Articolo 2 della Legge 9 agosto 1954, n. 645
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 settembre 1954
Art. 2. (Stanziamento in bilancio).

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1954-55 al 1998-99.
Le somme predette saranno ripartite regionalmente in proporzione alle aule scolastiche mancanti.
Entrata in vigore il 1 settembre 1954