Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/04/2026, n. 7740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7740 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07740/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03752/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3752 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IR di -OMISSIS- & C S.a.s. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Coronin, Davide Chieffo, Federico Oliosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea MA in Roma, via Alberico II, 33;
Azienda Zero, Azienda Ulss 1 Dolomiti, Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, Azienda Ulss 3 Serenissima, Azienda Ulss 4 Veneto Orientale, Azienda Ulss 5 Polesana, Azienda Ulss 6 Euganea, Azienda Ulss 7 Pedemontana, Azienda Ulss 8 Berica, Azienda Ulss 9 Scaligera, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Istituto Oncologico Veneto, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di S.I.F.I. S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 13/12/2022, n. 172, pubblicato sul B.U.R. n. 151 del 14/12/2022, e dei relativi allegati;
- della Nota della Regione Veneto 24/11/2022, prot. n. 54483/2022;
- della Nota di Azienda Zero 7/12/2022, prot. n. 34255;
- degli atti e delle note degli Enti della Regione e di quelli del Servizio Sanitario Regionale presupposti al predetto atto;
- del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6.07.2022, pubblicato in G.U.R.I in data 15.09.2022, e delle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato Decreto;
- del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022;
- di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.11.2023:
- del Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20 luglio 2023 avente ad oggetto “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle retti-fiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR”;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali come indicati nell'epigrafe del ricorso principale,
eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale
per la dichiarazione dell'illegittimità dell'art. 18 del Decreto Legge del 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 e dell'art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 in relazione agli artt. art. 2, 3, 23, 32, 41, 42, 53, 77, 97 della Costituzione
e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 18 del D.L. 115/2022 e dell'art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis del D.L. 78/2015 con la Direttiva 2014/24/UE, con l'art. 2 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberà fondamentali (CEDU), artt. 28, 30, 34, 36, 49, 168, 169 del TFUE; nonché con gli artt. 16 e 52 della Carta dei di-ritti Fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 del protocollo 1 al-la CEDU;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in vista dell’udienza di discussione, la parte ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alle parti intimate, essendo sopravvenuto il difetto d’interesse alla relativa trattazione;
Ritenuto che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che, in ragione dell’andamento e dell’esito del giudizio, debba essere disposta l’integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NR MA, Presidente FF
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | NR MA |
IL SEGRETARIO