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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/12/2025, n. 10018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10018 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13562/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13562/2025 promossa da:
C.F. ), C.F. ), per Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 tramite della mandataria elettivamente domiciliato in VIA Parte_3
DEGLI ZABARELLA, 3 35121 PADOVA presso lo studio dell'Avv. SMANIA KATIA CARLA
RICORRENTE
contro
“ (C.F. ) CP_1 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito: Accertata e dichiarata l'intervenuta scadenza dei contratti di locazione finanziaria n.
20071466/001 e n. 20071466/002, stipulati inter partes rispettivamente in data 2.8.2007 e in data
2.9.2011, a far data rispettivamente dal 30.12.2024 e dal 20.12.2024 e accertato il mancato esercizio dell'opzione di acquisto da parte della società utilizzatrice, condannarsi la società (c.f. e CP_1
P.I. ), con sede in Reggio nell'Emilia, Via Franchi 6, in persona del suo legale P.IVA_3 rappresentante pro-tempore a rilasciare/riconsegnare immediatamente a favore di Parte_1
come sopra rappresentata, libere da persone e/o cose anche interposte, le unità immobiliari
[...] site in Reggio Emilia, Via Fornaciari 14 e precisamente: porzione di fabbricato civile costituita da vani ad uso ufficio e servizi al piano primo con cantina di pertinenza al piano interrato così catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di Reggio Nell'Emilia Foglio 134 particella 105 sub pagina 1 di 4 47 piano 1 z.c. 1 cat. A/10 cl.2 vani 6 RC Euro 1797,27, N.C.E.U. del Comune di Reggio
Nell'Emilia Foglio 134 particella 105 sub 48 piano 1 z.c. 1 cat. A/10 cl.2 vani 5 RC Euro 1497,73-.
Con rifusione di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta:
Contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza avvenuta con p.e.c. all'indirizzo verificato della resistente, già utilizzato per altre interlocuzioni dirette con la stessa ed avvenuta entro il termine assegnato dal giudice, in udienza è stata dichiarata la contumacia del resistente.
Dopo le due fusioni per incorporazione di società già appartenti al gruppo Intesa San Paolo provate con la pubblicazione su gazzetta ufficiale (doc. 8- 11), risulta cessionaria Parte_1 del rapporto e dei beni come da contratto notarile di cessione (doc. 12), allegato elenco dei rapporti sottoscritto dalla cessionaria e cedente (doc. 13) e visura catastale (doc. 14) e pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (doc. B).
Risultano altresì due ultimi bonifici dell'utilizzatore a , cessionaria dei crediti (docc. 18 Parte_2
e 19) e le interlocuzioni scritte indirizzate al gestore (doc. 20). Pt_3
agisce quale mandataria con rappresentanza di e Parte_3 Parte_2 [...]
, in forza di procure -in autentica- notaio rispettivamente in data Pt_1 Persona_1
22.6.2022 (nn. 147.614/38.679) e 11.5.2021 (nn. 144.302/37.203), per la gestione e il recupero dei crediti ceduti, nonché per la gestione dei riferiti rapporti giuridici (docc. c, e).
La domanda di di riconsegna del bene concesso in leasing a seguito di Pt_1 Parte_1 scadenza del contratto è fondata per i seguenti motivi.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento della avvenuta scadenza dei contratti di leasing e del mancato esercizio del diritto di riscatto e pertanto del diritto della concedente alla restituzione del bene con condanna del resistente.
L'onere della prova risulta distribuito secondo il noto principio secondo cui il creditore deve provare il fondamento del proprio diritto ed allegare la scadenza, mentre sta al debitore provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione e di aver ottemperato alla scadenza –nel caso di specie- a manifestare la volontà di esercitare il diritto di opzione con versamento del dovuto (Cass.
SS. UU. 13533/2001).
pagina 2 di 4 La concedente ha dedotto e provato che i due contratti sono scaduti in data 30 e 20 dicembre 2024
(doc. 10) e noto alla controparte in quanto da ultimo ricordato nelle missive stragiudiziali (doc. 17,
20, 21).
Risulta provato:
- il contratto n.20071466/01, sottoscritto in data 2.8.2007, con cui ha concesso Parte_4 in locazione il complesso immobiliare sito in unità immobiliari site in Reggio Emilia, Via Fornaciari
14 e precisamente: porzione di fabbricato civile costituita da vani ad uso ufficio e servizi al piano primo con cantina di pertinenza al piano interrato così catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di Reggio Nell'Emilia Foglio 134 particella 105 sub 47 piano 1 z.c. 1 cat. A/10 cl.2 vani 6 RC Euro 1797,27, N.C.E.U. del Comune di Reggio Nell'Emilia Foglio 134 particella 105 sub 48 piano 1 z.c.
1 cat. A/10 cl.2 vani 5 RC Euro 1497,73 (doc. 2);
- la condizione sospensiva risulta avverata (doc. 4);
- il contratto n.20071466/02, sottoscritto in data 10.1.2012, con cui finanziava con Parte_4 locazione finanziaria la ristrutturazione del complesso immobiliare (doc. 5-6-7-9-10);
- la consegna del cespite all'utilizzatrice dichiarata nella scrittura privata (doc. 3);
- la scadenza (doc. 10).
Nonostante quanto sopra, la conduttrice non ha restituito gli immobili.
Pur invitata, via pec (doc. 21), la società non ha esercitato il diritto di opzione corrispondendo il dovuto entro la data (31.1.2025) che il suo stesso legale rappresentante aveva comunicato.
È tenuta pertanto a restituire l'immobile non avendo più alcun titolo per detenere il bene.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii. nei minimi vista l'istruttoria meramente documentale e la contumacia (valore indeterminato indicato nel ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta scadenza dei contratti di locazione finanziaria n. 20071466/001 e n. 20071466/002, stipulati inter partes rispettivamente in data 2.8.2007 e in data 2.9.2011, a far data rispettivamente dal 30.12.2024 e dal 20.12.2024;
2) Accertato il mancato esercizio dell'opzione di acquisto da parte della società utilizzatrice, condanna la società (c.f. e P.I. , con sede in Reggio nell'Emilia, Via CP_1 P.IVA_3
Franchi 6, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a rilasciare e riconsegnare immediatamente a favore di come sopra rappresentata, libere da persone e/o Parte_1 cose anche interposte, le unità immobiliari site in Reggio Emilia, Via Fornaciari 14 e precisamente: porzione di fabbricato civile costituita da vani ad uso ufficio e servizi al piano primo con cantina di pagina 3 di 4 pertinenza al piano interrato così catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di Reggio Nell'Emilia
Foglio 134 particella 105 sub 47 piano 1 z.c. 1 cat. A/10 cl.2 vani 6 RC Euro 1797,27, N.C.E.U. del
Comune di Reggio Nell'Emilia Foglio 134 particella 105 sub 48 piano 1 z.c. 1 cat. A/10 cl.2 vani 5
RC Euro 1497,73.
3) Condanna a rimborsare a quale mandataria di CP_1 Parte_3
le spese di lite, che si liquidano in € 545 per spese, € Parte_1 Parte_2
3.809 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 27 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13562/2025 promossa da:
C.F. ), C.F. ), per Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 tramite della mandataria elettivamente domiciliato in VIA Parte_3
DEGLI ZABARELLA, 3 35121 PADOVA presso lo studio dell'Avv. SMANIA KATIA CARLA
RICORRENTE
contro
“ (C.F. ) CP_1 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito: Accertata e dichiarata l'intervenuta scadenza dei contratti di locazione finanziaria n.
20071466/001 e n. 20071466/002, stipulati inter partes rispettivamente in data 2.8.2007 e in data
2.9.2011, a far data rispettivamente dal 30.12.2024 e dal 20.12.2024 e accertato il mancato esercizio dell'opzione di acquisto da parte della società utilizzatrice, condannarsi la società (c.f. e CP_1
P.I. ), con sede in Reggio nell'Emilia, Via Franchi 6, in persona del suo legale P.IVA_3 rappresentante pro-tempore a rilasciare/riconsegnare immediatamente a favore di Parte_1
come sopra rappresentata, libere da persone e/o cose anche interposte, le unità immobiliari
[...] site in Reggio Emilia, Via Fornaciari 14 e precisamente: porzione di fabbricato civile costituita da vani ad uso ufficio e servizi al piano primo con cantina di pertinenza al piano interrato così catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di Reggio Nell'Emilia Foglio 134 particella 105 sub pagina 1 di 4 47 piano 1 z.c. 1 cat. A/10 cl.2 vani 6 RC Euro 1797,27, N.C.E.U. del Comune di Reggio
Nell'Emilia Foglio 134 particella 105 sub 48 piano 1 z.c. 1 cat. A/10 cl.2 vani 5 RC Euro 1497,73-.
Con rifusione di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta:
Contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza avvenuta con p.e.c. all'indirizzo verificato della resistente, già utilizzato per altre interlocuzioni dirette con la stessa ed avvenuta entro il termine assegnato dal giudice, in udienza è stata dichiarata la contumacia del resistente.
Dopo le due fusioni per incorporazione di società già appartenti al gruppo Intesa San Paolo provate con la pubblicazione su gazzetta ufficiale (doc. 8- 11), risulta cessionaria Parte_1 del rapporto e dei beni come da contratto notarile di cessione (doc. 12), allegato elenco dei rapporti sottoscritto dalla cessionaria e cedente (doc. 13) e visura catastale (doc. 14) e pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (doc. B).
Risultano altresì due ultimi bonifici dell'utilizzatore a , cessionaria dei crediti (docc. 18 Parte_2
e 19) e le interlocuzioni scritte indirizzate al gestore (doc. 20). Pt_3
agisce quale mandataria con rappresentanza di e Parte_3 Parte_2 [...]
, in forza di procure -in autentica- notaio rispettivamente in data Pt_1 Persona_1
22.6.2022 (nn. 147.614/38.679) e 11.5.2021 (nn. 144.302/37.203), per la gestione e il recupero dei crediti ceduti, nonché per la gestione dei riferiti rapporti giuridici (docc. c, e).
La domanda di di riconsegna del bene concesso in leasing a seguito di Pt_1 Parte_1 scadenza del contratto è fondata per i seguenti motivi.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento della avvenuta scadenza dei contratti di leasing e del mancato esercizio del diritto di riscatto e pertanto del diritto della concedente alla restituzione del bene con condanna del resistente.
L'onere della prova risulta distribuito secondo il noto principio secondo cui il creditore deve provare il fondamento del proprio diritto ed allegare la scadenza, mentre sta al debitore provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione e di aver ottemperato alla scadenza –nel caso di specie- a manifestare la volontà di esercitare il diritto di opzione con versamento del dovuto (Cass.
SS. UU. 13533/2001).
pagina 2 di 4 La concedente ha dedotto e provato che i due contratti sono scaduti in data 30 e 20 dicembre 2024
(doc. 10) e noto alla controparte in quanto da ultimo ricordato nelle missive stragiudiziali (doc. 17,
20, 21).
Risulta provato:
- il contratto n.20071466/01, sottoscritto in data 2.8.2007, con cui ha concesso Parte_4 in locazione il complesso immobiliare sito in unità immobiliari site in Reggio Emilia, Via Fornaciari
14 e precisamente: porzione di fabbricato civile costituita da vani ad uso ufficio e servizi al piano primo con cantina di pertinenza al piano interrato così catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di Reggio Nell'Emilia Foglio 134 particella 105 sub 47 piano 1 z.c. 1 cat. A/10 cl.2 vani 6 RC Euro 1797,27, N.C.E.U. del Comune di Reggio Nell'Emilia Foglio 134 particella 105 sub 48 piano 1 z.c.
1 cat. A/10 cl.2 vani 5 RC Euro 1497,73 (doc. 2);
- la condizione sospensiva risulta avverata (doc. 4);
- il contratto n.20071466/02, sottoscritto in data 10.1.2012, con cui finanziava con Parte_4 locazione finanziaria la ristrutturazione del complesso immobiliare (doc. 5-6-7-9-10);
- la consegna del cespite all'utilizzatrice dichiarata nella scrittura privata (doc. 3);
- la scadenza (doc. 10).
Nonostante quanto sopra, la conduttrice non ha restituito gli immobili.
Pur invitata, via pec (doc. 21), la società non ha esercitato il diritto di opzione corrispondendo il dovuto entro la data (31.1.2025) che il suo stesso legale rappresentante aveva comunicato.
È tenuta pertanto a restituire l'immobile non avendo più alcun titolo per detenere il bene.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii. nei minimi vista l'istruttoria meramente documentale e la contumacia (valore indeterminato indicato nel ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara l'intervenuta scadenza dei contratti di locazione finanziaria n. 20071466/001 e n. 20071466/002, stipulati inter partes rispettivamente in data 2.8.2007 e in data 2.9.2011, a far data rispettivamente dal 30.12.2024 e dal 20.12.2024;
2) Accertato il mancato esercizio dell'opzione di acquisto da parte della società utilizzatrice, condanna la società (c.f. e P.I. , con sede in Reggio nell'Emilia, Via CP_1 P.IVA_3
Franchi 6, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a rilasciare e riconsegnare immediatamente a favore di come sopra rappresentata, libere da persone e/o Parte_1 cose anche interposte, le unità immobiliari site in Reggio Emilia, Via Fornaciari 14 e precisamente: porzione di fabbricato civile costituita da vani ad uso ufficio e servizi al piano primo con cantina di pagina 3 di 4 pertinenza al piano interrato così catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di Reggio Nell'Emilia
Foglio 134 particella 105 sub 47 piano 1 z.c. 1 cat. A/10 cl.2 vani 6 RC Euro 1797,27, N.C.E.U. del
Comune di Reggio Nell'Emilia Foglio 134 particella 105 sub 48 piano 1 z.c. 1 cat. A/10 cl.2 vani 5
RC Euro 1497,73.
3) Condanna a rimborsare a quale mandataria di CP_1 Parte_3
le spese di lite, che si liquidano in € 545 per spese, € Parte_1 Parte_2
3.809 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 27 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
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