Decreto cautelare 27 novembre 2025
Sentenza breve 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6410 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- quali genitori del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Mignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,-OMISSIS-i -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) della “DETERMINA Dirigenziale di assegnazione n. -OMISSIS-, protocollo n. -OMISSIS- - 03/10/2025 - IV – U” adottata dal Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO -OMISSIS- -OMISSIS-;
B) del PEI “Piano Educativo Individualizzato”, del 24.09.2025, assunto prot. -OMISSIS- – -OMISSIS- redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall'ISTITUTO COMPRENSIVO-OMISSIS-con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno all'alunno minore -OMISSIS- (-OMISSIS-su n. 30 ore di frequenza settimanali, unitamente al verbale del GLO (protocollo n.- -OMISSIS- di pari data, quale allegato essenziale e recante approvazione della stesura del PEI;
C) degli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno;
nonché per l’accertamento
D) del diritto dell'alunno minore -OMISSIS- (-OMISSIS-), quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità (art. 3 comma 3 L.104/1992), ad avere riconosciuto l'assistenza dell’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia, così come individuato dal GLO del 24.09.2025, assunto a protocollo n.- -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa GE Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il minore è affetto da disabilità grave ex art 3 comma 3 della legge 104/1992;
- il PEI 2025/2026 del 24 settembre 2025 è stato impugnato nella parte in quantifica la misura dell’insegnamento di sostegno a favore del minore in 18 settimanali, rispetto ad una frequenza scolastica di 30 ore settimanali, pur contenendo la valutazione della necessità di “ 30 ore, come citato nel verbale del suddetto GLO del 24/09/2025 ”, in considerazione della situazione specifica del minore;
- con verbale del 24 settembre 2025, il GLO, aveva effettivamente indicato come necessarie 30 ore settimanali, “ per la realizzazione degli interventi del PEI. La scuola come ente richiedente specifica di doversi attenere alle ore previste dalla normativa vigente, per cui da richiedere a cura e iniziativa della scuola sono 18 ore settimanali (-OMISSIS-). I presenti specificano che un numero di ore minore di 30 di sostegno scolastico settimanale, pregiudica negativamente il rendimento didattico e inserimento sociale dell'alunno disabile, come correttamente formulato dal GLO per ognuna delle risorse richieste in questa tabella ed in questo verbale, necessarie fin da oggi ”;
- con relazione del dirigente scolastico del 3 ottobre 2025, n. 9704, redatta su sollecitazione del difensore di parte ricorrente, si conferma che “ l’alunno, pertanto, necessita di un rapporto uno a uno al fine di garantire un’adeguata inclusione scolastica ” e che “ per favorire il benessere psicofisico del ragazzo e le acquisizione delle competenze stabilite, si sono chieste nel PEI di verifica finale e proposte per l’anno scolastico in corso la copertura di 18ore settimanali di sostegno scolastico, sebbene ne risulterebbero necessarie 30 ore, come citato nel verbale del suddetto GLO del 25/09/2025 ”, ma si ribadisce l’ossequio al decreto interministeriale del 2 agosto 2023, n. 153 e si precisa che il maggior numero di ore, assegnato ad un’altra alunna, pari a quasi “ due cattedre ” si fondava su una “ sentenza favorevole TAR ”;
- il Ministero si è costituito per resistere in giudizio il 25 novembre 2025, e, il 28 novembre 2025, ha depositato, tra l’altro, la relazione del dirigente n. 1-OMISSIS-, con la quale si ribadisce il fabbisogno di 30 ore, come già indicato nella precedente nota sopra citata;
- con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. n. 2990 del 27 novembre 2025, rilevata la contraddittorietà tra il PEI e il verbale del GLO, l’Amministrazione è stata sollecitata a riesaminare la propria determinazione di assegnazione, e tale provvedimento giudiziale è stato ottemperato con atto di integrazione delle ore dell’1 dicembre 2025, prot. 12571, adottato in dichiarata esecuzione del decreto monocratico, con la conseguente insussistenza della cessata materia del contendere (in tal senso è invece la richiesta del Ministero con memoria del 2 dicembre 2025), dovendosi escludere l’autonoma rideterminazione in senso favorevole da parte dell’Amministrazione;
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto, confermandosi pienamente la contraddittorietà interna tra le ore di insegnamento di sostegno ritenute necessarie per la situazione specifica dell’alunno, pari a 30, e quelle effettivamente erogate, pari a 18 ore settimanali;
Rilevato che tale palese incongruenza tra il presupposto valutativo e la conseguenza decisoria emerge sia dagli atti del procedimento di assegnazione delle ore di sostegno (verbale del GLO e medesimo PEI 2025/2026), sia dalle due relazioni del dirigente scolastico sopra menzionate, di identico tenore, che ribadiscono la necessità della copertura totale delle ore, adducendo una presunta doverosa attuazione della “ normativa vigente ” (si richiama invero il decreto interministeriale n. 123/2023) dalla quale deriverebbero limiti astratti e generali di 18 ore di insegnamento di sostegno settimanali a favore degli alunni disabili (salvo – come si evince dalla precisazione contenuta nelle medesime relazioni nella loro parte finale – la sussistenza di sentenze TAR favorevoli );
Considerato che tale tesi è stata ripetutamente disattesa dalla giurisprudenza consolidata e non tiene conto dei corretti criteri interpretativi, ripetutamente indicati anche dalla giurisprudenza sia costituzionale che amministrativa, concernenti peraltro anche la gerarchia delle fonti;
Osservato che la disciplina di settore “vigente” in materia di sostegno scolastico è stata infatti puntualmente chiarita dalla Corte costituzionale (specie con la fondamentale sentenza n. 80/2010), dal Consiglio di Stato, (in particolare, anche con riguardo alla responsabilità del dirigente scolastico, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341) nonché dalla giurisprudenza ripetuta e recente anche di questo Tribunale (cfr., tra le più recenti T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 12 dicembre 2025, n. 8064; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 10 dicembre 2025, n. 7861; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 8064; per analoghe controversia riferite all’anno scolastico 2024/2025, tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369; sentenze con le quali sono stati definiti i relativi giudizi, conclusisi senza che nessuna di esse sia stata appellata);
Osservato che la “normativa vigente” è stata invero analiticamente ricostruita, da ultimo, anche nella sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449, secondo cui “ è opportuno ribadire, ancora una volta che la centralità del ruolo del dirigente scolastico è innegabile e – salvo prova contraria – a tale figura va principalmente imputata la responsabilità della mancata tempestiva copertura delle ore di sostegno per alunni la cui invalidità sia certificata, a maggior ragione se presenti nella scuola dagli anni precedenti. L’esistenza di una normativa nazionale e a livello di Amministrazioni scolastiche periferiche (Uffici scolastici regionali e provinciali) che consente la richiesta di posti in deroga e anzi la impone nei casi in cui le esigenze didattiche e personali dell’alunno con disabilità possono essere tutelate e garantite solo con la copertura integrale, impone la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati tutte le volte in cui all’alunno con disabilità non sia stato attribuito un numero di ore di sostegno adeguato alla sua personale condizione e alle sue esigenze, a maggior ragione se il dirigente scolastico non abbia chiesto all’USR i posti “in deroga”. Pertanto, salvo l’Amministrazione riesca a dimostrare il contrario (ossia, che la richiesta è stata fatta e che è l’USR a non averla soddisfatta mediante la selezione di un adeguato numero di insegnati in deroga, con contratto fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico), la mancata richiesta dei posti in deroga costituisce una illegittimità in re ipsa laddove il sistema PEI/GLO stabiliscano che all’alunno con disabilità spetta la copertura integrale delle ore di scuola mediante l’assegnazione insegnanti di sostegno (cd. rapporto 1:1) ”.
Considerato che:
- con il presente giudizio, viene pertanto perseverata l’illecita prassi che trasferisce, di fatto, la sede ordinaria di definizione dell’interesse legittimo e del diritto fondamentale all’inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità, dal procedimento amministrativo al giudizio amministrativo, come già rilevato nei copiosi precedenti della Sezione che hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;
- tale prassi comporta l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; anche tale “ulteriore criticità” del sistema è stata sottolineata dalla citata sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449 che ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti);
Ritenuto, in conclusione, che gli atti impugnati siano viziati per difetto di motivazione e contraddittorietà e che debbano essere annullati, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, come accertato nel GLO, riformulando la determinazione contenuta nel PEI 2025/2026, circa le ore di assegnazione dell’insegnante di sostegno, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito;
Ritenuto che la condotta processuale dell’Amministrazione integri gli estremi della resistenza temeraria e, dunque, della responsabilità aggravata ex art. 26, comma 2, c.p.a., in relazione all’art. 96 c.p.c.
Osservato al riguardo che:
- il Ministero, costituitosi per resistere in giudizio, ha depositato la relazione del dirigente scolastico -OMISSIS-, sopra richiamata nella quale si afferma testualmente che l’alunno “ necessita di un rapporto uno a uno al fine di garantire un’adeguata inclusione scolastica ” e che “ per favorire il benessere psicofisico del ragazzo e le acquisizione delle competenze stabilite, si sono chieste nel PEI di verifica finale e proposte per l’anno scolastico in corso la copertura di 18 ore settimanali di sostegno scolastico, sebbene ne risulterebbero necessarie 30 ore, come citato nel verbale del suddetto GLO del 25/09/2025 ”;
-tale strategia difensiva costituisce pertanto il riconoscimento sostanziale della fondatezza della pretesa azionata, rendendo oggettivamente incoerente – e priva di apprezzabile base – la posizione difensiva, poichè la resistenza in giudizio risulta non già espressione di fisiologica dialettica processuale, ma condotta dilatoria e contraddittoria, idonea a protrarre inutilmente il contenzioso con aggravio di attività e costi per la parte ricorrente, con conseguente condanna d’ufficio, oltre che alle spese di lite, anche alla sanzione pecuniaria nei termini di cui al dispositivo, da versarsi al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi dell’art. 15. disp. att. c.p.a;
Ritenuto doveroso trasmettere pertanto gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il PEI 2025/2026 e l’atto di assegnazione dirigenziale, nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento della sanzione per resistenza temeraria, liquidate in complessivi euro 2.000,00 disponendo che il relativo gettito sia versato al bilancio dello Stato, ex art. 15 disp. att. c.p.a.
Manda la Segreteria della Sezione per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza (campania.procura@corteconticert.it) e per la comunicazione della decisione al Dirigente Generale del Tribunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
GE Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| GE Lo SA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.