contestato nel merito le prospettazioni della società, ha agito correttamente non potendo basare la decisione su mere ipotesi. La legge regionale e la sentenza della Corte Costituzionale richiedono una valutazione oggettiva e comprovata della non convenienza economico-produttiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 562
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 562
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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