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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4572 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, II sez. civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6195/2015 R.G., promossa da
, quale ex socio unico e liquidatore della Parte_1 NTroparte_1 con socio unico (già NTroparte_2
; già già , con il patrocinio dell'avv.
[...] CP_3 NTroparte_4
Massimo Birardi, domiciliatario, giusta procura in atti;
Attore in riassunzione contro in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., con il pa- NTroparte_5 trocinio dell'avv. Claudia Pannarale, domiciliataria, giusta procura in atti;
Convenuto
Conclusioni: come verbale di udienza del 05/06/2025, quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 21/04/2015,
[...]
(d'ora in avanti, semplicemente: NTroparte_6
Sudest oppure SSD) conveniva in giudizio l NTroparte_7
(d'ora in avanti, anche solo: per sentire accogliere le seguenti
[...] CP_5
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
conclusioni: “1) accertare la natura del contratto di concessione sottoscritto dalla con l'ente comunale di quale concessione di pubblico CP_3 CP_4 servizio ovvero quale rapporto trilaterale intercorrente tra amministrazione, concessionario ed utenti, a vantaggio dei quali vengono erogate le prestazioni e a carico dei quali di conseguenza è posto il corrispettivo, il tutto al fine di inquadrare la normativa applicabile;
2) nel merito determinare l'oggetto del contratto ed i fini, e conseguentemente le obbligazioni derivanti dal contratto e dalla sua esecuzione e per
l'effetto accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale dell
[...]
nei confronti del concessionario e per NTroparte_8 CP_3
l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di concessione del campo sportivo di CP_ cui in narrativa per inadempimento dell in persona del NTroparte_5
p.t.; 3) accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell CP_9 [...]
nella persona del p.t. e della Comunale per NTroparte_8 CP_9 CP_10 fatto illecito concretizzato nella malafede e scorrettezza adoperata nei confronti del concessionario per aver ostacolato la gestione del campo sportivo ed aver creato ed alimentato delle false aspettative di crescita;
4) accertare e dichiarare che il diniego dell'omologazione del campo sportivo da parte della è conseguenza diretta CP_11 dell'inerzia dell'ente comunale di 5) Condannare il CP_4 [...] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi così CP_5 come specificatamente indicati e quantificati nell'atto introduttivo dalla CP_1 per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del pari NTroparte_5
a € 200.000,00 o in quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia anche a seguito di espletanda CTU;
6) Accertare e dichiarare le migliorie ed addizioni apportate all'impianto, e per l'effetto condannare il di a CP_5 CP_4
NT corrispondere in favore della una somma a titolo di risarcimento da determinarsi in via equitativa, il tutto con il favore delle spese di lite”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice esponeva che:
➢ il approvava con deliberazione del Consiglio n. NTroparte_5
47/2005 il regolamento per l'utilizzazione, concessione in uso e concessione in gestione degli impianti sportivi comunali nonché lo schema di convenzione regolante i rapporti con l'associazione affidataria, individuando l'impianto sportivo comunale in via Pende fra quelli da concedere in gestione a terzi;
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
➢ con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 1/2006 era indetta gara d'appalto per la concessione in gestione dell'impianto sportivo, che si esperiva il 06/02/2006 e che culminava nell'aggiudicazione alla con CP_3 determinazione n. 433 del 09/03/2006;
➢ la convenzione contemplava la gestione e l'utilizzo per dieci anni del campo sportivo comunale (art. 3) a beneficio della dietro corresponsione di un canone CP_3 annuo di € 1.500,00 (art. 4) e previa realizzazione di interventi di ristrutturazione e ammodernamento per un importo stimato di € 20.000, a carico della concessionaria;
al contempo, il avrebbe dovuto farsi carico di una serie di interventi tesi a CP_5 migliorare la struttura e la sua illuminazione;
➢ al momento della sottoscrizione della convenzione, l'impianto versava in una condizione di degrado e la concessionaria apprendeva che, in occasione del sopralluogo dei funzionari della FIGC il 01/09/2005, erano state rilevate delle carenze regolamentari ostative all'ottenimento dell'omologa per gli eventi sportivi, che concernevano prevalentemente la recinzione esterna e lo strato superficiale del terreno di gioco;
➢ l'Amministrazione comunale deliberava così apposito stanziamento di
€120.000, quale contributo finanziario finalizzato a predisporre gli adeguamenti e le attività manutentive straordinarie ai fini dell'ottenimento dell'omologa per le partite ufficiali, in seguito al quale il 19/07/2006 la presentava all'Amministrazione il CP_3 preventivo e il progetto dei lavori, effettivamente deliberati ed eseguiti;
➢ nel corso del rapporto si rendevano indispensabili interventi supplettivi per fronteggiare le difformità rispetto alle norme federali (inadeguatezza spogliatoi delle squadre e degli arbitri e assenza di infermeria) riscontrate dai fiduciari della FIGC nei sopralluoghi del 09/09/2010 e del 02/11/2011, che sfociavano in un “verbale di omologa in deroga” fino al 30/06/2012, all'unico scopo di consentire la disputa delle partite ufficiali del campionato di eccellenza pugliese;
➢ in conseguenza della nota dell'11/06/2012, indirizzata sia al sia alla CP_5 concessionaria, tramite cui la FIGC ingiungeva di ottemperare alle prescrizioni precedentemente elencate, notiziando che, in difetto, sarebbe stata “costrett[a] a sospendere tutte le attività sul campo senza alcun altra comunicazione”, la il CP_3
19/09/2012 richiedeva all'Ente la convocazione urgente di una riunione per conoscere
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
le determinazioni sull'impianto e il 02/10/2012 sottoponeva un preventivo di € 6.000 per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
➢ con nota in pari data (02/10/2012) il Comune di rivolgeva alla CP_4
FIGC richiesta di proroga dell'omologazione a termine, garantendo che “verranno immediatamente effettuati tutti i lavori di cui al vostro protocollo numero 185/UT/SL del 08/11/2011 ad esclusione dei nuovi spogliatoi della sala medica quali manufatti che saranno realizzati, senza meno, nella nuova struttura”, anticipando la volontà di completare un moderno impianto “prima della stagione sportiva 2013/2014”; NT
➢ l'Amministrazione, mediante racc. A/R del 18/12/2012 spedita alla , evidenziava tuttavia che le opere a realizzarsi, “impropriamente richieste, non possono essere ricomprese tra quelle previste nell'art. 9 della convenzione” e che l'omologa della FIGC non rivestiva carattere vincolante per l'Ente;
➢ la concessionaria, ritenendo di aver onorato gli impegni assunti con la convenzione, diversamente dal reiteratamente compulsato, si doleva di una CP_5 serie di inadempimenti contrattuali e chiedeva ristoro dei danni patiti e patendi, dapprima con racc. A/R del 21/12/2012 e poi promuovendo un arbitrato rituale il
19/09/2013, in forza della clausola compromissoria contenuta all'art. 17 della convenzione;
➢ il resisteva nell'arbitrato formulando eccezione di incompetenza, in CP_5 accoglimento della quale il 05/12/2014 il collegio pronunciava lodo di inammissibilità dell'istanza di arbitrato, “per difetto di autorizzazione preventiva dell'amministrazione convenuta” ai sensi dell'art. 241 d. lgs. 50/2016, e compensava integralmente le spese.
I.2.- Mediante comparsa di costituzione e risposta del 01/09/2015 si costituiva l eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione NTroparte_7 dell'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 133, comma 1, lett. B, d. lgs. 104/2010 e, nel merito, negando ogni addebito, sulla base del rilievo, in limine, che il riconoscimento del della FIGC ha “natura convenzionale, cioè riservato agli associati della CP_12
FIGC che, dopo averlo ottenuto, potranno chiedere che le partite giocate in casa dalla squadra si disputino sul campo omologato” (pag. 6).
Dopo aver ulteriormente eccepito sia che lo stanziamento di risorse pubbliche ha natura discrezionale e deve contemperare le priorità della cittadinanza, fra le quali non rientrava il riammodernamento dello stadio, sia che la concessionaria era stata già
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
agevolata con la previsione di un esiguo canone annuo e con un finanziamento di
€120.000, contestava l'esosità della richiesta risarcitoria, invocando -fra l'altro- il concorso colposo del creditore a norma dell'art. 1227 comma 2 c.c.
Concludeva, pertanto, nella maniera che segue: “in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo;
nel merito, rigettare tutte le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, così come ogni altrui domanda, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge”.
I.3.- All'udienza del 29/09/2015 venivano assegnati i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c., entro i quali la sola attrice emendava le domande e articolava le proprie istanze istruttorie, consistenti in documenti e prove testimoniali.
In particolare, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata il 30/01/2016, la modificava così le domande: “In via preliminare: accertare la natura del CP_3 contratto di concessione sottoscritto dalla con l di CP_3 CP_8 quale concessione di pubblico servizio ovvero quale rapporto CP_4 trilaterale, intercorrente tra amministrazione, concessionario ed utenti, a vantaggio dei quali vengono erogate le prestazioni e a carico dei quali è di conseguenza posto il corrispettivo, il tutto al fine di inquadrare la normativa applicabile;
nel merito in via preliminare: 1) Dichiarare risolto di diritto il contratto di concessione in applicazione dell'art 28 [n.d.e. 26] del regolamento per la utilizzazione, la concessione in uso e la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali, essendo lo stesso inagibile e per l'effetto condannare il alla restituzione di tutti i canoni NTroparte_5 versati dalla data di inizio ad oggi pari ad euro 1.500 annui, oltre alle tariffe versate oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo. In via gradata: 2) nella denegata ipotesi in cui non dovesse considerarsi risolto di diritto il contratto, si chiede dichiararsi sospeso il contratto di concessione in applicazione dell'art 26 [n.d.e. 24] del regolamento per quanto riguarda la sospensione della concessione qualora l'impianto sia inagibile e per l'effetto condannare il alla restituzione di NTroparte_5 tutti i canoni versati dalla data di inizio ad oggi pari ad euro 1.500 annui, oltre alle tariffe versate con interessi e rivalutazioni sino al soddisfo. In via principale: 3) determinare l'oggetto del contratto ed i fini, e conseguentemente le obbligazioni derivanti dal contratto e dalla sua esecuzione;
e per l'effetto accertare la
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responsabilità per inadempimento contrattuale dell'ente comunale di CP_4 nei confronti del concessionario 4) accertare e dichiarare la CP_3 responsabilità extracontrattuale ex art 2043 cc dell NTroparte_8 nella persona del p.t. e della Comunale per fatto illecito concretizzato CP_9 CP_10 nella malafede e scorrettezza adoperata nei confronti del concessionario per aver ostacolato la gestione del campo sportivo ed aver creato ed alimentato delle false aspettative di crescita. Dichiarare la responsabilità del per NTroparte_5 la mancata sospensione del contratto di concessione stante l'inagibilità dell'impianto sportivo;
5) Accertare e dichiarare la responsabilità del ex NTroparte_5 art 2051 cc per i motivi esposti in atti;
6) accertare e dichiarare che il diniego dell'omologazione del campo sportivo da parte della è conseguenza diretta CP_11
CP_ dell'inerzia dell comunale 7) relativamente ai punti in CP_5 precedenza, per l'effetto: condannare il al risarcimento di NTroparte_5 tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, quantificati in complessivi euro 215.000,00, di cui euro 200.000,00 così come specificatamente indicati e quantificati in atto di citazione per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del ed euro NTroparte_5
15.000,00 oltre interessi e rivalutazioni per la restituzione dei canoni versati, o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche a seguito di
CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione come per legge. 8) Accertare e dichiarare le migliorie ed addizioni apportate all'impianto, e per l'effetto condannare il CP_5
NT di a corrispondere in favore della una somma a titolo di CP_4 risarcimento da determinarsi in via equitativa. 9) Condannare il
[...] al risarcimento ex art. 96 per lite temeraria in quella somma che sarà CP_5 ritenuta di giustizia;
10) Condannare il al ristoro delle spese NTroparte_5 di arbitrato pari ad euro 4.900,00 (quattromilanovecento). Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio”.
I.4.- In corso di giudizio la Società attrice promuoveva domanda di ATP (R.G.
6195/2015 sub 1), in esito alla quale, il Consulente incaricato, Ing. Per_1
, depositava la relazione il 23/08/2016 e i chiarimenti alle osservazioni delle
[...] parti il 25/11/2016.
I.5.- L'istruttoria, oltre che documentale, si articolava sulle prove testimoniali rese
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
da , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
NT
segnatamente, il precedente presidente della (pure titolare Parte_6 dell'agenzia che curava il marketing e gli spazi dedicati alle sponsorizzazioni),
l'allenatore del settore giovanile, taluni tesserati e genitori di tesserati minorenni.
I.6.- All'udienza del 20/06/2023, sull'istanza del veniva dichiarata CP_5
l'interruzione del processo per l'intervenuta cancellazione della dal Registro CP_3 delle Imprese.
I.7.- In forza del verbale di assemblea del 29/07/2022, la causa è stata dunque NT riassunta dall'ex socio unico nonché liquidatore della , , che, a Parte_1 mezzo di nuovo Difensore, ha insistito nelle conclusioni rassegnate in atti (comparsa del 20/10/2023).
Nel giudizio riassunto si è altresì costituito il che NTroparte_5 preliminarmente ha chiesto dichiararsi la nullità della notifica della comparsa in riassunzione e comunque l'inammissibilità del libello in violazione degli artt. 170 e
125 disp. att. c.p.c. per avere la controparte notificato l'atto di riassunzione esclusivamente nei confronti del e non invece nei confronti NTroparte_5 del precedente procuratore costituito. Inoltre, ha eccepito sia il difetto di legittimazione attiva, sia il difetto di interesse ad agire di , dal momento che, ai sensi Parte_1 dell'art. 1372 c.c., la convenzione poteva esplicare la propria efficacia soltanto tra i contraenti.
I.8.- La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 05/06/2025, nella quale, applicati gli artt. 281quinquies – 190 c.p.c., sono stati concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Tra le questioni preliminari deve essere prioritariamente presa in esame quella riguardante la carenza di giurisdizione ordinaria, eccepita dal CP_5
Può opportunamente premettersi che la copiosa giurisprudenza richiamata dal convenuto negli scritti difensivi appare inconferente siccome incentrata sulla fase ad evidenza pubblica o su altre peculiari vicende giudiziarie che non offrono approdi interpretativi utili alla soluzione della presente controversia. Per di più, si tratta quasi
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di giurisprudenza formatasi anteriormente alla pronuncia della Corte Costituzionale n.
204/2004, che, in linea di massima, ha stabilito che la giurisdizione del G.A. in tema di servizi pubblici quando l'amministrazione agisce esercitando il suo potere di supremazia in funzione dell'interesse pubblico;
all'inverso, quando la controversia attiene all'inadempienza di prestazioni negoziali o alle reciproche posizioni di diritto e obbligo, la giurisdizione spetta al G.O.
In passato, invero, era già possibile circoscrivere la giurisdizione del G.A., in termini generali, ai casi in cui l'ente pubblico agiva in posizione di supremazia nei confronti del privato, mentre, con riferimento a fattispecie analoga a quella qui in esame, Cass.,
Sez. Unite, n. 10013/2001 consentiva di perimetrare, a contrario, la giurisdizione ordinaria nei seguenti termini: «Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo. Ne consegue che, qualora tali beni siano trasferiti nella disponibilità di privati perché ne facciano determinati usi mediante concessione amministrativa (che costituisce il solo strumento con cui tale trasferimento può essere realizzato), restano devolute al giudice amministrativo a norma dell'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 le controversie connesse al rapporto concessorio, per tali dovendosi intendere anche quelle nelle quali siano in contestazione i limiti delle facoltà da riconoscersi alle parti in base all'atto di concessione». Se ne può trarre che le controversie in cui non si disputa intorno all'estensione delle “facoltà”, quanto dell'adempimento delle obbligazioni rivenienti dalla concessione, sono scrutinate dal G.O.
In senso confermativo può leggersi Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 4539/2016, secondo cui rientrano nella giurisdizione del G.O. le controversie inerenti alla gestione di una struttura sportiva che riguardino il rapporto contrattuale a valle dell'aggiudicazione.
L'elaborazione giurisprudenziale successiva ha continuato a fondare il nucleo principale del riparto nella celebre distinzione tra “atti/provvedimenti” e
“comportamenti”, distinguendo fondamentalmente fra l'impugnazione di provvedimenti amministrativi, ad appannaggio del G.A., e il risarcimento del danno promanante da comportamenti materiali o omissivi della pubblica amministrazione che
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non siano espressione di un esercizio di potere pubblico.
Recentemente, – , Sez. III, 12/4/2024 n. 820 ha statuito che CP_13 CP_14 compete al giudice ordinario il giudizio scaturito a monte da concessione di lavori, ma avente ad oggetto non già la fase pubblicistica, bensì quella privatistica relativa all'inadempimento della convenzione e alla sua risoluzione, venendo in rilievo atti di natura privatistica;
un simile contenzioso, infatti, non può farsi rientrare né nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui alle lettere B, C, E del comma 1 dell'art. 133
c.p.a., né tantomeno nella giurisdizione generale di legittimità.
La prospettiva è leggermente differente, ma perviene ad identico esito, in T.A.R.
Campania – Napoli, Sez. VIII, 17/10/2023, n. 5672: «Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., la giurisdizione del G.O. riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del G.A. nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge».
II.2.- Accertata la giurisdizione ordinaria, bisogna vagliare l'eccezione preliminare di nullità della notifica della comparsa per riassunzione.
Sebbene in astratto, ovvero ai sensi del combinato disposto degli artt. 125,, comma 3 disp. att. c.p.c. [«La comparsa è notificata a norma dell'art. 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente»] e 170, comma 1, c.p.c.
[«Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti»], la comparsa dell'attore in riassunzione dovesse essere notificata al procuratore del convenuto, è quanto mai evidente che quest'ultimo, costituendosi in giudizio, ha sanato la nullità, dal momento che la predetta invalidità non ha impedito l'instaurazione del rapporto processuale. Può perciò trovare piana applicazione l'art. 156, comma 3, c.p.c., che comporta la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo a cui l'atto era diretto, quand'anche la costituzione avvenga all'unico intento di far valere il vizio (si veda, ex plurimis, Cass., n. 16454/2023, che, nel solco di Sez. Unite n. 23620/2018, statuisce che, quanto alla «mera invalidità del procedimento di notificazione, … è tradizionalmente ritenuta possibile la sanatoria in forza del principio del
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raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c.»).
II.3.- Deve, altrettanto, essere rigettata l'ulteriore eccezione del convenuto, concernente il difetto di legittimazione attiva in capo a : costui, infatti, Parte_1
NT ha agito in qualità di liquidatore della , a ciò autorizzato dalla delibera assembleare del 29/07/2022. La società, prima della sua estinzione, aveva deliberato di “incaricare il liquidatore all'incasso dei crediti residui ed alla transazione dei debiti residui” e, tra le posizioni creditorie, quantunque non analiticamente specificata, non può negarsi che rientrassero le poste rivenienti dal risarcimento azionato nei confronti del
[...]
CP_5
Cass, Sez. Unite, sentenza n. 19750 del 16/07/2025 (incentrata sulla società semplice, ma estensibile alle società di diversa specie) afferma: «L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex socio -o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società- l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito».
Nella specie, si può reputare che il liquidatore, dovendo adoperarsi per compiere ogni attività propedeutica alla liquidazione della società ed essendo a conoscenza della pendenza tra le parti di un giudizio da cui potevano scaturire poste attive, era non solo facultato, ma perfino tenuto a coltivarlo, in ottemperanza alla volontà assembleare. Dal bilancio finale di liquidazione, inoltre, si evince che al liquidatore è Parte_1 stato conferito specificamente l'incarico di proseguire il contenzioso con il
[...] al fine di incassare i crediti (al tempo illiquidi) rinvenienti da lesioni di CP_5 diritti soggettivi, così da onorare il pagamento della definizione agevolata ottenuta da
. CP_15
III.- Passando al merito, appare utile alla corretta impostazione della decisione
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prendere anzitutto posizione sulla vincolatività delle norme della FIGC nei confronti degli enti pubblici territoriali.
Tali norme, che, in generale, possono vincolare direttamente i soli affiliati alla
Federazione stessa (associazioni sportive e atleti), possono nondimeno assumere rilevanza nella definizione dei contenuti o nell'interpretazione delle clausole regolative di un rapporto contrattuale tra terze parti, in ispecie allorquando esse siano richiamate da convenzioni che riguardino l'utilizzo, per l'esercizio di attività sportiva, di campi da gioco necessitanti dell'omologazione federale. In altre parole, se in un impianto sportivo si vogliono disputare gare ufficiali, non ci si può che conformare alle prescrizioni federali.
Dall'art. 14 del regolamento per l'utilizzazione, concessione in uso e concessione in gestione degli impianti sportivi comunali emerge nitidamente la scelta di favorire le associazioni sportive aderenti o riconosciute dal (del quale la FIGC è diretta CP_12 emanazione), privilegiando quelle che abbiano un maggior livello attuale e potenziale di prestazioni agonistiche e che reclutino in casa gli atleti.
Cass., sent. n. 2028 del 19/06/1968 ha chiarito: «La Federazione Italiana Giuoco
Calcio, quale organo del esercita nel settore calcistico quei poteri che la legge CP_12
e lo statuto conferiscono a tutte le federazioni sportive nazionali nel campo delle rispettive specialità agonistiche. Tali poteri, nei riguardi delle società sportive riconosciute, sono limitati alla materia disciplinare e tecnica, nonché al controllo finanziario, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 onde, al di fuori di queste ipotesi, non possono incidere sull'autonomia di dette società».
Più recentemente, Cass., Sez. Unite, ord. n. 13619 del 31/07/2012 ha rimarcato: «Le federazioni sportive nazionali, già dotate di duplice veste, pubblicistica per le attività svolte quali organi del privatistica per le attività loro proprie, hanno acquisito CP_12 la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.
15 del d. lgs. n. 242 del 1999, che ha lasciato al oteri di indirizzo e controllo in CP_12 ragione della “valenza pubblicistica di specifici aspetti” dell'attività sportiva. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno cagionato dagli amministratori al patrimonio di una federazione (nella specie, Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio) non è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il rapporto di servizio attinente alle residue funzioni pubblicistiche della federazione non
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si trasferisce da questa ai suoi amministratori».
Per la costruzione delle strutture sportive devono certamente essere rispettate le norme di sicurezza dettate dal Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996 (in G.U.
11/04/1996, n. 85), che vi assoggetta all'art. 1 «gli impianti ed i complessi sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi […] nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal
e dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal riportate CP_12 CP_12 nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. I suddetti complessi o impianti […] devono essere conformi, oltre che alle presenti disposizioni, anche ai regolamenti del e delle federazioni sportive nazionali e CP_12 internazionali».
Ne discende che i precetti del delle singole federazioni sportive concernenti CP_12
l'impiantistica sportiva diventano, quanto meno in via di eterointegrazione (art. 1374
c.c.), vincolanti per gli enti (anche pubblici) proprietari di strutture sportive che le affidino in convenzione a terzi perché vi si pratichi l'attività sportiva.
Nel medesimo senso depongono le norme approvate dalla Giunta del CP_12
15/07/1999, che stabiliscono all'art. 1 (scopo e campo di validità): «Le presenti norme hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti. Sono soggetti alle presenti norme tutti gli impianti sportivi destinati alla pratica di discipline regolamentate dalle federazioni sportive nazionali e dalle loro affiliate, ovvero ad attività propedeutiche, formative e di mantenimento di tali discipline».
In materia di IMU, in attuazione dell'art. 91bis, comma 3, decreto legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, è stato adottato il D.M. 19/11/2012 n. 200, che -per quel che qui rileva- intende quali attività sportive le «attività rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
In definitiva, dall'insieme degli elementi sopra esposti si ricava univocamente, quale premessa generale per la soluzione della controversia contrattuale in esame, che,
Il Giudice 12 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
trattandosi di una convenzione avente ad oggetto la gestione di un impianto sportivo comunale in favore di un'associazione affiliata alla FIGC, le prescrizioni relative alle condizioni di utilizzo di quell'impianto, adottate da detta Federazione sulla base dei propri regolamenti (prescrizioni la cui legittimità non è contestata in causa), spiegavano sicuro effetto nell'attuazione del rapporto concessorio tra il
[...]
e la CP_5 CP_3
III.1.- Tanto premesso, viene in rilevo che l'art. 9 della convenzione del 2006 tra il NT e la , dopo aver definito le spese correnti di gestione a carico del gestore CP_5
(pulizia, apertura, chiusura, conduzione, custodia) e regolamentato gli interventi di manutenzione ordinaria in capo allo stesso, indica che «L'amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il concessionario ha
l'obbligo di richiedere al gli interventi di manutenzione straordinaria, CP_5 indifferibili ed urgenti, e può proporre l'effettuazione di addizioni e miglioramenti sull'impianto sportivo per l'ottimizzazione degli impianti tecnologici, per
l'adeguamento a sopravvenute norme, per i miglioramenti ambientali, e comunque utili per la migliore fruibilità dell'impianto, l'ampliamento dell'attività sportiva…».
La disposizione riecheggia il testo dell'art. 22 del regolamento per la concessione in gestione degli impianti comunali, che accolla gli interventi di manutenzione straordinaria all'Ente proprietario, al quale il concessionario deve obbligatoriamente richiederli, aggiungendo che, una volta autorizzati dal Responsabile del Servizio Sport,
«possono essere eseguiti dallo stesso concessionario, sempre a spese del . CP_5
Viceversa, se il concessionario dovesse compiere opere manutentive senza autorizzazione comunale, non gli spetterebbe il rimborso delle relative spese, fermo restando che, alla scadenza della concessione, le addizioni sono comunque ritenute dal
CP_5
L'art. 9 della convenzione e l'art. 22 del regolamento curano la fase “fisiologica”, mentre non disciplinano la fase “patologica” del rapporto.
Nella vicenda de qua è successo che, come comprovato da riscontri documentali (cfr. all. 14 e 15 alla citazione), la avesse reiteratamente compulsato CP_3
l'Amministrazione comunale, proponendole anche preventivi di spesa (inizialmente di appena € 6.000) r l'adeguamento dell'impianto.
A fronte di ciò, il aveva serbato un atteggiamento ondivago, da un lato CP_5
Il Giudice 13 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
richiedendo alla FIGC la “proroga a termine” dell'omologa e promettendo che in tempi brevi avrebbe adeguato l'impianto (all. 16), dall'altro non autorizzando le opere e financo negando qualunque rilevanza delle prescrizioni della FIGC nei confronti di un
Ente territoriale (all. 20).
Né vale obiettare, come fa il convenuto, che i costi inizialmente stimati per l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni federali erano modesti (€ 6.000), così giungendo ad evocare il concorso di colpa del creditore nella genesi del danno: in primis, la era tenuta per convenzione a richiedere l'autorizzazione preventiva CP_3 del per le opere straordinarie;
in secondo luogo, proprio l'esiguità CP_5 dell'importo rende ancor più ingiustificabile il comportamento dell'Amministrazione, per le cui finanze l'esborso non avrebbe dovuto costituire un serio ostacolo.
III.2.- Sul piano dei rimedi contrattuali a disposizione del concessionario contro gli inadempimenti del concedente dai quali era dipesa l'inutilizzabilità CP_5 dell'impianto sportivo per le gare ufficiali del campionato di calcio cui partecipava la NT
, deve osservarsi – nei limiti di quanto domandato dall'attrice in via di modifica del libello introduttivo con la memoria ex art. 183 co. 6, n. 1, c.p.c. – che anzitutto non appaiono integrati i presupposti della sospensione della convenzione, come disciplinata dall'art. 24 del regolamento comunale per la concessione in gestione degli impianti sportivi, che recita: «Il comune può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di rilevanti manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari in anticipo di almeno 15 giorni. La sospensione è prevista inoltre quando si verifichino condizioni tali da rendere l'impianti inagibili a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune al concessionario, se non la restituzione dei canoni
o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto».
Invero, da tale norma si evince che la sospensione poteva discendere solo da un
(tempestivo) ordine dell'Amministrazione (a quanto risulta, mai adottato) in dipendenza di una situazione di inagibilità della struttura ritenuta dalla stessa concedente, in forza di valutazioni essenzialmente ancorate a discrezionalità tecnica;
viceversa, nel caso in oggetto, l'impianto non era idoneo alla disputa dei campionati
Il Giudice 14 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
della squadra di calcio, che ivi avrebbe dovuto allenarsi e giocare le partite, in ragione della mancata omologa da parte della FIGC.
III.3.- Neppure può fondatamente invocarsi da parte attrice la risoluzione di diritto alla stregua dell'art. 26 del summenzionato regolamento, che dispone: «È facoltà del concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al un preavviso di almeno tre mesi. Il rapporto di concessione è risolto di CP_5 diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore». Ciò perché l'impianto, che non era in assoluto indisponibile, restava inutilizzabile per le gare ufficiali della squadra di calcio per via della mancata omologa, che non può considerarsi una causa di forza maggiore, in quanto era sicuramente conseguibile tramite l'adeguamento alle prescrizioni impartite dalla FIGC.
III.4.- Escluso che si tratti di sospensione o di risoluzione di diritto della convenzione, per come invocate da parte attrice, occorre considerare la possibilità di riqualificare le domande in risoluzione giudiziale a norma dell'art. 1453 c.c.: tanto sulla premessa che, «nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta» (Trib. Modena, Sez. II, 23/03/2025, n. 357).
In verità, la sentenza che accerta la risoluzione di diritto ha natura meramente accertativa della situazione di scioglimento del vicolo contemplata dalle parti contraenti, mentre la sentenza che dichiara la risoluzione giudiziale ha natura costitutiva. Ergo, stante il principio di necessaria corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., la risoluzione per inadempimento ex art. 1453
c.c., ove non richiesta, non può essere pronunciata d'ufficio.
IV.- Fra le domande emendate con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la NT
aveva chiesto di “accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale Co dell'ente comunale . CP_4
IV.1.- Tale ultima domanda merita accoglimento, sulla scorta del fatto che il divieto della FIGC di utilizzare il campo comunale per gli allenamenti e le gare del
Il Giudice 15 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
campionato di calcio di Eccellenza, compromise la funzione precipua della struttura sportiva, conculcando la causa della convenzione stipulata nel 2006 e rendendo così NT configurabile la responsabilità del concedente inadempiente nei confronti della ex art. 1218 c.c.
Risulta dagli atti di causa che i comportamenti lato sensu negligenti dell'Amministrazione comunale diventarono rilevanti, al punto tale da impedire l'omologa del campo di competenza della FIGC, a partire dalla stagione sportiva
2012/2013 (e fino allo scadere della concessione), sicché è con riferimento a tale periodo che il tema dell'inadempimento deve essere valutato per la definizione delle pretese riparatorie del concessionario.
In particolare, la data a partire dalla quale considerare l'impossibilità di sfruttamento del campo comunale si può desumere dall'allegato 13 nel fascicolo attoreo, vale a dire dall'11/06/2012, in cui la FIGC concesse un ultimatum di venti giorni per adeguare la struttura, decorsi i quali sarebbero state sospese tutte le attività sul campo, senza alcuna comunicazione. NT La non realizzò le opere straordinarie che avrebbero consentito l'omologa dell'impianto, dovendo, come detto, ottenere per specifica obbligazione pattizia,
l'autorizzazione preventiva dal che viceversa mai si espresse in modo CP_5 concludente, ma tenne – come già cennato – un atteggiamento ambiguo, da un lato richiedendo alla FIGC una proroga a termine dell'omologa con la promessa che presto avrebbe adeguato l'impianto (all. 16), dall'altro non autorizzando i lavori e financo negando la valenza delle prescrizioni della FIGC per un Ente territoriale (all. 20), tanto NT poi da resistere nell'arbitrato promosso dalla (all. 22).
Quest'ultima, in conseguenza di quanto innanzi, si vide costretta:
- a disputare le gare casalinghe del campionato di calcio inizialmente ad Adelfia e, nella stagione 2013/2014, a Locorotondo, quindi senza il supporto della propria tifoseria;
- a chiudere la scuola calcio, in quanto gli allievi minorenni non potevano essere accompagnati in strutture distanti da CP_4
NT Dalla documentazione depositata in causa dalla , si evince inoltre che il CP_5 nel 2018 e nel 2019, a concessione scaduta, procedette con determine a contrarre un impegno di spesa ed affidamento diretto dei lavori di riqualificazione del campo
Il Giudice 16 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sportivo per complessivi €113.484,87: il che dimostra che, in ritardo e con oneri maggiori a proprio carico, l'Amministrazione effettuò la manutenzione straordinaria NT dell'impianto che la auspicava, peraltro riconoscendo, nelle interlocuzioni con la
FIGC (cfr. determina n. 367 del 09/10/2019), che il campo era inagibile per la non conformità alle norme federali sull'omologa.
IV.2.- Circa le opere realizzate nella struttura sportiva a spese della è in CP_3 linea di massima da condividere il computo del CTU ing. , il quale Persona_1 le ha stimate in €70.000, analizzando la congerie di fatture prodotte dall'attrice.
Risultano parimenti condivisibili, poiché coerenti, logiche e non contraddittorie, le considerazioni finali del CTU, che appresso si trascrivono compiutamente:
“• la quota di opere di manutenzione straordinaria pagata dal è stata CP_5 totalmente eseguita e, in base alle attestazioni rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico Comunale, è stata realizzata secondo la buona regola dell'arte;
• la quota di opere di manutenzione straordinaria rimasta a carico dell è CP_16 stata ugualmente realizzata (sistemazione delle tribune) e non ci sono state, fino all'inizio del contenzioso giudiziario, contestazioni sulla qualità dell'esecuzione delle opere;
• le opere di miglioria che l all'inizio della Convenzione (luglio 2006) CP_16 aveva dichiarato voler eseguire sono state realizzate soltanto in parte (la si era CP_3 riservata tale opzione), come precisato in dettaglio nel corso dell'elaborato e come comunicato dalla stessa ricorrente nell'ottobre del 2006. Sono state eseguite, però, altre opere, senza alcuna autorizzazione, di cui viene chiesto il corrispettivo. Da parte del non risulta che vi siano state verifiche, né eccezioni di sorta, fino CP_5 all'inizio del contenzioso, per cui si deve assumere che i lavori -con o senza autorizzazione- siano stati comunque eseguiti secondo la buona regola dell'arte, anche se oggi sono degradati per abbandono e opera dei vandali;
• è stata realizzata anche una costruzione con struttura metallica a fianco delle tribune, non prevista in progetto (era prevista solo la copertura di tale superficie), né autorizzata, ma neppure contestata da parte del CP_5
• la situazione tecnico-autorizzativa di tutte le opere è confusa, parziale o mancante;
• i giustificativi delle spese sostenute dall'associazione, così come esplicitati nei tabulati forniti allo scrivente in corso di operazioni, appaiono prevalentemente
Il Giudice 17 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
pertinenti alle opere eseguite (salvo che per alcune opere, come la fornitura di oltre centoventi tonnellate di calcestruzzo, di utilizzazione non chiara, e lavori edili non meglio specificati per oltre quarantamila euro, oltre che per altre voci di valenza molto ridotta), però in molti casi le fatture non riportano la destinazione delle merci
e/o dei servizi presso l'impianto comunale, ma presso la sede della ricorrente, in Via
Concordia n. 2, sita a circa 700 m di distanza dal campo sportivo, per cui non vi è certezza, con la sola ispezione dei luoghi, che merci e servizi oggetto delle dette fatture fossero effettivamente destinati allo stadio;
• solo per completezza (dato che l'argomento costi non fa parte del quesito ricevuto), si evidenzia che mancano giustificativi precisi dei costi di manodopera delle opere eseguite, che hanno sicuramente inciso in buona percentuale sui costi totali sostenuti dall per i lavori rimasti a suo carico”. CP_16
In virtù dei sovrastanti rilievi, l'ammontare complessivo delle “migliorie” apportate non può che subire prudentemente una decurtazione per €10.000; sicché l'importo finale va quantificato in € 60.000 (70.000 - 10.000).
IV.3.- Tale importo va incrementato, in termini di pregiudizio risarcibile, con i canoni annui versati indebitamente dal concessionario al Comune concedente, a partire dalla data della comunicazione della FIGC della revoca dell'omologa, e dunque relativamente alle quattro stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e
2015/2016. Il ristoro relativo ai canoni non può essere, tuttavia, quantificato in €
15.000, come richiesto dalla per la circostanza che il campo venne utilizzato CP_3 nei primi sei anni di durata della concessione;
sicché esso va limitato ad € 6.000
(€1.500 x 4 stagioni).
V.- Alle sopra indicate voci di danno patrimoniale non può sommarsi l'altra voce di danno, sempre di natura patrimoniale, variamente invocata dall'attore per: la mancata iscrizione della squadra ai campionati, i contratti pubblicitari e le sponsorizzazioni venute meno, l'impossibilità di organizzare eventi extrasportivi nella struttura, la perdita di incassi derivanti dalla vendita di biglietti per le partite casalinghe.
I testimoni escussi (il presidente all'udienza 08/01/2019; il Parte_3 gestore della scuola calcio all'udienza 28/03/2019; la madre di un Parte_5 tesserato, , all'udienza 21/01/2020), più che confermare lil verificarsi in Parte_6
Il Giudice 18 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
concreto di tali voci di danno patrimoniale ed eventualmente offrire riscontri sulla loro entità (del tutto mancanti nel materiale probatorio documentale prodotto dall'attrice), si sono soffermati sui disagi che derivavano dallo spostamento degli allenamenti e delle partite dapprima ad Adelfia e in un secondo tempo a Locorotondo. Il solo “patron”
ha descritto genericamente l'impatto negativo dell'inagibilità dello stadio su Parte_3 iscrizioni alla scuola-calcio, sponsorizzazioni, costi per trasferte e logistica: si tratta tuttavia di perdite che non constano dai bilanci depositati in giudizio dall'attrice e sono rimaste prive di qualunque altra base probatoria specifica e oggettiva. Ne consegue il fallimento in parte qua dell'onere probatorio a carico del danneggiato.
V.1.- Non può, parimenti, trovare ristoro, per mancanza degli occorrenti riscontri probatori, il danno in nuce allegato per la chiusura della scuola calcio, l'azzeramento del vivaio e la perdita di introiti per le cessioni dei calciatori: tutte poste di pregiudizio patrimoniale che sono rimaste, quanto meno ai fini della quantificazione, carenti di qualsivoglia base documentale.
Considerazione analoga vale per la mancata percezione dei “premi di preparazione” attribuiti dalla FIGC al momento del trasferimento degli atleti rinvenienti dalle giovanili a terze società dilettantistiche o professionistiche, che non emerge dalle tabelle originariamente depositate dall'attrice.
V.2.- Neppure può essere riconosciuto il danno non patrimoniale derivante dal
“disamoramento” per il calcio nella popolazione locale, dall'assenza dei tifosi al seguito della squadra, dall'impossibilità di ottenere promozioni in categorie superiori
(perdita di chance).
È consolidato in giurisprudenza il canone di non indennizzabilità delle mere aspettative. In tal senso, si veda Cass. sentenza n. 1752 del 28/01/2005: «In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance -che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione- ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere
Il Giudice 19 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
conseguenza immediata e diretta».
VI.- In definitiva, l'ammontare del ristoro che, in ragione delle complessive risultanze probatorie della causa, sembra congruo accordare all'attrice è di € 66.000 (€
60.000 + € 6.000).
L'importo così determinato va maggiorato degli interessi legali, decorrenti dal giorno della notifica dell'atto di citazione (11/04/2015), senza il riconoscimento aggiuntivo della rivalutazione monetaria, in assenza di prova di allegazione e di prova del maggior danno.
VII.- Da ultimo, in ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice,
l'accoglimento della pretesa non solo parziale, ma anche per importi notevolmente inferiori a quelli richiesti rende all'evidenza insussistenti gli estremi per l'addebito al convenuto della responsabilità da lite temeraria. CP_5
VIII.- Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del decisum (cfr. Cass. n. 10984/2021), in applicazione del D.M. 55/2014 (tab. 2), aggiornato dal D.M. 147/2022, con la riduzione del 20% rispetto ai medi di tariffa, attesa la prossimità del valore al limite inferiore dello scaglione, tranne che per la fase istruttoria, da incrementarsi della medesima percentuale per via dell'accertamento tecnico preventivo in corso di causa.
FASI VALORE ME- RIDUZIONE/AUMENTO IMPORTO LIQUI- DIO DATO
Studio 2.552,00 -20% 2.041,60 Introduttiva 1.628,00 -20% 1.302,40 Istruttoria 5.670,00 / / 5.670,00 Decisoria 4.253,00 -20% 3.402,40 TOTALE 12.416,40
In ordine alla regolamentazione delle spese, mette infine conto di precisare che:
- non risulta meritevole di accoglimento la pretesa attorea di rimborso dei costi dell'arbitrato, per l'assorbente motivo che si tratta di procedura stragiudiziale NT avviata unilateralmente dalla , la quale avrebbe dovuto previamente valutare l'eventuale obbligatorietà della devoluzione del contenzioso al collegio arbitrale;
- devono essere distratti verso il Difensore dell'attrice subentrato nella fase
Il Giudice 20 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
decisoria, dichiaratosi antistatario, i compensi relativi alle fasi di studio e decisoria, a cui ha partecipato.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
I) RIGETTA l'eccezione di difetto della giurisdizione ordinaria;
II) RIGETTA le eccezioni di nullità della notifica della comparsa per riassunzione e di difetto di legittimazione attiva del liquidatore della NTroparte_1
III) ACCOGLIE la domanda di parte per quanto di ragione e, per l'effetto,
CONDANNA il al pagamento, in favore di NTroparte_5 Parte_1
nella qualità, della somma di €66.000,00, a titolo di risarcimento del
[...] danno patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
IV) CONDANNA il alla rifusione, in favore di NTroparte_5 Parte_1
nella qualità, delle spese processuali, che liquida in €12.416,40 a titolo di
[...] compensi - dei quali €5.444,00 da distarsi in favore dell'Avv. Massimo Birardi,
Difensore antistatario - e in €1.072,00 a titolo di esborsi (dei quali €786,00 per il giudizio di merito e €286,00 per l'ATP in corso di causa, esclusi gli onorari di
C.t.u., disciplinati come al successivo capo V), oltre al rimborso delle spese forfetarie (15% dei compensi), C.P.A. e I.V.A. come per legge;
V) PONE gli onorari di c.t.u., come liquidati con il decreto depositato il 20/09/2016
(proc. n. 6195/2015 sub 1 R.G.), definitivamente a carico del
[...]
condannando quest'ultimo a rifondere la controparte di quanto da CP_5 essa eventualmente versato a tale titolo.
Bari, 15/12/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Carlo de Bari.
Il Giudice 21 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, II sez. civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6195/2015 R.G., promossa da
, quale ex socio unico e liquidatore della Parte_1 NTroparte_1 con socio unico (già NTroparte_2
; già già , con il patrocinio dell'avv.
[...] CP_3 NTroparte_4
Massimo Birardi, domiciliatario, giusta procura in atti;
Attore in riassunzione contro in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., con il pa- NTroparte_5 trocinio dell'avv. Claudia Pannarale, domiciliataria, giusta procura in atti;
Convenuto
Conclusioni: come verbale di udienza del 05/06/2025, quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 21/04/2015,
[...]
(d'ora in avanti, semplicemente: NTroparte_6
Sudest oppure SSD) conveniva in giudizio l NTroparte_7
(d'ora in avanti, anche solo: per sentire accogliere le seguenti
[...] CP_5
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
conclusioni: “1) accertare la natura del contratto di concessione sottoscritto dalla con l'ente comunale di quale concessione di pubblico CP_3 CP_4 servizio ovvero quale rapporto trilaterale intercorrente tra amministrazione, concessionario ed utenti, a vantaggio dei quali vengono erogate le prestazioni e a carico dei quali di conseguenza è posto il corrispettivo, il tutto al fine di inquadrare la normativa applicabile;
2) nel merito determinare l'oggetto del contratto ed i fini, e conseguentemente le obbligazioni derivanti dal contratto e dalla sua esecuzione e per
l'effetto accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale dell
[...]
nei confronti del concessionario e per NTroparte_8 CP_3
l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di concessione del campo sportivo di CP_ cui in narrativa per inadempimento dell in persona del NTroparte_5
p.t.; 3) accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell CP_9 [...]
nella persona del p.t. e della Comunale per NTroparte_8 CP_9 CP_10 fatto illecito concretizzato nella malafede e scorrettezza adoperata nei confronti del concessionario per aver ostacolato la gestione del campo sportivo ed aver creato ed alimentato delle false aspettative di crescita;
4) accertare e dichiarare che il diniego dell'omologazione del campo sportivo da parte della è conseguenza diretta CP_11 dell'inerzia dell'ente comunale di 5) Condannare il CP_4 [...] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi così CP_5 come specificatamente indicati e quantificati nell'atto introduttivo dalla CP_1 per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del pari NTroparte_5
a € 200.000,00 o in quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia anche a seguito di espletanda CTU;
6) Accertare e dichiarare le migliorie ed addizioni apportate all'impianto, e per l'effetto condannare il di a CP_5 CP_4
NT corrispondere in favore della una somma a titolo di risarcimento da determinarsi in via equitativa, il tutto con il favore delle spese di lite”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice esponeva che:
➢ il approvava con deliberazione del Consiglio n. NTroparte_5
47/2005 il regolamento per l'utilizzazione, concessione in uso e concessione in gestione degli impianti sportivi comunali nonché lo schema di convenzione regolante i rapporti con l'associazione affidataria, individuando l'impianto sportivo comunale in via Pende fra quelli da concedere in gestione a terzi;
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
➢ con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 1/2006 era indetta gara d'appalto per la concessione in gestione dell'impianto sportivo, che si esperiva il 06/02/2006 e che culminava nell'aggiudicazione alla con CP_3 determinazione n. 433 del 09/03/2006;
➢ la convenzione contemplava la gestione e l'utilizzo per dieci anni del campo sportivo comunale (art. 3) a beneficio della dietro corresponsione di un canone CP_3 annuo di € 1.500,00 (art. 4) e previa realizzazione di interventi di ristrutturazione e ammodernamento per un importo stimato di € 20.000, a carico della concessionaria;
al contempo, il avrebbe dovuto farsi carico di una serie di interventi tesi a CP_5 migliorare la struttura e la sua illuminazione;
➢ al momento della sottoscrizione della convenzione, l'impianto versava in una condizione di degrado e la concessionaria apprendeva che, in occasione del sopralluogo dei funzionari della FIGC il 01/09/2005, erano state rilevate delle carenze regolamentari ostative all'ottenimento dell'omologa per gli eventi sportivi, che concernevano prevalentemente la recinzione esterna e lo strato superficiale del terreno di gioco;
➢ l'Amministrazione comunale deliberava così apposito stanziamento di
€120.000, quale contributo finanziario finalizzato a predisporre gli adeguamenti e le attività manutentive straordinarie ai fini dell'ottenimento dell'omologa per le partite ufficiali, in seguito al quale il 19/07/2006 la presentava all'Amministrazione il CP_3 preventivo e il progetto dei lavori, effettivamente deliberati ed eseguiti;
➢ nel corso del rapporto si rendevano indispensabili interventi supplettivi per fronteggiare le difformità rispetto alle norme federali (inadeguatezza spogliatoi delle squadre e degli arbitri e assenza di infermeria) riscontrate dai fiduciari della FIGC nei sopralluoghi del 09/09/2010 e del 02/11/2011, che sfociavano in un “verbale di omologa in deroga” fino al 30/06/2012, all'unico scopo di consentire la disputa delle partite ufficiali del campionato di eccellenza pugliese;
➢ in conseguenza della nota dell'11/06/2012, indirizzata sia al sia alla CP_5 concessionaria, tramite cui la FIGC ingiungeva di ottemperare alle prescrizioni precedentemente elencate, notiziando che, in difetto, sarebbe stata “costrett[a] a sospendere tutte le attività sul campo senza alcun altra comunicazione”, la il CP_3
19/09/2012 richiedeva all'Ente la convocazione urgente di una riunione per conoscere
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
le determinazioni sull'impianto e il 02/10/2012 sottoponeva un preventivo di € 6.000 per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
➢ con nota in pari data (02/10/2012) il Comune di rivolgeva alla CP_4
FIGC richiesta di proroga dell'omologazione a termine, garantendo che “verranno immediatamente effettuati tutti i lavori di cui al vostro protocollo numero 185/UT/SL del 08/11/2011 ad esclusione dei nuovi spogliatoi della sala medica quali manufatti che saranno realizzati, senza meno, nella nuova struttura”, anticipando la volontà di completare un moderno impianto “prima della stagione sportiva 2013/2014”; NT
➢ l'Amministrazione, mediante racc. A/R del 18/12/2012 spedita alla , evidenziava tuttavia che le opere a realizzarsi, “impropriamente richieste, non possono essere ricomprese tra quelle previste nell'art. 9 della convenzione” e che l'omologa della FIGC non rivestiva carattere vincolante per l'Ente;
➢ la concessionaria, ritenendo di aver onorato gli impegni assunti con la convenzione, diversamente dal reiteratamente compulsato, si doleva di una CP_5 serie di inadempimenti contrattuali e chiedeva ristoro dei danni patiti e patendi, dapprima con racc. A/R del 21/12/2012 e poi promuovendo un arbitrato rituale il
19/09/2013, in forza della clausola compromissoria contenuta all'art. 17 della convenzione;
➢ il resisteva nell'arbitrato formulando eccezione di incompetenza, in CP_5 accoglimento della quale il 05/12/2014 il collegio pronunciava lodo di inammissibilità dell'istanza di arbitrato, “per difetto di autorizzazione preventiva dell'amministrazione convenuta” ai sensi dell'art. 241 d. lgs. 50/2016, e compensava integralmente le spese.
I.2.- Mediante comparsa di costituzione e risposta del 01/09/2015 si costituiva l eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione NTroparte_7 dell'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 133, comma 1, lett. B, d. lgs. 104/2010 e, nel merito, negando ogni addebito, sulla base del rilievo, in limine, che il riconoscimento del della FIGC ha “natura convenzionale, cioè riservato agli associati della CP_12
FIGC che, dopo averlo ottenuto, potranno chiedere che le partite giocate in casa dalla squadra si disputino sul campo omologato” (pag. 6).
Dopo aver ulteriormente eccepito sia che lo stanziamento di risorse pubbliche ha natura discrezionale e deve contemperare le priorità della cittadinanza, fra le quali non rientrava il riammodernamento dello stadio, sia che la concessionaria era stata già
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
agevolata con la previsione di un esiguo canone annuo e con un finanziamento di
€120.000, contestava l'esosità della richiesta risarcitoria, invocando -fra l'altro- il concorso colposo del creditore a norma dell'art. 1227 comma 2 c.c.
Concludeva, pertanto, nella maniera che segue: “in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo;
nel merito, rigettare tutte le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, così come ogni altrui domanda, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge”.
I.3.- All'udienza del 29/09/2015 venivano assegnati i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c., entro i quali la sola attrice emendava le domande e articolava le proprie istanze istruttorie, consistenti in documenti e prove testimoniali.
In particolare, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata il 30/01/2016, la modificava così le domande: “In via preliminare: accertare la natura del CP_3 contratto di concessione sottoscritto dalla con l di CP_3 CP_8 quale concessione di pubblico servizio ovvero quale rapporto CP_4 trilaterale, intercorrente tra amministrazione, concessionario ed utenti, a vantaggio dei quali vengono erogate le prestazioni e a carico dei quali è di conseguenza posto il corrispettivo, il tutto al fine di inquadrare la normativa applicabile;
nel merito in via preliminare: 1) Dichiarare risolto di diritto il contratto di concessione in applicazione dell'art 28 [n.d.e. 26] del regolamento per la utilizzazione, la concessione in uso e la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali, essendo lo stesso inagibile e per l'effetto condannare il alla restituzione di tutti i canoni NTroparte_5 versati dalla data di inizio ad oggi pari ad euro 1.500 annui, oltre alle tariffe versate oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo. In via gradata: 2) nella denegata ipotesi in cui non dovesse considerarsi risolto di diritto il contratto, si chiede dichiararsi sospeso il contratto di concessione in applicazione dell'art 26 [n.d.e. 24] del regolamento per quanto riguarda la sospensione della concessione qualora l'impianto sia inagibile e per l'effetto condannare il alla restituzione di NTroparte_5 tutti i canoni versati dalla data di inizio ad oggi pari ad euro 1.500 annui, oltre alle tariffe versate con interessi e rivalutazioni sino al soddisfo. In via principale: 3) determinare l'oggetto del contratto ed i fini, e conseguentemente le obbligazioni derivanti dal contratto e dalla sua esecuzione;
e per l'effetto accertare la
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
responsabilità per inadempimento contrattuale dell'ente comunale di CP_4 nei confronti del concessionario 4) accertare e dichiarare la CP_3 responsabilità extracontrattuale ex art 2043 cc dell NTroparte_8 nella persona del p.t. e della Comunale per fatto illecito concretizzato CP_9 CP_10 nella malafede e scorrettezza adoperata nei confronti del concessionario per aver ostacolato la gestione del campo sportivo ed aver creato ed alimentato delle false aspettative di crescita. Dichiarare la responsabilità del per NTroparte_5 la mancata sospensione del contratto di concessione stante l'inagibilità dell'impianto sportivo;
5) Accertare e dichiarare la responsabilità del ex NTroparte_5 art 2051 cc per i motivi esposti in atti;
6) accertare e dichiarare che il diniego dell'omologazione del campo sportivo da parte della è conseguenza diretta CP_11
CP_ dell'inerzia dell comunale 7) relativamente ai punti in CP_5 precedenza, per l'effetto: condannare il al risarcimento di NTroparte_5 tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, quantificati in complessivi euro 215.000,00, di cui euro 200.000,00 così come specificatamente indicati e quantificati in atto di citazione per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del ed euro NTroparte_5
15.000,00 oltre interessi e rivalutazioni per la restituzione dei canoni versati, o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche a seguito di
CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione come per legge. 8) Accertare e dichiarare le migliorie ed addizioni apportate all'impianto, e per l'effetto condannare il CP_5
NT di a corrispondere in favore della una somma a titolo di CP_4 risarcimento da determinarsi in via equitativa. 9) Condannare il
[...] al risarcimento ex art. 96 per lite temeraria in quella somma che sarà CP_5 ritenuta di giustizia;
10) Condannare il al ristoro delle spese NTroparte_5 di arbitrato pari ad euro 4.900,00 (quattromilanovecento). Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio”.
I.4.- In corso di giudizio la Società attrice promuoveva domanda di ATP (R.G.
6195/2015 sub 1), in esito alla quale, il Consulente incaricato, Ing. Per_1
, depositava la relazione il 23/08/2016 e i chiarimenti alle osservazioni delle
[...] parti il 25/11/2016.
I.5.- L'istruttoria, oltre che documentale, si articolava sulle prove testimoniali rese
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
da , , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
NT
segnatamente, il precedente presidente della (pure titolare Parte_6 dell'agenzia che curava il marketing e gli spazi dedicati alle sponsorizzazioni),
l'allenatore del settore giovanile, taluni tesserati e genitori di tesserati minorenni.
I.6.- All'udienza del 20/06/2023, sull'istanza del veniva dichiarata CP_5
l'interruzione del processo per l'intervenuta cancellazione della dal Registro CP_3 delle Imprese.
I.7.- In forza del verbale di assemblea del 29/07/2022, la causa è stata dunque NT riassunta dall'ex socio unico nonché liquidatore della , , che, a Parte_1 mezzo di nuovo Difensore, ha insistito nelle conclusioni rassegnate in atti (comparsa del 20/10/2023).
Nel giudizio riassunto si è altresì costituito il che NTroparte_5 preliminarmente ha chiesto dichiararsi la nullità della notifica della comparsa in riassunzione e comunque l'inammissibilità del libello in violazione degli artt. 170 e
125 disp. att. c.p.c. per avere la controparte notificato l'atto di riassunzione esclusivamente nei confronti del e non invece nei confronti NTroparte_5 del precedente procuratore costituito. Inoltre, ha eccepito sia il difetto di legittimazione attiva, sia il difetto di interesse ad agire di , dal momento che, ai sensi Parte_1 dell'art. 1372 c.c., la convenzione poteva esplicare la propria efficacia soltanto tra i contraenti.
I.8.- La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 05/06/2025, nella quale, applicati gli artt. 281quinquies – 190 c.p.c., sono stati concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Tra le questioni preliminari deve essere prioritariamente presa in esame quella riguardante la carenza di giurisdizione ordinaria, eccepita dal CP_5
Può opportunamente premettersi che la copiosa giurisprudenza richiamata dal convenuto negli scritti difensivi appare inconferente siccome incentrata sulla fase ad evidenza pubblica o su altre peculiari vicende giudiziarie che non offrono approdi interpretativi utili alla soluzione della presente controversia. Per di più, si tratta quasi
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di giurisprudenza formatasi anteriormente alla pronuncia della Corte Costituzionale n.
204/2004, che, in linea di massima, ha stabilito che la giurisdizione del G.A. in tema di servizi pubblici quando l'amministrazione agisce esercitando il suo potere di supremazia in funzione dell'interesse pubblico;
all'inverso, quando la controversia attiene all'inadempienza di prestazioni negoziali o alle reciproche posizioni di diritto e obbligo, la giurisdizione spetta al G.O.
In passato, invero, era già possibile circoscrivere la giurisdizione del G.A., in termini generali, ai casi in cui l'ente pubblico agiva in posizione di supremazia nei confronti del privato, mentre, con riferimento a fattispecie analoga a quella qui in esame, Cass.,
Sez. Unite, n. 10013/2001 consentiva di perimetrare, a contrario, la giurisdizione ordinaria nei seguenti termini: «Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo. Ne consegue che, qualora tali beni siano trasferiti nella disponibilità di privati perché ne facciano determinati usi mediante concessione amministrativa (che costituisce il solo strumento con cui tale trasferimento può essere realizzato), restano devolute al giudice amministrativo a norma dell'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 le controversie connesse al rapporto concessorio, per tali dovendosi intendere anche quelle nelle quali siano in contestazione i limiti delle facoltà da riconoscersi alle parti in base all'atto di concessione». Se ne può trarre che le controversie in cui non si disputa intorno all'estensione delle “facoltà”, quanto dell'adempimento delle obbligazioni rivenienti dalla concessione, sono scrutinate dal G.O.
In senso confermativo può leggersi Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 4539/2016, secondo cui rientrano nella giurisdizione del G.O. le controversie inerenti alla gestione di una struttura sportiva che riguardino il rapporto contrattuale a valle dell'aggiudicazione.
L'elaborazione giurisprudenziale successiva ha continuato a fondare il nucleo principale del riparto nella celebre distinzione tra “atti/provvedimenti” e
“comportamenti”, distinguendo fondamentalmente fra l'impugnazione di provvedimenti amministrativi, ad appannaggio del G.A., e il risarcimento del danno promanante da comportamenti materiali o omissivi della pubblica amministrazione che
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non siano espressione di un esercizio di potere pubblico.
Recentemente, – , Sez. III, 12/4/2024 n. 820 ha statuito che CP_13 CP_14 compete al giudice ordinario il giudizio scaturito a monte da concessione di lavori, ma avente ad oggetto non già la fase pubblicistica, bensì quella privatistica relativa all'inadempimento della convenzione e alla sua risoluzione, venendo in rilievo atti di natura privatistica;
un simile contenzioso, infatti, non può farsi rientrare né nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui alle lettere B, C, E del comma 1 dell'art. 133
c.p.a., né tantomeno nella giurisdizione generale di legittimità.
La prospettiva è leggermente differente, ma perviene ad identico esito, in T.A.R.
Campania – Napoli, Sez. VIII, 17/10/2023, n. 5672: «Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., la giurisdizione del G.O. riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del G.A. nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge».
II.2.- Accertata la giurisdizione ordinaria, bisogna vagliare l'eccezione preliminare di nullità della notifica della comparsa per riassunzione.
Sebbene in astratto, ovvero ai sensi del combinato disposto degli artt. 125,, comma 3 disp. att. c.p.c. [«La comparsa è notificata a norma dell'art. 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente»] e 170, comma 1, c.p.c.
[«Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti»], la comparsa dell'attore in riassunzione dovesse essere notificata al procuratore del convenuto, è quanto mai evidente che quest'ultimo, costituendosi in giudizio, ha sanato la nullità, dal momento che la predetta invalidità non ha impedito l'instaurazione del rapporto processuale. Può perciò trovare piana applicazione l'art. 156, comma 3, c.p.c., che comporta la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo a cui l'atto era diretto, quand'anche la costituzione avvenga all'unico intento di far valere il vizio (si veda, ex plurimis, Cass., n. 16454/2023, che, nel solco di Sez. Unite n. 23620/2018, statuisce che, quanto alla «mera invalidità del procedimento di notificazione, … è tradizionalmente ritenuta possibile la sanatoria in forza del principio del
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raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c.»).
II.3.- Deve, altrettanto, essere rigettata l'ulteriore eccezione del convenuto, concernente il difetto di legittimazione attiva in capo a : costui, infatti, Parte_1
NT ha agito in qualità di liquidatore della , a ciò autorizzato dalla delibera assembleare del 29/07/2022. La società, prima della sua estinzione, aveva deliberato di “incaricare il liquidatore all'incasso dei crediti residui ed alla transazione dei debiti residui” e, tra le posizioni creditorie, quantunque non analiticamente specificata, non può negarsi che rientrassero le poste rivenienti dal risarcimento azionato nei confronti del
[...]
CP_5
Cass, Sez. Unite, sentenza n. 19750 del 16/07/2025 (incentrata sulla società semplice, ma estensibile alle società di diversa specie) afferma: «L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex socio -o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società- l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito».
Nella specie, si può reputare che il liquidatore, dovendo adoperarsi per compiere ogni attività propedeutica alla liquidazione della società ed essendo a conoscenza della pendenza tra le parti di un giudizio da cui potevano scaturire poste attive, era non solo facultato, ma perfino tenuto a coltivarlo, in ottemperanza alla volontà assembleare. Dal bilancio finale di liquidazione, inoltre, si evince che al liquidatore è Parte_1 stato conferito specificamente l'incarico di proseguire il contenzioso con il
[...] al fine di incassare i crediti (al tempo illiquidi) rinvenienti da lesioni di CP_5 diritti soggettivi, così da onorare il pagamento della definizione agevolata ottenuta da
. CP_15
III.- Passando al merito, appare utile alla corretta impostazione della decisione
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
prendere anzitutto posizione sulla vincolatività delle norme della FIGC nei confronti degli enti pubblici territoriali.
Tali norme, che, in generale, possono vincolare direttamente i soli affiliati alla
Federazione stessa (associazioni sportive e atleti), possono nondimeno assumere rilevanza nella definizione dei contenuti o nell'interpretazione delle clausole regolative di un rapporto contrattuale tra terze parti, in ispecie allorquando esse siano richiamate da convenzioni che riguardino l'utilizzo, per l'esercizio di attività sportiva, di campi da gioco necessitanti dell'omologazione federale. In altre parole, se in un impianto sportivo si vogliono disputare gare ufficiali, non ci si può che conformare alle prescrizioni federali.
Dall'art. 14 del regolamento per l'utilizzazione, concessione in uso e concessione in gestione degli impianti sportivi comunali emerge nitidamente la scelta di favorire le associazioni sportive aderenti o riconosciute dal (del quale la FIGC è diretta CP_12 emanazione), privilegiando quelle che abbiano un maggior livello attuale e potenziale di prestazioni agonistiche e che reclutino in casa gli atleti.
Cass., sent. n. 2028 del 19/06/1968 ha chiarito: «La Federazione Italiana Giuoco
Calcio, quale organo del esercita nel settore calcistico quei poteri che la legge CP_12
e lo statuto conferiscono a tutte le federazioni sportive nazionali nel campo delle rispettive specialità agonistiche. Tali poteri, nei riguardi delle società sportive riconosciute, sono limitati alla materia disciplinare e tecnica, nonché al controllo finanziario, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426 onde, al di fuori di queste ipotesi, non possono incidere sull'autonomia di dette società».
Più recentemente, Cass., Sez. Unite, ord. n. 13619 del 31/07/2012 ha rimarcato: «Le federazioni sportive nazionali, già dotate di duplice veste, pubblicistica per le attività svolte quali organi del privatistica per le attività loro proprie, hanno acquisito CP_12 la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.
15 del d. lgs. n. 242 del 1999, che ha lasciato al oteri di indirizzo e controllo in CP_12 ragione della “valenza pubblicistica di specifici aspetti” dell'attività sportiva. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno cagionato dagli amministratori al patrimonio di una federazione (nella specie, Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio) non è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il rapporto di servizio attinente alle residue funzioni pubblicistiche della federazione non
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
si trasferisce da questa ai suoi amministratori».
Per la costruzione delle strutture sportive devono certamente essere rispettate le norme di sicurezza dettate dal Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/1996 (in G.U.
11/04/1996, n. 85), che vi assoggetta all'art. 1 «gli impianti ed i complessi sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi […] nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal
e dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal riportate CP_12 CP_12 nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. I suddetti complessi o impianti […] devono essere conformi, oltre che alle presenti disposizioni, anche ai regolamenti del e delle federazioni sportive nazionali e CP_12 internazionali».
Ne discende che i precetti del delle singole federazioni sportive concernenti CP_12
l'impiantistica sportiva diventano, quanto meno in via di eterointegrazione (art. 1374
c.c.), vincolanti per gli enti (anche pubblici) proprietari di strutture sportive che le affidino in convenzione a terzi perché vi si pratichi l'attività sportiva.
Nel medesimo senso depongono le norme approvate dalla Giunta del CP_12
15/07/1999, che stabiliscono all'art. 1 (scopo e campo di validità): «Le presenti norme hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti. Sono soggetti alle presenti norme tutti gli impianti sportivi destinati alla pratica di discipline regolamentate dalle federazioni sportive nazionali e dalle loro affiliate, ovvero ad attività propedeutiche, formative e di mantenimento di tali discipline».
In materia di IMU, in attuazione dell'art. 91bis, comma 3, decreto legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, è stato adottato il D.M. 19/11/2012 n. 200, che -per quel che qui rileva- intende quali attività sportive le «attività rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
In definitiva, dall'insieme degli elementi sopra esposti si ricava univocamente, quale premessa generale per la soluzione della controversia contrattuale in esame, che,
Il Giudice 12 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
trattandosi di una convenzione avente ad oggetto la gestione di un impianto sportivo comunale in favore di un'associazione affiliata alla FIGC, le prescrizioni relative alle condizioni di utilizzo di quell'impianto, adottate da detta Federazione sulla base dei propri regolamenti (prescrizioni la cui legittimità non è contestata in causa), spiegavano sicuro effetto nell'attuazione del rapporto concessorio tra il
[...]
e la CP_5 CP_3
III.1.- Tanto premesso, viene in rilevo che l'art. 9 della convenzione del 2006 tra il NT e la , dopo aver definito le spese correnti di gestione a carico del gestore CP_5
(pulizia, apertura, chiusura, conduzione, custodia) e regolamentato gli interventi di manutenzione ordinaria in capo allo stesso, indica che «L'amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il concessionario ha
l'obbligo di richiedere al gli interventi di manutenzione straordinaria, CP_5 indifferibili ed urgenti, e può proporre l'effettuazione di addizioni e miglioramenti sull'impianto sportivo per l'ottimizzazione degli impianti tecnologici, per
l'adeguamento a sopravvenute norme, per i miglioramenti ambientali, e comunque utili per la migliore fruibilità dell'impianto, l'ampliamento dell'attività sportiva…».
La disposizione riecheggia il testo dell'art. 22 del regolamento per la concessione in gestione degli impianti comunali, che accolla gli interventi di manutenzione straordinaria all'Ente proprietario, al quale il concessionario deve obbligatoriamente richiederli, aggiungendo che, una volta autorizzati dal Responsabile del Servizio Sport,
«possono essere eseguiti dallo stesso concessionario, sempre a spese del . CP_5
Viceversa, se il concessionario dovesse compiere opere manutentive senza autorizzazione comunale, non gli spetterebbe il rimborso delle relative spese, fermo restando che, alla scadenza della concessione, le addizioni sono comunque ritenute dal
CP_5
L'art. 9 della convenzione e l'art. 22 del regolamento curano la fase “fisiologica”, mentre non disciplinano la fase “patologica” del rapporto.
Nella vicenda de qua è successo che, come comprovato da riscontri documentali (cfr. all. 14 e 15 alla citazione), la avesse reiteratamente compulsato CP_3
l'Amministrazione comunale, proponendole anche preventivi di spesa (inizialmente di appena € 6.000) r l'adeguamento dell'impianto.
A fronte di ciò, il aveva serbato un atteggiamento ondivago, da un lato CP_5
Il Giudice 13 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
richiedendo alla FIGC la “proroga a termine” dell'omologa e promettendo che in tempi brevi avrebbe adeguato l'impianto (all. 16), dall'altro non autorizzando le opere e financo negando qualunque rilevanza delle prescrizioni della FIGC nei confronti di un
Ente territoriale (all. 20).
Né vale obiettare, come fa il convenuto, che i costi inizialmente stimati per l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni federali erano modesti (€ 6.000), così giungendo ad evocare il concorso di colpa del creditore nella genesi del danno: in primis, la era tenuta per convenzione a richiedere l'autorizzazione preventiva CP_3 del per le opere straordinarie;
in secondo luogo, proprio l'esiguità CP_5 dell'importo rende ancor più ingiustificabile il comportamento dell'Amministrazione, per le cui finanze l'esborso non avrebbe dovuto costituire un serio ostacolo.
III.2.- Sul piano dei rimedi contrattuali a disposizione del concessionario contro gli inadempimenti del concedente dai quali era dipesa l'inutilizzabilità CP_5 dell'impianto sportivo per le gare ufficiali del campionato di calcio cui partecipava la NT
, deve osservarsi – nei limiti di quanto domandato dall'attrice in via di modifica del libello introduttivo con la memoria ex art. 183 co. 6, n. 1, c.p.c. – che anzitutto non appaiono integrati i presupposti della sospensione della convenzione, come disciplinata dall'art. 24 del regolamento comunale per la concessione in gestione degli impianti sportivi, che recita: «Il comune può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di rilevanti manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari in anticipo di almeno 15 giorni. La sospensione è prevista inoltre quando si verifichino condizioni tali da rendere l'impianti inagibili a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune al concessionario, se non la restituzione dei canoni
o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto».
Invero, da tale norma si evince che la sospensione poteva discendere solo da un
(tempestivo) ordine dell'Amministrazione (a quanto risulta, mai adottato) in dipendenza di una situazione di inagibilità della struttura ritenuta dalla stessa concedente, in forza di valutazioni essenzialmente ancorate a discrezionalità tecnica;
viceversa, nel caso in oggetto, l'impianto non era idoneo alla disputa dei campionati
Il Giudice 14 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
della squadra di calcio, che ivi avrebbe dovuto allenarsi e giocare le partite, in ragione della mancata omologa da parte della FIGC.
III.3.- Neppure può fondatamente invocarsi da parte attrice la risoluzione di diritto alla stregua dell'art. 26 del summenzionato regolamento, che dispone: «È facoltà del concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al un preavviso di almeno tre mesi. Il rapporto di concessione è risolto di CP_5 diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore». Ciò perché l'impianto, che non era in assoluto indisponibile, restava inutilizzabile per le gare ufficiali della squadra di calcio per via della mancata omologa, che non può considerarsi una causa di forza maggiore, in quanto era sicuramente conseguibile tramite l'adeguamento alle prescrizioni impartite dalla FIGC.
III.4.- Escluso che si tratti di sospensione o di risoluzione di diritto della convenzione, per come invocate da parte attrice, occorre considerare la possibilità di riqualificare le domande in risoluzione giudiziale a norma dell'art. 1453 c.c.: tanto sulla premessa che, «nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta» (Trib. Modena, Sez. II, 23/03/2025, n. 357).
In verità, la sentenza che accerta la risoluzione di diritto ha natura meramente accertativa della situazione di scioglimento del vicolo contemplata dalle parti contraenti, mentre la sentenza che dichiara la risoluzione giudiziale ha natura costitutiva. Ergo, stante il principio di necessaria corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., la risoluzione per inadempimento ex art. 1453
c.c., ove non richiesta, non può essere pronunciata d'ufficio.
IV.- Fra le domande emendate con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la NT
aveva chiesto di “accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale Co dell'ente comunale . CP_4
IV.1.- Tale ultima domanda merita accoglimento, sulla scorta del fatto che il divieto della FIGC di utilizzare il campo comunale per gli allenamenti e le gare del
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campionato di calcio di Eccellenza, compromise la funzione precipua della struttura sportiva, conculcando la causa della convenzione stipulata nel 2006 e rendendo così NT configurabile la responsabilità del concedente inadempiente nei confronti della ex art. 1218 c.c.
Risulta dagli atti di causa che i comportamenti lato sensu negligenti dell'Amministrazione comunale diventarono rilevanti, al punto tale da impedire l'omologa del campo di competenza della FIGC, a partire dalla stagione sportiva
2012/2013 (e fino allo scadere della concessione), sicché è con riferimento a tale periodo che il tema dell'inadempimento deve essere valutato per la definizione delle pretese riparatorie del concessionario.
In particolare, la data a partire dalla quale considerare l'impossibilità di sfruttamento del campo comunale si può desumere dall'allegato 13 nel fascicolo attoreo, vale a dire dall'11/06/2012, in cui la FIGC concesse un ultimatum di venti giorni per adeguare la struttura, decorsi i quali sarebbero state sospese tutte le attività sul campo, senza alcuna comunicazione. NT La non realizzò le opere straordinarie che avrebbero consentito l'omologa dell'impianto, dovendo, come detto, ottenere per specifica obbligazione pattizia,
l'autorizzazione preventiva dal che viceversa mai si espresse in modo CP_5 concludente, ma tenne – come già cennato – un atteggiamento ambiguo, da un lato richiedendo alla FIGC una proroga a termine dell'omologa con la promessa che presto avrebbe adeguato l'impianto (all. 16), dall'altro non autorizzando i lavori e financo negando la valenza delle prescrizioni della FIGC per un Ente territoriale (all. 20), tanto NT poi da resistere nell'arbitrato promosso dalla (all. 22).
Quest'ultima, in conseguenza di quanto innanzi, si vide costretta:
- a disputare le gare casalinghe del campionato di calcio inizialmente ad Adelfia e, nella stagione 2013/2014, a Locorotondo, quindi senza il supporto della propria tifoseria;
- a chiudere la scuola calcio, in quanto gli allievi minorenni non potevano essere accompagnati in strutture distanti da CP_4
NT Dalla documentazione depositata in causa dalla , si evince inoltre che il CP_5 nel 2018 e nel 2019, a concessione scaduta, procedette con determine a contrarre un impegno di spesa ed affidamento diretto dei lavori di riqualificazione del campo
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sportivo per complessivi €113.484,87: il che dimostra che, in ritardo e con oneri maggiori a proprio carico, l'Amministrazione effettuò la manutenzione straordinaria NT dell'impianto che la auspicava, peraltro riconoscendo, nelle interlocuzioni con la
FIGC (cfr. determina n. 367 del 09/10/2019), che il campo era inagibile per la non conformità alle norme federali sull'omologa.
IV.2.- Circa le opere realizzate nella struttura sportiva a spese della è in CP_3 linea di massima da condividere il computo del CTU ing. , il quale Persona_1 le ha stimate in €70.000, analizzando la congerie di fatture prodotte dall'attrice.
Risultano parimenti condivisibili, poiché coerenti, logiche e non contraddittorie, le considerazioni finali del CTU, che appresso si trascrivono compiutamente:
“• la quota di opere di manutenzione straordinaria pagata dal è stata CP_5 totalmente eseguita e, in base alle attestazioni rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico Comunale, è stata realizzata secondo la buona regola dell'arte;
• la quota di opere di manutenzione straordinaria rimasta a carico dell è CP_16 stata ugualmente realizzata (sistemazione delle tribune) e non ci sono state, fino all'inizio del contenzioso giudiziario, contestazioni sulla qualità dell'esecuzione delle opere;
• le opere di miglioria che l all'inizio della Convenzione (luglio 2006) CP_16 aveva dichiarato voler eseguire sono state realizzate soltanto in parte (la si era CP_3 riservata tale opzione), come precisato in dettaglio nel corso dell'elaborato e come comunicato dalla stessa ricorrente nell'ottobre del 2006. Sono state eseguite, però, altre opere, senza alcuna autorizzazione, di cui viene chiesto il corrispettivo. Da parte del non risulta che vi siano state verifiche, né eccezioni di sorta, fino CP_5 all'inizio del contenzioso, per cui si deve assumere che i lavori -con o senza autorizzazione- siano stati comunque eseguiti secondo la buona regola dell'arte, anche se oggi sono degradati per abbandono e opera dei vandali;
• è stata realizzata anche una costruzione con struttura metallica a fianco delle tribune, non prevista in progetto (era prevista solo la copertura di tale superficie), né autorizzata, ma neppure contestata da parte del CP_5
• la situazione tecnico-autorizzativa di tutte le opere è confusa, parziale o mancante;
• i giustificativi delle spese sostenute dall'associazione, così come esplicitati nei tabulati forniti allo scrivente in corso di operazioni, appaiono prevalentemente
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pertinenti alle opere eseguite (salvo che per alcune opere, come la fornitura di oltre centoventi tonnellate di calcestruzzo, di utilizzazione non chiara, e lavori edili non meglio specificati per oltre quarantamila euro, oltre che per altre voci di valenza molto ridotta), però in molti casi le fatture non riportano la destinazione delle merci
e/o dei servizi presso l'impianto comunale, ma presso la sede della ricorrente, in Via
Concordia n. 2, sita a circa 700 m di distanza dal campo sportivo, per cui non vi è certezza, con la sola ispezione dei luoghi, che merci e servizi oggetto delle dette fatture fossero effettivamente destinati allo stadio;
• solo per completezza (dato che l'argomento costi non fa parte del quesito ricevuto), si evidenzia che mancano giustificativi precisi dei costi di manodopera delle opere eseguite, che hanno sicuramente inciso in buona percentuale sui costi totali sostenuti dall per i lavori rimasti a suo carico”. CP_16
In virtù dei sovrastanti rilievi, l'ammontare complessivo delle “migliorie” apportate non può che subire prudentemente una decurtazione per €10.000; sicché l'importo finale va quantificato in € 60.000 (70.000 - 10.000).
IV.3.- Tale importo va incrementato, in termini di pregiudizio risarcibile, con i canoni annui versati indebitamente dal concessionario al Comune concedente, a partire dalla data della comunicazione della FIGC della revoca dell'omologa, e dunque relativamente alle quattro stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e
2015/2016. Il ristoro relativo ai canoni non può essere, tuttavia, quantificato in €
15.000, come richiesto dalla per la circostanza che il campo venne utilizzato CP_3 nei primi sei anni di durata della concessione;
sicché esso va limitato ad € 6.000
(€1.500 x 4 stagioni).
V.- Alle sopra indicate voci di danno patrimoniale non può sommarsi l'altra voce di danno, sempre di natura patrimoniale, variamente invocata dall'attore per: la mancata iscrizione della squadra ai campionati, i contratti pubblicitari e le sponsorizzazioni venute meno, l'impossibilità di organizzare eventi extrasportivi nella struttura, la perdita di incassi derivanti dalla vendita di biglietti per le partite casalinghe.
I testimoni escussi (il presidente all'udienza 08/01/2019; il Parte_3 gestore della scuola calcio all'udienza 28/03/2019; la madre di un Parte_5 tesserato, , all'udienza 21/01/2020), più che confermare lil verificarsi in Parte_6
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concreto di tali voci di danno patrimoniale ed eventualmente offrire riscontri sulla loro entità (del tutto mancanti nel materiale probatorio documentale prodotto dall'attrice), si sono soffermati sui disagi che derivavano dallo spostamento degli allenamenti e delle partite dapprima ad Adelfia e in un secondo tempo a Locorotondo. Il solo “patron”
ha descritto genericamente l'impatto negativo dell'inagibilità dello stadio su Parte_3 iscrizioni alla scuola-calcio, sponsorizzazioni, costi per trasferte e logistica: si tratta tuttavia di perdite che non constano dai bilanci depositati in giudizio dall'attrice e sono rimaste prive di qualunque altra base probatoria specifica e oggettiva. Ne consegue il fallimento in parte qua dell'onere probatorio a carico del danneggiato.
V.1.- Non può, parimenti, trovare ristoro, per mancanza degli occorrenti riscontri probatori, il danno in nuce allegato per la chiusura della scuola calcio, l'azzeramento del vivaio e la perdita di introiti per le cessioni dei calciatori: tutte poste di pregiudizio patrimoniale che sono rimaste, quanto meno ai fini della quantificazione, carenti di qualsivoglia base documentale.
Considerazione analoga vale per la mancata percezione dei “premi di preparazione” attribuiti dalla FIGC al momento del trasferimento degli atleti rinvenienti dalle giovanili a terze società dilettantistiche o professionistiche, che non emerge dalle tabelle originariamente depositate dall'attrice.
V.2.- Neppure può essere riconosciuto il danno non patrimoniale derivante dal
“disamoramento” per il calcio nella popolazione locale, dall'assenza dei tifosi al seguito della squadra, dall'impossibilità di ottenere promozioni in categorie superiori
(perdita di chance).
È consolidato in giurisprudenza il canone di non indennizzabilità delle mere aspettative. In tal senso, si veda Cass. sentenza n. 1752 del 28/01/2005: «In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance -che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione- ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere
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conseguenza immediata e diretta».
VI.- In definitiva, l'ammontare del ristoro che, in ragione delle complessive risultanze probatorie della causa, sembra congruo accordare all'attrice è di € 66.000 (€
60.000 + € 6.000).
L'importo così determinato va maggiorato degli interessi legali, decorrenti dal giorno della notifica dell'atto di citazione (11/04/2015), senza il riconoscimento aggiuntivo della rivalutazione monetaria, in assenza di prova di allegazione e di prova del maggior danno.
VII.- Da ultimo, in ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice,
l'accoglimento della pretesa non solo parziale, ma anche per importi notevolmente inferiori a quelli richiesti rende all'evidenza insussistenti gli estremi per l'addebito al convenuto della responsabilità da lite temeraria. CP_5
VIII.- Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del decisum (cfr. Cass. n. 10984/2021), in applicazione del D.M. 55/2014 (tab. 2), aggiornato dal D.M. 147/2022, con la riduzione del 20% rispetto ai medi di tariffa, attesa la prossimità del valore al limite inferiore dello scaglione, tranne che per la fase istruttoria, da incrementarsi della medesima percentuale per via dell'accertamento tecnico preventivo in corso di causa.
FASI VALORE ME- RIDUZIONE/AUMENTO IMPORTO LIQUI- DIO DATO
Studio 2.552,00 -20% 2.041,60 Introduttiva 1.628,00 -20% 1.302,40 Istruttoria 5.670,00 / / 5.670,00 Decisoria 4.253,00 -20% 3.402,40 TOTALE 12.416,40
In ordine alla regolamentazione delle spese, mette infine conto di precisare che:
- non risulta meritevole di accoglimento la pretesa attorea di rimborso dei costi dell'arbitrato, per l'assorbente motivo che si tratta di procedura stragiudiziale NT avviata unilateralmente dalla , la quale avrebbe dovuto previamente valutare l'eventuale obbligatorietà della devoluzione del contenzioso al collegio arbitrale;
- devono essere distratti verso il Difensore dell'attrice subentrato nella fase
Il Giudice 20 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
decisoria, dichiaratosi antistatario, i compensi relativi alle fasi di studio e decisoria, a cui ha partecipato.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
I) RIGETTA l'eccezione di difetto della giurisdizione ordinaria;
II) RIGETTA le eccezioni di nullità della notifica della comparsa per riassunzione e di difetto di legittimazione attiva del liquidatore della NTroparte_1
III) ACCOGLIE la domanda di parte per quanto di ragione e, per l'effetto,
CONDANNA il al pagamento, in favore di NTroparte_5 Parte_1
nella qualità, della somma di €66.000,00, a titolo di risarcimento del
[...] danno patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
IV) CONDANNA il alla rifusione, in favore di NTroparte_5 Parte_1
nella qualità, delle spese processuali, che liquida in €12.416,40 a titolo di
[...] compensi - dei quali €5.444,00 da distarsi in favore dell'Avv. Massimo Birardi,
Difensore antistatario - e in €1.072,00 a titolo di esborsi (dei quali €786,00 per il giudizio di merito e €286,00 per l'ATP in corso di causa, esclusi gli onorari di
C.t.u., disciplinati come al successivo capo V), oltre al rimborso delle spese forfetarie (15% dei compensi), C.P.A. e I.V.A. come per legge;
V) PONE gli onorari di c.t.u., come liquidati con il decreto depositato il 20/09/2016
(proc. n. 6195/2015 sub 1 R.G.), definitivamente a carico del
[...]
condannando quest'ultimo a rifondere la controparte di quanto da CP_5 essa eventualmente versato a tale titolo.
Bari, 15/12/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Carlo de Bari.
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