TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/01/2026, n. 45
TAR
Decreto cautelare 27 novembre 2025
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TAR
Sentenza breve 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Contraddittorietà tra PEI e verbale GLO

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente una palese incongruenza tra il presupposto valutativo (necessità di 30 ore) e la conseguenza decisoria (assegnazione di 18 ore), evidenziando la contraddittorietà interna agli atti e la non corretta applicazione della normativa vigente da parte dell'amministrazione.

  • Accolto
    Falsa applicazione della normativa vigente

    Il giudice ha rilevato che l'amministrazione ha basato la sua decisione su una presunta doverosa attuazione della normativa vigente che imporrebbe limiti astratti e generali di 18 ore, ignorando la giurisprudenza consolidata che richiede un'applicazione personalizzata e la possibilità di richiedere posti in deroga.

  • Accolto
    Vizi degli atti presupposti

    L'accoglimento delle domande principali comporta l'annullamento anche degli atti consequenziali.

  • Accolto
    Diritto all'inclusione scolastica per alunno con disabilità grave

    Il Tribunale ha confermato la contraddittorietà tra il fabbisogno accertato dal GLO (30 ore) e le ore assegnate (18), ritenendo illegittima la determinazione dell'amministrazione e ordinando all'amministrazione di riesercitare il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 45
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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